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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.12.2004 11.2004.151

15 dicembre 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,397 parole·~7 min·1

Riassunto

esigenze di motivazione di un appello

Testo integrale

Incarto n. 11.2004.151

Lugano 15 dicembre 2004/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 129.2001/R.72.2004 (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa dalla

 Commissione tutoria regionale 6, Agno  

nei confronti di

 AP 1     riguardo alla figlia J__________ (1990);  

giudicando ora sulla decisione del 26 ottobre 2004 con cui l'autorità di vigilanza ha respinto la richiesta di AP 1 volta a ottenere la restituzione dell'effetto sospensivo a un ricorso da lui presentato contro una risoluzione emanata l'8 settembre 2004 dalla Commissione tutoria regionale 6;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) del 12 novembre 2004 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 26 ottobre 2004 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che dal matrimonio tra AP 1 (1953) e __________ (1961) sono nate T__________ (30 marzo 1983), S__________

                                         (4 maggio 1988) e J__________ (15 dicembre 1990);

                                         che il matrimonio è stato sciolto per divorzio con sentenza del

                                         17 settembre 1999, in esito alla quale le figlie sono state affidate al padre;

                                         che il 18 dicembre 2001 il Servizio medico psicologico di __________ ha espresso dubbi sulle capacità genitoriali del padre e sulle di lui relazioni con le figlie;

                                         che i diritti di visita della madre, sempre difficoltosi e finanche interrotti nel 1995, sono stati ripristinati solo nel 2001, quando essa ha fatto ritorno dai propri genitori a __________ (__________);

                                         che il 27 marzo 2001 la figlia S__________ è stata collocata d'urgenza nel Centro __________ di __________ per maltrattamenti fisici e psicologici imputabili al padre e dopo di allora non è più rientrata a domicilio;

                                         che nell'aprile del 2004 la Commissione tutoria regionale 6, venuta a conoscenza di presunte difficoltà nei rapporti tra AP 1 e la figlia J__________, ha accertato presso la Scuola media di __________ che quest'ultima, pur avendo parecchie insufficienze, era ben inserita nella classe, ma rifiutava di seguire il sostegno pedagogico;

                                         che il 6 maggio 2004 l'istituto scolastico ha denunciato alla Commissione tutoria regionale una difficile situazione familiare e un comportamento aggressivo e minaccioso del padre, oltre a sollevare preoccupazioni per J__________;

                                         che, dopo una prima audizione personale andata deserta, la Commissione tutoria regionale ha sentito J__________, in quell'occasione accompagnata dal padre, il 25 agosto 2004;

                                         che con decisione dell'8 settembre 2004 la Commissione tutoria regionale ha privato AP 1 della custodia parentale, ha collocato J__________ per tre mesi nel Centro __________ di __________, ha sospeso provvisoriamente le relazioni personali tra la figlia e i genitori e ha disposto una presa a carico del padre da parte del Servizio psico-sociale di __________ per una valutazione personale;

                                         che la Commissione tutoria regionale ha decretato la decisione immediatamente esecutiva, togliendo effetto sospensivo a un eventuale ricorso;

                                         che il 20 settembre 2004 AP 1 è insorto, personalmente e per il tramite di un patrocinatore, davanti alla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo di annullare la citata decisione e, in via cautelare, di restituire al suo ricorso effetto sospensivo;

                                         che nelle sue osservazioni del 30 settembre 2004 la Commissione tutoria regionale si è opposta, fra l'altro, al ripristino dell'effetto sospensivo;

                                         che, statuendo il 26 ottobre 2004 sull'effetto sospensivo, l'autorità di vigilanza ne ha rifiutato la restituzione;

                                         che il 12 novembre 2004 AP 1 ha introdotto davanti a questa Camera un “ricorso” per ottenere l'annullamento della decisione predetta;

                                         che l'appello non ha formato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto:                        che nella fattispecie la Commissione tutoria regionale ha emanato misure a protezione del figlio in virtù degli art. 307 segg. CC, esplicitamente richiamati nella decisione;

                                         che i ricorsi contro le decisioni delle Commissioni tutorie hanno effetto sospensivo, “a meno che la decisione impugnata non disponga altrimenti” (art. 43 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2);

                                         che la decisione con cui l'autorità di vigilanza ripristina o rifiuta di ripristinare l'effetto sospensivo a un ricorso (art. 26 cpv. 1 della legge citata) può essere impugnata solo con appello, unico rime­dio giuridico esperibile contro le decisioni di tale autorità (art. 48 della legge);

