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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.12.2006 11.2004.3

22 dicembre 2006·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·4,751 parole·~24 min·1

Riassunto

Modifica della disciplina del diritto di visita Ricorso senza possibilità di esito favorevole?

Testo integrale

Incarto n. 11.2004.3

Lugano, 22 dicembre 2006  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 575.1997/R.83.2002 (filiazione: diritto di visita) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

 RI 1   (patrocinato dall'  RA 1 )  

ad  

 CO 2 , e alla  Commissione tutoria regionale 5, Massagno  

                                         riguardo ai figli P__________ (1991) e G__________ (1993) __________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 15 gennaio 2004 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 10 dicembre 2003 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

                                         3.   Se dev'essere accolto il ricorso del 29 dicembre 2003 presentato da RI 1 contro il diniego dell'assistenza giudiziaria da parte della Sezione degli enti locali;

                                         4.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   RI 1 (1954), cittadino italiano, divorziato, e CO 2 (1972), cittadina dominicana, nubile, sono i genitori di P__________ (11 maggio 1991) e G__________ __________ (15 luglio 1993). Dal maggio del 1998 essi vivono separati. In favore dei figli è stata istituita l'8 febbraio 1999 una curatela educativa, affidata il 26 febbraio 1999 a __________. Persistendo gravi difficoltà nell'esercizio del diritto di visita, con decisione del 27 agosto 2001 la Commissione tutoria regionale 5 ha definito le relazioni personali di RI 1 con i figli in un incontro ogni mercoledì dalle ore 11.30 alle ore 20.00 e ogni due settimane dalle ore 18.00 del venerdì alle ore 18.00 della domenica.

                                  B.   I dissidi correlati all'esercizio del diritto di visita sono continuati. Il 12 settembre 2002 __________, nominata curatrice il 10 aprile 2002 in sostituzione del dimissionario __________, ha sospeso l'esercizio delle visite (riservata una diversa decisione dell'autorità tutoria), RI 1 non avendo riportato tempestivamente i figli alla madre per l'inizio della scuola dopo le vacanze estive. Quello stesso giorno CO 2 ha chiesto alla Com­missione tutoria regionale di togliere ad RI 1 il diritto alle relazioni personali con i figli, postulando il beneficio dell'assistenza giudiziaria. RI 1 ha instato da parte sua, il 13 settembre 2002, per l'annullamento della decisione presa dalla curatrice. Con risoluzione del 19 settembre 2002 la Commissione tutoria ha così statuito:                                       

1.  Le relazioni personali (art. 273 CC) tra il padre signor RI 1 ed i propri figli P__________ e G__________ sono così regolamentate:

a)  Quindicinalmente dalle 18.00 di venerdì alle 18.00 di domenica, a partire dal 1° ottobre 2002.        

b)  Questo assetto potrà essere modificato unicamente da questa Commissione su proposta della curatrice.  

c)  Il piano delle vacanze sarà definito da questa Commissione su proposta della curatrice.       

2.  a)  Al padre è fatto divieto di rendere visita ai figli P__________ e G__________ a scuola o nei parchi pubblici al di fuori dagli orari del diritto di visita stabilito.

b)  Alla madre è fatto divieto di affidare i figli al padre al di fuori del suo diritto di visita.

3.  a)  Ai genitori è fatto obbligo di rispettare gli orari dei diritti di visita, sia per la consegna come per la ripresa dei figli.

b)   Al padre è fatto obbligo di prendere in consegna i figli presso il loro domicilio.

c)   Alla madre è fatto obbligo riprendere in consegna i propri figli al termine dell'esercizio del diritto di visita del padre presso il di lui domicilio.

4.  Ai bambini P__________ e G__________ è fatto obbligo di rispettare quanto deciso dalla Commissione e seguire le istruzioni della curatrice.

5.  La curatrice signora __________, in caso di mancato rispetto del diritto di visita può adottare i necessari provvedimenti a protezione dei minori in applicazione dell'art. 307 CC dandone comunicazione alla Commissione.

6.  Ad entrambi i genitori è comminata la sanzione penale dell'art. 292 Codice penale svizzero, che recita:  “Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da un'Autorità o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo è punito con l'arresto o con la multa”. in caso di mancato rispetto di questa decisione da parte di uno di loro due.

                                         (…)

                                         A un eventuale ricorso è stato tolto effetto sospensivo.

                                  C.   Contro la decisione appena citata RI 1 è insorto il 1°ottobre 2002 alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, postulando il beneficio dell'assistenza giudiziaria e la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso. Nel merito egli ha chiesto di annullare il giudizio della Commissione tutoria regionale e di accertare la nullità della sospensione del diritto di visita decretata dalla curatrice. CO 2 ha proposto di dichiarare il ricorso irricevibile, subordinatamente di respingerlo. La curatrice __________ ha difeso la legittimità del proprio operato, così come la Commissione tutoria regionale ha ribadito la propria decisione.

                                  D.   Statuendo il 28 ottobre 2002, la Sezione degli enti locali ha respinto la richiesta di RI 1 intesa a ottenere la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso. Esperita l'istruttoria, compresa l'audizione dei figli, delle parti e della curatrice, con decisione del 10 dicembre 2003 l'autorità di vigilanza ha poi respinto il ricorso e ha confermato la decisione impugnata, ordinando ad RI 1 “di riportare immediatamente il figlio G__________ al domicilio della madre” sotto comminatoria dell'art. 292 CP. Non sono state prelevate tasse né spese, ma RI 1 è stato tenuto a rifondere ad CO 2

                                         un'indennità di fr. 300.– per ripetibili. La sua richiesta di assistenza giudiziaria è stata respinta.

                                  E.   Contro il diniego dell'assistenza giudiziaria RI 1 ha presentato ricorso il 29 dicembre 2003 a questa Camera. Il 15 gennaio 2004 egli ha appellato anche il merito della decisione, chiedendone la riforma nel senso di vedere annullata la decisione della Commissione tutoria regionale e di ottenere un'indennità di fr. 1000.– per ripetibili, previa concessione dell'assistenza giudiziaria anche in appello. I due rimedi giuridici non hanno forma­to oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                   I.   Sull'appello in materia di relazioni personali

                                   1.   I genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze (art. 273 cpv. 1 CC). Se l'esercizio o il mancato esercizio delle relazioni personali è pregiudizievole al figlio, oppure se altri motivi lo esigono, l'autorità tutoria può richiamare ai loro doveri i genitori, gli affilianti o il figlio e dare loro istruzioni (art. 273 cpv. 2 CC). Trattandosi di genitori non sposati, l'autorità tutoria è sempre abilitata anche a disciplinare o – come nella fattispecie – a modificare l'esercizio delle relazioni personali (art. 275 cpv. 1 CC; si vedano altrimenti gli art. 134 cpv. 3 seconda frase e 179 CC). In concreto la competenza per materia dell'autorità tutoria era dunque pacifica.

                                   2.   Nel Cantone Ticino “ai procedimenti definibili mediante una decisione della Commissione tutoria regionale o dell'autorità di vigilanza sulle tutele è applicabile la legge di procedura per le cause amministrative, riservate le norme che seguono” (art. 21 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele [RL 4.1.2.2], richiamata anche dall'art. 39 LAC). Le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sono poi impugnabili nel termine di venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele). La procedura di appello è regolata dagli art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a CPC. L'appello ha effetto sospensivo, ma la decisione impugnata può disporre altrimenti (come nel caso del ricorso all'autorità di vigilanza: art. 43 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele). Tempestivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                                   3.   Nel caso in esame l'autorità di vigilanza ha rilevato che l'esercizio del diritto di visita è sempre stato “problematico” per il mancato rispetto delle scadenze e degli orari da parte del ricorrente, ciò che aveva reso necessari “innumerevoli interventi” del curatore, della Commissione tutoria e addirittura della polizia comunale, finché – dopo l'ultimo episodio di inadempienza al termine delle vacanze estive 2002 – la Commissione medesima ha deciso di sopprimere le visite del padre il mercoledì pomeriggio per garantire maggiore stabilità ai figli (consid. 2a). L'autorità di vigilanza ha poi accertato “l'incapacità del padre di saper gestire    adeguatamente il diritto di visita ed il suo rifiuto di attenersi alle decisioni di autorità, nonché le pressioni psicologiche ed i ricatti morali esercitati sui bambini unitamente all'incomprensione assoluta dei disagi ad essi causati attraverso il suo comportamento” (consid. 2b), come risultava anche da una perizia eseguita nel settembre del 1998 dal Servizio medico-psicologico di __________ e dall'audizione del figlio maggiore (consid. 2c). Nelle condizioni descritte essa ha ritenuto legittimo – per finire – sopprimere le visite del ricorrente il mercoledì pomeriggio, fonti di continue discussioni a causa del comportamento di lui, senza escludere restrizioni più incisive “nel prossimo futuro” (consid. 3). Per gli stessi motivi essa ha confermato l'ordine al ricorrente di non avvicinare i figli fuori degli orari di visita e, soprattutto, di riportare alla madre G__________, da lui trattenuto “con la scusa che è quest'ultimo a volerlo” (consid. 4).

                                   4.   L'appellante si duole anzitutto che l'autorità di vigilanza non abbia spiegato come mai andassero disattese le sue censure di arbitrio nell'accertamento dei fatti e di disparità di trattamento mosse alla Commissione tutoria regionale. L'affermazione non è seria. L'appellante medesimo ricorda che tali critiche erano dovute al fatto che la Commissione tutoria regionale aveva negletto il suo diritto d'essere sentito (memoriale, punto 3). L'autorità di vigilanza ha spiegato che, seppure il rimprovero alla Commissione tutoria regionale fosse fondato, il difetto era stato sanato dalla possibilità di ricorrere a un'autorità munita di pieno potere cognitivo (decisione impugnata, consid. 1b). Perché tale motivazione sarebbe erronea il ricorrente non indica. Anzi, esso non illustra nemmeno quali censure di arbitrio nell'accertamento dei fatti e di disparità di trattamento l'autorità di vigilanza avrebbe ignorato. Destituito di motivi sufficienti non è quindi l'atto impugnato, bensì il memoriale di appello (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5), che al proposito si rivela finanche irricevibile.

                                   5.   Nel merito l'appellante respinge ogni responsabilità per il tardivo rientro dei figli dalle vacanze estive del 2002, facendo valere difficoltà nell'intraprendere il viaggio di ritorno dalla __________ (da lui prontamente annunciate alle autorità scolastiche), la mancata reazione della madre fino al 12 settembre 2002 e la renitenza dei figli a separarsi da lui. All'autorità di vigilanza egli rimprovera di non avere appurato alcunché in proposito e sollecita questa Ca­mera a verificare essa medesima, procedendo agli accerta­menti del caso (memoriale, punto 4). L'argomentazione è fuori tema. L'autorità di vigilanza non ha confermato la decisione della Commissione tutoria regionale, in effetti, perché al termine delle vacanze estive del 2002 l'appellante aveva tardato nel ricondurre i figli dalla madre, ma per tutta una serie di incapacità da lui denotate nella gestione delle visite. Essa ha annoverato lo spregio degli orari e delle scadenze fissate, le pressioni psicologiche e i ricatti morali esercitati sui figli, come pure l'assoluta incomprensione dei disagi causati ai ragazzi dal proprio agire (decisione impugnata, consid. 2b). L'episodio del settembre 2002 è menzio­nato solo come l'ultimo ele­mento di una lunga cronistoria fatta di “innumerevoli discussioni al centro delle quali vi sono sempre i figli, il cui bene risulta pregiudicato” (consid. 3).

                                         La nuova disciplina delle visite stabilita dalla Commissione tutoria regionale è stata confermata dall'autorità di vigilanza, in altri termini, non come sanzione nei confronti del ricorrente per l'accaduto del settembre 2002, bensì nell'interesse e a protezione dei figli, i quali “non hanno sufficiente serenità per affrontare i diritti di visita che diventano momenti di grande incertezza in cui loro stessi non sanno più in che maniera determinarsi e posizionarsi nei confronti dei propri genitori” (decisione impugnata, loc. cit.). La frequenza degli incontri è stata ridotta, in definitiva, perché troppo intensa rispetto al carico psicologico che essa comportava sui ragazzi, il cui equilibrio affettivo appariva ormai a repentaglio. E all'origine di tale stato di cose l'autorità di vigilanza ha ravvisato – dal profilo oggettivo – il comportamento del padre. Che poi tale contegno sia scusabile, comprensibile o finanche giustificato poco importa. Assumere prove al riguardo non sarebbe di alcuna utilità. Decisivo è che secondo l'autorità di vigilanza il comportamento del padre mina la serenità dei figli, il cui bene è l'unico criterio cui deve orientarsi l'assetto del diritto di visita (Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 10 e 11 ad art. 273 con numerosi rinvii; cfr. anche DTF 123 III 451 consid. 3b con riferimento). Al bene dei figli, tuttavia, il genitore nemmeno allude. Su questo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

