Incarto n. 11.2004.62
Lugano 29 agosto 2005/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2003.8 (condotta necessaria) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 12 febbraio 2003 da
AO 1 , e AO 2 (patrocinate dall' PA 2 )
contro
AP 1 (patrocinato dall'PA 1 );
giudicando ora sul decreto del 3 maggio 2004 con cui il Segretario assessore ha statuito in luogo e vece del Pretore sui presupposti processuali;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 17 maggio 2004 presentato dall'AP 1 contro il decreto emesso il 3 maggio 2004, in luogo e vece del Pretore, dal Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno Città;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 e AO 2 sono proprietarie comuni della particella n. 3227 RFD di __________, posta in località __________, sulla quale sorge una casa di vacanza. Il fondo confina a ponente con la particella n. 3226 e a meridione con la sottostante particella n. 3228, appartenenti all'AP 1, che costeggiano entrambe la strada pubblica sotto la quale corre il collettore fognario comunale. Invitate dal Municipio di __________ a raccordare la loro proprietà alle canalizzazioni pubbliche, AO 1 e AO 2 si sono rivolte all'AP 1 per essere autorizzate a posare una condotta che collegasse il loro fondo al collettore fognario lungo il confine tra le particelle n. 3226 e 3228. L'AP 1 vi si è opposto.
B. Il 12 febbraio 2003 AO 1 e AO 2 hanno convenuto l'AP 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere in favore della loro particella n. 3227 una servitù a carico della particella n. 3228 che le autorizzasse a posare una condotta lungo il confine tra le particelle n. 3226 e 3228, dietro versamento di fr. 1500.–. Nella sua risposta del 3 aprile 2003 l'AP 1 ha proposto di respingere la petizione, contestando preliminarmente la giurisdizione civile. In via riconvenzionale egli ha chiesto di diffidare le attrici e tutte le persone che dovessero recarsi sulla particella n. 3227 a non attraversare il suo fondo n. 3226. Con replica e risposta riconvenzionale del 5 maggio 2003 le attrici hanno contestato la mancanza del presupposto processuale e hanno concluso per il rigetto della riconvenzione in ordine, subordinatamente nel merito. In duplica, il 23 maggio 2003, il convenuto ha ribadito l'eccezione.
C. L'udienza preliminare del 10 settembre 2003, continuata il 22 ottobre successivo, è stata limitata dal Segretario assessore all'esame del presupposto litigioso. Esperita la relativa istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, producendo memoriali conclusivi nei quali hanno confermato le loro domande. Statuendo il 3 maggio 2004 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha accertato la giurisdizione civile e ha respinto l'eccezione del convenuto. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 700.–, sono state poste a carico di quest'ultimo, tenuto a rifondere alle attrici fr. 1000.– complessivi per ripetibili.
D. Contro il decreto predetto l'AP 1 è insorto con un appello del 17 maggio 2004 nel quale chiede – previa concessione dell'effetto sospensivo – che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di accogliere l'eccezione e di respingere l'azione avversaria in ordine. Il 18 maggio 2004 il Segretario assessore ha conferito all'appello effetto sospensivo. Nelle loro osservazioni del 7 giugno 2004 AO 1 e AO 2 propongono di respingere l'appello e di confermare il decreto impugnato.
Considerando
in diritto: 1. Il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio di causa i presupposti processuali, compresa la giurisdizione (art. 97 n. 1 CPC). Ravvisando il presupposto, egli statuisce con “decreto” (art. 100 cpv. 1 CPC). Non ravvisandolo, statuisce con “sentenza”, dandosi la necessità di dichiarare l'azione irricevibile (v. Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 315 nota 378). Ove il giudice statuisca con decreto, come nel caso in esame (nonostante l'erronea designazione del Segretario assessore), l'appello è trattato di regola “con la prima appellazione sospensiva” (art. 96 cpv. 4 CPC). All'esigenza dell'effetto sospensivo sfugge nondimeno il decreto emesso dal giudice che ha limitato l'udienza preliminare all'esame dei presupposti processuali (art 181 cpv. 1 CPC). In tal caso, difatti, il processo continua per legge “limitatamente alle sole eccezioni proposte, sino a che queste non siano state decise con un giudizio definitivo” (art. 181 cpv. 2 CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit., pag. 305 nota 363 in fine). Ne segue che in concreto il conferimento dell'effetto sospensivo da parte del Segretario assessore risulta sovrabbondante. Ciò premesso, nulla osta all'esame dell'appello.
2. L'appellante sostiene che nel caso specifico fa difetto la giurisdizione civile poiché il litigio investe un problema di espropriazione, disciplinato dalla giurisdizione amministrativa. Il Segretario assessore ha accertato invece la giurisdizione civile, rilevando che la zona, ove le attrici chiedono di posare la condotta, è già urbanizzata, di modo che non occorre più far capo agli istituti del diritto pubblico per ottenere l'allacciamento della loro proprietà al collettore comunale. A suo avviso inoltre la condotta in questione, destinata a un solo alloggio, non può essere oggetto di
espropriazione, difettando il pubblico interesse all'esecuzione dell'opera. L'appellante obietta, da parte sua, che in concreto sussiste un potenziale titolo espropriativo in favore del Comune, poiché qualora il privato non allacciasse le condotte al collettore l'ente pubblico eseguirebbe l'opera in via sostitutiva, ciò che corrisponderebbe all'esercizio di un diritto d'esproprio.
