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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.07.2003 11.2003.81

24 luglio 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·4,545 parole·~23 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 11.2003.81

Lugano 24 luglio 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

I. Bernasconi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.____.______ (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 16 aprile 2003 da

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)  

contro  

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 16 giugno 2003 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 10 giugno 2003 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

2.      Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata il 3 luglio 2003 dall'appellante;

3.     Se dev'essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria formulata da __________ __________ con le osservazioni all'appello;

                                         4.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ (1972) e __________ __________ (1975), cittadini turchi, si sono sposati in Turchia il ____________________ 1991. Dal matrimonio sono nate le figlie __________ (____________________1993) e __________ (____________________1996). Il marito ha lavorato sino al febbraio del 2003 per la ditta di riciclaggio e ristrutturazione __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ di __________; da allora è disoccupato. La moglie, addetta alle pulizie per varie ditte, è stata da ultimo alle dipendenze della __________ __________ __________ __________, filiale di __________, riscuotendo contemporaneamente, dal dicembre del 2002, indennità di disoccupazione. I coniugi si sono separati l'11 aprile 2003, quan­do il marito ha lasciato l'abitazione familiare di __________ per trasferirsi a __________.

                                  B.   Il 16 aprile 2003 __________ __________ si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona con un'istan­za a protezione dell'unione coniugale, chiedendo l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione dell'alloggio coniugale, l'affidamento delle figlie (riservato il diritto di visita del padre), un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili in suo favore, uno di fr. 1000.– mensili per ogni figlia e una provvigione ad litem di fr. 2500.– o, quanto meno, il beneficio dell'assistenza giudiziaria. All'udienza del 13 maggio 2003, indetta per il contraddittorio, essa ha confermato le sue pretese. __________ __________ ha aderito all'assegnazione dell'alloggio coniugale e all'affidamen­to delle figlie alla madre (riservato il suo diritto di visita), ha offerto un contributo alimentare di fr. 680.– mensili per ogni figlia, rifiutando ogni versamento per la moglie. Esperita l'istruttoria, al dibat­timento finale del 5 giugno 2003 le parti hanno riaffermato le rispettive richieste.

                                  C.   Con sentenza del 10 giugno 2003 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha autorizzato i coniugi a sospendere la comunione domestica, ha assegnato l'appartamento coniugale alla moglie, ha affidato le figlie alla madre, fissando il diritto di visita del padre in un fine settimana ogni 15 giorni da sabato mattina a domenica sera, e ha imposto al convenuto di versare un contributo alimentare di fr. 678.– mensili per ogni figlia. Le altre domande sono state respinte. Non sono state prelevate spese né tassa di giustizia, mentre le ripetibili sono state compensate. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata __________ __________ è insorta con un appello del 16 giugno 2003 per ottenere che il diritto di visita alle figlie sia limitato a un giorno la settimana, che il contributo alimen­tare per loro sia aumentato a fr. 800.– mensili, che le sia riconosciuto un contributo alimentare per sé di fr. 1000.– mensili e una provvigione ad litem di fr. 2500.– e che il giudizio del Pretore sia riformato di conseguenza. Il 3 luglio 2003 essa ha postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Nelle sue osservazioni del

                                         7 luglio 2003 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata, instando anch'egli per l'assistenza giudiziaria.

Considerando

in diritto:                  1.   L'art. 176 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro (cpv. 1 n. 1), emana le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche (cpv. 1 n. 2) e adotta i provvedimenti necessari per i figli minorenni secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione (cpv. 3). Il criterio per la definizione dei “contributi pecuniari” fra coniugi è disciplinato dal diritto federale e riprende quello provvisionale dell'art. 137 cpv. 2 CC inerente alle cause di stato. L'ammontare dei contributi si calcola quindi in base al riparto dell'eccedenza – di regola a me­tà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli minorenni (DTF 121 II 302 consid. 5b, 123 III 1; Hausheer/Reusser/ Geiser in: Berner Kommentar, n. 26 ad art. 176 CC; Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 4 ad art. 176). In caso di ammanco il debitore del contributo ha diritto di conservare, ad ogni modo, l'equivalente del suo fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con rinvii).

