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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 30.08.2004 11.2004.89

30 agosto 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·4,326 parole·~22 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 11.2004.89

Lugano, 30 agosto 2004/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2001.849 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 6 dicembre 2001 da

APPO1 (patrocinata RAPP2)  

contro

APPE1 (patrocinato. RAPP1);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 12 agosto 2004 presentato da APPE1 contro la sentenza emessa il 3 agosto 2004 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   APPE1 (1968), cittadino spagnolo, e APPO1 (1973), cittadina dominicana, si sono uniti in matrimonio ad __________ il 23 dicembre 1998. Giunta in Svizzera pochi mesi prima, il 23 agosto 1998, la sposa aveva già due figlie nate da una precedente relazione: J__________ Z____________________ G__________ R____________________ (28 settembre 1991) e J__________ S__________ G__________ __________ (11 marzo 1993). Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito lavora dal 1° agosto 2001 per “__________ ” Assicurazioni, agenzia di __________, come consulente professionale. La moglie ha sempre esercitato a tempo pieno l'attività di cameriera, anche dopo il matrimonio. Le figlie di lei sono arrivate nel Ticino il 23 ottobre 2001, così autorizzate dalla Sezione cantonale dei permessi e dell'immigrazione su istanza dei coniugi. I quali si sono separati definitivamente il 2 dicembre 2001, allorché APPE1APPE1è stato arrestato in seguito a una denuncia sporta il giorno prima della moglie per presunti abusi sulla di lei figlia maggiore.

                                  B.   Il 6 dicembre 2001 APPO1 ha introdotto davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione dell'alloggio coniugale, la condanna del marito a lasciare il domicilio e a versarle un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili per lei medesima, oltre a un contributo di fr. 700.– mensili per le sue due figlie. Contestualmente essa ha postulato una provvigione ad litem di fr. 2500.– entro il 10 gennaio 2002 o il conferimento dell'assistenza giudiziaria. Il Pretore ha convocato le parti all'udienza del 20 dicembre 2001 per la discussione. Il 10 dicembre 2001 APPE1 ha instato anch'egli per il beneficio dell'assistenza giudiziaria e alla discussione del 20 dicembre 2001 ha proposto di respingere le richieste pecuniarie della moglie, senza opporsi alle altre. Entrambe le parti hanno offerto prove, sulla cui ammissibilità il Segretario assessore ha statuito in luogo e vece del Pretore con ordinanza del giorno dopo. Terminata l'istruttoria, nel suo memoriale conclusivo del 21 agosto 2002 l'istante ha confermato le proprie richieste, salvo aumentare l'ammontare del contributo rivendicato per sé a fr. 1810.– mensili indicizzati e rinunciare a quello per le figlie. Il convenuto ha ribadito la sua posizione.

                                  C.   APPO1 ha inviato al Pretore il 27 giugno e il 31 luglio 2002 documentazione aggiornata sui redditi e i fabbisogni delle parti, da cui risulta – tra l'altro – ch'essa è stata licenziata per il 30 giugno 2002 e che da allora riscuote indennità di disoccupazione. Il convenuto non ha formulato osservazioni al riguardo. Statuendo il 3 agosto 2004 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha ordinato anzitutto l'assunzione dei documenti prodotti dall'istante. Ciò posto, egli ha autorizzato le parti a vivere separate retroattivamente dal 1° giugno 2000 (data in cui la moglie aveva lasciato una prima volta il domicilio di __________, tranne riconciliarsi poi con il marito che si era trasferito a __________), ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, ha condannato il marito a versare un contributo alimentare per l'istante di

                                         fr. 145.50 mensili dal 6 dicembre 2001 al 30 giugno 2002, rispettivamente di fr. 445.50 mensili dopo di allora, e ha respinto la domanda di provvigione ad litem. La tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Entrambi i coniugi sono stati ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata APPE1 ha presentato un appello del 12 agosto 2004 per ottenere che – accordatogli il beneficio dell'assistenza giudiziaria anche in appello – il contributo di mantenimento in favore della moglie sia annullato e il giudizio del Segretario assessore riformato di conseguenza. L'appello non è stato intimato a APPO1.

Considerando

in diritto:                  1.   Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 5 LAC e art. 361 segg. CPC, cui rinvia l'art. 5 LAC), nell'ambito del quale l'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a) e in esito al quale il Pretore statuisce con “sentenza” (art. 368 cpv. 2 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello è dunque ricevibile.