3. Secondo l'art. 691 cpv. 1 CC ogni proprietario è tenuto a tollerare nel suo fondo – tra l'altro – i tubi di fognatura o di scolo, previo integrale risarcimento dei danni che ne risultino, sempreché la condotta non possa essere compiuta senza servirsi del fondo stesso o senza spese eccessive. Tuttavia, “queste prestazioni non possono essere richieste in virtù dei rapporti di vicinato nei casi per i quali il diritto federale o cantonale concede l'espropriazione” (art. 691 cpv. 2 CC). In concreto i presupposti per ottenere una condotta necessaria sono già stati enunciati dal Segretario assessore (consid. 2 e 3). Ai fini dell'attuale giudizio basti rammentare che ciò presuppone, in sostanza, uno stato di necessità per il proprietario del fondo (Rey in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 3 ad art. 691 CC). Non sussiste stato di necessità – come detto – ove la servitù possa essere chiesta in via espropriativa, sulla base del diritto federale o cantonale (Brücker, Das nachbarrechtliche Durchleitungsrecht, Zurigo 1991, pag. 86 segg.; DTF 51 II 160 consid. 2 in alto). Qualora i presupposti per un'espropriazione non fossero dati, o la richiesta fosse respinta, torna applicabile in via sussidiaria l'art. 691 cpv. 1 CC (Brücker, op. cit., pag. 87).
4. In concreto risulta che la proprietà delle attrici si trova in una zona in cui la rete delle canalizzazioni comunali è già stata ultimata (deposizione __________ del 4 febbraio 2004: verbali, pag. 3). Quanto occorre eseguire è solo il raccordo privato del fondo al collettore pubblico (doc. G), onere che incombe al proprietario. L'appellante obietta che l'ente pubblico può procedere esso medesimo alla posa della condotta in via espropriativa, ma in realtà tenta di equivocare sui termini, poiché il Comune è abilitato a intervenire solo in via sostitutiva, ove il proprietario non assolva l'obbligo (“esecuzione surrogatoria”). Collegare gli scarichi privati a un collettore di raccolta è compito del proprietario, non dell'autorità (v. l'art. 11 cpv. 1 LPAc [RS 814.20], art. 44 e 49 della legge cantonale d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque [LALCIA: RL 9.1.1.2]; Scolari, Commentario alla LALPT, LE e LAC, Bellinzona 1997, n. 588 ad art. 78–79 con riferimenti). Poco giova interrogarsi dunque se nella fattispecie il Comune di __________ possa farsi conferire un diritto d'esproprio verso il convenuto in virtù dell'ordinamento federale o cantonale. Decisivo è sapere se in via espropriativa possano agire le attrici. Diverso sarebbe il caso qualora il Comune fosse tenuto a raggiungere con le canalizzazioni pubbliche il confine di ogni singolo fondo, sicché in concreto spetterebbe al Comune stesso creare il raccordo necessario perché le attrici possano allacciare il loro fondo alla rete pubblica senza far capo a terzi. Nemmeno l'appellante sostiene tuttavia una tesi del genere, che per altro non trova alcun conforto nella legge.
5. Per tornare al problema di sapere se le attrici possano ottenere un diritto di condotta in via espropriativa, giovi ricordare che una persona fisica non è preclusa di per sé dalla possibilità di conseguire un diritto d'esproprio (cfr. Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 4ª edizione, pag. 571). Nella fattispecie appare dubbio tuttavia che le attrici possano vedersi conferire una facoltà del genere solo per posare una tubazione attraverso il fondo del convenuto, l'opera non sembrando denotare un interesse pubblico “preponderante” (art. 36 cpv. 1 a 3 Cost.; DTF 129 I 337 consid. 4.1 con riferimenti). Del resto, nemmeno l'appellante adombra un'ipotesi simile. Quanto al fatto che per ottenere allacciamenti a condotte pubbliche il proprietario debba far uso in primo luogo degli istituti previsti dal diritto pianificatorio (I CCA, sentenza inc. 11.1999.115 dell'11 dicembre 2002, consid. 7, pubblicata in: RDAT II-2003 pag. 221), si rammenti che né il diritto federale né quello cantonale concedono al privato la possibilità di eseguire egli medesimo canalizzazioni pubbliche sino al confine del proprio fondo (Scolari, op. cit., n. 1077 ad art. 31 LE). E nemmeno esistono istituti del diritto pubblico che consentano a un privato di posare un raccordo privato sul fondo del vicino. La legge cantonale d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque prevede solo l'obbligo, per i proprietari di impianti privati, di tollerare l'allacciamento di altri proprietari (art. 60 LALCIA; Scolari, op. cit., n. 1086 ad art. 31 LE), ciò che esula dal caso in rassegna.
6. È vero che – come si è accennato (consid. 4) – dandosi renitenza del proprietario immobiliare, l'ente pubblico può eseguire esso medesimo il raccordo del fondo alla rete pubblica e addebitare le spese al proprietario (art. 61 cpv. 5 e 94 cpv. 2 lett. c LALCIA; v. anche l'art. 10 cpv. 3 del regolamento comunale delle canalizzazioni della Città di Locarno: doc. 4). Resta il fatto però che tale eventualità entra in linea di conto solo nel caso in cui il proprietario si dimostri inadempiente (cfr. anche RDAT II-2000 pag. 62 con richiami). In concreto le attrici non hanno alcuna intenzione di sottrarsi ai loro doveri, tant'è che hanno promosso causa contro l'appellante per ottemperare all'ingiunzione del Comune.
Un'esecuzione sostitutiva dell'ente pubblico non entra quindi in considerazione. Sapere poi se, dandosi gli estremi di un'esecuzione sostitutiva, il Comune possa ottenere un diritto d'esproprio nei confronti di un vicino è un problema che trascende i limiti del sindacato odierno.
7. Se ne conclude che con pertinenza il Segretario assessore ha accertato nella fattispecie la giurisdizione civile, onde l'infondatezza dell'appello. Gli oneri dell'attuale giudizio seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alle controparti un'equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr. 1500.– complessivi per ripetibili.
3. Intimazione a:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria