Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.08.2004 11.2004.86

13 agosto 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,908 parole·~15 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 11.2004.86

Lugano, 13 agosto 2004/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Epiney-Colombo

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2004.88 (divorzio su richiesta comune con accordo parziale, già su richiesta unilaterale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campa­gna promossa con petizione del 17 maggio 2004 da

APPE1 (patrocinata dall'avv.)  

contro  

APPO1, (patrocinato dall'avv. RAPP2),

giudicando ora sulla richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'attrice contestualmente alla petizione;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto il ricorso del 29 luglio 2004 presentato da APPE1 contro la decisione emessa il 13 luglio 2004 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   APPE1 (1965) ha introdotto il 17 maggio 2004 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna una petizione per ottenere il divorzio dal marito APPO1 (1950), l'affidamento delle tre figlie S__________ (1986), N__________ (1987) e L__________ (1992), riservato al padre il più ampio diritto di visita, un contributo alimen­tare imprecisato per queste ultime (ancorato all'indice nazionale dei prezzi al consumo), l'addebito al convenuto di un mezzo delle spese straordinarie per le figlie e il vicendevole riparto a metà delle prestazioni maturate da ogni coniuge duran­te il matrimonio presso il relativo istituto di previdenza. Contestualmente essa ha postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Nella sua risposta del 1° giugno 2004 APPO1 ha proposto di accogliere la petizione, precisando di offrire un contributo indicizzato di fr. 100.– mensili per ogni figlia sino alla maggiore età, ma ha rivendicato in liquidazione del regime dei beni il versamento di una somma pari alla metà del valore di una Opel “Zafi­ra 18i 16V” in possesso della moglie e alla metà del valore del mobilio domestico. Con la risposta egli ha sollecitato a sua volta il conferimento dell'assistenza giudiziaria.

                                  B.   Il 24 maggio 2004 l'attrice ha instato per l'emanazione di misure provvisionali, chiedendo l'affidamento delle figlie (riservato al padre il più ampio diritto di visita), un contributo alimentare imprecisato per queste ultime e l'addebito al convenuto di metà delle spese straordinarie per le figlie stesse. Il Pretore ha convocato le parti all'udienza del 13 luglio 2004 per la discussione sulle misure provvisionali e l'udienza preliminare nella causa di divorzio. In tale occasione, accertato che le parti convenivano sullo scioglimento del matrimonio e su svariati effet­ti accessori, egli ha deciso di trattare la petizione come domanda di divorzio comune con accordo parziale. Di conseguenza ha sentito i coniugi separatamente e poi insieme, ha appurato ch'essi erano decisi a divorziare dopo matura riflessione e per libera scelta, ha fissato loro il periodo di riflessione di due mesi e ha impartito ai medesimi un termine di 10 giorni per produrre un allegato contenente le loro motivazioni e conclusioni sui punti contestati, come pure le even­tuali richieste di prova. Le parti hanno proceduto poi seduta stan­te alla discussione dell'istanza cautelare, che APPE1 ha confermato (sollecitando l'interrogatorio formale del marito) e APPO1 ha proposto di respingere. Il Pretore ha indetto l'interrogatorio formale per il 7 ottobre 2004.

                                  C.   Statuendo il 13 luglio 2004 “in via supercautelare” sull'assetto dei coniugi, il Pretore ha dato atto che le parti vivono separate dall'ottobre del 2001, ha affidato le figlie alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre e ha condannato quest'ultimo a versare dal 1° gennaio 2005 un contributo alimentare di fr. 100.– mensili per ogni figlia. Ciò posto, egli ha ammesso entrambe le parti al beneficio dell'assistenza giudiziaria “limitata­mente ad un dispendio di 12 ore”, “che appare sufficiente per far valere tutte le pretese con probabilità di esito favorevole”. In esi­to al decreto non sono stati riscossi oneri processuali né sono state assegnate ripetibili.

                                  D.   Contro la limitazione dell'assistenza giudiziaria APPE1 ha presentato un ricorso del 29 luglio 2004, chiedendo che il beneficio in questione le sia concesso integralmente e che il giudizio impugnato sia riformato in tal senso. Il ricorso non ha forma­to oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   Contro il rifiuto – totale o parziale, e quindi anche contro la limitazione – dell'assistenza giudiziaria il richiedente può insorgere entro 15 giorni con ricorso “all'autorità di seconda istanza” (art. 35 Lag), ovvero “all'autorità gerarchicamente superiore; contro la decisione del Pretore si adirà il Tribunale di appello, contro la decisione del GIAR si adirà la Camera dei ricorsi penali, contro la decisione dell'Istituto delle assicurazioni sociali si adirà il Tribunale cantonale delle assicurazioni e così via” (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esa­me è pertanto ricevibile.

