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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.08.2003 11.2003.95

14 agosto 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,242 parole·~11 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarti n. 11.2003.95 11.2003.96

Lugano 14 agosto 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

__________. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __.____.___ (modifica di misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 24 aprile 2003 da

__________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)  

contro

__________ __________, nata __________ __________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________. __________, __________)  

e nella causa __._____.___(trattenuta di salario) della medesima Pretura promossa con istanza dell'11 aprile 2003 dalla convenuta nei confronti dell'istante,

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 14 luglio 2003 presenta­to da __________ __________ contro la sentenza emessa il 30 giugno 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Se dev'essere accolto l'appello del 14 luglio 2003 presenta­to da __________ __________ contro il decreto coevo;

                                         3.   Se devono essere accolte le richieste di assistenza giudiziaria contestuali agli appelli;

                                         4.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ (1963), cittadino italiano, ed __________ __________ da __________ (1965), cittadina brasiliana, si sono sposati a __________ il

                                         ____________________ 1996. Dall'unione è nato __________ (____________________1996). La moglie è madre anche di una figlia (____________________________________________________________), nata il ____________________ 1987 da un precedente matrimonio. Il marito, titolare di un diploma di commercio, ha lavorato come autista dal 1996 all'inizio del 2000; da allora è in disoccupazione. I coniugi si sono separati di fatto nell'aprile del 2002, quando il marito ha lasciato l'abitazione familiare per trasferirsi dai propri genitori. __________ __________ lavora al 50%, dal settembre del 2002, come aiuto domestico presso alcune famiglie.

                                  B.   In esito a un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale presentata da __________ __________ il 29 aprile 2002, con sentenza dell'11 ottobre 2002 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha imposto a __________ __________ un contributo alimentare di fr. 370.– mensili per la moglie e uno di fr. 810.– mensili (compreso l'assegno familiare) per il figlio, dando ordine alla Cassa disoccupazione __________ di trattenere dal­le indennità a lui dovute l'importo di complessivi fr. 1'180.– mensili (__________.__________.__________). Un appello presentato da __________ __________ contro tale sentenza è stato parzialmente accolto il 12 febbraio 2003 da questa Camera, che ha fissato a fr. 425.– mensili (fr. 715.– dal 1° settembre 2002) il contributo per il figlio e in fr. 600.– mensili (fr. 310.– mensili dal 1° settembre 2002) quello per la moglie, modificando di conseguenza l'ordine di trattenuta (inc. __________.__________.__________).

                                  C.   Il 24 aprile 2003 __________ __________ si è rivolto al Pretore, chiedendo di modificare le misure emanate nel senso di sopprimere – o quanto meno di sospendere – i contributi alimentari per moglie e figlio, previa concessione dell'assistenza giudiziaria. Alla discussione del 3 giugno 2002 __________ __________ si è opposta alla modifica. Statuendo il 30 giugno 2003, il Pretore ha respinto l'istanza. La tassa di giustizia di fr. 200.– è stata posta a carico dell'istante, tenuto a rifondere alla controparte fr. 300.– per ripetibili.

                                  D.   Nel frattempo, preso atto che il marito aveva cominciato un'attività lucrativa per il Comune di __________, __________ __________ ha chiesto al Pretore l'11 aprile 2003 di adeguare la trattenuta di salario. Con decreto del 15 aprile 2003, emanato senza contraddittorio, il Pre­tore ha ordinato all'ufficio stipendi del Comune di __________ di trattenere la somma di fr. 1025.– mensili dallo stipendio del marito, versandolo direttamente alla moglie. Il 16 aprile 2003 __________ __________ ha postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria e all'udienza del 3 giugno 2003 si è opposto alla domanda. Con decreto del 30 giugno 2003 il Pretore ha accolto l'istanza ha confermato l'ordine di trattenuta. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 100.–, sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante fr. 150.– per ripetibili (inc. __________.__________.__________).

                                  E.   Contro le decisioni sui contributi alimentari e sulla trattenuta di salario __________ __________ è insorto con due appelli del 14 luglio 2003 nei quali chiede, previo conferimento dell'assistenza giudiziaria, che i contributi alimentari per la moglie e per il figlio siano sospesi e che la trattenuta di salario sia revocata. Gli appelli non sono stati oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                   I.   Sull'appello contro la sentenza 30 giugno 2003

                                   1.   L'art. 179 cpv. 1 CC consente di modificare o di revocare in ogni tempo le misure di protezione dell'unione coniugale, adattandole alle nuove circostanze (Hasenböhler in: Basler Kommentar,

                                         2ª edizione, n. 3 e 4 ad art. 179 CC; Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 323, n. 783; Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, Berna 1988, n. 8 ad art. 179 CC). Nel Cantone Ticino le misure a protezione dell'unione coniugale – e, di riflesso, le istanze volte alla modifica di siffatte misure – sono adottate con la procedura som­maria contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC), nel cui ambito l'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 431).