                                         Quanto al fabbisogno dei coniugi, esso si determina in base al minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunte le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche, come pure gli one­ri fiscali. Il fabbisogno dei figli minorenni è stabilito, per prassi costante di questa Camera, in base alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio del­la gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (tabella dell'edizione 2000 in: Rep. 1999 pag. 372), adattate al singolo caso in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 127 III 72 consid. 3). Nel Cantone Ticino le misure a protezione dell'unione coniugale sono adottate dipoi con procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC), nel cui ambito l'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 431).

                                   2.   Litigiosi rimangono, in appello, il diritto di visita alle figlie e i contributi di mantenimento. Il Pretore, preso atto che sul diritto di visita sussisteva disaccordo, ha ritenuto che l'età delle figlie e la disponibilità logistica del padre permettessero di fissarne l'estensione in un fine settimana ogni due dalle ore 9.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica. Per quanto riguarda il contributo di mantenimento, egli ha accertato il reddito del marito in fr. 3735.– netti mensili, corrispondenti alle indennità di disoccupazione da lui percepite, e il fabbisogno minimo in fr. 2401.30 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione con spese accessorie fr. 666.65, premio della cassa malati fr. 58.85, leasing dell'automobile fr. 387.75, assicurazione della stessa fr. 129.75, imposta di circolazione fr. 32.85, onere fiscale fr. 25.45). Il reddito della moglie è stato calcolato in fr. 1351.– netti mensili, corrispondente anch'esso alle indennità di disoccupazione, e il fabbisogno minimo in fr. 2070.15 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 970.–, premio della cassa malati fr. –.15). Il fabbisogno in denaro di __________ e __________ è stato stabilito in fr. 605.– mensili. Constatato un ammanco, il primo giudice ha riconosciuto unicamente un contributo alimentare per le figlie di fr. 678.– mensili ciascuna.        

                                   3.   L'appellante sostiene che il diritto di visita riconosciuto al convenuto dev'essere limitato a un giorno la settimana poiché “la madre non è d'accordo per le ragioni illustrate nello scritto inviato al marito (doc. 1) che le figlie rimangono a dormire con lui”; inoltre “anche le figlie hanno manifestato alla madre questa volontà”.

                                         a)   Il genitore che non ha l'autorità parentale o la custodia del figlio, come pure il figlio minorenne, hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze (art. 273 cpv. 1 CC). Fra le circostanze da tenere in considerazione per stabilire la durata e la frequenza degli incontri si annoverano – ad esempio – l'età del figlio, lo stato di salute di quest'ultimo e del genitore che ha diritto alle relazio­ni personali, la distanza dai rispettivi domicili, le esigenze del figlio (corsi scolastici, impegni culturali o sportivi ecc.), i desideri espres­si dal figlio capace di discernimento e così via (Hegnauer in: RDT 53/1998, pag. 174; Berner Kommentar, 4ª edizione, n. 65 segg. ad art. 273 CC).

                                         b)   I figli minorenni, prima che siano prese disposizioni al loro riguar­do, sono sentiti personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo incaricato, a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano (art. 144 cpv. 2 CC). Il principio vale anche in sede provvisionale (DTF 126 III 497) e nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale (I CCA, sen­tenza del 16 aprile 2002 in re. R., consid. 2). Nel caso specifico __________ ha quasi dieci anni e __________ sette. Esse non sono state ascoltate dal Pretore, né questi ha spiegato perché. La legge non prevede invero un'età fissa dalla quale il giudice sia obbligato a interpellare i minorenni. Una rinuncia a priori si giustifica solo, tuttavia, se l'audizione – o la semplice osservazione – sia impossibile o non avrebbe senso, nemmeno se eseguita da uno specialista (Rumo-Jungo, L'audition des enfants lors du divorce de leurs parents in: SJ 2003 II pag. 120 segg.). Il Tribunale federale ha rilevato, da parte sua, che la possibilità di sentire un ragazzo di 6 anni non dev'essere esclusa in partenza (DTF 124 III 92 consid. 3a).

