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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.09.2007 11.2004.131

21 settembre 2007·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·5,213 parole·~26 min·5

Riassunto

Divorzio: indennità per contributo straordinario nell'attività del coniuge

Testo integrale

Incarto n. 11.2004.131

Lugano 21 settembre 2007/rgc    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, vicepresidente, Ermotti e Lardelli

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2001.6 (divorzio su richiesta comune con accordo parziale, già su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con petizione del 7 giugno 2001 da

 AP 1 nata ,   (patrocinata dall'  PA 2, )  

contro  

 AO 1   (patrocinato dall'  PA 3 );  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 14 ottobre 2004 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 21 settembre 2004 dal Pretore del Distretto di Blenio;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

                                         3.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AO 1 il 4 novembre 2004;

                                         4.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AO 1 (1954) e AP 1 (1956) si sono sposati a __________ il 31 marzo 1978. Dal matrimonio sono nati M__________ (1980) e N__________ (1982). Il marito, litografo di formazione, dopo aver lavorato per l'arsenale militare di __________, nel 1989 ha rilevato dal padre la gestione del __________ a __________. La moglie durante la vita in comune ha collaborato nell'esercizio pubblico fino al dicembre 1995, ma poi ha interrotto l'attività per problemi di salute. I coniugi vivono separati dal dicembre del 1996 quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale annessa all'esercizio pubblico di sua proprietà (particelle n. 1214 e 593 RFD di __________) per trasferirsi in un appartamento a __________. Nel febbraio 1997 egli ha ceduto l'attività alla neo costituita __________ Sagl, nella quale figurava come socio, continuando a lavorare nel locale pubblico. In seguito al fallimento della società, nell'agosto del 1997, AO 1 si è iscritto alla disoccupazione  svolgendo sporadiche attività lucrative e dal 1° aprile 2003 è alle dipendenze della __________ di __________. AP 1, dal 1° dicembre 1995 è al beneficio di una rendita d'invalidità del 50% e nel 1998 ha iniziato a lavorare a tempo parziale come venditrice a __________ per la __________ di __________, occupandosi pure, per conto della __________, della consegna di pasti a domicilio.  

                                  B.   Con sentenza del 27 aprile 1999 il Pretore del Distretto di Blenio ha pronunciato la separazione dei coniugi per tempo indeterminato omologando una convenzione sugli effetti accessori che prevedeva – tra l'altro – la rinuncia della moglie a chiedere contributi alimentari per sé, lo scioglimento del regime dei beni mediante l'attribuzione in proprietà alla moglie di tutti i mobili e le suppellettili dell'abitazione coniugale, così come il versamento da parte del marito di fr. 100 000.– quale partecipazione all'aumento della sostanza, fermo restando che ogni coniuge avrebbe risposto dei debiti contratti a suo nome e degli oneri d'imposta in proporzione al proprio reddito e alla propria sostanza dal 18 novembre 1996.

                                  C.   Il 7 giugno 2001 AP 1 ha introdotto azione unilaterale di divorzio rivendicando un contributo di mantenimento vita natural durante di fr. 1300.– mensili dal 1° gennaio 2004, il versamento di fr. 72 000.– quale indennità per l'attività lavorativa straordinaria da lei prestata nell'esercizio pubblico a suo tempo gestito dal marito e di fr. 100 000.– pattuito in liquidazione del regime dei beni, oltre alla suddivisione degli averi della previdenza professionale a norma dell'art. 122 CC. Inoltre essa ha postulato una provvigione ad litem di fr. 4000.– o, in subordine, l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Nella sua risposta del 7 agosto 2001 AO 1 ha aderito alla petizione salvo respingere ogni versamento. Inoltre egli si è inoltre opposto alla domanda di provvigione ad litem e di assistenza giudiziaria, chiedendo a sua volta una provvigione di causa di fr. 5000.– o, in subordine, l'ammissione all'assistenza giudiziaria. AP 1 si è opposta, il 23 agosto 2001, al versamento di una provvigione ad litem.