                                   6.   Soggiunge l'appellante di essersi visto “negare il contatto telefonico coi bambini in due passate occasioni, allorquando si trovavano in vacanza con la madre” a __________, tra il 13 dicem­bre 2001 e il 5 gennaio 2002, e a __________, per una settimana a decorrere dal 29 giugno 2002. Lamenta inoltre che i figli siano spesso affidati a terzi e che le sue segnalazioni all'autorità dell'ottobre, novembre e dicembre 2001 siano cadute nel vuoto. Ciò dimostrerebbe una disparità di trattamento, la madre non essendo mai stata richiamata all'ordine, e connoterebbe la sproporzione dei provvedimenti adottati nei suoi confronti. Quanto alla perizia evo­cata dall'autorità di vigilanza, essa sarebbe obsoleta, mentre le dichiarazioni del precedente curatore circa il suo comporta­mento sarebbero inattendibili, essendo costui stato redarguito più volte dalla Commissione tutoria. Addirittura nullo sarebbe poi l'operato della nuova curatrice, la quale non aveva alcuna competenza per modificare – né tanto meno per sospendere – il diritto di visita (memoriale, punto 5).

                                         L'asserto dell'appellante si esaurisce in un catalogo di recriminazioni. Verso la madre dei figli, per i torti che essa gli avrebbe arrecato e per il fatto che affiderebbe i ragazzi a estranei. Verso l'autorità tutoria, per l'indulgenza dimostrata nei riguardi di lei e per la trascuranza delle segnalazioni ricevute. Verso il precedente curatore, reiteratamente biasimato dall'autorità tutoria per scelte discutibili. Verso l'attuale curatrice, la quale si sarebbe arrogata prerogative esorbitanti dalle sue competenze. A prescindere dalla circostanza però che la sospensione delle visite decisa a suo tempo dalla curatrice è una questione superata, il divieto essendo stato sostituito dalla decisione presa dalla Commissione tutoria regionale, non una parola dedica il ricorrente al bene dei figli, non un cenno riserva ai motivi per cui la soppressione delle sue visite il mercoledì potrebbe ledere in qualche modo l'interesse dei ragazzi. Tutto l'esposto si incentra su ingiustizie subìte, privilegi di cui godrebbe CO 2 e irregolarità commesse dagli organi di tutela. Con le motivazioni fondate dall'autorità di vigilanza sul rischio che corre ­l'equilibrio psicoaffettivo dei figli ove si proseguis­se con le visite al ritmo fissato il 27 agosto 2001 dalla Commissione tutoria regionale (decisione impugnata, consid. 3) l'interessato neppure si confronta. Inquisire sulle questioni da lui sollevate nel memoriale si rivelerebbe dunque senza utilità ai fini del giudizio. Anche su questo punto l'appello manca di consistenza.

                                   7.   Infine l'appellante rimprovera una volta ancora all'autorità di vigilanza un arbitrario accertamento dei fatti e una disuguaglianza di trattamento per avere creduto alle sole dichiarazioni di CO 2 e della nuova curatrice dei figli, scartando le sue. Quanto al figlio G__________, egli rifiuterebbe recisamente di tornare dalla madre, come si evince dall'audizione di lui. L'appellante contesta altresì che il suo atteggiamento sia all'origine dei problemi connessi all'esercizio delle visite, riconducendo tale conclusione a un apprezzamento unilaterale delle prove da parte dell'autorità di vigilanza (memoriale, punto 6).

