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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.07.2003 11.2003.92

29 luglio 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,150 parole·~6 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n.: 11.2003.92

Lugano 29 luglio 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Pellegrini

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera,

sedente per statuire nella causa ___.____/_.__.____ (relazioni personali con il figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 28 marzo 2002 da

__________ __________, __________  

nei confronti di  

__________ __________, __________ (già patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)

riguardante il diritto di visita alla figlia __________ __________ (1997);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 24 giugno 2003 presentato da __________ __________ contro la decisione emessa il 6 giugno 2003 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che il 25 giugno 1997 __________ __________ (1967) ha dato alla luce la figlia __________, avuta da __________ __________ (1959);

                                         che i genitori hanno sottoscritto il 10 ottobre 1997 un contratto di mantenimento, omologato dalla Delegazione tutoria di __________ __________ __________, il quale garantiva al padre “il più ampio diritto di visita”;

                                         che in seguito a difficoltà insorte sul diritto di visita, __________ __________ si è rivolto il 28 marzo 2002 alla Commissione tutoria regionale __________ per chiedere che le sue relazioni personali con __________ fossero regolate;

                                         che con risoluzione del 10 luglio 2002 la Commissione tutoria regionale, sentiti i genitori, ha fissato il diritto di visita ogni settimana dalle ore 14.00 alle ore 18.00 della domenica pomeriggio, come pure dal venerdì alle ore 18.00 alla domenica alle ore 18.00 di un fine settimana ogni mese;

                                         che __________ __________ è insorta il 22 luglio 2002 contro la decisione predetta, chiedendo l'audizione della bambina, l'allestimento di una perizia sulla capacità genitoriale di __________ __________ e la sospensione del diritto di visita durante l'istruttoria;

                                         che contestualmente al ricorso __________ __________ ha postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria, producendo il 13 agosto 2002 il relativo certificato municipale;

                                         che l'autorità di vigilanza ha regolato provvisoriamente i rapporti personali tra padre e figlia con decisione del 26 agosto 2002, stabilendo un diritto di visita sorvegliato settimanale, la domenica dalle ore 14.00 alle ore 16.00 presso il punto d'incontro della __________ __________. __________ a __________, dando particolareggiate istruzioni ai genitori sulle modalità di consegna e riconsegna di __________;

                                         che, sentiti i genitori, il 18 settembre 2002 essa ha sospeso la procedura in attesa di ricevere i rapporti della __________ __________. __________ sui diritti di visita sorvegliati e i risultati della mediazione alla quale i genitori hanno accettato di partecipare;

                                         che, ricevuto un rapporto 29 settembre 2002 della __________ __________. __________, l'autorità di vigilanza ha modificato il diritto di visita con decisione provvisionale del 17 ottobre 2002 e ha riconosciuto a __________ __________ un diritto di visita settimanale non sorvegliato, sempre da esercitare la domenica pomeriggio, dalle ore 13.45 alle ore 17.45, adeguando le istruzioni ai genitori per le modalità di consegna e riconsegna della bambina;

                                         che, acquisiti agli atti ulteriori rapporti della __________ _. __________ e sentiti nuovamente i genitori il 21 marzo 2003, l'autorità di vigilanza ha respinto il ricorso e ha stabilito un passaggio graduale del diritto di visita di __________ __________ a cadenza quindicinale, da eser­citare dal sabato mattina alle ore 9.00 alla domenica sera alle ore 18.00;

                                         che per tenere conto dell'interruzione dei contatti tra padre e figlia verificatisi nel corso dell'istruttoria, nella decisione stessa l'autorità di vigilanza ha istituito in favore di __________ __________ una curatela a norma dell'art. 308 CC per la sorveglianza del diritto di visita, ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria di __________ __________ e ha posto la tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese a carico di lei, con obbligo di rifondere a __________ __________ un'indennità di fr. 300.– per ripetibili;

                                         che contro tale decisione __________ __________ è insorta con un ricorso del 24 giugno 2003 volto a ottenerne la riforma nel senso di vedersi conferire l'assistenza giudiziaria;

                                         che l'appello non è stato intimato a __________ __________;

e considerando

in diritto:                        che contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria il richiedente può ricorrere entro 15 giorni “all'autorità di seconda istanza” (art. 35 cpv. 4 Lag);

                                         che sotto questo profilo l'indicazione dei rimedi giuridici contenu­ta nella decisione impugnata è incompleta e può indurre in errore, non menzionando essa il diverso termine di ricorso contro la decisione sull'assistenza giudiziaria rispetto a quello per appellare il merito della lite;

                                         che, nondimeno, il ricorso risulta tempestivo come tale ricevibile;

                                         che la ricorrente fa valere la propria situazione di indigenza e la necessità di far capo a un legale, vista la complessità e la delicatezza della vertenza;

                                         che stando al certificato municipale per l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria la ricorrente può considerarsi “indi­gen­te” nel senso dell'art. 3 cpv. 1 Lag (sulla nozione: DTF 124 I 98 consid. 3b), vista anche la tassazione allegata al ricorso, attestante la sua esenzione da imposta;

                                         che, nondimeno, la grave ristrettezza non basta – da sé sola – per ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria: occorre altresì che l'azione non sembri senza probabilità di esito favorevole (art. 14 lett. a Lag);

                                         che in concreto l'autorità di vigilanza ha motivato il rifiuto dell'assistenza giudiziaria proprio con la mancanza di esito favorevole del ricorso, i rimproveri della ricorrente al padre della bambina essendosi rivelati fondati su mere impressioni soggettive;

                                         che l'interessata ribadisce in questa sede le proprie difficoltà finanziarie, ma non spende una parola sull'argomentazione dell'autorità di vigilanza circa l'improbabilità di buon esito dell'impugnazione;

                                         che, sprovvisto di motivazione, il ricorso potrebbe essere dichiarato irricevibile senza ulteriore disamina (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC);

                                         che comunque sia, anche volendo da ciò prescindere, la decisione dell'autorità di vigilanza resiste alla critica, l'istruttoria della causa, e in specie i particolareggiati rapporti della __________ __________. __________ (doc. 16, 17 e 18) dimostrando come i rimproveri di incapacità genitoriale mossi dalla ricorrente al padre di __________ fossero senza riscontro oggettivo, sicché non vi era ragione per limitare il diritto di visita;

                                         che a giusto titolo quindi l'autorità di vigilanza ha rifiutato alla ricorrente il beneficio dell'assistenza giudiziaria, onde la legittimità della decisione impugnata;

                                         che gli oneri del giudizio odierno andrebbero a carico della soccombente, ma che le condizioni difficili in cui essa versa giustificano un'eccezione al principio (art. 148 cpv. 2 CPC);

                                         che, in ogni modo, non è il caso di attribuire ripetibili al convenuto, cui l'appello non è stato intimato e non ha cagionato costi presumibili;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

– __________ __________, Via __________ __________, __________; – __________ __________, __________; – Commissione tutoria regionale __________, Via __________ __________, __________. Comunicazione alla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

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