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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.07.2004 11.2004.55

16 luglio 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,118 parole·~11 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 11.2004.55

Lugano 16 luglio 2004/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser

segretario:

I. Bernasconi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2003.10 (scioglimento di comproprietà) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con petizione del 15 ottobre 2003 da

AO1 (patrocinato dall' RA2)  

Contro

AE1 (patrocinato dall' RA1),  

giudicando ora sul decreto del 7 aprile 2004 con cui il Pretore ha dichiarato tardivo l'allegato di risposta;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 23 aprile 2004 presentato dal Patriziato di __________contro il decreto emesso il 7 aprile 2004 dal Pretore del Distretto di Blenio;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il 15 ottobre 2003 AO1 ha promosso causa davanti al Pretore del Distretto di Blenio contro il Patriziato di __________ perché fosse sciolta la comproprietà relativa alla particella n. 487 RFD di __________ (un rustico di 43 m² sull' alpe __________) mediante licitazione privata o, in subordine, mediante asta pubblica. Il Pretore ha intimato il 20 ottobre 2003 la petizione al “Patriziato di __________, __________ ”, fissando a quest'ultimo un termine di 30 giorni per l'introduzione della risposta. Constato che nulla era pervenuto alla Pretura, il 9 gennaio 2004 egli ha emanato un'ordinanza in cui ha assegnato al convenuto un nuovo termine di 10 giorni per presentare la risposta con l'avvertimento che, in caso di omissione, esso non avrebbe più potuto contestare i fatti della petizione e che l'istruttoria sarebbe avvenuta solo in base alle prove addotte dalla parte attrice.

                                  B.   Il Patriziato di __________ ha comunicato al Pretore il 16 gennaio 2004 di essere in attesa della decisione con cui il Consiglio di Stato avrebbe statuito sulla sua richiesta d'autorizzazione a stare in lite. Con ordinanza del 23 gennaio 2004 il Pretore ha sospeso così la procedura. Il 2 marzo 2004 il Patriziato ha trasmesso al Pretore copia della risoluzione n. 442, del 3 febbraio 2004, con cui il governo accordava la citata autorizzazione, sicché con ordi­nanza del 18 marzo 2004 il Pretore ha riassunto la procedura, precisando esplicitamente che ciò comportava la riattivazione del termine ultimo di 10 giorni per la presentazione della risposta. Al che il Patriziato ha introdotto un allegato di risposta datato 29 marzo 2004. Se non che, preso atto che il memoriale era stato consegnato alla posta il 30 marzo 2004, con decreto del 7 aprile 2004 il Pretore ha giudicato l'atto inammissibile perché tardivo, estromettendolo dal fascicolo processuale.

                                  C.   Contro il decreto predetto  il Patriziato di __________ è insorto con un appello del 23 aprile 2004 volto a ottenere – previa concessione dell'effetto sospensivo – “l'annullamento del decreto e la conseguente ammissione agli atti della propria risposta 29 marzo 2004”. Il Pretore ha conferito il 5 maggio 2004 effetto sospensivo all'appello. Il 26 maggio 2004 AO1 ha comunicato di rinunciare a presentare osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   Il provvedimento con cui un Pretore dichiara inammissibile un allegato scritto è un decreto (Cocchi/Trez­zini, CPC mas­simato e commentato, Lugano 2000, n. 15 ad art. 97). Nell'ambito di una procedura ordinaria tale decreto è impugnabile “nel termine ordinario” (art. 96 cpv. 4 CPC), ossia di 20 giorni (art. 308 cpv. 1 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile. Il primo giudice avendo munito il ricorso di effetto sospensivo (art. 96 cpv. 3 CPC), nulla osta alla trattazione del medesimo (cpv. 4).

                                   2.   L'attore chiede lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 487 RFD di __________, sostenendo che la quota appartenente al Patriziato costituisce un bene patrimoniale poiché l'immobile “non è da tempo più adibito ad alcuna forma di utilizzazione collettiva” (petizione, pag. 2 in basso). Ora, giusta l'art. 5 della legge organica patriziale (RL 2.2.1.1) i beni patriziali si suddividono in beni amministrativi e beni patrimoniali. Le vertenze riguardanti i primi soggiacciono – di regola – alle norme e alla giurisdizione amministrativa (Wiegand in: Basler Kommentar, ZGB II, 2a edizione, n. 94 ad art. 641 CC), mentre quelle inerenti ai secondi sottostanno alle norme e alla giurisdizione civile (Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, Bellinzona 1993, pag. 327, n. 519 e 521). Beni amministrativi sono quelli che servono all'adempimento di un compito di diritto pubblico, mentre patrimoniali sono i beni che contribuiscono solo indirettamente a tele scopo, per mezzo del loro valore in capitale o mediante il loro reddito (cfr. art. 5 cpv. 2  e 3 LOP; Häfelin/Mueller, Grundriss des allgemeiner Verwaltungsrechts, Zurigo 1990, n. 1829 segg. e 1833 segg.; Scolari, op. cit., pag. 325, n. 514 e pag. 328 n. 524). In concreto, a prescindere dal fatto che il noto rustico è in comproprietà con una persona fisica, non è dato a divedere come tale bene possa avere uno scopo pubblico diretto e rientrare nei beni amministrativi del Patriziato. La giurisdizione civile è quindi data.

