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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.10.2006 11.2003.67

31 ottobre 2006·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,462 parole·~12 min·1

Riassunto

Modifiche di misure a protezione dell'unione coniugale

Testo integrale

Incarto n. 11.2003.67

Lugano 31 ottobre 2006/lw    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2001.800 (modifica di misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 21 novembre 2002 da

 AP 1 (patrocinata dall'  RA 1 )  

contro  

 CO 1 (patrocinato dall'  RA 2 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 19 maggio 2003 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa l'8 maggio 2003 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                   2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   CO 1 (1943) e AP 1 (1952) si sono sposati a __________ il 3 dicembre 1975. Dal matrimonio sono nati R__________ (1978) e C__________ (1984). Durante la vita in comune il marito lavorava per la __________, mentre la moglie non ha esercitato attività lucrativa. I coniugi si sono separati nel dicembre del 1999, quando la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi con la figlia C__________ in un appartamento a __________.

                                  B.   In esito a un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale presentata da AP 1 il 14 gennaio 2000, con sentenza del 7 novembre 2000 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha condannato il marito a versare un contributo alimentare di fr. 2600.– mensili per la moglie e uno di fr. 800.– mensili per C__________ (assegno familiare compreso), ordinando alla __________ di trattenere fr. 3400.– mensili dallo stipendio di lui e di riversarli direttamente alla moglie.

                                  C.   Il 21 novembre 2001 CO 1 si è rivolta al Pretore per ottenere che, avvicinandosi il pensionamento anticipato del marito (1° gennaio 2002), la trattenuta dallo stipendio fosse ordinata alla Cassa pensioni __________. All'udienza del 12 dicembre 2001, indetta per la discussione, CO 1 ha po­stulato il rigetto dell'istanza, chiedendo anzi la soppressione del contributo alimentare per la figlia e la riduzione di quello per la moglie a fr. 2100.– mensili. AP 1 ha avversato la domanda, postulando a sua volta l'aumento del contributo alimentare per sé a fr. 3000.– mensili. Con decreto cautelare emanato il 9 gennaio 2002 senza contraddittorio il Pretore ha fissato il contributo in favore di AP 1 in fr. 2350.– mensili, ha soppresso quello per la figlia e ha impartito il corrispondente ordine di trattenuta alla Cassa pensioni __________.

                                  D.   AP 1 ha instato l'8 febbraio 2002 per l'aumento in via cautelare del contributo per sé a fr. 3336.90 mensili o, quanto meno, a fr. 3100.90 mensili, con relativa modifica dell'ordine di trattenuta. Statuendo inaudita parte il 14 febbraio 2002, il Pretore ha fissato il contributo litigioso in fr. 3337.– mensili complessivi dal 1° febbraio 2002 per la moglie “e per la figlia”, adeguando altresì l'ordine di trattenuta. All'udienza del 20 marzo 2002, indetta per la discussione, CO 1 ha nuovamente chiesto di sopprimere il contributo alimentare per la figlia e di ridurre a fr. 2500.– mensili quello per la moglie. In subordine egli ha postulato la riduzione del contributo per la figlia a fr. 400.– mensili e di quello per la moglie a fr. 2100.– mensili.

                                  E.   Esperita l'istruttoria, alla discussione finale del 10 luglio 2002 AP 1 ha chiesto di fissare il contributo alimentare in fr. 3127.50 mensili per sé e in fr. 800.– mensili per C__________ dal 1° gennaio 2002 o, in subordine, in fr. 2957.45 mensili per sé e a fr. 400.– mensili per C__________ o, in via ancor più subordinata, in fr. 3527.25 mensili per sé soltanto, il tutto sempre con ordine alla Cassa pensioni del marito di trattenere dalla rendita di lui il relativo importo. CO 1 ha ribadito la richiesta di sopprimere il contributo per la figlia e di ridurre quello per la moglie a fr. 2400.– mensili dal febbraio del 2002, sollecitando altresì la condanna della moglie alla restituzione di fr. 3337.– o di un im­porto pari alla differenza tra il contributo alimentare di fr. 3337.– mensili da lui versato dal febbraio 2002 e quello fissato dal Pretore.

                                  F.   Statuendo l'8 maggio 2003 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha soppresso il contributo alimentare per la figlia e ha fissato quello per la moglie in fr. 2400.– mensili dal febbraio 2002, precisando che qualora fosse erogata al marito una rendita d'invalidità “l'eventuale rendita completiva AI per la moglie sarà di spettanza della stessa”. Inoltre egli ha adattato l'ordine di trattenuta. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 500.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                  G.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 19 maggio 2003 volto a ottenere l'aumento del contributo per sé a fr. 3328.65 mensili e la conseguente modifica dell'avviso ai debitori. Nelle sue osservazioni del 10 giugno 2003 CO 1 propone di respingere l'appello.