                                  D.   Il Pretore ha trattato l'azione come domanda comune di divorzio con accordo parziale. L'8 marzo 2002 i coniugi hanno confermato l'intenzione di divorziare, demandando al Pretore la decisione sulle conseguenze litigiose. Scaduto il termine di riflessione di due mesi essi hanno ribadito la loro posizione. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a memoriali conclusivi nei quali hanno sostanzialmente confermato le loro richieste, AP 1 dando atto al marito di aver saldato il credito di fr. 100 000.– riconosciutole dalla sentenza di separazione e precisando in fr. 14 291.– l'importo preteso a titolo di suddivisione degli averi di previdenza. Frattanto, con decreto del 29 dicembre 2003, il Pretore ha ammesso AO 1 al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Analogo beneficio è stato accordato a AP 1 il 13 febbraio 2004.

                                  E.   Statuendo con sentenza del 21 settembre 2004 il Pretore ha pronunciato il divorzio e ha ingiunto alla cassa pensione del marito di trasferire su un conto previdenziale della moglie la metà della differenza tra le rispettive prestazioni di libero passaggio maturate in costanza di matrimonio e fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Le altre domande sono state respinte. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 2000.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno (e per esse, al beneficio dell'assistenza giudiziaria, a carico dello Stato), compensate le ripetibili.

                                  F.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 14 ottobre 2004 per ottenere che, previa ammissione all'assistenza giudiziaria, il giudizio del Pretore sia riformato nel senso che le sia riconosciuta un'indennità straordinaria sulla base dell'art. 165 CC, o in subordine dell'art. 320 CO, di fr. 72 000.– e un contributo alimentare indicizzato di fr. 1300.– mensili dal 1° gennaio 2004 vita natural durante. Nelle sue osservazioni del 4 novembre 2004 AO 1 conclude per il rigetto dell'appello, postulando a sua volta l'ammissione all'assistenza giudiziaria.

                                  G.   Con una decisione del 5 aprile 2005 l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino ha soppresso, a partire dal mese di giugno successivo, la rendita del 50% percepita da AP 1. Quest'ultima, il 2 maggio 2005, ha quindi presentato al Pretore un'istanza di restituzione in intero contro la sentenza del 21 settembre 2004. Una richiesta di sospendere la procedura di appello fino ad evasione di tale istanza, formulata il 23 maggio 2005 da AP 1, è stata respinta il 18 luglio 2005 dal giudice delegato di questa Camera. Il 13 gennaio 2006 Segretario assessore ha, da parte sua, sospeso la trattazione dell'istanza.

Considerando

in diritto:                  1.   Litigiosi rimangono, in appello, la richiesta di versamento di fr. 72 000.– quale indennità per l'aiuto straordinario prestato dalla moglie nell'attività del marito e il contributo di mantenimento per la moglie medesima. Il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 CC; Fankhauser in: Schwenzer, FamKommentar Scheidungsrecht, Berna 2005, n. 9 ad art. 148 CC).

                                   2.   Fatti nuovi e mezzi di prova nuovi sono ammissibili in appello giusta l'art. 138 cpv. 1 prima frase CC, purché siano addotti – nel Cantone Ticino – “al più tardi con la presentazione dell'appello, rispettivamente della risposta” (art. 423b cpv. 2 CPC). Il certificato medico del 12 ottobre 2004 rilasciato dall'Ospedale __________ che AP 1 acclude al proprio memoriale è dunque  ricevibile. Non lo sono, per contro, i documenti allegati all'istanza di sospensione della procedura presentata dall'appellante il 23 maggio 2005 così come quello trasmessi il 28 giugno 2006. Certo, il giudice del divorzio può in ogni stadio della causa assumere prove d'ufficio, in particolare per quel che concerne i figli minorenni (art. 419b cpv. 1 CPC). Se non che, a prescindere dal fatto che in concreto non sono in gioco interessi di minori, la disposizione non ha lo scopo di aggiornare sistematicamente i fatti al momento del giudizio di seconda istanza e, segnatamente, di tenere conto di circostanze intervenute dopo la pronuncia del divorzio. Avvenimenti successivi al divorzio vanno caso mai considerati in un'eventuale sentenza di modifica, sempre che si ravvisino i presupposti dell'art. 129 CC.