                                   2.   Fino al 30 luglio 2002 l'art. 156 cpv. 2 CPC garantiva alla controparte il diritto di esprimersi su una richiesta di assistenza giudiziaria. L'art. 5 cpv. 1 Lag lascia ora tale facoltà alla discrezione dell'“autorità competente” (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, op. cit., commento all'art. 5 in principio). Nella fattispecie il convenuto non si è opposto alla richiesta di assistenza formulata dall'attrice nella petizione (risposta, pag. 4 in alto, “ad 8”), né l'at­trice ha avversato all'udienza del 13 luglio 2004 l'analoga richiesta avanzata dal convenuto nella risposta. Intimare il ricorso a APPO1 per osservazioni in appello non sarebbe dunque di alcuna verosimile utilità. Quanto allo Stato, è vero che una lite sull'ottenimento dell'assistenza giudiziaria lo coinvolge direttamente, ove appena si consideri che un patrocinatore d'ufficio è chiamato ad assolvere una funzione pubblica e viene a trovarsi in un rapporto giuridico con lo Stato, non con il cliente (Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II pag. 84 in fondo). Resta il fatto che – nel Ticino almeno – lo Sta­to non può contestare né il conferimen­to né il rifiu­to né la revoca dell'assistenza giudiziaria, totale o parziale che sia (art. 35 cpv. 1 Lag; identica disciplina vigeva sotto il vecchio diritto: art. 158 prima frase CPC). Può solo impugnare la decisione con cui l'“au­torità di concessione” tassa la nota professionale del patrocinatore (art. 36 cpv. 1 lett. c con riferimento all'art. 7 cpv. 1 Lag). Sarebbe quindi incongruente chiamarlo a esprimersi sul ricorso in esa­me. Né la procedura di appello prevede di interpellare il primo giudice, salvo nei procedimenti di esclusione e ricusa (art. 28 cpv. 3 e 29 cpv. 2 CPC). Ciò premesso, conviene procedere senza indugio all'emanazione del giudizio.

                                   3.   La ricorrente si duole anzitutto che il Pretore non abbia specifica­to se la limitazione dell'assistenza giudiziaria si riferisca solo al procedimen­to cautelare o riguardi l'intera causa. Dipartendosi da questa secon­da ipotesi, essa evoca – in estrema sintesi – la laboriosità della procedura e, pur dicendosi consapevole che le prestazioni di sostegno morale o di aiuto sociale non sono coper­te dall'assistenza giudiziaria, sottolinea l'impossibilità di essere adeguatamente patrocinata ove la sua legale debba attenersi a un limite temporale di 12 ore complessive. Ciò lederebbe i suoi diritti fondamentali (art. 29 cpv. 3 Cost., art. 10 Cost. ticinese) e violerebbe il principio della parità delle armi. Nel caso in cui dovesse reputare eccessive le prestazioni della legale, per altro, il giudice potrà sempre intervenire in sede di tassazione (art. 7 cpv. 2 Lag), motivando debitamente quest'ultima con cognizione di causa, in base alla complessità e alla durata della procedura. Onde, per finire, la legittimità della richiesta intesa a ottenere l'assistenza giudiziaria senza limitazioni.

                                   4.   Il beneficio dell'assistenza giudiziaria presuppone – cumulativamente – che il richiedente si trovi in grave ristrettezza (art. 3

                                         cpv. 1 Lag), che non sia in grado di procedere in lite con atti propri (art. 14 cpv. 2 Lag), che la causa non appaia sen­za probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag) e che una persona di condizioni agiate, posta nella medesima situazio­ne, non rinuncerebbe ragionevolmente a stare in lite solo per i costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag; sulla nozione: Corboz, op. cit., pag. 81 in basso con rinvii). Tali requisiti non sono in discussione nel caso specifico, tant'è che il Pretore non ha rifiutato all'interessata l'assistenza come tale. Ne ha solo limitato la portata “ad un dispendio di 12 ore”, che – a suo avviso – “appare sufficiente per far valere tutte le pretese con probabilità di esito favorevole”. Litigiosa è, in altri termini, non la concessione, bensì l'estensione del beneficio.

                                   5.   L'art. 13 cpv. 1 Lag stabilisce che il beneficio dell'assistenza giudiziaria è commisurato alla situazione economica della persona richiedente e può estendersi alla dispensa, totale o parziale, dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese (lett. a), all'anticipazione, totale o parziale, da parte dello Stato delle spese di prova cui è ammessa la persona richiedente (lett. b), come pure all'ammissione, totale o parziale, al gratuito patrocinio (lett. c). La portata del beneficio dipende – giova ripetere – dalla “situazione del beneficiario nella sua globalità” (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, op. cit., com­mento all'art. 13 in principio). Che il beneficio dell'assistenza giudiziaria possa essere anche solo parziale nel caso in cui il richie­dente sia in grado di sopperire, entro determinati limiti, ai costi del processo è un'opinione criticata da taluni (Kley-Struller, Der Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, in: AJP/PJA 1995 pag. 184 in corrispondenza della nota 61), ma condivisa da altri (Favre, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, tesi, Tolochenaz 1989, pag. 119 n. 6.4.1), e – comunque sia – avallata dalla giurisprudenza (DTF 112 Ia 18 in alto).