                                         che in concreto il “ricorso” dell'interessato va trattato quindi come appello;

                                         che ci si può domandare anzitutto se in concreto tale appello sia ancora attuale, almeno per quanto concerne la privazione della custodia parentale e il collocamento di J__________ in un istituto, il termine di tre mesi fissato dalla Commissione tutoria regionale essendo verosimilmente giunto a scadenza nel frattempo;

                                         che, comunque sia, la questione può rimanere aperta, l'appello risultando già a prima vista irricevibile;

                                         che nel suo memoriale l'appellante chiede invero a questa Camera di accogliere il ricorso e di annullare la decisione impugnata;

                                         che l'appello è un rimedio giuridico riformatorio, non cassatorio (tranne nell'ipotesi dell'art. 326 CPC, estranea al caso in esame), sicché nella fattispecie il memoriale potrebbe essere dichiarato irricevibile già per tale ragione (Cocchi/Trezzini, CPC massima­to e commentato, Lugano 2000, n. 1 e 2 ad art. 307);

                                         che nondimeno l'interessato, sprovvisto di cognizioni giuridiche, ha redatto personalmente l'appello, dal cui contesto si può dedurre l'intenzione di veder restituire effetto sospensivo al ricorso da lui introdotto all'autorità di vigilanza;

                                         che se la richiesta di giudizio può ragionevolmente essere intuita, non è dato di capire invece quali motivi sorreggerebbero tale conclusione;

                                         che l'autorità di vigilanza ha rifiutato di restituire effetto sospensivo al ricorso, ritenendo opportuna l'esecuzione immediata delle misure adottate dalla Commissione tutoria regionale, per altro di durata limitata (tre mesi) e non pregiudizievoli per l'esito del ricorso;

                                         che al riguardo l'appellante non spende una parola, limitandosi a rinviare al contenuto del ricorso inoltrato presso l'autorità di vigilanza e auspicando un “ulteriore tentativo di oggettività che è lecito aspettarsi dalla più alta istanza”;

                                         che un appellante non può pretendere di richiamarsi – tanto meno genericamente – a ragioni esposte in memoriali diretti a giurisdizioni subordinate, la motivazione di un appello dovendo figurare nel memoriale stesso (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 16 ad art. 309 CPC);

                                         che l'argomentazione dell'appellante ruota per vero attorno a una presunta decisione del 25 ottobre 2004 con cui l'autorità di vigilanza avrebbe restituito al suo ricorso effetto sospensivo, salvo tornare sui propri passi e statuire in senso contrario l'indomani;

                                         che, così argomentando, il ricorrente sembra riferirsi a una lettera inviata il 26 ottobre 2004 dal suo patrocinatore all'autorità di vigilanza, lettera in cui il legale dichiarava di prendere atto che “l'istanza del 22 ottobre 2004 volta a chiedere la restituzione dell'effetto sospensivo (già inoltrata in un primo tempo con il ricorso del 20 settembre 2004) e il diritto di replica è stata accolta con decisione incidentale del 25 ottobre 2004” (doc. 8);

                                         che, in realtà, l'istanza del 22 ottobre 2004 del patrocinatore non era intesa affatto alla restituzione dell'effetto sospensivo, bensì alla consultazione dei nuovi documenti prodotti dalla Commissione tutoria regionale e all'ottenimento di un diritto di replica (doc. 5);

                                         che il 25 ottobre 2004 l'autorità di vigilanza ha in effetti comunicato al patrocinatore di accogliere l'istanza con specifico riferimento alla concessione di “un termine di 15 giorni per inoltrare l'allegato di replica”;

                                         che, di conseguenza, circa la restituzione dell'effetto sospensivo l'autorità di vigilanza si è espressa un'unica volta, il 26 ottobre 2004, negandola;

                                         che, sprovvisto di qualsiasi motivazione attinente alla richiesta di giudizio, l'appello si dimostra improponibile (art. 309 cpv. 5 CPC);

                                         che le spese del giudizio odierno, con una tassa di giustizia ridotta al minimo (art. 21 LTG), seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

                                         che non è il caso per converso di attribuire ripetibili alla Commissione tutoria regionale, la quale non si è vista notificare l'appello e non ha quindi sopportato costi per l'eventuale stesura di osservazioni;

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                 fr. 200.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

– ; – Commissione tutoria regionale 6, .

                                         Comunicazione:

– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele; – ; –   ().

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

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