Incarto n. 11.2004.109
Lugano, 23 agosto 2007/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 136.2004/R.39.2004 (modifica di sentenza di divorzio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele che oppone il
AP 1 (patrocinato dall' PA 1 )
ad
CO 2 (patrocinata dall' PA 2 ) e alla Commissione tutoria regionale 15, Giubiasco
riguardo al diritto di visita alle figlie
L__________ (1994) e S__________ (1998) __________;
esaminati gli atti,
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 3 dicembre 2001 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato il 6 dicembre 1993 fra AP 1 (1962) e CO 2 (1963), omologando una convenzione in cui i coniugi avevano concordato l'esercizio in comune dell'autorità parentale sulle figlie L__________ (14 febbraio 1994) e S__________ (12 agosto 1998);
che la convenzione citata prevedeva altresì l'affidamento delle figlie alla madre, riservato al padre un diritto di visita minimo consistente in tre fine settimana ogni mese (la seconda, la terza e la quarta settimana, dal venerdì alle ore 18.30 fino alla domenica alle 20.00), un mese durante le vacanze estive e la metà delle altre vacanze scolastiche;
che in seguito a dissidi fra genitori la Commissione tutoria regionale 15 ha commissionato un rapporto sulla situazione delle bambine, rapporto nel quale il Servizio sociale di __________ ha auspicato l'8 marzo 2004 di ridimensionare la cadenza degli incontri fra padre e figlie;
che con decisione del 9 aprile 2004 la Commissione tutoria regionale ha ridotto il diritto di visita a un fine settimana ogni quindici giorni, dalle ore 19.00 del venerdì alle ore 18.30 della domenica, lasciando invariata la disciplina delle relazioni personali per il resto;
che su ricorso di AP 1 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha confermato tale decisione il 2 agosto 2004, rinunciando a prelevare tasse o spese;
che AP 1 ha impugnato la decisione dell'Autorità di vigilanza con un appello del 6 settembre 2004 nel quale ha chiesto di annullare la decisione impugnata e di ripristinare la disciplina del diritto di visita stabilita nella sentenza di divorzio;
che nelle sue osservazioni del 25 ottobre 2004 CO 2 ha proposto di respingere l'appello, mentre la Commissione tutoria regionale 15 è rimasta silente;
che, accertato il mancato ascolto delle figlie, con ordinanza del
4 maggio 2007 il presidente di questa Camera ha disposto l'audizione di entrambe;
che l'esito dell'audizione è compendiato in un rapporto del 22 giugno 2007 consegnato alla Camera dal Centro d'ascolto “__________” a firma dall'operatrice sociale __________, notificato alle parti dal presidente della Camera con l'invito a formulare eventuali osservazioni conclusive;
che nel suo memoriale conclusivo del 13 agosto 2007 CO 2 ha proposto una volta ancora di respingere l'appello e di confermare la decisione impugnata;
che con lettera del 16 agosto 2007 AP 1 ha dichiarato invece di ritirare l'appello (“al fine di non peggiorare il rapporto familiare di relativa stabilità ed armonia nel frattempo raggiunto”), postulando l'esonero da tasse e spese, oltre alla compensazione delle ripetibili, salvo dichiararsi disposto ad assumere la metà dei costi di audizione;
e considerando
in diritto: che nelle circostanze descritte si deve prendere atto del ritiro dell'appello e stralciare la causa dai ruoli per desistenza (art. 352 cpv. 1 CPC);
che, ciò posto, rimane da statuire sulla tassa di giustizia, le spese e le ripetibili;
che in caso di recesso dalla lite la parte desistente deve sopportare – per principio – gli oneri processuali da essa cagionati e risarcire alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili, il ritiro di un appello equiparandosi a soccombenza (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375);
che nella fattispecie non v'è ragione di scostarsi da tale regola, la Camera civile di appello avendo dovuto procedere a un esame preliminare del contenzioso (avvedendosi, tra l'altro, che le minorenni non erano state sentite), emanare un decreto e intimare tre ordinanze;
che, nondimeno, la tassa di giustizia va considerevolmente ridotta, la causa non terminando con un giudizio di merito (art. 25 cpv. 2 con rinvio all'art. 21 LTG);
che per quanto riguarda i costi dell'audizione e le spese non v'è motivo di derogare al precetto della soccombenza, CO 2 non potendo seriamente essere tenuta a farsi carico di oneri riconducibili a un appello da lei sempre avversato;
che analoga sorte segue l'indennità per ripetibili, attribuita in caso di desistenza – come in caso di transazione o di acquiescenza – solo su richiesta (art. 151 CPC), ma rivendicata da CO 2 ancora nel suo memoriale conclusivo del 13 agosto 2007;
che invero mal si comprenderebbe quali giustificazioni, foss'anche equitative, indurrebbero a far sì che l'ex moglie abbia a corrispondere all'appellante un'indennità per ripetibili pari a quella a lei spettante in virtù dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
che un eventuale riparto in materia di tasse, spese e ripetibili poteva se mai essere negoziato dall'appellante nell'ambito di un accordo amichevole con l'ex moglie, ma non può essere conseguito con un semplice recesso dalla lite, il quale sotto il profilo della soccombenza comporta effetti dai quali non è lecito distanziarsi senza prevalenti considerazioni serie e oggettive;
che relativamente all'indennità per ripetibili da attribuire ad CO 2 occorre tenere conto delle prestazioni fornite dalla sua patrocinatrice, la quale ha redatto un memoriale di osservazioni all'appello (12 pagine) e uno di conclusioni (4 pagine), ha verosimilmente profuso tempo in qualche colloquio e nella stesura di qualche lettera, ha maturato spese e non mancherà di chiedere il versamento dell'IVA;
che non si giustifica di assegnare ripetibili, per contro, alla Commissione tutoria regionale, la quale non ha presentato osservazioni all'appello e non ha dovuto sopportare spese presumibili, senza dimenticare inoltre che non si corrispondono ripetibili, di norma, ad autorità vincenti o a organismi con compiti di diritto pubblico;
richiamato l'art. 352 cpv. 1 CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) costi di audizione fr. 540.–
c) spese fr. 50.–
fr. 740.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà ad CO 2 fr. 1800.– per ripetibili.
3. Intimazione:
– ; – .
Comunicazione:
– , ;
– Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.