                                         c)   In dottrina l'ascolto dei figli è auspicato già dall'età scolastica (Breitschimid in: Basler Kommentar, ZGB I, 2a edizione, n. 4 ad art. 144; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 34 ad art. 144) o almeno dagli 8 anni (Schweighauser in: Schwenzer, op. cit., n. 19 segg. ad art. 144 CC). Tra i7ei 12 anni l'opportunità dell'au­dizione va apprezzata, ad ogni modo, in funzione dello sviluppo del figlio e delle circostanze del caso (Stettler, Les nouvelles dispositions du Code civil concernant le sort des enfants dans le divorce de leur parents, in: CFPG, Il nuovo diritto del divorzio, Lugano 2002, pag. 149). Essenziale è che l'audizione sia adattata all'età e che le opinioni dei ragazzi siano apprezzate in funzione della loro maturità (Rumo-Jungo, op. cit., pag. 122). In concreto, come detto, __________ e __________ non sono state sentite, né è dato di capire perché. Non risultando motivi gravi che si opponessero alla loro audizione, la mancanza del Pretore non appare sorretta da alcuna scusante.

                                         d)   Dal profilo teorico questa Camera potrebbe procedere essa medesima – in virtù della massima ufficiale e del principio inquisitorio – a interpellare le due ragazze. La giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare però che non compete alla giurisdizione di ricorso istruire essa medesima una causa su un punto decisivo per il giudizio, sostituendosi al giudice naturale (cfr. anche Rep. 1997 pag. 120 consid. 8, 1996 pag. 125 consid. 8, 1981 pag. 81 consid. 4b). Del resto non spetta al Tribunale di appello sentire i figli nell'ambito di misure a tutela dell'unione coniugale ogni qual volta il primo giudice ometta tale formalità. Anzi, il giudice che disattende norme essenziali di procedura cade nel diniego di giustizia e compie atti nulli, sicché l'incarto gli va rinviato (art. 326 lett. a CPC). Ne deriva, in ultima analisi, che in concreto il dispositivo n. 3 sul diritto di visita va annullato e gli atti ritornati al primo giudice perché proceda all'audizione previa delle figlie, incaricando eventualmente uno specialista.

                                   4.   Quanto ai contributi alimentari, l'appellante sostiene che al marito debba essere computato un reddito di fr. 4800.– mensili, corrispondente a quanto egli guadagnava prima di rivolgersi alla cassa di disoccupazione, e contesta il fabbisogno minimo di lui, in specie il costo dell'automobile. Per quel che riguarda la sua propria situazione personale, l'appellante afferma di ricevere soltanto un'indennità di disoccupazione di fr. 834.75 mensili e chiede che nel suo fabbisogno minimo si tenga conto delle spese per l'automobile, la luce, l'acqua e il telefono (fr. 2353.– in totale). Essa censura infine il fabbisogno delle figlie, e in particolare la deduzione delle spese di alloggio.

                                         a)   L'appellante chiede, come detto, di fissare il reddito del marito in base a quanto egli guadagnava dal precedente datore di lavoro e non in base all'ammontare delle indennità di disoccupazione. Ora, trattandosi di un lavoratore dipendente, decisivo è – di regola – lo stipendio netto conseguito al momento del giudizio (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, n. 01.31 e 01.49; Bräm/Hasen­böhler in: Zürcher Kom­mentar, 3ª edizione, n. 70 ad art. 163 CC), salvo che si debba imputare, in luogo del reddito effettivo, quello potenzialmente conseguibile facendo uso di buona volontà (DTF 128 III 65 consid. 4). In concreto figurano agli atti i conteggi della cassa disoccupazione di marzo e aprile 2003, dai quali si desume un'indennità media di fr. 3312.40 mensili netti (doc. 2 e 3). Il Pretore ha fissato il reddito del convenuto, per contro, in fr. 3735.– mensili, corrispondenti all'indennità giornaliera (fr. 169.60) per i giorni di lavoro medio (21.70), dedotti gli oneri sociali.