                                   2.   In concreto il Pretore ha accertato che dal 1° marzo 2003 il marito non percepisce più indennità di disoccupazione e da allora è alle dipendenze della Città di __________ (incarico a tempo parziale fino al 30 giugno 2003). Ciò nondimeno, egli ha respinto l'istanza di modifica, rimproverando all'interessato di non avere profuso sforzi per trovare un'attività che gli permettesse di far fronte agli obblighi alimentari. Per il primo giudice, inoltre, l'istante non denota impedimenti al lavoro, sicché avrebbe dovuto dimostrare di avere cercato lavoro senza successo. Nell'appello costui sostiene, citando statistiche sulla disoccupazione in Svizzera e nel Ticino, che il Pretore disconosce la realtà del mercato del lavoro nella regione di __________. Rievocando le sue negative esperienze professionali degli ultimi anni, egli afferma che la sua situazione può essere qualificata come un processo di emarginazione dal mondo del lavoro. Soggiunge di avere sempre cercato un lavoro nel ramo bancario, settore che tuttavia richiede forze giovani. Conclude inoltre che, quand'anche trovasse un'occupazione, la relativa remunerazione non gli permetterebbe di far fronte neppure al proprio fabbisogno.

                                   3.   L'interessato medesimo dichiara di avere esaurito, dal 1° marzo 2003, il diritto alle indennità di disoccupazione (fr. 3160.– mensili netti: istanza, pag. 2) e di essere stato assunto, fino al 30 giugno 2003, dal Comune di __________ come sorvegliante con uno stipendio di fr. 2127.65 mensili netti, corrispondenti a un grado di occupazione del 75% (doc. 1 e 2). Ora, che al momento del giudizio il reddito dell'appellante non fosse più quello originario è senz'altro possibile. Ciò non basta tuttavia per ottenere una modifica di misure a protezione dell'unione coniugale. In materia di contributi alimentari il giudice non è tenuto a fondarsi sul guadagno effettivamente ritratto da una parte. Se questa ha la concreta e ragionevole possibilità di conseguire un miglior guadagno dando prova di ragionevole impegno, fa stato il reddito ipotetico (DTF 128 III 65 consid. 4; 5 consid. 4a con rinvii). Tale reddito dev'essere però alla concreta portata dell'interessato, considerata l'età di quest'ultimo, la sua formazione professionale e il suo stato di salute, oltre che la situazione in cui si trova il mercato del lavoro.

                                   4.   Dall'istruttoria della precedente causa (inc. __________.__________.__________, richiamato) risulta che l'appellante, quarantenne in buona salute con un diploma di impiegato di commercio e con attestati di frequenza a corsi di informatica e di inglese, ha lavorato almeno fino al 1996 nel settore bancario, per poi impiegarsi come autista per la ditta __________ __________ di __________, attiva nella distribuzione di sigarette, e ciò fino al 2000. Da quel momento egli è rimasto disoccupato, salvo lavorare a tempo parziale per diversi datori di lavoro come autista. Nei ruoli della disoccupazione egli si è annunciato per un lavoro nel comparto bancario. L'ufficio l'ha inserito invece nel ramo autisti/magazzinieri (interrogatorio formale del 20 agosto 2002).

                                         a)   Per ottenere la soppressione dei contributi litigiosi l'appellan­te avrebbe dovuto rendere verosimile di avere intrapreso quanto si poteva ragionevolmente esigere da lui per evitare una diminuzione delle entrate. Nella fattispecie non risulta che egli abbia condotto con metodo e impegno ricerche idonee a trovare una nuova attività adeguata ai suoi obblighi. Il solo fatto di avere rispettato eventuali disposizioni dell'Ufficio disoccupazione non è sufficiente. Il diritto di famiglia e l'assicurazione contro la disoccupazione, del resto, perseguono scopi diversi (RDAT 1999-II n. 67), né il giudice civile è vinco­lato alle decisioni prese dalle autorità amministrative. Statistiche sulle perdite occupazionali e sulle percentuali di disoccupati per fasce d'età sono dunque di poco sussidio. Ogni caso va esaminato sulla base delle sue particolarità individua­li e la mera esibizione di dati statistici non rende verosimili l'inutilità di cercare lavoro.