                                   6.   Il problema risiede nel fatto che, in concreto, il Pretore ha limitato il beneficio dell'assistenza giudiziaria non perché la richiedente avrebbe disponibilità sufficienti per finanziare – almeno in parte – i costi del processo, ma perché un dispendio di 12 ore “appare sufficiente per far valere tutte le pre­tese con proba­bilità di esito favorevole”. Ora, né la legge né la dottrina né la giurisprudenza prevedono una limitazione dell'assistenza giudiziaria, oltre che per rapporto alla capacità economica del richiedente, anche per rapporto a quanto deve fornire il patrocinatore. Certo, il beneficio dell'assistenza dà diritto unica­mente a prestazioni stretta­mente indispensabili a scopo forense, escluse quelle stragiudiziali (DTF 128 I 231 consid. 2.4.3 con rin­vio) e quelle di soste­gno morale o di ausilio socia­le (sentenza del Tribunale federale 5P.51/1994 del 10 maggio 1994, consid. 5a con riferimento a DTF 109 Ia 111 consid. 3b; Bulletin de Jurisprudence Pénale/Recht­spre­chung in Strafsachen 1999 pag. 84 n. 606). Ciò risulta anche dall'art. 6 cpv. 1 Lag, ma non giustifica una limitazione previa del tempo concesso al patrocinatore d'ufficio per assolvere il mandato. Dovesse ritenere che il legale ha oggettivamente ecceduto nel difendere gli interessi del cliente, sospingendosi oltre quanto sarebbe stato indispensabile – tenuto conto della natura e della complessità della causa – per un'adeguata rappresentanza forense (art. 6 cpv. 1 Lag), il giudice modererà la nota professionale in sede di tassazione (art. 7 cpv. 2 Lag, già citato). Non occorre, quindi, ch'egli statuisca a priori.

                                   7.   Si aggiunga che, a parte quanto precede, il criterio limitativo adottato dal Pretore nel caso specifico risulta finanche di ardua applicazione e di dubbia pertinenza. Anzitutto perché sulla concessione dell'assistenza giudiziaria l'autorità deve decidere, “di regola, prima dell'inizio della fase istrut­toria” (art. 5 cpv. 1 Lag). Se non che, valutare già a quel momento quanto tempo dovrà dedicare un legale alla conduzione di un patrocinio nella singola procedura implica una prognosi aleatoria, troppi essendo i fattori – del resto non sempre prevedibili – suscettivi di intervenire in pendenza di causa. Per converso, la necessità e la congruità delle prestazioni svolte dal patrocinatore potranno essere valutate appieno in seguito, al momento di tassare la nota d'onorario.

                                         Il criterio limitativo dell'assistenza giudiziaria cui ha fatto capo il Pretore, in secondo luogo, appare poco pertinente per il fatto che nelle cause di divorzio – come quella in rassegna – il dispendio orario è solo uno degli elementi preposti alla fissazione del compenso spettante al legale. Basti ricordare che un patrocinatore d'ufficio ha diritto “al 70% dell'onorario previsto dalla tariffa dell'Ordine degli avvocati” (art. 6 cpv. 2 Lag). La tariffa dell'Ordine prescrive, a sua volta, che nelle cause di stato (art. 419a segg. CPC) “l'onorario va da fr. 1000.– a fr. 25 000.–” (art. 14 cpv. 1). E la trattazione di tali cause comprende, per costante prassi del Consiglio di moderazione, anche la questione dei contributi che un coniuge deve all'altro in caso di divorzio o di separazione (Rep. 1988 pag. 387), così come la trattazione dei procedimenti cautelari e le eventuali trattenute di stipendio (CdM, sentenza del 31 maggio 1996 inc. 19.1995.53, consid. 1). Entro i citati estremi (da fr. 1000.– a fr. 25 000.–) la rimunerazione del patrocinatore deve poi essere valutata caso per caso, non secondo il mero parametro orario dell'art. 10 TOA, bensì secondo i criteri generali dell'art. 8 TOA, ovvero secondo la complessità, l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito della causa e la sua prevedibilità.