                                               È vero che sino al febbraio del 2002 il convenuto lavorava per la citata ditta di __________, ove conseguiva un reddito lordo di fr. 4600.– mensili (doc. da 18 a 24). La sua disoccupazione, nondimeno, è dovuta non a cattiva volontà, ma alla chiusura dell'azienda (riassunto scritto del 13 maggio 2003, pag. 3 in alto). Certo, chi rimane senza impiego deve fare il possibile per ritrovare un'occupazione al più presto. Se non che, in concreto, dalla presentazione dell'istanza al momento del giudizio erano trascorsi appena due mesi, sicché non si poteva ancora rimproverare al convenuto un'indebita passività. A un esame sommario dei fatti come quello che sottende all'emanazione di misure protettrici dell'unione coniugale, dunque, l'apprezzamento del Pretore merita di essere condiviso. È appena il caso di rilevare, del resto, che pure il reddito del­la moglie è stato calcolato in base agli stessi criteri. Dovessero mutare le circostanze oppure rivelarsi inesatte o incomplete le constatazioni alla base del presente giudizio, le parti potranno sempre chiedere l'adattamento delle misure (art. 179 cpv. 1 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 323 n. 783; Hasen­böhler in: Basler Kommentar, ZGB I, 2a edizione, n. 3 e 4 ad art. 179 CC). 

                                         b)   Secondo l'appellante nel fabbisogno minimo del marito non possono essere considerate spese per il veicolo. Ora, nel fabbisogno minimo di un coniuge possono essere inseriti costi d'automobile solo ove il mezzo sia destinato a trasferte professionali, sia necessario per motivi di salute o per l'esercizio del diritto di visita (Rep. 1994 pag. 145, 1993 pag. 226). Il coniuge che rivendica tale esborso deve rendere verosimile la necessità di usare un veicolo proprio (da ultimo: I CCA, sentenza dell'11 gennaio 2001 nella causa D., massima pubblicata nel Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 22, pag. 4). Nella fattispecie l'interessato si è limitato ad allegare simili costi nel suo riassunto scritto del 13 maggio 2003, senza dare spiegazione. Il Pretore ha ammesso la posta, motivandola con la necessità di cercare un impiego. L'interessato non ha reso verosimile tuttavia che per ritrovare un'occupazione gli occorra un'automobile. Nel suo fabbisogno minimo si giustifica pertanto di inserire il costo di fr. 93.– mensili per un abbonamento “arcobaleno” di tre zone, da __________ a __________, che copre anche tutto il Distretto di Bellinzona. Il fabbisogno minimo dell'interessato deve pertanto essere ricondotto a fr. 1945.– mensili arrotondati.

                                         c)   Quanto al reddito della moglie, dagli atti si evince che nell'ottobre del 2002 essa lavorava per la nota impresa di pulizia e che dal dicembre del 2002 essa percepiva contemporaneamente indennità di disoccupazione. Dai conteggi di stipendio da ottobre 2002 ad aprile 2003 (doc. I) e da quelli della cassa disoccupazione da dicembre 2002 ad aprile 2003 (doc. L) risulta che in quel periodo l'interessata ha guadagnato mediamente fr. 769.50 mensili dal datore di lavoro e fr. 676.50 mensili dalla cassa disoccupazione, onde un'entrata di fr. 1446.– mensili. Contrariamente a quanto pretende l'appellante, non si giustifica di calcolare il suo reddito unicamente sull'indennità di disoccupazione dell'aprile 2003 già per il fatto che nel contempo essa esercitava un'attività lucrativa. Ritenuto che dal mese di maggio 2003 essa è interamente disoccupata (interrogatorio formale del 5 giugno 2003, risposta n. 9), il reddito fissato dal Pretore di fr. 1351.– mensili, corrispondente all'indennità giornaliera (fr. 67.70) per i giorni di lavoro medio (21.70), dedotti gli oneri sociali, può essere condiviso. Su questo punto l'appello si rivela dunque infondato.