                                   3.   Nella petizione del 15 ottobre 2003 l'attore menziona solo l'art. 650 CC. In realtà egli ha promosso simultaneamente due azioni, l'una fondata sull'art. 650 cpv. 1 CC (“azione di divisione”), intesa a far accertare che nulla osta allo scioglimento della comproprie­tà, e l'altra sull'art. 651 cpv. 2 CC, volta a far definire il modo del­la divisione (Rep. 1998 pag. 197 consid. 1 con richiamo). Determinante ai fini dell'appellabilità, tanto nell'una quanto nell'altra, è il valore litigioso, una causa del genere non rientrando nella competenza funzionale del Pretore per il solo fatto di riguardare beni immobili. Ciò premesso, il valore litigioso ai fini dell'art. 650 cpv. 1 CC corrispon­de a quello della quota chiesta dal comproprietario, mentre ai fini dell'art. 651 cpv. 2 CC esso corrisponde a quello dell'intera comproprietà (Poudret, Commen­taire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 9.4 ad art. 36, pag. 283 in fondo e 284 in alto; Brunner/Wichtermann in: Basler Kommentar, ZGB II, 2a edizione, n. 10 ad art. 650 e n. 17 ad art. 651). Nella fattispecie l'attore non ha indicato alcun va­lore di causa, né questo risulta dagli atti. Il Pretore ha nondimeno trattato la causa secondo la procedura ordinaria appellabile e le parti non muovono censure al riguardo, né si ravvisano elementi che inducano a ritenere palesemente inverosimile il valore litigioso di almeno fr. 8000.–. Anche sotto tale profilo nulla osta pertanto all'esame dell'appello.

                                   4.   Il Pretore ha accertato che in concreto l'ultimo termine (10 giorni: art. 169 cpv. 1 CPC) per introdurre la risposta è cominciato a decorrere – al più tardi – il 17 gennaio 2004, giorno successivo al ricevimento, da parte del Patriziato, dell'ordinanza 9 gennaio 2004 con cui egli assegnava il termine stesso. La causa essendo rimasta sospesa dal 23 gennaio 2004 al 22 marzo 2004, il termine in questione era giunto a scadenza il 29 marzo 2004. Introdotto l'indomani, il memoriale di risposta risultava quindi tardivo, e come tale irricevibile. Il Patriziato sostiene anzitutto di avere preso conoscenza dell'ordinanza 18 marzo 2004 con cui il Pretore riattivava la causa (e la decorrenza del termine “di grazia”) solo il 27 marzo 2004, poiché il suo presidente era assente. Certo, la raccomandata che conteneva l'ordinanza è stata notificata il 22 marzo 2004, ma non al presidente, bensì alla madre di lui, sicché la riattivazione della causa può essergli opposta unicamente dal 28 marzo 2004, onde la tempestività della risposta.

                                         a)   Secondo l'art. 121 cpv. 1 lett. b CPC la notifica di atti giudiziari a un Patriziato avviene con la consegna di un esemplare al suo presidente o di un membro dell'amministrazione; se tali persone non si trovano nel loro ufficio, “la notificazione viene fat­ta ad un impiegato o funzionario” (art. 121 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il plico contenente l'ordinanza del 18 marzo 2004 è stato consegnato il 22 marzo 2004 non a un impiegato o a un funzionario del Patriziato, bensì alla madre del presidente. Ci si potrebbe domandare se tale notifica sia efficace. In realtà la questione può rimanere indecisa poiché, quand'anche l'ultimo termine per introdurre la risposta sia (ri)co­minciato a decorrere solo il 28 marzo 2004 – come l'appellante assevera – l'allegato risulta essere tardivo.