                                         Invano si cercherebbe nell'appello anche un mero sottinteso al bene dei figli. L'appellante reitera nel far valere i suoi diritti e nel dirsi vittima di iniquità, ma non tenta nemmeno di revocare in dubbio che le sue visite ai figli siano causa di conflitti e litigi fra genitori, dissidi al centro dei quali vi sono sempre i ragazzi (decisione impugnata, consid. 3). Gli atti confermano con ogni eviden­za, del resto, che la stragrande maggioranza degli attriti verificatisi si ricollega proprio al mancato rispetto, da parte di lui, delle scadenze e delle modalità fissate per la fine delle visite (si vedano in particolare i doc. 15, 16, 40 e 41), cui hanno fatto seguito infruttuosi tentativi di conciliazione e richiami (doc. 24 a 33), per tacere degli interventi della polizia (doc. 60, pag. 2). Colpe e giustificazioni dell'appellante – come detto – non interessano, né soccorre indagare al riguardo. Al limite, l'interessato potrebbe avere agito anche nel malinteso interesse dei figli. Sta di fatto che, oggettivamente, la riconsegna dei ragazzi alla madre dopo il diritto di visita da parte sua crea serie difficoltà e perturba i minori. Non rimaneva dunque all'autorità tutoria, nelle circostan­ze descritte, che diradare gli incontri per attenuare ragionevolmente la tensione emotiva e le possibilità di conflitto, favorendo la calma e la tranquillità dei ragazzi.

                                         Non osta a ciò la relazione tra padre e figli, che è sicuramente di grande affetto e affiatamento, anche se preoccupano le dichiarazioni del figlio maggiore, secondo cui il padre avrebbe proibito a lui e al fratello di parlare con la madre (doc. 71, pag. 2 a metà). E se è vero che il figlio minore desidera restare dall'appellante, inquieta ch'egli sia potuto rimanere mesi e mesi senza vedere la madre e che a dieci anni d'età rifiutasse di incontrarla e di rivolgerle la parola (doc. 71, pag. 1). In simili frangenti il ragazzo appare verosimilmente – se non manifestamente, come reputa l'autorità di vigilanza (decisione impugnata, consid. 4) – coinvolto oltre misura nelle diatribe fra padre e madre, il che non è nel suo bene e non risponde ai suoi interessi di giusta equidistanza nelle contese fra genitori (sulla necessità di adeguate relazioni con entrambi: DTF 127 III 298 consid. 4a in fine). Che il ritorno di G__________ dalla madre sia di pregiudizio al ragazzo, per altro, non è preteso nemmeno nell'appello. Ne discende che, in ultima analisi, il rimedio giuridico riesce privo di buon diritto, come esso appariva invero sin dal­l'inizio, tanto che non è stato oggetto di intimazione.

                                   8.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si attribuiscono ripetibili a CO 2, cui l'appello non è stato notificato (art. 313bis CPC) e non ha causato spese presumibili. Né può essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante, già per il fatto che il rimedio difettava sin dall'inizio di ogni parvenza d'esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), onde la rinuncia all'intimazione. Delle possibili condizioni modeste in cui egli versa si tiene calcolo, ad ogni modo, contenendo per quanto possibile l'ammontare della tassa di giustizia.

                                   II.   Sul ricorso in materia di assistenza giudiziaria

                                   9.   Contro il rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria il richiedente può adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di seconda istanza”, ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili – come noto (sopra, consid. 2) – davanti alla Camera civile di appello. Che la Sezione degli enti locali non sia un'“autorità amministrativa inferiore” nel senso dell’art. 35 cpv. 3 Lag poco importa (sentenza del Tribunale federale 5P.350/2004 del 10 maggio 2005, consid. 5.2). Tempestivo, il ricorso in esa­me è pertanto ricevibile.

                                10.   Fino al 30 luglio 2002 l'art. 156 cpv. 2 CPC garantiva alla controparte il diritto di esprimersi su una richiesta di assistenza giudiziaria. L'art. 5 cpv. 1 Lag lascia ora tale facoltà alla discrezione dell'“autorità competente” (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, op. cit., commento all'art. 5 in principio), la controparte essendo in realtà estranea a tale procedura (Christian Favre, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, Tolochenaz 1989, pag. 79 n. II con rinvii). Nella fattispecie non è il caso di interpellare CO 2 o la Commissione tutoria regionale. Nelle loro osservazioni all'autorità di vigilanza, infatti, la prima si era già opposta al conferimento del beneficio (doc. 3), mentre la seconda aveva rinunciato a esprimersi (doc. 4). La loro posizione è dunque chiara.