                                         d)   Per quanto attiene alle sue necessità, l'appellante elenca semplicemente il proprio fabbisogno minimo senza alcun accenno alle poste contestate e senza nemmeno tentare di illustrare perché esse dovrebbero essere ammesse. Del tutto privo di motivazione, in proposito l'appello si rivela d'acchito irricevibile (art. 302 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Si aggiunga che, comunque sia, i costi dell'elettricità, dell'acqua e del telefono sono, per giurisprudenza nota al patrocinatore dell'appellante, già compresi nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (DTF 126 III 357 consid. 1a/bbb; Rep. 1995 pag. 141, 1994 pag. 298 in alto). Né possono essere considerati oneri per l'automobile, tanto meno ove si consideri che l'interessata ha dichiarato di non possedere alcun veicolo (interrogatorio formale del 5 giugno 2003, risposta n. 9). Dato nondimeno ch'essa è tenuta a reperire un'occupazione, si giustifica di riconoscerle il costo di fr. 93.– mensili per un abbonamento “arcobaleno”, come per il marito.

                                         e)   Come si dirà in seguito, le figlie __________ e __________– che vivono con la madre – si vedono riconoscere una partecipazione alle spese di alloggio di fr. 283.– ciascuna (consid. 10c). Siccome tale onere va inserito, contrariamente a quanto reputa il primo giudice, nel fabbisogno dei figli e non in quello del genitore affidatario (Rep. 1998 pag. 176 con richiami di dottrina e giurisprudenza), si deve ridurre la quota a carico dell'appellante. Ne risulta un onere di alloggio, per l'interessata, di fr. 404.– mensili. Dato quanto precede, il suo fabbisogno dev'essere fissato così in fr. 1597.15 mensili.

                                         f)    Quanto al fabbisogno in denaro delle figlie, esse non può essere seriamente stimato in fr. 605.– mensili. Contrariamente all'opinione del primo giudice, i fabbisogni previsti dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù – ora Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale – del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira per prassi costan­te da almeno un ventennio, non vanno ridotti. Dal 2000 essi sono commisurati ormai al costo delle economie domestiche su scala nazionale, in base per di più a valori statisticamente medio-bas­si, nel senso che tre quarti del­le econo­mie domestiche dispongo­no a livello svizzero di un reddito familiare superiore a quello su cui si fondano le raccomandazioni (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträ­gen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 10 in basso). I fabbisogni riportati corrispondono, in altri termini, a quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di reddito relativamente modesto (op. cit., pag. 11 in alto). Diminuzioni per rapporto alle cifre del­­la tabella sono possibili, ma devono legittimarsi alla luce di circostanze concrete (per esempio nel caso in cui un ragazzo fruisca di vitto o alloggio a condizioni particolarmen­te favorevoli: op. cit., pag. 12 lett. C) e non solo per il fatto che – ad esempio – i genitori non siano economicamente in grado di sopperire appieno al fabbisogno dei figli (op. cit., pag. 16 a metà; I CCA, sentenza del 21 agosto 2002 menzionata nel Bollettino dell'Ordine degli avvocati, n. 24. pag. 11).

                                               Certo, un contributo per i figli va stabilito anche in relazione alle capacità finanziarie dei genitori (DTF 123 III 4 consid. bb). Ma ciò non significa che un giusto fabbisogno vada decurtato solo perché i genitori non sono in grado di fornirlo. L'ammontare di un fabbisogno adeguato dev'essere rico­no­sciuto per intero. Nel caso in cui i redditi delle parti non bastino ad assicurarlo, si accerterà in che misura esso rimane scoperto (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 16 nel mezzo), ogni genitore avendo il diritto di conservare almeno l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami di giurisprudenza).