                                   2.   L'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro. Il criterio per la definizione di tali contributi riprende quello provvisionale dell'art. 137 cpv. 2 CC inerente alle cause di stato. Il relativo am­montare si calcola quindi in base al riparto dell'eccedenza mensile – di regola a me­tà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli minorenni (DTF 121 II 302 consid. 5b, 123 III 1; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 26 ad art. 176 CC; Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 4 ad art. 176). In caso di ammanco al debitore del contributo va lasciato, in ogni modo, l'equivalente del suo fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con rinvii). L'opinione dell'appellante, secondo cui “se il matrimonio è stato di breve durata i coniugi non possono aver diritto ad alcun reciproco alimento” (memoriale, pag. 6 in basso) non è di alcuna pertinen­za. Quanto al fabbisogno dei coniugi, esso è determinato in base al minimo esisten­ziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunte le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche, come pure – di massima – gli one­ri fiscali.

                                   3.   Nella fattispecie il Segretario assessore ha calcolato il reddito dell'istante in fr. 2900.– netti mensili più gli assegni familiari (quo­ta di tredicesima compresa) fino al 30 giugno 2002 (attività di cameriera) e in fr. 2300.– netti mensili dopo di allora (indennità di disoccupazione), a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2650.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, locazione con spese accessorie fr. 1100.–, pre­mio della cassa malati fr. 200.–, imposte stimate fr. 100.–). Per quel che è del marito, egli ha accertato un guadagno di fr. 3153.80 mensili netti (più

                                         fr. 900.– mensili di rimborso spese) sino al febbraio del 2002, di fr. 2700.– netti mensili (più fr. 900.– mensili di rimborso spese) nel marzo-aprile del 2002 e di fr. 3300.– netti (più fr. 900.– di rim­borso spese) nel maggio successivo, onde una media prudenziale di fr. 3000.– netti mensili. Il fabbisogno minimo di lui è stato determinato in fr. 2459.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione con spese accessorie fr. 780.–, premio della cassa malati fr. 262.–, posteggio fr. 50.–, assicurazione dell'automobile fr. 42.–, imposta di circolazione fr. 25.–, onere fiscale stimato fr. 200.–).

                                         Ciò premesso, il Segretario assessore ha ricordato che “i coniugi si devono vicendevole e adeguata assistenza nell'adempimento dell'obbligo verso i figli nati prima del matrimonio” (art. 278 cpv. 2 CC). E siccome, nel caso in cui i figli siano della moglie, il patrigno adempie il suo dovere di assistenza verso la moglie esonerando quest'ultima dalla cura dell'economia domestica nella misura di quanto occorre per il sostentamento dei figli, oppure versando alla moglie il guadagno ch'essa conseguirebbe se fosse adeguatamente sgravata dalle mansioni di casa, egli ha inserito nel fabbisogno minimo dell'istante una maggiorazione di fr. 370.– mensili per ogni figlia, pari all'entità della posta per cura e educa­zione che le raccoman­dazioni pubblicate nel 2003 dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (tabella in: www.ajb.zh.ch) prevedono nell'ipotesi di due fratelli o sorelle in età compresa fra 7 e 12 anni. Onde un fabbisogno dell'istante “allargato” a fr. 3390.– mensili. Nelle condizioni descritte il primo giudice ha fissato in favore della moglie un con­tributo ali­mentare di fr. 145.– mensili dal 6 dicembre 2001 (data dell'istanza) fino al 30 giugno 2002 e di fr. 445.50 mensili dopo di allora.

                                   4.   L'appellante sostiene anzitutto che alla moglie va imputato un reddito ipotetico uguale all'ultimo stipendio conseguito, ossia

                                         fr. 3150.– netti mensili, assegni familiari compresi (interrogatorio formale del 26 giugno 2002, act. IV, pag. 2, risposta n. 4). A tale entrata devono poi essere cumulati gli assegni integrativi per le figlie, che al momento del suo interrogatorio formale l'istante non risultava ancora percepire, ma il cui incasso andava ragionevolmente presunto. Ora, da quest'ultima argomentazione va subito sgombrato il campo. Mentre l'assegno di base e quello per giovani in formazione o per invalidi sono riconosciuti infatti a ogni genitore che svolge un'attività lucrativa dipenden­te, senza riguar­do all'am­montare del reddito (art. 6 e art. 21 della legge), gli assegni integrativi sono meramente sussidiari, stan­ziati cioè nella sola misura in cui il reddito disponibile del genitore sia inferiore ai minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari AVS/AI (art. 24 cpv. 1 lett. c della legge sugli assegni di famiglia: RL 6.4.1.1). L'importo dell'assegno, “incluso l'eventuale assegno di base nonché gli even­tuali obblighi alimentari”, corrisponde in altri termini “alla differenza tra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari AVS/AI e i limiti minimi” (art. 27 cpv. 1 della legge). Ciò vale anche per l'assegno di prima infanzia (art. 31 lett. c della legge). E per sapere se il reddito disponibile del genitore sia inferiore ai minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari AVS/AI l'autorità deve conoscere anzitutto l'ammontare del contributo per il figlio. Prima, quindi, il giudice fissa il contributo per il figlio e poi l'autorità amministrativa decide se erogare assegni integrativi, rispettivamente di prima infanzia (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2001.5 del 14 febbraio 2002, consid. 6).