                                   3.   Analogamente alla liquidazione del regime dei beni e al riparto delle prestazioni d'uscita in materia pensionistica (DTF 129 III 9 consid. 3.1.2 pag. 9; v. anche RtiD II-2004, pag. 557 consid. 4), anche la richiesta di contributo straordinario presentata dall'appellante deve essere esaminata prima delle controversie legate al contributo alimentare, già per il fatto che dal suo riconoscimento dipende la consistenza del patrimonio dei coniugi, elemento pertinente alla commisurazione dell'eventuale obbligo di mantenimento (cfr. art. 125 cpv. 2 n. 5 CC).

                                         a)  Il Pretore ha innanzitutto rammentato che la convenzione sugli effetti della vita separata, omologata in applicazione dell' art. 158 n. 5 vCC, era divenuta parte integrante della relativa sentenza, beneficiando in tal modo anch'essa della sua autorità di cosa giudicata. Egli ha poi rilevato che le pretese inizialmente fatte valere dall'attrice nella petizione di separazione erano state dalla stessa sensibilmente ridotte in sede di sottoscrizione della convenzione – dove in particolare non era più questione della rivendicazione di un contributo straordinario – proprio perché le parti erano ben consce della precaria situazione economica della comunione domestica, così che per la moglie vedersi riconoscere un credito di fr. 100 000.– a titolo di aumento della sostanza coniugale, oltre che la proprietà di mobili e suppellettili  e l'attribuzione di un diritto di abitazione fino al 31 dicembre 2003 in quello che era stato l'appartamento coniugale (con diritto d'uso per il locale lavanderia, il giardino e la piscina), appariva essere una soluzione più che accettabile. Del resto – ha osservato il primo giudice – le trattative sono state descritte come lunghe e laboriose, con le parti entrambe patrocinate e dunque al riparo da dimenticanze o sviste. Precisato altresì che la convenzione adempiva i presupposti di completezza e chiarezza necessari per la sua omologazione, egli ha concluso che con il pagamento all'attrice dell'importo di fr. 100 000.– si doveva considerare liquidato il regime dei beni nonché qualsiasi pretesa fondata sull'art. 165 CC.

                                         b)  L'appellante obietta che con la nota convenzione non è affatto stata liquidata la sua pretesa di un contributo straordinario per il lavoro svolto nell'esercizio pubblico del marito alla quale non ha mai, nemmeno implicitamente, rinunciato – l'importo di fr. 100 000.– essendo stato pattuito e versato per lo scioglimento del regime dei beni. Rileva infatti che il marito, per evitare di far fronte ai propri obblighi, aveva venduto l'inventario dell'esercizio pubblico acquisito in costanza di matrimonio alla __________ Sagl appositamente costituita, penalizzandola di conseguenza. Per di più, aggiunge, nell'agosto 1997 ha fatto fallire la società, così da risultare privo di beni. Niente per contro – conclude la moglie – permette di presumere che tale importo avesse a che vedere con una sua pretesa per contributo straordinario prestato nell'attività del marito.

                                         c)  Ora, l'indennità fondata sull'art. 165 cpv. 1 CC è una pretesa sui generis del diritto della famiglia (Hasenböhler/Opel in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 18 ad art. 165; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, Berna 1999, n. 7 ad art. 165 CC). Tuttavia, i rapporti di dare e avere fra coniugi influiscono sulla liquidazione del regime dei beni, sicché pretese a tale titolo devono essere fatte valere in tale contesto (Bräm in: Zürcher Kommentar, 2ª edizione, n. 105 ad art. 165 CC). Per la dottrina non è pertanto ammissibile presentare richieste d'indennità fondate sull'art. 165 CC in un momento successivo alla liquidazione del regime dei beni (Bräm, loc. cit.; Haus­heer/Reus­­­ser/Geiser, op. cit., n. 50 ad art. 165 CC). E ove i coniugi abbiano concluso una convenzione di divorzio o di separazione nella quale hanno regolato le conseguenze finanziarie e la liquidazione del regime dei beni senza riserve, si deve ritenere che hanno rinunciato a eventuali pretese fondate sull'art. 165 CC (Bräm, op. cit., n. 106 in fondo ad art. 165 CC; Haus­heer/Reus­ser/Geiser, loc. cit.). Il Tribunale federale ha avuto modo di rilevare, in relazione alla completazione di una sentenza di divorzio, che se il giudice ha statuito sulla liquidazione del regime dei beni la disciplina va considerata – nel dubbio – come esauriente (DTF 108 II 385 in basso). L'onere di provare l'esistenza di una lacuna incombe in ogni modo a chi se ne prevale (Rep. 1991 pag. 419 consid. 1.2 in fine).