                                         g)   Quanto agli ammontari, l'edizione 2003 delle citate raccomandazioni (quella che il Pretore avrebbe dovuto applicare) prevede per due figli fra i 7 e 12 anni un fabbisogno in denaro di fr. 1590.– mensili ciascuno, compresi fr. 370.– per cura e educazione. Il fabbisogno in denaro di __________ e __________ andava fissato dipartendosi da tale base. Da tale importo si sarebbero dovuti dedurre i fr. 370.– mensili per cura e educazione, che la madre disoccupata può fornire in natura. Accertato un fabbisogno medio di fr. 1220.– mensili, il Pretore avrebbe dovuto adattare alla fattispecie il costo dell'alloggio, che in concreto ascende per entrambe, a 7/12 complessivi della pigione di fr. 970.– pagata dal genitore (un terzo più un quarto: Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, op. cit., pag. 13 in alto), pari fr. 283.– ciascuno (invece dei fr. 315.– stimati dalle raccomandazioni). Tutt'e due le ragazze hanno quindi un fabbisogno medio in denaro di fr. 1188.– mensili.

                                   5.   Nelle condizioni descritte il quadro complessivo delle entrate e delle uscite coniugali si presenta come segue:

                                         reddito del marito                                                  fr. 3735.—

                                         reddito della moglie                                            fr. 1351.—

                                                                                                                 fr. 5086.—  mensili

                                         fabbisogno minimo del marito                              fr. 1945.— fabbisogno minimo della moglie                           fr. 1597.15

                                         fabbisogno in denaro di __________                    fr. 1188.—

                                         fabbisogno in denaro di __________                    fr. 1188.—

                                                                                                                 fr. 5918.15  mensili

                                         eccedenza                                                        fr.       –.—

                                         Il marito può conservare per sé                            (fabbisogno minimo)                                           fr. 1945.—  mensili,

                                         dovrebbe versare alla moglie

                                         (fr. 1598.– ./. fr. 1351.–)                                      fr.   247.—  mensili

                                         e a ciascuna delle figlie __________ e __________ fr. 1188.—  mensili.

                                         Il reddito coniugale essendo insufficiente per coprire il fabbisogno dei beneficiari, tutti i contributi vanno ridotti in proporzione. L'uno non è prioritario infatti rispet­to all'altro (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2001.116 del 7 ottobre 2002, consid. 10; v. anche sentenza del Tribunale federale 5C.44/2002 del 27 giugno 2002, consid. 3.2.2 con rimandi). L'appellante ha poi il diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 123 III 1 consid. bb, confermato in DTF 126 III 356 consid. bb). Ne risulta quanto segue:

                                         somma a disposizione del marito:

                                         fr. 3735.– (reddito) ./. fr. 1945.– (fabbisogno) = fr. 1790.–  mensili

                                         somma dovuta a moglie e figli: fr. 247.– + fr. 1188.– + fr. 1188.– = fr. 2623.– mensili

                                         contributo per la moglie:

                                         fr. 247.– x (1790.– : 2623.–) = fr. 168.– mensili, arrotondati a fr. 170.–;

                                         contributo per __________ e __________:

                                         fr. 1188.– x (1790.– : 2623.–) = fr. 811.– mensili, arrotondati a  fr. 810.–.

                                         L'appello deve quindi essere accolto in tale misura, con conseguente modifica della sentenza impugnata. È vero che l'appellante aveva chiesto unicamente un contributo di fr. 800.– mensili per ogni figlia. Tuttavia, in base al principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, il giudice non è vincolato alle domande delle parti.