                                         A ragione l'appellante fa valere invece che alla moglie non può essere imputato un reddito di soli fr. 2300.– mensili, equivalente alla mera indennità di disoccupazione. Certo, il reddito di un coniuge è per principio quello effettivo. Se però tale coniuge ha obblighi di mantenimento – come l'istante, che deve provvedere alle sue due figlie – e, dando prova di buona volontà, avrebbe la concre­ta e ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa sta­to il reddito ipotetico (DTF 128 III 5 consid. 4a con rinvii, 67 consid. 4). Le entrate potenziali devono essere al­la concreta portata dell'interessato, considerata l'età di lui, la formazione professionale e lo stato di salute, oltre che la situazione sul mercato del lavoro (DTF 128 III 8 consid. 4c/cc), la fissazione di un reddito virtuale non avendo carattere di penalità (DTF 128 III 6 pri­ma frase). Sta di fatto che in concreto l'istante ha sempre esercitato l'attività di cameriera a tempo pieno, anche dopo il matrimonio. È vero che nel giugno del 2002 essa è rimasta senza lavoro, ma ciò non significa che vada considerata ormai come una disoccupata a lungo termine. Né la sua età (31 anni) né il suo stato di salute fisico o psichico (il quale non risulta men che buono) appaiono di ostacolo all'eserci­zio della professione. E il mercato dell'impiego nel campo della ristorazione, ancorché in lieve calo rispetto agli anni scorsi, ha notoriamente risentito meno del ristagno congiunturale rispetto ad altri settori economici. Nulla induce a ritenere per concludere che, compiendo un accettabile sforzo, dopo il giugno del 2002 l'interessata non potesse ritrovare un'attività analoga a quella già svolta. Sulla circostanza ch'essa debba accudire alle due figlie minorenni (di 12 e 10 anni) si tornerà in seguito (consid. 8). La sua capacità di guadagno è, comunque sia, pari al reddito ch'essa conseguiva fino al giugno del 2002, ossia fr. 3150.– mensili netti (assegni familiari inclusi).

                                   5.   Nel fabbisogno minimo dell'istante il primo giudice ha computato, come detto, una locazione con spese accessorie di fr. 1100.– mensili. L'appellante chiede di ridurla a fr. 470.– mensili, togliendo il costo dell'alloggio che le citate raccomandazioni pub­blicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professiona­le del Canton Zurigo stimano nel caso di due fratelli in età compre­sa fra 7 e 12 anni (fr. 315.– ognuno). In realtà le menzionate racco­manda­zioni prevedono che, in casi del genere, il costo del­la locazione va ridotto di un terzo per il primo figlio e di un altro quar­to per il secondogenito (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, pag. 13 in alto). Sia come sia, la richiesta dell'appellante nulla muta all'esito del giudizio. E nulla muta all'esito del giudizio nem­meno sopprimendo l'onere fiscale di fr. 100.– mensili, come chie­de il convenuto. Anche dipartendo­si dal presupposto che l'istante abbia un fabbisogno minimo di soli fr. 1920.– mensili (appello, pag. 5), in effetti, come si vedrà in appresso nel risultato la sentenza impugnata resiste alla critica.