                                         d)  Nella fattispecie la convenzione omologata dal Pretore contempla, sulla tematica, la clausola seguente:

                                               5.    Il regime dei beni è sciolto e liquidato nel seguente modo.

                                              5.1.  Tutti i mobili e le suppellettili siti nell'abitazione coniugale sono riconosciuti in proprietà di AP 1.

                                               5.2.  AO 1 riconosce quale credito della moglie per l'aumento della sostanza coniugale l'importo di fr. 100 000.–      che verserà entro il 31 dicembre 2002.

                                                     Egli si impegna a consegnare per tale importo un'adeguata garanzia, al più tardi al momento della firma della presente convenzione. 

                                              L'importo di fr. 100 000.– è stato pertanto pattuito nell'ambito della liquidazione del regime dei beni, senza alcun riferimento a indennità per contributi straordinari. D'altro canto la convenzione non contiene riserva alcuna in senso contrario né menziona tale questione (doc. S). La precedente patrocinatrice della moglie, per di più, non ha saputo affermare con certezza se la convenzione regolasse tutti i rapporti di dare e avere tra le parti, ma neppure ha potuto escluderlo (deposizione dell'avv. __________ del 26 maggio 2003). Resta il fatto che nella petizione del 6 febbraio 1998 la moglie aveva fatto valere anche una pretesa di fr. 150 000.– proprio per il suo contributo straordinario nella gestione dell'esercizio pubblico del marito dal 1989 al 1995 (doc. Q pag. 4 e 7) e le trattative che sono susseguite fra le parti, entrambe patrocinate, sono state lunghe e laboriose (deposizione citata). A ragione il Pretore ha ritenuto quindi remota l'eventualità di un'inavvertenza per spiegare l'assenza nella convenzione di tale richiesta.

                                         e)  In circostanze del genere, nulla indizia che i coniugi si fossero accordati nel senso di rinviare la definizione di tale aspetto in una successiva azione di divorzio. Sembrerebbe anzi il contrario, se solo si considera che, per quanto alla questione dei contributi di mantenimento, la patrocinatrice della moglie, autrice materiale del documento (deposizione citata), ha precisato che la rinuncia di quest'ultima ai contributi per sé era dovuta al fatto che il marito era “attualmente privo di reddito del lavoro” (doc. S punto n. 3). In ogni modo, in assenza di ogni riserva il marito poteva ragionevolmente ritenere in buona fede che, con la firma di tale convenzione, venissero regolati tutti i punti controversi nell'ambito della causa di separazione, segnatamente tutte le pretese formulate dalla moglie nella sua petizione (v. DTF 131 III 610 consid. 4.1 e 4.2 con riferimenti). Quanto ai rimproveri da essa mossi al convenuto in relazione alla precaria situazione finanziaria coniugale, lungi dal giustificare l'omissione nella convenzione di un'esplicita riserva circa il contributo straordinario, essi spiegano semmai le ragioni delle ampie concessioni fatte rispetto alle domande di giudizio iniziali. Ne discende che le conclusioni del Pretore meritano conferma.