Considerando

in diritto:                  1.   L'art. 179 cpv. 1 CC consente di modificare in ogni tempo le misure a protezione dell'unione coniugale, adattandole alle nuove circostanze. La modifica decorre, al più presto, dal giorno in cui è stata introdotta la domanda. Solo gravi e impellenti motivi di equità possono giustificare – a titolo eccezionale – una decorrenza retroattiva, come ad esempio l'assenza all'estero o l'ignota dimora del convenuto, il comportamento ingannevole di lui, la grave malattia o l'impedimento ad agire dell'istante e così via (Hausheer/ Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 14 ad art. 179 con riferimenti; Hausheer/Spycher/Kocher/Brunner, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 519, n. 09.97; v. anche Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 324, n. 786; cfr. Rep. 1988 pag. 339 consid. 3). Quanto alla procedura, nel Cantone Ticino le misure a protezione dell'unione coniugale – e, di riflesso, le istanze volte alla loro modifica – sono adottate con il rito sommario contenzioso di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC), nel cui ambito l'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 431). Introdotto nel termine di dieci giorni dall'emanazione della sentenza impugnata, l'appello in esame è pertanto tempestivo.

                                   2.   Litigioso è nella fattispecie il contributo alimentare per la moglie. Il Segretario assessore, premesso che il pensionamento del marito e la maggiore età della figlia giustificavano una modifica del precedente assetto, ha accertato il reddito del marito in fr. 4397.65 mensili (rendita pensionistica fr. 2337.65 e supplemento fisso fr. 2060.–), senza considerare la rendita di fr. 779.75 mensili da lui ricevuta per la figlia minorenne. Quanto al fabbisogno minimo, il primo giudice l'ha stabilito in fr. 2396.40 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, interessi ipotecari fr. 240.–, ammortamento ipotecario fr. 83.30, elettricità fr. 82.50, acqua potabile fr. 16.–, premio della cassa malati fr. 357.–, franchigia e partecipazione ai costi fr. 69.15, contributo AVS fr. 150.–, gasolio domestico fr. 124.90, spazzacamino fr. 3.75, tassa di fognatura fr. 8.70, assicurazione del mobilio fr. 26.60, assicurazione stabili fr. 34.50, imposte stimate fr. 100.–). Per quel che riguarda la mo-glie, senza redditi, il Segretario assessore ne ha aggiornato il fabbisogno minimo in fr. 2591.20 mensili (recte fr. 2666.95: minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1000.–, premio della cassa malati fr. 291.20, franchigia e partecipazione ai costi fr. 50.–, contributo AVS fr. 75.75, imposte stimate fr. 150.–).

                                    3.   L'appellante sostiene anzitutto che le entrate del marito non am­montano a fr. 4397.65 mensili, bensì a fr. 5956.15 o almeno a fr. 5176.90, poiché alla rendita pensionistica per lui occorre aggiungere anche quella per la figlia di fr. 779.25. Quest'ultima rendita, poi, sarebbe da computare in doppio, trattandosi “da un lato della rendita, dall'altro del supplemento della rendita”. L'argomentazione è infondata. Dagli atti risulta che l'erogazione della rendita per la figlia è cessata il 1° gennaio 2002, allorché C__________ ha terminato la formazione, tant'è che la Cassa pensioni __________ ha preteso dal convenuto il rimborso di fr. 6234.– versati in eccesso (lettera del 20 agosto 2002 della Cassa pensioni __________, nel fascicolo “corrispondenza diversa”). Quanto alla gratifica di fr. 6000.– percepita da CO 1 alla fine del 2001, basti rammentare che dal 1° gennaio 2002 questi è al beneficio del prepensionamento, sicché mal si comprende come egli potrebbe riscuotere ancora un simile compenso.

                                    4.   L'appellante sostiene che il proprio fabbisogno minimo ammonta a fr. 2866.95 mensili, facendo valere che il Segretario assessore avrebbe dovuto riconoscergli una pigione di fr. 1200.– mensili e un premio della cassa malati comprensivo delle assicurazioni complementari. Essa lamenta altresì che il primo giudice non abbia tenuto conto del suo contributo AVS di  fr. 75.75 mensili. Le tre censure vanno esaminate singolarmente.

