Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 03.03.2004 11.2004.23

3 marzo 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·977 parole·~5 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 11.2004.23

Lugano, 3 marzo 2004/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser

segretario:

I. Bernasconi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2004.__________ (prova a futura memoria) della Pretura della giurisdizione di __________ promossa con istanza del 16 gennaio 2004 da

__________ (patrocinato __________)  

contro

__________ (patrocinata __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 26 febbraio 2004 presen­tato da __________ contro il decreto emesso in luogo e vece del Pretore il 16 febbraio 2004 dal Segretario assessore della giurisdizione di __________;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ è titolare della proprietà per piani n. __________ RFD di __________, in uno stabile di __________ (particella n. __________). __________ possiede la sovrastante proprietà per piani n. __________. Il 16 gennaio 2004 il primo ha convenuto la secon­da davanti al Pretore della giurisdizione di __________ perché fosse ordinata una perizia a futura memoria volta ad accer­tare – in sostanza – l'intensità dei disturbi fonici provenienti dall'appartamento al piano superiore, il cui pavimento di moquet­te era stato sostituito con uno di piastrelle, come pure l'entità e il costo degli interventi necessari per eliminare i disturbi. All'udienza del 16 febbraio 2004 la convenuta ha dichiarato di opporsi all'assunzione della prova.

                                  B.   Con decreto emesso quel medesimo giorno in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha respinto l'istanza, non ravvisando i presupposti per esperire una prova a futura memoria. A suo parere, __________ avrebbe potuto chiedere l'esecuzione di una perizia, senza subire inconvenienti di rilievo, anche nell'ambito della causa di merito. Quanto al valore litigioso, il Segretario assessore l'ha fissato in fr. 5000.–. La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese di fr. 20.– sono state poste a carico dell'istante, tenuto a rifondere a __________ un'indennità di fr. 500.– per ripetibili.

                                  C.   Contro il decreto appena citato __________ ha introdotto un appello del 26 febbraio 2004 per ottenere che il dispositivo con cui il Segretario assessore ha respinto la sua istanza di prova a futura memoria sia annullato. In subordine egli chiede che, previo annullamento del dispositivo, gli atti siano rinviati al primo giudice perché convochi le parti a un altro contraddittorio ed emani una nuova decisione. L'appello non è stato intimato a __________.

Considerando

in diritto:                  1.   Su una domanda di prova a futura memoria il giudice decide con decreto. Nel caso in cui ammetta la prova, il decreto è inappellabile. Qualora invece la respinga, il decreto è appellabile “se l'azione di merito cui la prova a futura memoria si riferisce è appellabile” (art. 451 CPC). Ora, le cause aventi carattere pecuniario sono appel­labili ove il loro valore determinabile raggiunga

                                         fr. 8000.– (art. 13 LOG a contrario). E i processi in materia di immissioni moleste sono, appunto, contenziosi di carattere patrimoniale (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 243 ad art. 684 CC). Del resto, nelle controversie relative a diritti di vicinato il valore è quello che tali diritti hanno per il fondo del convenuto o la svalutazione cagionata al fondo dell'attore, se questa è maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC).

                                   2.   Nella fattispecie il Segretario assessore ha esplicitamente fissato il valore litigioso relativo all'azione di merito in fr. 5000.–. L'appel­lante non contesta tale ammontare: anzi, egli medesimo rileva “come il Segretario assessore abbia accertato che il valore di causa sia di almeno fr. 5000.–” (appello, punto 2). Certo, egli soggiunge che – comunque sia – in concreto “trattasi di un procedimento la cui competenza materiale a pronunciare il giudizio spetta esclusiva­mente di principio all'onorevole Pretore e pertanto l'eventua­le valore litigioso è ininfluente” (loc. cit.). Al riguardo però egli cade in un errore manifesto. Le cause di merito inerenti a rap­porti di vicinato, infatti, non rientrano necessariamente nella competenza appellabile del Pretore. Tutto dipende dal loro valore. Come si è visto, l'interessato non pretende che il valore determinato dal primo giudice sia erroneo. Se ne conclude che, già di primo acchito, l'appello in esame si rivela improponibile.

                                   3.   Un altro problema è sapere se l'appello possa eventualmente essere trattato come ricorso per cassazione. A tal fine le difficol­tà si pongono su due piani. Dal profilo formale, in primo luogo, v'è da domandarsi se, così com'è formulato, l'appello adempia i requisiti minimi di motivazione posti dall'art. 329 cpv. 2 lett. e CPC. In secondo luogo, per quanto riguarda l'atto impugnabile, occorrerebbe esaminare se il decreto con cui un Pretore respinga una domanda di prova a futura memoria riferita a un'azione di valore inappellabile possa essere oggetto di ricorso per cassazione. In linea di principio, solo decisioni formali che pongono fine alla lite sono deducibili in cassazione (Rep. 1985 pag. 338 in basso), al punto che – per esempio – provvedimenti cautelari in liti promosse davanti al Pretore come istanza unica sono definitivi (art. 382 cpv. 2 CPC). In realtà quesiti tanto peculiari non possono essere risolti autonomamente da questa Camera. È oppor­tuno pertanto trasmettere l'appello alla Camera di cassazione civile, la quale verificherà essa medesima se il memoriale possa essere in qualche modo ricevibile come ricorso per cassazione.

                                   4.   Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza dell'istante (art. 148 cpv. 1 CPC). Dato nondimeno che l'ammissibilità dell'appello come ricorso per cassazione rimane aperta, si giustifica di rinunciare – eccezionalmente – al prelievo di spese. Non è il caso per converso di attribuire ripetibili, l'appello non essendo stato intimato alla convenuta.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Gli atti sono trasmessi alla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello perché esamini se l'appello sia proponibile come ricorso per cassazione.

                                   3.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   4.   Intimazione:

– __________; – __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

11.2004.23 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 03.03.2004 11.2004.23 — Swissrulings