                                   6.   L'appellante rivendica una provvigione ad litem di fr. 2500.–. La richiesta, oltre che del tutto immotivata, è sprovvista di buon diritto. L'obbligo di anticipare una determinata somma al coniuge che non ha i mezzi per sostenere le spese legali e giudiziarie di una separazione o di un divorzio discende per alcuni autori dall'art. 159 cpv. 3 CC (doveri di mutua assistenza), per altri dall'art. 163 cpv. 1 CC (doveri di mantenimento). Comunque si opini al riguar­do (sintesi dei contrapposti orientamenti in: Hausheer/ Reusser/ Geiser, op. cit., n. 38 seg. ad art. 159 CC e n. 15 ad art. 163 CC), una provvigione ad litem è destinata a finanziare spese future, non a ricuperare esborsi già affrontati dall'istante o a rimunerare onorari già maturati dal patrocinatore (Bühler/ Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edi­zione, n. 287 ad art. 145 vCC; I CCA, sentenza del 24 maggio 2002 in re S., consid. 6). Essa costituisce, giuridicamente, una misura provvisionale a nor­ma dell'art. 137 cpv. 2 CC (Leuen­berger in: Schwenzer, Praxis­kom­mentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 53 ad art. 137). E l'art. 137 CC concerne solo cause di divorzio o di separazione. Certo, anche nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniuga­le una parte può essere tenu­ta a finanziare le spese legali e giudiziarie cui l'altra parte deve far fronte. Data la na­tura del procedimento, tuttavia, ciò non può avvenire a titolo di anticipo. Nel qua­dro di tali procedure il giudice decide con la sen­tenza finale, sta­tuendo sugli oneri processuali e le ripetibili, chi sia chiamato a sopportare le spese e in che proporzione (DTF del 15 mar­zo 2001 in re Z., 5P.43/2001, consid. 2 con rinvio a Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 136 in fine ad art. 159 CC). Ne discende che, non essendovi in quest'ambito base legale che abiliti il giudice a condannare una parte ad anticipare le spese legali e giudiziarie dell'altra (I CCA, sentenze del 16 agosto 2002 in re S., consid. 12, e del 30 luglio 2002 in re M., consid. 5, massima pubblicata nel Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 24, pag. 12), al riguardo l'appello si rivela infondato.

                                   7.   Gli oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). La moglie ottiene l'annullamento del dispositivo sul diritto di visita ed esce parzialmente vittoriosa sui contributi, ma soccombe sulla provvigione ad litem. Equitativamente pertanto si giustifica di suddividere a metà la tassa di giustizia e le spese di appello, compensando le ripetibili. Quanto agli oneri di prima sede il Pretore ha rinunciato a prelevarli, sicché non vi è ragione di intervenire al riguardo. L'appellante protesta bensì spese e ripetibili, ma omette di indicare la cifra richiesta. Tale formulazione, del tutto indeterminata, non risponde ai requisiti posti dall'art. 309 cpv. 2 lett. e CPC. Al riguardo l'appello è di conseguenza irricevibile (Rep. 1993 pag. 228 consid. b; Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 10 ad art. 309).

                                         La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante il 3 luglio 2003 è priva d'oggetto. Per prassi consolidata, in effetti, una domanda di assistenza giudiziaria non ha effetto retroattivo e può riferirsi solo agli atti compiuti dal legale dopo la sua presentazione, salvo casi di urgenza che palesemente non ricorrono nella fattispecie (DTF 122 I 203; SJ 118/1996 pag. 644; Rep. 1994 pag. 385). Dal 3 luglio 2003, tuttavia, il patrocinatore dell'appellante non è più stato chiamato a svolgere alcuna prestazione apprezzabile: deve solo attendere l'emanazione della sen­tenza. L'analoga domanda presentata dal marito, per contro, merita accoglimento. Il requisito dell'indigenza è pacifico e la sua resistenza era, almeno in parte, giustificata (art. 14 Lag).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto nel senso che:

                                         a) Il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è annullato e la causa è rinviata al Pretore perché proceda all'audizione delle figlie ed emani un nuovo giudizio.

                                         b) I dispositivi n. 4 e 5 della sentenza impugnata sono così riformati:

                                            4. A titolo di contributo alimentare per le figlie __________ e __________, __________ __________ verserà mensilmente e anticipatamente alla madre __________ __________ l'importo di fr. 810.– per ogni figlia, già compresi gli assegni familiari dal mese di giugno 2003.                              

                                            5.  A titolo di contributo alimentare per la moglie, __________ __________ verserà mensilmente e anticipatamente a __________ __________ fr. 170.– mensili dal mese di giugno 2003.

                                   II.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 200.–   

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                   III.   La domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è dichiarata priva d'oggetto.

                                 IV.   __________ __________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________.

                                  V.   Intimazione a:

– avv. __________ __________, __________; – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

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