                                         È vero che, in ultima analisi, l'onorario fissato nel caso specifico deve rimunerare almeno il tempo che oggettivamente sarebbe occorso a un patrocinatore diligente per trattare una pratica ana­loga, tenendo conto della complessità della causa e di ciò che si poteva ragionevolmente pretendere da un legale competente, al beneficio di una normale esperienza (RJJ 3/1997 pag. 197; v. anche Rep. 1991 pag. 304 nota 48 e RVJ 28/1994 pag. 155 consid. c). Il Consiglio di moderazione valuta perciò in ogni fattispecie quante ore ritenga giustificate dall'attività svolta dal legale nel singolo caso (conformemente alla sentenza del Tribunale federale 5P.26/1992 del 4 maggio 1992, consid. 5) e a tal fine applica dal 1° gennaio 2002 una tariffa oraria di fr. 220.– (da ridurre al 70%), in modo da verificare che l'onorario fissato a nor­ma dell'art. 14 cpv. 1 TOA rimuneri almeno tale dispendio. Ma ciò non toglie che, nel quadro di una causa di divorzio, il tempo impiega­to sia solo uno degli elementi per la fissazione del compenso.

                                         Per di più, il criterio orario non è di alcuna pertinenza ove si debba retribuire un patrocinatore che si occupi – anche – di litigi relativi allo scioglimento del regime matrimoniale (litigi che nella fattispecie non sembrano del tutto esclusi, il marito rivendicando un versamento pari alla metà del controvalore di un'automobile e del mobilio domestico). Tali contenziosi vanno retribuiti infatti con “un onorario supplementare fino al 50% di quello calcolato applicando l'art. 9 TOA al valore dell'intera sostanza coniugale”. E l'art. 9 cpv. 1 TOA non prevede il criterio ad horam, bensì ad valorem. Il fattore orario entra in considerazione – sussidiariamente ed eccezionalmente – solo ove l'applicazione dell'art. 9 cpv. 1 TOA porti a risultati irrisori o esagerati (art. 11 cpv. 1 TOA), dovendosi combinare allora i due parametri (valore litigioso e tempo) seguendo la nota formula elaborata dal Consiglio di moderazione (Bollettino dell'Ordine degli avvocati, n. 1, pag. 15). Tutto ciò dimostra, una volta ancora, che – foss'anche ammissibile – una limitazione dell'assistenza giudiziaria fondata unicamente sul dispendio di tempo complessivamente riconosciuto al patrocina­tore d'ufficio chiamato a trattare una causa di divorzio non è sostenibile.

                                   8.   Se ne conclude che in concreto la decisione impugna­ta non resiste alla critica e va riformata. Ciò non significa – si ribadisce – che alla legale della ricorrente debba necessariamente essere riconosciuto tutto quanto figurerà nella nota professionale. Il fatto che essa abbia già profuso nella trattazione della pratica 14 ore (ricorso, pag. 5 in basso) poco sussidia, l'onorario determinato a norma dell'art. 14 cpv. 1 TOA retribuendo – come si è appena visto – non il tempo impiegato dal singolo legale nella causa, ma il tempo che oggettivamente sarebbe occorso a un patrocinatore diligente per trattare una pratica ana­loga, tenendo conto della complessità della causa e di ciò che si poteva ragionevolmente pretendere da un patrocinatore competente al beneficio di una normale esperienza. Ciò andrà definito in esito alla tassazione prevista dall'art. 7 cpv. 2 Lag.

                                   9.   Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero il principio dell'art. 148 CPC, applicabile essendo la procedura di appello (sopra, consid. 1). APPO1 tuttavia non ha mai proposto di limitare il beneficio dell'assistenza giudiziaria alla moglie e non può quindi considerarsi “soccombente”. Nemmeno lo Stato, di regola, può essere ritenuto “soccombente” nell'ambito di cause che non lo coinvolgono in maniera diretta (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4 in fine). Sta di fatto però che la procedura in esame rientra proprio fra queste ultime, una lite in materia di assistenza giudiziaria vertendo non fra le parti in causa, bensì fra il richiedente e lo Stato (sopra, consid. 2). E se si giustifica ragionevolmente di esentare lo Stato da tasse e spese, tale provvidenza non può applicarsi in materia di ripetibili, la ricorrente essendo stata indotta in buona fede a piatire contro una limitazione a lei sfavorevole adottata per iniziativa dal primo giudice. Tale soluzione appare tanto più equa nel caso particolare, ove – se ne avesse fatto richiesta – l'interessata avrebbe verosimilmente fruito dell'assistenza giudiziaria anche in appello.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è rifor­mata come segue:

                                         APPE1 è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv..

                                         Per quanto riguarda APPO1, la decisione impugnata rimane invariata.

                                   2.   Non si riscuotono tasse né spese. Lo Stato rifonderà alla ricorrente un'indennità di fr. 800.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–; –.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

11.2004.86 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.08.2004 11.2004.86 — Swissrulings