                                         f)   L'appellante fa valere, in subordine e la prima volta in appello, che l'importo di fr. 72 000.– è comunque dovuto a titolo di stipendio giusta l'art. 320 cpv. 2 CO. Sull'ammissibilità della nuova allegazione in seconda sede non vi sono contestazioni (art. 138 CC e 423b cpv. 2 CPC). Il convenuto obietta che, in ogni modo, dalla sentenza di separazione all'inoltro della petizione di divorzio sono trascorsi più di cinque anni, sicché la pretesa è prescritta, la separazione giudiziaria dei coniugi non ostando al decorso dei termini di prescrizione. La questione, così come quella di sapere se l'entrata in vigore dell'art. 165 CC (il 1° gennaio 1988) abbia precluso l'applicazione dell'art. 320 cpv. 2 CO fra coniugi, può rimanere indecisa. Come visto poc'anzi (consid. e), nella convenzione di separazione i coniugi hanno risolto anche la questione di un'eventuale pretesa della moglie per la sua collaborazione alla gestione dell'esercizio pubblico del marito. Che la richiesta dell'art. 320 cpv. 2 CO si fondi sul medesimo complesso di fatti esposto nell'ambito della separazione è pacifico. Certo, la causa giuridica è differente sicché è dubbio che sia questione di autorità di cosa giudicata (cfr. sull'identità dell'oggetto del litigio: DTF 128 III 286 consid. 3a con rimandi). Ciò non toglie che fatta salva l'ipotesi, estranea alla fattispecie, di un vizio della volontà, una parte non può rimettere in causa l'oggetto di una transazione in una successiva azione giudiziaria (cfr. DTF 131 III 49). Ne consegue che la sua pretesa, già risolta nell'ambito della precedente procedura di separazione, non merita tutela.

                                   4.   L'appellante chiede il riconoscimento di un contributo alimentare indicizzato di fr. 1300.– mensili vita natural durante, giustificato dalla sua età, dalla durata del matrimonio, dai compiti da lei svolti sia in casa che per l'esercizio pubblico durante la comunione domestica, dal comportamento del marito e, soprattutto, dal suo precario stato di salute. Al riguardo il Pretore ha accertato il reddito mensile medio dell'interessata in complessivi fr. 3318.20 (rendita d'invalidità fr. 743.–, attività per la __________ fr. 1982.80 e collaborazione con la __________ fr. 592.40) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2292.05 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, pigione stimata fr. 750.–, spese di trasporto fr. 200.–, cassa malati fr. 112.60 e imposte fr. 129.85). Egli ha poi valutato che durante la comunione domestica e nel periodo della separazione, il tenore di vita di lei non poteva discostarsi in modo sensibile da quello attuale. Constatato inoltre che con una disponibilità mensile di fr. 1026.15 l'interessata era in grado di costituirsi un risparmio individuale sufficiente quale complemento alle altre prestazioni previdenziali e assicurative per la vecchiaia, il primo giudice le ha negato ogni contributo.

                                   5.   I criteri per l'erogazione di un contributo alimentare sulla base dell'art. 125 CC sono già stati enunciati dal Pretore e non giova ripetersi (sentenza, consid. 8.1, 8.2 e 9). Basti rammentare che la colpa nella disunione non è più di alcun rilievo giuridico (Schwenzer in: FamKommentar Scheidungsrecht, Berna 2005, n. 39 ad art. 125 CC) e che trattandosi – come in concreto – di un matrimonio di lunga durata (oltre 10 anni), entrambi i coniugi hanno il diritto di conservare – per principio – il tenore di vita avuto durante la comunione domestica (RtiD II-2004 pag. 581 consid. 4c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2006.86 dell'11 aprile 2007 consid. 6a). Verso il basso quindi il contributo di mantenimento deve garantire al beneficiario almeno il fabbisogno minimo, fermo restando che il debitore del contributo deve poter conservare il proprio (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami di giurisprudenza). Verso l'alto, esso non deve eccedere il tenore di vita che il beneficiario ha avuto durante la comunione domestica (art. 125 cpv. 2 n. 3 CC; Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berna 2000, pag. 147 n. 673 segg.), a meno che durante quel lasso di tempo le parti abbiano vissuto in modo eccezionalmente parsimonioso, ad esempio per accantonare i mezzi destinati all'acquisto di un'abitazione. Qualora le loro risorse dovessero rivelarsi insufficienti per conservare il tenore di vita allora raggiunto – in ragione dei nuovi costi generati dalla creazione di due economie domestiche separate – il creditore del contributo ha diritto per lo meno a un livello di vita analogo a quello del debitore (sentenza del Tribunale federale 5C.230-231/2003 del 17 febbraio 2004, consid 4.1).