                                         Quanto al Cantone Ticino, è indubbio che una lite sull'ottenimento dell'assistenza giu­diziaria lo coinvolge direttamente, ove appena si consideri che un patrocinatore d'ufficio è chiamato ad assolvere una funzione pubblica e viene a trovarsi in un rapporto giuridico con lo Stato, non con il cliente (Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II pag. 84 in fondo). Resta il fatto che nel Ticino lo Sta­to non può contestare il conferimen­to dell'assistenza giudiziaria, totale o parziale che sia (art. 35 cpv. 1 Lag; identica disciplina vigeva sotto il vecchio diritto: art. 158 prima frase vCPC). Può solo impugnare la decisione con cui l'“au­torità di concessione” tassa la nota professionale del patrocinatore (art. 36 cpv. 1 lett. c con riferimento all'art. 7 cpv. 1 Lag). Ciò premesso, conviene statuire senza indugio sul ricorso (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2005.151 del 28 novem­bre 2005, consid. 2).

                                11.   In concreto l'autorità di vigilanza ha rifiutato l'assistenza giudiziaria perché il ricorso non denotava parvenza di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Essa ha tenuto conto però della situazione finanziaria in cui si trovava il richiedente, soprassedendo al prelievo di tasse o spese (decisione impugnata, consid. 5). Nella misura in cui pretende che l'autorità di vigilanza non avrebbe motivato il diniego (memoriale, pag. 2 in fondo), il ricorrente formula pertanto una tesi che non merita altra disamina. Nella misura in cui pretende invece che non può essere sfornito di esito favorevole un ricorso deciso a distanza di un anno (memoriale, pag. 3 in alto), il ricorrente dimentica che l'autorità di vigilanza ha dovuto istruire il caso e che, ultimata l'istruzione (con l'ascolto dei figli, il 3 luglio 2003), ha statuito nel lasso di cinque mesi. Oltre a ciò, il tempo che un'autorità impiega per esaminare un ricorso non è in alcuna relazione con le possibilità di successo del ricorso stesso all'inizio della procedura, le quali sussistono o non sussistono. Anche al riguardo il memoriale non è dunque di alcuna pertinenza.

                                12.   Assume il ricorrente che l'autorità di vigilanza gli avrebbe accordato l'assistenza giudiziaria con decisione dell'11 aprile 2002, sicché essa non poteva decidere diversamente il 10 dicembre 2003 (memoriale, pag. 3). Ora, agli atti non figura alcuna decisione emanata l'11 aprile 2002 dall'autorità di vigilanza, ma poco giova, ove appena si pensi che il ricorso era del 1° ottobre 2002. Simile decisione non poteva riferirsi dunque alla procedura in rassegna, ma riguardava – se mai – altri rimedi giuridici che opponevano le stesse parti.

                                13.   Il ricorrente contesta altresì che il suo mezzo d'impugnazione non avesse possibilità di buon esito, argomentando di essersi dovuto rivolgere all'autorità di vigilanza perché la decisione della Commissione tutoria regionale ignorava parte delle sue doglianze, era viziata di arbitrio e comportava disparità di trattamento. Da queste ultime censure va subito sgombrato il campo, nulla inducendo a ritenere che la Commissione tutoria regionale potesse essere incorsa in arbitrio o in disparità di trattamento (dall'esame del ricorso è risultato anzi, come detto, il contrario). Quanto alla carenza di motivazione, l'interessato medesimo ha ricordato nell'appello (sopra, consid. 4) che la censura era correlata alla violazione del suo diritto d'essere sentito (poi sanata dall'autorità di vigilanza). La questione sarà dunque trattata in appresso.

                                14.   Per quel che attiene al diritto d'essere sentito, si rammenti che il 19 settembre 2002 la Commissione tutoria regionale ha statuito simultaneamente su tre istanze: la prima della curatrice (che sospendendo le visite, il 12 settembre 2002, aveva riservato – appunto – una diversa decisione dell'autorità tutoria), la seconda di CO 2 (la quale chiedeva, con atto di quello stesso 12 settembre 2002, la soppressione del diritto di visita) e la terza di RI 1 (il quale concludeva, con atto del 13 settembre 2002, perché fosse dichiarata nulla la sospensione delle visite decisa dalla curatrice). La procedura davanti all'autorità tutoria era quella prevista dagli art. 21 segg. della già citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele. La Commissione avrebbe dovuto dunque sentire le parti (art. 23 cpv. 1 della legge). Non solo: sull'istanza della curatrice e di CO 2 essa avrebbe dovuto sentire RI 1 “personalmente” (oltre ai figli), poiché suscettibile di essere toccato direttamente dalla misura richiesta (art. 23 cpv. 2 della legge). Né dalla decisione della Commissione tutoria né da quella dell'autorità di vigilanza né dagli atti risulta che ciò sia avvenuto. Lo stesso ricorrente sottolinea, del resto, di essersi dovuto rivolgere all'autorità di ricorso perché non si era potuto esprimere personalmente davanti alla Commissione tutoria (memoriale, pag. 3 in basso).