                                   6.   Per quel che è delle sue entrate, l'appellante contesta il reddito di fr. 3000.– netti mensili accertato dal primo giudice, asserendo di non poter ricavare dalla sua attività lucrativa più di fr. 2000.–. L'argomentazione sfiora il pretesto, ove appena si consideri ch'egli non nega di avere guadagnato fr. 3153.80 netti mensili sino al febbraio del 2002, fr. 2700.– netti mensili in marzo e apri­le 2002 e fr. 3300.– netti mensili a decorrere dal maggio successivo (per tacere dei fr. 900.– mensili ricevuti dal datore di lavoro come rimborso spese: sen­tenza impugnata, pag. 4 a metà). Mal si comprende perciò come la sua capacità di reddito possa essere valutata in soli fr. 2000.– netti mensili, tanto meno se si pensa che la moglie è in grado di guadagnare, senza particolare formazione professionale, fr. 2900.– netti mensili (fr. 3150.– con gli assegni familiari). Sostenere che a 36 anni un consulente nel ramo delle assicurazioni private con debita esperienza, senza impedimenti di salute, non abbia modo di guadagnare più di fr. 2000.– netti mensili è una tesi inattendibile già secondo il normale anda­mento delle cose. Al proposito l'appello non merita ulteriore disa­mina.

                                   7.   Afferma l'appellante che il suo fabbisogno minimo non è di soli

                                         fr. 2459.– mensili, ma corrisponde a quello esposto nel riassunto scritto da lui prodotto alla discussione del 20 dicembre 2001 (appello, pag. 6). Così com'è formulata, la critica è irricevibile. Chi impugna una sentenza deve spiegare come e perché quest'ultima sarebbe censurabile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5), non limitarsi a ribadire le argomentazioni addotte davanti al Segretario assessore, rinviando per di più al contenuto di memoriali di prima sede (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commen­ta­to, Lugano 2000, n. 21 ad art. 309). Il Segretario assessore ha precisato, da parte sua, che i debiti verso terzi fatti valere dal convenuto erano “da postergare rispetto agli obblighi alimentari familiari”, che il costo della benzina doveva considerarsi incluso nell'indennità mensile di fr. 900.– elargita dal datore di lavoro a titolo di rimborso spese, che le rette di università non potevano essere riconosciute, siccome pagate solo irregolarmen­te, e che il supplemento per pasti fuori casa doveva ritenersi compreso anch'esso nell'inden­nità di fr. 900.– mensili appena citata (sentenza, pag. 4 verso il basso). Nulla l'appellante obietta a tale riguardo.

                                         Le uniche doglianze motivate vertono sulla cassa malati, l'appel­lante dolendosi che il primo giudice non gli abbia riconosciuto il premio dell'assicurazione complementare (fr. 44.60 mensili: doc. 24), e i debiti verso terzi, che l'appellante reputa non dover essere “postergati” rispetto a pretese fondate sull'art. 278 cpv. 2 CC. Il problema dell'assicurazione complementare è, all'atto pratico, senza influsso ai fini del giudizio. Anche ammettendo che il fabbisogno minimo dell'appellante sia di fr. 2503.60 mensili anziché di fr. 2459.–, per vero, la sentenza impugnata sfugge a rifor­me, come si illustrerà nei considerandi che seguono. La questione dei debiti verso terzi (soprattutto pigioni arretrate: doc. 6, 7 e 8) è stata risolta dal primo giudice in modo corretto, il mantenimento di un coniuge essendo prioritario per rapporto al rimborso di mu­tui, ancorché contratti per l'economia domestica (DTF 127 III 292 in alto). E che nel caso specifico il sostentamento della moglie sia lungi dall'essere garantito risulta da quanto segue.

                                   8.   I coniugi si devono vicendevole e adeguata assistenza nel mantenimento dei figli nati prima del matrimonio (art. 278 cpv. 2 CC). L'obbligo del patrigno – o della matrigna – discende dall'art. 159 cpv. 3 CC e sussiste nella misura in cui, per gli impegni che derivano dal matrimonio, il genitore non sia in grado di sopperire – o di sopperire appieno – al fabbisogno del proprio figlio. Ove quest'ultimo viva nella comunione domestica dei coniugi e la madre del bambino accudisca alle faccende di casa, il patrigno assolve il suo dovere di assistenza garantendo al ragazzo il fabbisogno che la moglie non può assicurare per il fatto di dedicarsi all'economia domestica, fermo restando che la madre deve riscuotere dal padre biologico adeguati contributi di mantenimen­to (art. 276 cpv. 2 e 285 cpv. 1 CC), deve far sì che il figlio riceva gli eventuali assegni familiari, oltre alle “ren­dite d'assicurazioni sociale e analoghe prestazioni” (art. 285 cpv. 2 CC), e deve attingere ai possibili redditi della sostanza del figlio (art. 319 cpv. 1 CC), come pure incassare versamenti a tacitazione, risarcimenti e analoghe prestazioni (art. 320 cpv. 1 CC). Il patrigno deve, in sostanza, finanziare quanto manca per coprire il fabbisogno del ragazzo, sopportando il rischio relativo al mancato incasso dei contributi alimentari dal padre biologico (DTF 120 II 288 in alto).