                                   6.   Per quanto attiene al proprio fabbisogno, l'appellante sostiene che in realtà esso ammonta a fr. 3070.65 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, cassa malati fr. 200.–, pigione fr. 950.–, leasing auto fr. 281.–, spese di trasporto fr. 300.–, RC privata fr. 30.–, economia domestica fr. 30.– e imposte fr. 129.65), a cui vanno aggiunti fr. 1000.– mensili fino al termine degli studi della figlia N__________, nel luglio 2004. Le poste oggetto di contestazione vanno dunque esaminate singolarmente.

                                         a)  L'attrice chiede anzitutto di portare la spesa per l'alloggio a fr. 950.– mensili facendo valere di avere diritto al medesimo trattamento del marito e che questi le ha riconosciuto tale importo nelle conclusioni. Ora, il primo giudice non ha trascurato che il convenuto aveva esposto un onere locativo di fr. 950.– mensili, ma ha valutato tale costo “troppo alto per una persona sola nel contesto della regione __________”, sicché l'ha ricondotto a fr. 750.– mensili per “entrambe le parti, secondo il principio della parità di trattamento dei coniugi” (sentenza impugnata consid. 10.1 pag. 13 in fondo e seg.). Con tale motivazione l'appellante non si confronta, sicché insufficientemente motivato al riguardo il suo gravame si rivela irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

                                         b)  Quanto al premio della cassa malati, la soppressione del sussidio cantonale appare plausibile ove si considera che il limite per beneficiare di detti sussidi si situa, per le persone sole, in un reddito imponibile fiscalmente di fr. 20 000.– annui (art. 29 e 30 della LCAMal RL 6.4.6.1 e relativo Decreto esecutivo del 14 novembre 2006 BU 52/2006 pag. 475). Ciò posto l'onere va ricondotto a fr. 250.– mensili. 

                                         c)  Per quel che riguarda la quota leasing dell'autovettura, di fr. 281.50 mensili, il Pretore l'ha negata perché “non è stato dimostrato che la proprietà è stata riservata dal venditore” (sentenza impugnata consid. 10.1 pag. 14). L'argomento non appare decisivo. La quota mensile di un leasing per l'acquisto di un'automobile necessaria a scopi professionali va riconosciuta fino al termine del contratto, sempre che il coniuge non abbia modo di procurarsi il veicolo attingendo a risparmi e che il mezzo non risulti inutilmente dispendioso (I CCA, sentenza 11.2004.100 del 29 giugno 2005, consid. 7c con riferimenti). Resta il fatto che la pretesa non è documentata, i formulari per l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria menzionando bensì la proprietà di un'autovettura, ma non l'esistenza di un debito accesso per acquistarla (doc. X). Ne consegue che la posta non può essere riconosciuta.

                                         d)  In merito alle altre spese di trasposto, quantificate dall'appellante in fr. 300.– invece dei fr. 200.– calcolati dal Pretore, la pretesa, per tacere che non è sostanziata, non trova alcun riscontro in un documento sicché anche a tale proposito l'appello denota la sua inconsistenza.

                                         e)  Anche per quanto concerne il contributo di fr. 1000.– mensili destinato alla figlia N__________ la pretesa non può ammessa giacché l'interessata non è legittimata a far valere pretese di mantenimento per la figlia già maggiorenne al momento dell'avvio della procedura di divorzio (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 14 ad art. 133) né può pretendere di esporre ora nel proprio fabbisogno una sua partecipazione a tale titolo. Ne segue che, in definitiva, il fabbisogno minimo dell'interessata ammonta a fr. 2430.– mensili, arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, pigione stimata fr. 750.–, spese di trasporto fr. 200.–, cassa malati fr. 250.–, imposte fr. 129.85).