                                         Stessero così le cose, non si può affermare che su tal punto il ricorso non avesse probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). È vero che la disattenzione del diritto d'essere sentito può ritenersi sanata qualora l'interessato possa poi far valere le sue argomentazioni davanti a un'autorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo (DTF 129 I 135 consid. 2.2.3, 364 consid. 2.1, 127 V 438 consid. 3d/aa, 126 I 72 in alto, 126 V 132 consid. 2), ma ciò costituisce l'eccezione, non la regola. Il diritto d'essere sentito è una garanzia formale, la cui violazione comporta per principio la nullità dell'atto viziato, anche se il ricorso non sembra avere possibilità di successo nel merito (DTF 126 V 132 consid. 2 con richiami). Chi si vede costretto a adire l'autorità superiore per esprimersi compiutamente non deve quindi sentirsi rimproverare per il fatto che le argomentazioni addotte si rivelino infondate. Sotto questo profilo la decisione dell'autorità di vigilanza non resiste alla critica.

                                15.   Rimane il problema di sapere se nella fattispecie il ricorrente si sia visto davvero precludere il diritto di esprimersi personalmente davanti alla Commissione tutoria regionale. Gli atti, come si è ac­cennato, non consentono alcuna deduzione affidabile. Anzi, essi non permettono neppure di accertare l'indigenza del richiedente (art. 3 cpv. 1 Lag). L'autorità di vigilanza ha sì esonerato il ricorrente da tasse e spese, ma si ignora sulla base di quali presupposti. Non è dato di sapere, in specie, se i documenti prodotti dal richiedente a sostegno dell'indigenza (art. 4 cpv. 1 Lag) siano contenuti in carteggi paralleli, non trasmessi al Tribunale d'appello, o se nulla sia mai stato esibito.

                                16.   Se ne conclude che, avesse veramente deciso la Commissione tutoria regionale in spregio dell'art. 23 cpv. 2 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, l'autorità di vigilanza non avrebbe potuto rifiutare al ricorrente il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Sempre a condizione che il ricorrente avesse documentato le proprie ristrettezze finanziarie, come gli incombeva a norma dell'art. 4 cpv. 1 Lag. Questa Camera non dispone di elementi concreti che le consentano di verificare né l'uno né l'altro requisito. Non è pertanto in grado né di respingere il ricorso né di riformare essa medesima il dispositivo n. 3 della decisione impugnata. Deve limitarsi ad annullarlo e a ritornare gli atti all'autorità di vigilanza perché appuri se il ricorrente si sia visto precludere il diritto di esprimersi davanti alla Commissione tutoria regionale e se egli versi effettivamente nell'indigenza.

                                17.   La procedura per l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria è gratuita, salvo casi di temerarietà estranei alla fattispecie (art. 4

                                         cpv. 2 Lag), né v'è ragione di scostarsi da tale precetto in sede di ricorso. Quanto alle spese ripetibili, il ricorrente esce vittorioso sul principio, ma non è dato di sapere quale sarà la decisione finale che adotterà l'autorità di vigilanza. Equitativamente non è il caso dunque di attribuire ripetibili. Si aggiunga, comunque sia, che seppure CO 2 o la Commissione tutoria regionale fossero state chiamate a pronunciarsi sull'assistenza giudiziaria e avessero proposto di respingere il ricorso, le ripetibili sarebbero state equitativamente compensate in ragione della vicendevole soccombenza.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri dell'appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.

                                   4.   Il ricorso in materia di assistenza giudiziaria è parzialmente accolto, il dispositivo n. 3 della decisione impugnata è annullato e gli atti sono ritornati all'autorità di vigilanza sulle tutele per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

                                   5.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili in esito al ricorso.

                                   6.   Intimazione:

–    ; –   ; – Commissione tutoria regionale 5, Massagno.  

                                         Comunicazione:

                                         – ;

                                         – Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di    vigilanza sulle tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

11.2004.3 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.12.2006 11.2004.3 — Swissrulings