                                         Dandosi sospensione della comunione domestica (art. 175 CC, rispettivamente art. 137 cpv. 1 CC), la moglie è liberata dal governo della casa per quanto riguarda il patrigno. Può dunque provvedere essa medesima – in tutto o in parte – al mantenimento del figlio (Hegnauer in: Berner Kom­mentar, edizione 1997, n. 39 ad art. 278 CC con richiami), eventualmente dopo un congruo periodo per reinserirsi in una professione mai esercitata o non più esercitata da tempo. Quanto manca al debito sostentamento del figlio rientra nel fabbisogno minimo di lei (Hausheer/ Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 470 n. 08.90; Susanne Bachmann, Die Regelung des Getrenntlebens nach Art. 176 und 179 ZGB sowie nach zürcherischem Verfahrensrecht, tesi, San Gallo 1995, pag. 106 seg.). Non è escluso che, dovendo sopperire al fabbisogno del figlio, essa non riesca a man­tenere sé stessa. In tali circostanze subentra una volta ancora l'obbligo sussidiario del coniuge a norma dell'art. 278 cpv. 2 CC. Il fatto che la madre debba prestare cura e educazione al ragazzo non può invece essere opposto al patrigno come impedimento al lavoro, poiché la presenza del figlio non è una conseguenza del matrimonio. La regola secondo cui una donna con figli può essere tenuta a cominciare – o a ricuperare – un'attività lucrativa solo al momento in cui il figlio minorenne a lei affidato avrà raggiunto i 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pieno potrà esserle imposta solo quando tale figlio avrà compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 116/1994 pag. 91) vale solo per discendenti comuni.

                                   9.   Nella fattispecie il Segretario assessore, accertata la presenza di due figlie avute dalla moglie prima del matrimonio, ha conteggia­to nel fabbisogno minimo di lei – come detto – una maggiorazione di fr. 370.– men­sili per ogni figlia, pari all'entità della posta per cura e educa­zione prevista dalle raccoman­dazioni pubblicate nel 2003 dall'Ufficio della gioventù e dell'orien­tamento professionale del Canton Zurigo nell'ipotesi di due fratelli o sorelle in età compresa fra 7 e 12 anni. A tal fine il primo giudice si è ispirato alla giurisprudenza di questa Camera, secondo cui, qualora il figlio non viva nell'economia domestica del patrigno (o della matrigna) il genitore biologico è chiamato a fornire prestazioni pecuniarie. Egli deve quindi poter conseguire un reddito che gli permetta di contribuire al mantenimento del figlio (minorenne o, ricorrendo i presupposti dell'art. 277 cpv. 2 CC, maggiorenne). Nel caso in cui il figlio sia della moglie, in particolare, il patrigno adempie il suo dovere di assistenza verso la moglie esonerando quest'ultima – nella misura del necessario – dalla cura dell'economia domestica, oppure versando alla moglie il guadagno ch'essa conseguirebbe se fosse adeguatamente sgravata dalle mansioni di casa (I CCA, sentenza inc. 11.1999.19 del 28 dicembre 1999, consid. 5b, ripreso nella sentenza inc. 11.2003.121 del 3 maggio 2004, consid. 5).

                                         La giurisprudenza testé evocata è corretta. Merita nondimeno una precisazione, nel senso che torna applicabile – appunto – qualora il figlio non viva nell'economia domestica comune, benché di tale eco­nomia domestica la madre continui a occuparsi (il che non osta a misure per la protezione dell'unione coniugale: art. 173 cpv. 1 e 2 CC). Verificandosi invece una sospensione della comunione do­mesti­ca (art. 175, rispettivamente art. 137 cpv. 1 CC) – come nel caso specifico – la moglie è automatica­mente liberata dal governo del­la casa per quanto riguar­da il patrigno. Non avrebbe senso perciò che questi debba corrisponderle quanto essa potrebbe guadagnare trovandosi sgrava­ta dalle mansioni domestiche, tale reddito potendo essere da lei effettivamente conseguito. In realtà, una volta sospesa la vita in comune, l'obbligo dell'art. 278 cpv. 2 CC si configura – per il patrigno – come il dovere di assistere finanziariamente la moglie nella misura in cui questa, dovendo sovvenire al fabbisogno del proprio figlio (dedotto il contributo alimentare del padre biologico, gli assegni familiari, le ren­dite di assicurazioni sociali e analoghe prestazioni, i redditi della sostanza del figlio, i versamenti a tacitazione, risarcimenti e analoghe prestazioni), non sia in grado di mantenere sé stessa. In concreto il primo giu­dice non avrebbe dovuto quindi inserire nel fabbisogno minimo della moglie il solo equivalente della spesa per la cura e l'educazione delle figlie, bensì tutto il fabbisogno in denaro delle figlie che rimaneva scoperto.

                                10.   Riassumendo, nel caso in oggetto il reddito complessivo delle par­ti ammonta a fr. 5900.– netti mensili (fr. 3000.– il marito, fr. 2900.– la moglie), il fabbisogno minimo del marito a fr. 2500.– mensili arrotondati (sopra, consid. 7), il fabbisogno proprio della moglie a fr. 1920.– (sopra, consid. 5) e il fabbisogno scoperto delle due figlie a circa fr. 2700.– mensili complessivi (fr. 1540.– ciascuna, meno gli assegni familiari, secondo l'edizione 2000 delle raccoman­da­zioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, i dati considerati dal primo giudice essendo tutti anteriori al 2003). Che il padre biologico delle ragazze contribuisca in qualche modo al sostentamento di loro o che queste beneficino di ren­dite o dispongano – per avventura – di sostanza propria il convenuto non pretende. Il fabbisogno “allargato” della moglie ascende così a fr. 4620.– mensili. Ne risulta un ammanco di fr. 1220.– mensili. L'appellante ha diritto di conservare il provento del proprio reddito fino a concorrenza del suo fabbisogno minimo (sopra, consid. 2). Dovrebbe quindi versare alla moglie la differenza (fr. 500.– mensili). Il giudizio impugnato, che prevede un contributo a suo carico di

                                         fr. 145.50 mensili dal 6 dicembre 2001 al 30 giugno 2002 e di

                                         fr. 445.50 dopo di allora, gli si rivela dunque favorevole. Che il calcolo in base al quale il Segretario assessore è giunto a tale risultato sia del tutto incom­prensibile, il dispositivo n. 3 non trovando alcun riscontro coerente nella motivazione esposta a pag. 5 e 6 della sentenza, poco giova. Di ciò avrebbe potuto dolersi, se mai, la controparte.

                                11.   Obietta l'appellante che il dovere d'assistenza enunciato dall'art. 278 cpv. 2 CC non gli è applicabile, sia perché egli non ha mai contributo al mantenimento delle figliastre, le cui necessità sono sempre state assicurate dalla madre con il proprio lavoro a tempo pieno, sia perché le ragazze hanno vissuto soltanto un mese o poco più nell'economia domestica comune (memoriale, pag. 6 segg.). Le argomentazioni sono manifestamente infondate. Le due ragazze sono giunte in Svizzera il 23 ottobre 2001 proprio perché l'appellante era disposto ad accoglierle nella comunione domestica, come del resto egli ammette (memoriale, pag. 7 in basso). Che ciò sia durato solo alcune settimane per circostanze intervenute successivamente (a lui imputabili o no) poco importa. Impegnandosi ad accettare le figliastre nel nucleo familiare, il convenuto si è fatto carico per legge di assistere la moglie a titolo sussidiario, ovvero nella misura in cui – dovendo provvedere alle ragazze – essa non avrebbe potuto sopperire alle necessità di sé medesima. E tale dovere non si estingue per il solo venir me­no dell'economia domestica comune, l'obbligo del patrigno o del­la matrigna sussistendo per tutta la durata del matrimonio (tant'è che discende, come si è accennato, dall'art. 159 cpv. 3 CC).

                                12.   Se ne conclude che, inconsistente, l'appello è destinato alla reiezione. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili all'istante, cui l'appello non è stato intimato e non ha causa­to costi apprezzabili. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria, essa non può essere accolta. Il beneficio dell'art. 3 cpv. 1 Lag presuppone che la procedura non sia sfornita per il richiedente di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). In concreto l'appello appariva senza probabilità di buon diritto fin dall'inizio, tant'è che non è stato notificato alla controparte. Il conferimento dell'assistenza giudiziaria non può quindi entrare in considerazione. Della difficile situazione in cui l'appellante versa si terrà conto, nondimeno, moderando volutamente l'ammontare della tassa di giustizia.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

                                   4.   Intimazione:

–.; –.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

11.2004.89 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 30.08.2004 11.2004.89 — Swissrulings