                                         b)   Come si è visto dianzi, il Pretore ha assegnato l'ultimo termine di 10 giorni per presentare la risposta con ordinanza del

                                               9 gennaio 2004, intimata il 12 gennaio successivo. Il plico raccomandato è stato ritirato dal presidente del Patriziato il 14 gennaio 2004, di modo che il termine è cominciato a decorrere l'indomani (art. 131 cpv. 1 CPC) e sarebbe giunto a scadenza il 24 gennaio. Quando, il 23 gennaio 2004, il Pretore ha sospeso la causa, otto giorni del termine erano decorsi. Ne rimanevano ancora due (cfr. Cocchi/Trez­zini, op. cit., n. 6 ad art. 131 CPC). Il Pretore ha riattivato la causa con ordinanza del 18 marzo 2004. Il presidente del Patriziato ammet­te di avere preso conoscenza di tale ordinanza il 27 marzo 2004 (appello, pag. 4 in fondo), sicché il termine è ricominciato a decorrere l'indomani. E siccome a quel momento mancavano ancora due giorni, il termine sarebbe scaduto il 29 marzo 2004. Ne deriva che la risposta, recante la data del 29 marzo 2004 ma consegnata all'ufficio postale di __________ solo il 30 marzo successivo (come risulta dal timbro postale), è tardiva. Rimproverare al Pretore formalismo eccessivo è fuori luogo, il mancato rispetto dei termini comportando per legge l'irricevibilità dell'atto.

                                   5.   L'appellante invoca l'opinione di Cocchi/Trezzini (op. cit., pag. 325, nota 391) per affermare che, considerata l'importanza della riattivazione, prima di riassumere la causa il Pretore avrebbe dovuto avvertire le parti. A supporre che sia fondata, nondimeno, tale opinione nulla muta nella fattispecie. I due autori auspicano l'avvertimento del giudice, in effetti, per “mettere in grado la parte interessata d'organizzare convenientemente la sua difesa” (loc. cit.). In concreto però tale esigenza non era data. La sospensione della causa era stata ordinata dal Pretore il 23 gennaio 2004 perché il Patriziato non era ancora in possesso dell'autorizzazione governativa a stare in lite (lettera 16 gennaio 2004 del Patriziato al Pretore). Ottenuta quest'ultima, il Patriziato ne ha trasmesso copia al Pretore il 2 marzo 2004 e questi ha riattivato la procedura non subito, ma il 18 marzo successivo. Il Patriziato ha quindi avuto due settimane per prepararsi alla riassunzione della procedura, la quale non può certo averlo sorpreso.

                                   6.   Ricorda l'appellante di essere stato interpellato dall'attore il 9 marzo 2004 in vista di un eventuale componimento amichevole della vertenza e di essere stato invitato, in caso contrario, a introdurre la risposta entro “la fine del mese” (doc. 4 di appello). L'argomento non è tuttavia di sussidio. L'avvio di trattative per appianare una lite ancora non comporta, in effetti, la sospensione della procedura (che dev'essere decisa dal giudice: art. 107 CPC). Dopo aver preso conoscenza, poi, dell'ordinanza con cui il Pretore riattivava la causa, il presidente del Patriziato non poteva più legittimamente ritenersi abilitato a presentare la risposta entro un termine qualsiasi. Quanto al fatto poi che il convenuto non fosse rappresentato da un legale, ciò poco importa, nessuna norma di legge prevedendo che una parte debba essere necessariamente patrocinata da un avvocato (anzi, è vero se mai il contrario: art. 38 cpv. 1 CPC). Nemmeno l'appellante asserisce, del resto, che il suo presidente non fosse grado di capire la portata della nota ordinanza o andasse diffidato per una ragione qualunque a munirsi di un avvocato. Il fatto che la parte convenuta fosse un Patriziato – o un ente pubblico in genere – non giustifica, per altro, né privilegi né disparità di trattamento.

                                   7.   Si aggiunga, ad ogni buon conto, che la preclusione del convenuto non vincola il Pretore al modo di divisione proposto dall'attore. Nel quadro dell'art. 651 cpv. 2 CC il giudice dispone infatti di ampio potere di apprezzamento nella scelta dei modi di divisione, il quale deve rispondere alle particolarità del caso, come pure ai bisogni e ai desideri di tutti i comproprietari (Rep. 1995 pag. 168 consid. 4). Che l'attore abbia sollecitato, nella fattispecie, lo scioglimento della comproprietà mediante asta pubblica ancora non significa, in altri termini, che il Pretore non possa ordinare una licitazione privata o un altro modo di divisione.

                                   8.   Gli oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si giustifica in ogni modo di attribuire ripetibili all'attore, che ha rinunciato a formulare osservazioni.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 250.–

                                         b) spese                         fr.   50.– 

                                                                                fr. 300.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

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