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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.01.2008 11.2004.153

18 gennaio 2008·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·966 parole·~5 min·3

Riassunto

Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza

Testo integrale

Incarto n. 11.2004.153

Lugano 18 gennaio 2008/lw    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.1998.92 (azione di divorzio con riconvenzione di separazione) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 21 settembre 1998 da

AP 1 (patrocinato dall' PA 1)  

contro  

AO 1 (patrocinata dall' PA 2),  

giudicando ora sul decreto cautelare del 15 novembre 2004 con cui il Pretore ha obbligato l'attore a versare in via provvisionale contributi alimentari di complessivi fr. 3400.– mensili per moglie e figli, ordinando una trattenuta di stipendio di pari importo;

Ritenuto

in fatto:                          che con decreto cautelare del 15 novembre 2004 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha condannato AP 1 (1952), pendente causa di divorzio, a versare dal 1° dicembre 2004 un contributo alimentare alla moglie AO 1 (1963) di fr. 1400.– mensili, oltre a un contributo per i figli G__________ (1988) e A__________ (1991) di fr. 1000.– mensili ciascuno, assegni familiari compresi, fissando di conseguenza una trattenuta di stipendio a carico del debitore;

                                         che contro il decreto cautelare AP 1 è insorto il 25 no­vembre 2004 a questa Camera per ottenere – previa concessione dell'effetto sospensivo all'appello – la soppressione del contributo alimentare in favore della moglie e il rimborso di fr. 1400.– mensili da lei percepiti dopo il 1° settembre 2003 a tale titolo, come pure la riduzione del contributo per i figli a fr. 650.– mensili ciascuno (assegni familiari compresi) dal passaggio in giudicato della sentenza di appello fino alla maggiore età dei ragazzi e la revoca della trattenuta dello stipendio, postulando il beneficio dell'assistenza giudiziaria anche in seconda sede;

                                         che con decreto del 30 novembre 2007 il presidente di questa Camera ha dichiarato la richiesta di effetto sospensivo irricevibile (art. 310 cpv. 4 lett. a CPC);

                                         che AO 1 non ha presentato osservazioni all'appello;

                                         che con lettera del 19 dicembre 2007 il presidente della Camera ha reso attento l'appellante come, a un sommario esame, i contributi provvisionali per i figli si sarebbero anche potuti rivelare più alti di quelli stabiliti dal Pretore, applicandosi in materia di filiazione il principio inquisitorio illimitato;

                                         che l'appellante ha dichiarato il 7 gennaio 2008 di ritirare l'appello, anche perché nel frattempo il Pretore ha pronunciato il divorzio;

e considerando

in diritto:                        che nelle circostanze descritte l'appello va stralciato dai ruoli per desistenza (art. 352 cpv. 1 e 2 CPC);

                                         che la desistenza comporta soccombenza (Rep. 1990 pag. 284 in alto, 1978 pag. 375), con obbligo per chi recede dalla lite di assumere oneri processuali e ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC), salvo nel caso in cui motivi di equità inducano a moderare – appunto – l'indennità per ripetibili (art. 77 cpv. 3 CPC);

                                         che nella fattispecie non si giustifica in ogni modo di attribuire ripetibili, la controparte non avendo presentato osservazioni all'appello;

                                         che l'addebito della tassa di giustizia all'appellante si legittima anche per la verosimile reformatio in peius nella quale si sarebbe risolto l'appello, i contributi provvisionali per i figli decisi dal Pretore risultando nettamente al di sotto dei parametri cui fa capo questa Camera per giurisprudenza invalsa nel determinare il fabbisogno in denaro di minorenni (RtiD I-2006 pag. 675 consid. 3c);

                                         che l'entità della tassa va nondimeno moderata, la causa non terminando in appello con un giudizio di merito (art. 21 LTG per analogia), ma non oltre misura ove si consideri che l'avvertimento all'interessato ha richiesto una completa disamina delle censure contenute nell'appello e, quindi, la necessità di vagliare l'intero carteggio del processo;

                                         che, per quanto riguarda la richiesta di assistenza giudiziaria, tale diritto è di natura altamente personale e decade nell'ipotesi in cui il richiedente venga meno come parte al processo, poco importa per quale motivo (RtiD II-2006 pag. 614 n. 3c);

                                         che in concreto l'appellante, desistendo dalla lite, ha perduto per sua stessa iniziativa la qualità di parte, onde la caducità della richiesta;

                                         che per quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro l'odierno decreto sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF calcolato sull'ammontare complessivo dei contributi alimentari controversi supera abbondantemente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in ma­teria civile;

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia ridotta     fr. 250.–

                                         b) spese                                    fr.   50.–

                                                                                           fr. 300.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria è dichiarata priva d'interesse.

                                   4.   Intimazione:

–; –.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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