                                    7.   In merito al reddito, l'appellante fa valere che il suo stato di salute, già precario, è ulteriormente peggiorato e che nell'ot­tobre 2004 essa è stata ricoverata per un intervento chirurgico. Sostiene che dopo di allora non potrà conseguire più di fr.                                    1500.– mensili, inclusa la rendita d'invalidità. Ora, i certificati medici agli atti – concernenti problemi alla schiena – si riferiscono agli anni 1996-1998 e appaiono quindi superati tanto più che nel frattempo l'interessata ha ripreso un'attività lucrativa a tempo parziale come venditrice (doc. F, G e H). Quanto al certificato medico prodotto in questa sede, esso attesta bensì che l'interessata ha subìto il 7 ottobre 2004 un'operazione chirurgica all'Ospedale di __________, ma nulla indica in merito a un'eventuale inabilità lavorativa a medio o lungo termine. Infine, come già si è rilevato (consid. 2), la soppressione della rendita d'invalidità intervenuta nell'aprile 2005 è una circostanza che non può essere considerata in questa sede. Non vi sono quindi ragioni per scostarsi dall'apprezzamento del Pretore.

                                         Nella commisurazione di un eventuale contributo di mantenimento occorre altresì tenere conto della sostanza (art. 125 cpv. 2 n. 4 CC). Ora, nel 2003 l'attrice ha asserito di disporre di fr. 57 000.– su un conto bancario oltre a fr. 20 000.– depositati dal suo avvocato a garanzia della copertura delle spese legali in attesa della decisione sulla sua istanza di assistenza giudiziaria (verbale del 26 maggio 2003 pag. 5 risposta n. 12). Considerato che tale beneficio le è poi stato accordato, tale capitale con un prudente investimento può  fruttarle un centinaio di franchi mensili (cfr. RtiD I-2005 pag. 776 consid. 4). Ne segue che le entrate complessive possono essere valutate in fr. 3420.– mensili.

                                   8.   L'appellante sostiene altresì che il marito percepisce un reddito mensile netto di fr. 4807.90 a fronte di un fabbisogno di fr. 1555.10. Cumulando il reddito di lui con il suo (di fr. 3318.20 fino a settembre 2004 e fr. 1500.– dopo di allora) e dedotti i relativi fabbisogni (per sé fr. 4070.65 fino a settembre 2004 e fr. 3070.65 dopo di allora, così come fr. 1555.10 per il coniuge), essa calcola un'eccedenza mensile di fr. 2501.– fino a luglio 2004, di fr. 3500.35 fino a settembre 2004 e di fr. 1682.15 in seguito. Sottolinea poi che con una disponibilità di fr. 3252.80 mensili (fr. 4807.90 – fr. 1555.10) il marito è senz'altro in grado di erogarle il contributo di mantenimento di fr. 1300.– mensili da lei richiesto.

                                         a)  Ora, nella misura in cui si ispira al metodo consistente nel riparto a metà dell'eccedenza, l'appellante argomenta fuori tema. Tale metodo di calcolo trova il suo fondamento nell'art. 163 cpv. 1 CC, in virtù del quale durante il matrimonio i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle proprie forze, al debito mantenimento della famiglia. Dopo lo scioglimento del matrimonio tale obbligo viene meno e il contributo alimentare va commisurato esclusivamente in base ai criteri posti dall'art. 125 CC. In particolare, trattandosi, come in concreto, di un matrimonio di lunga durata (oltre 10 anni),  valutando “il debito mantenimento” alla luce del tenore di vita avuto dai coniugi durante la comunione domestica (RtiD II-2005 pag. 702 consid. 3).

                                         b)  Il Pretore ha considerato che con un reddito mensile medio di fr. 3318.20 e un fabbisogno minimo di fr. 2292.05, l'attrice dispone di un agio di fr. 1026.15 mensili, sicché essa gode di un tenore di vita sensibilmente identico da quello avuto negli anni di matrimonio o della separazione (sentenza impugnata consid. 10.3 pag. 14 seg.). L'appellante non contesta tale conclusione e invano si cercherebbe nell'appello un qualsiasi cenno alla questione. Né le correzioni poc'anzi apportate al reddito e al fabbisogno minimo mutano apprezzabilmente la sua disponibilità. Per di più in materia di pretese patrimoniali fra coniugi non si applica il principio inquisitorio, tanto meno illimitato (FamPra.ch 2001 pag. 129 consid. 2 con richiami; Cocchi/Trezzini, CPC ticinese commentato e massimato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 419b). Spettava quindi all'attrice  sostanziare un tenore di vita più alto.

