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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.03.2004 11.2004.42

25 marzo 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·346 parole·~2 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 11.2004.42

Lugano, 25 marzo 2004  

Repubblica e Cantone del Ticino Prima Camera civile Tribunale d'appello  

Il presidente

visto l'appello del 23 marzo 2004 presentato da

______________, (patrocinata dall' ___________)  

contro il decreto cautelare emesso il 12 marzo 2004 del Pretore del Distretto di __________, nella causa DI.2003.__________ (proprietà per piani: contestazione di delibera assembleare) promossa dall'istante con petizione del 13 giugno 2003 contro la  

_______________, (patrocinata dall' ____________),  

giudicando ora ora sulla richiesta di effetto sospensivo e di provvedimenti cautelari contenuta nell'appello,

                                         premesso che i decreti cautelari emanati dai Pretori “previo contraddit­torio” in cause appellabili possono essere impugnati a norma dell'art. 382 cpv. 1 CPC, ma il ricorso non ha effetto sospensivo, “salvo diversa ordinanza del presidente della Camera adita” (art. 382 cpv. 3 CPC);

                                         ricordato che accordare effetto sospensivo a un ricorso significa, concretamente, sopras­sedere all'esecuzione del giudizio impugnato (Poudret, Commen­taire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berna 1990, vol. II, n. 1 ad art. 70 OG);

                                         ritenuto che il conferimento di tale beneficio dipende dalle particolarità del caso e dalla ponderazione degli interessi in gioco (cfr., sul piano federale, DTF 107 Ia 270);

                                         considerato che la decisione di differire l'esecuzione del giudizio impugnato può giustificarsi, in particolare, per mantenere un determinato stato di fatto o per tutelare provvisoriamente interessi giuridici minacciati (cfr., sempre sul piano federale, l'art. 94 OG);

                                         rilevato che nel caso specifico l'interessata chiede, appunto, di poter mantenere la situazione odierna, in modo da evitare la demolizione delle opere litigiose prima che la Camera abbia statuito sull'appello;

                                         stabilito che, ciò posto, si giustifica di accogliere la richiesta, alla comunione dei comproprietari non risultando derivare un danno apprezzabile per il solo fatto di dover attendere l'emanazione della sentenza;

                                         accertato che il conferimento dell'effetto sospensivo rende senza oggetto la domanda – subordinata – di provvedimenti cautelari in appello;

richiamato l'art. 382 cpv. 3 CPC

decreta:                    1.   La richiesta è accolta e all'appelo è conferito effetto sospensivo.

                                   2.   Intimazione:

–; –.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di___________.

                                                                                Il presidente

                                                                                della prima Camera civile

                                                                                (Giorgio A. Bernasconi)

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