                                         b)   L'appellante sottolinea invero di avere cercato lavoro in banca. Non consta però che il fallimento delle sue ricerche sia necessariamente da imputare all'età. Ammettere per altro che, a quarant'anni, un coniuge non sia più in grado di trovare un'occupazione significherebbe consentire a una parte di abdicare senza conseguenze alle responsabilità assunte con il matrimonio. Ciò non è ammissibile. Si aggiunga che l'interessato nemmeno accenna ai motivi per cui, nel 1996, ha ab­bandonato il settore bancario per diventare autista di una dit­ta attiva nella distribuzione di sigarette. Né egli pretende o rende attendibile che come autista gli sarebbe impossibile trovare lavoro. Eppure dal 2000 in poi, e ancora durante la disoccupazione, egli ha esercitato come autista. Nem­meno è dato di sapere perché egli non abbia poi conservato tali impieghi. Dagli atti si evince solo che dalla __________ __________ di __________ egli è stato licenziato (interrogatorio formale del 20 agosto 2002, risposte n. 2 e 8).

                                         c)   Certo, è possibile che l'attività di autista non aggradi all'appellante, ma ciò non basta perché egli potesse rinunciare a un'occupazione che gli permetteva di guadagnare anche

                                               fr. 3750.– mensili (interrogatorio formale, risposte n. 3 e 6). Sapere infine se nella sentenza del 12 febbraio 2003 questa Camera abbia o non abbia reso attento l'appellante circa la necessità di reperire un lavoro – come indica il Pretore e l'interessato contesta – poco importa. Il marito era perfettamente consapevole dei suoi obblighi alimentari. Avrebbe quindi dovuto intraprendere tutto quanto si poteva ragionevolmente esigere da lui per trovare un'occupazione che gli consentisse di onorare tali impegni. Manifestamente infondato, su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.

                                   5.   L'appellante si duole infine della mancata decisione sulla sua domanda di assistenza giudiziaria. Il fatto che il Pretore non abbia ancora statuito sulla richiesta presentata dall'istante il 24 aprile 2003 non giustifica, tuttavia, una modifica del dispositivo sugli oneri di prima sede. Per ottenere una decisione sul beneficio basta che l'interessato solleciti il Pretore. Né l'omissione costituisce titolo di revisione secondo l'art. 340 lett. a CPC, la procedura in materia di assistenza giudiziaria non confondendosi con il merito (art. 5 della legge sul patrocinio d'uf­ficio e sull'assistenza giudiziaria, entrata in vigore il 30 luglio 2002). Quanto alla concessione dell'analogo beneficio ai figli, è vero che la nuova legge sull'assistenza giudiziaria è entrata in vigore il 30 luglio 2002 e si applica alle domande introdotte dopo la sua entrata in vigore (art. 37 Lag). In concreto però non è dato a divedere – né l'interessato spiega – quale pregiudizio gli arrechi la legge nuova. Anche al proposito l'appello manca perciò di consistenza.

                                   II.   Sull'appello contro il decreto del 30 giugno 2003

                                   6.   Respinta l'istanza del marito volta alla soppressione dei contributi alimentari, il Pretore ha confermato il 30 giugno 2003 la trattenuta di stipendio in garanzia del versamento dei contributi medesimi per la moglie e il figlio. Tale conferma si imponeva – secondo il Pretore – anche qualora l'ordine avesse avuto efficacia solo per il giugno del 2003, quando il convenuto avrebbe cessato l'attività per il Comune di __________. L'interessato non contesta nell'appello la legittimità della trattenuta in sé. Si limita a far valere che nel caso in cui fosse accolto l'altro suo appello, contro le misure a protezione dell'unione coniugale, anche la trattenuta va adeguata (o annullata) di conseguenza. Se non che, come si è appena illustrato, l'appello in materia di misure a protezione dell'unione coniugale è destinato alla reiezione. Il postulato adeguamento (o annullamento) della trattenuta di stipendio diventa perciò senza interesse. Quanto alla mancata decisione sulla domanda di assistenza giudiziaria del 16 aprile 2003, vale quanto si è già spiegato (consid. 5).

                                  III.   Sulle spese e le ripetibili

                                   7.   Gli oneri processuali dei giudizi odierni seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di attribuire ripetibili alla controparte, cui gli appelli non sono stati intimati e non hanno causato costi presumibili. Le richieste di assistenza giudiziaria presentate dall'appellante non possono essere accolte. Quand'anche fosse dato il requisito dell'indigenza, invero, nei casi in rassegna difettava ai ricorsi sin dall'inizio il requisito cumulativo della parvenza di esito favorevole (art. 14 Lag). Della situazione dell'appellante si tiene conto ad ogni modo, rinunciando – in via del tutto eccezionale – al prelievo di tasse e spese.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello del 14 luglio 2003 contro la sentenza del 30 giugno 2003 è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   L'appello del 14 luglio 2003 contro il decreto del 30 giugno 2003 è dichiarato senza interesse.

                                   3.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   4.   Le richieste di assistenza giudiziaria sono respinte.

                                   5.   Intimazione a:

– avv. __________ __________, __________; – avv. __________ __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

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