                                         c)  Incontestata è rimasta inoltre la valutazione dal Pretore secondo cui l'attrice, attingendo alla sua disponibilità, sarebbe potenzialmente in grado di finanziare un fondo (3° pilastro) sull'arco di 10-12 anni lavorativi ipotizzabili a partire dal 2004 che, unito alle prestazioni (seppur ridotte) della sua cassa pensione e a quelle d'uscita ricevute a seguito del divorzio, le può consentire di sopperire alle sue necessità dopo il pensionamento (sentenza impugnata consid. 10.3, pag. 15). Ne segue che l'appellante, facendo capo alle sue risorse è in grado di finanziare il livello di vita corrispondente al suo debito mantenimento, “inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia” (art. 125 cpv. 1 CC) e non ha quindi diritto a contributi dall'altro coniuge. Ciò posto anche su questo punto l'appello deve essere respinto.

                                   9.   Visto quanto precede, non occorrerebbe vagliare ulteriormente la situazione finanziaria del marito. Se non che l'art. 143 n. 1 CC prevede che la sentenza di divorzio deve menzionare quali elementi del reddito e della sostanza di ciascun coniuge sono stati presi in considerazione per il calcolo. Taluni autori ritengono invero che la disposizione non si applichi qualora, come in concreto, nella sentenza non siano stati fissati contributi di mantenimento o non sia stata constatata l'impossibilità di garantire il debito mantenimento di un coniuge in relazione all'art. 129 cpv. 3 CC (Freivogel/Fank­hauser in: FamKom­men­tar Scheidungs-recht, op. cit., n. 10 ad art. 143 CC). Altri sono più restrittivi, nel senso che si può prescindere dall'accertamento solo qualora i coniugi rinuncino in anticipo a prevalersi dell'art. 129 cpv. 3 CC in un'eventuale futura causa di modifica della sentenza di divorzio (Spycher/ Gloor in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 3 ad art. 143).

                                         Nella fattispecie gli atti consentono tuttavia, senza particolare difficoltà, di determinare la situazione economia del marito. Senza apprezzabile sostanza, il reddito di lui può essere stabilito in fr. 4807.90 mensili (v. contratto di lavoro per la __________ e conteggio salario aprile 2003 cui occorre aggiungere la presumibile quota di tredicesima mensilità, nel fascicolo “istanza assunzione suppletoria prove”). Quanto al suo fabbisogno, tenuto conto del premio della cassa malati di fr. 313.95 (cfr. certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria nel relativo fascicolo dell'inc. DI.2002.56 richiamato), esso ammonta a complessivi fr. 2506.75 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, cassa malati fr. 313.95, pigione fr. 750.– [come la moglie: consid. 6a], spese di trasporto fr. 99.–, economia domestica fr. 7.20, imposte fr. 236.60). Non sono invece considerati i debiti verso terzi giacché il sostentamento della famiglia è prioritario (DTF 127 III 292 in alto).

                                10.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà alla controparte un'equa indennità per ripetibili. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria, essa non può trovare accoglimento già per il fatto che il rimedio risultava fin dall'inizio senza possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). L'attribuzione di congrue ripetibili rende senza oggetto l'analoga richiesta presentata dall'appellato. 

                                11.   Relativamente ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (fr. 72 000.– e fr. 1300.– mensili dal 1° gennaio 2004 vita natural durante) supera ampiamente la soglia dei fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr.   1000.–

                                         b)  spese                       fr.       50.–

                                                                                fr.   1050.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 2500.– per ripetibili.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria di AP 1 è respinta.

                                   4.   La richiesta di assistenza giudiziaria di AO 1 è dichiarata senza oggetto.

                                   5.   Intimazione a:

–  , ; –    .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente                                                    La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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