                                         a)   Per quel che è della locazione, dagli atti risulta che moglie e figlia abitano, dalla separazione coniugale, in un appartamento di tre locali e mezzo a __________, pagando fr. 1400.– mensili, compreso l'acconto per le spese accessorie (doc. CC nell'inc. OA.2000.32, richiamato). Ora, nella sentenza del 7 novembre 2000 il Pretore aveva spiegato con chiarezza perché alla moglie egli aveva riconosciuto una pigione di soli fr. 1000.– mensili (pag. 3). Nell'attuale procedura l'interessata si è limitata a rivendicare il canone effettivo, ma nulla ha addotto circa un eventuale cambiamento di circostanze. Perché mai il Segretario assessore avrebbe dovuto, in altri termini, modificare il precedente giudizio su questo punto essa non indica. Carente di motivazione, al proposito l'appello va finan­che dichiarato inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Si aggiunga, ad ogni buon conto, che il costo dell'alloggio andrebbe commisurato a quello da riconoscere nelle circostanze specifiche a un coniuge solo (criterio definito “corretto e per nulla arbitrario” dal Tribunale federale: sentenza 5P.101/2001 del 30 aprile 2001, consid. 4 in principio; v. anche RtiD 2004-II pag. 562 consid. 8a con riferimenti). E nulla rende verosimile che a __________ la moglie non potrebbe trovare, per sé sola, un alloggio di fr. 1000.– mensili. Quanto al fatto che essa si sia trasferita nel frattempo in un appartamento da fr. 1250.– mensili, l'argomentazione è nuova, e già per tale ragione irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c).

                                         b)   Quanto al premio della cassa malati, il Segretario assessore ha inserito nel fabbisogno minimo di entrambi i coniugi il premio effettivamente pagato per l'assicurazione di base e per quella complementare (doc. C e lettera 16 gennaio 2002 dell'Helsana assicurazione, nel fascicolo “richiami”) Su questo punto l'appello non merita altra disamina. 

                                         c)   Relativamente infine al contributo AVS (fr. 75.75 mensili), la decisione impugnata denota un manifesto errore di calcolo, giacché il primo giudice ha bensì ammesso tale onere, ma poi non l'ha conteggiato. Il fabbisogno minimo dell'interessata va pertanto rettificato in fr. 2666.95 mensili.

                                   5.   L'appellante contesta il fabbisogno minimo del marito, che chiede di ricondurre a fr. 2125.75 mensili. Essa fa valere che l'ammortamento ipotecario ammonta a soli fr. 33.30 mensili, che le spese di elettricità, acqua, fognatura e spazzacamino vanno riconosciute nella sola misura di fr. 60.– e che nel premio della cassa malati non si giustifica di includere l'assicurazione complementare. Ancora una volta le voci litigiose vanno esaminate singolarmente.

                                         a)   La diminuzione dell'ammortamento ipotecario è ammessa dal marito (riassunto scritto del 12 dicembre 2001, pag. 4) e si desume dagli atti (doc. M dell'inc. DI.2000.32, richiamato).

                                               L'esborso va quindi ridotto da fr. 83.30 a fr. 33.30 mensili.

                                         b)   Circa le spese di elettricità e di acqua potabile, la quota a carico dell'interessato (l'altra quota è a carico della sorella: risposta del 31 gennaio 2000, pag. 5 nell'inc. DI.2000.32, richiamato) è di fr. 34.– mensili per l'“elettricità comune” (doc. 2 ), di fr. 48.50 mensili per “l'appartamento” (doc. 3) e di fr. 16.– mensili per l'acqua potabile (doc. 4). Su questo punto l'appello si rivela così privo di consistenza.

                                         c)   Quanto al premio di cassa malati, già si è detto che il primo giudice ha compreso nel fabbisogno minimo di entrambe le parti anche i premi per le assicurazioni complementari (consid. 4b). Non vi è ragione dunque perché tale copertura sia stralciata dal fabbisogno minimo del marito. È vero che la famiglia versa in ristrettezze finanziarie, ma è altrettanto vero che ambo i coniugi lamentano problemi di salute, sicché non appare il caso di farli rinunciare a simili polizze (cfr. RDAT 1999-I pag. 204). Ne discende che in definitiva il fabbisogno minimo del marito assomma a fr. 2346.40 mensili.

                                   6.   Tutto ciò posto, il quadro delle entrate e delle uscite coniugali si presenta come segue:

                                         reddito del marito                                                        fr. 4397.65

                                         reddito della moglie                                                     fr.       –.—

                                                                                                                          fr. 4397.65 mensili

                                         fabbisogno minimo del marito                                      fr. 2346.40

                                         fabbisogno minimo della moglie                                   fr. 2666.95

                                                                                                                         fr. 5013.35 mensili.

                                         Il reddito del marito non essendo sufficiente a coprire i fabbisogni, il contributo in favore della moglie va ridotto di conseguenza, giacché ogni coniuge ha il diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 128 III 414 consid. 3.2.1 con rinvii). Il contributo alimentare per l'appellante ammonterebbe pertanto alla mera disponibilità del marito, ossia:

                                         fr. 4397.65 (reddito) ./. fr. 2346.40 (fabbisogno minimo) = fr. 2051.25 mensili.

                                         Rimane il fatto che in materia di contributi alimentari per coniugi il diritto ticinese non prescrive l'applicazione del principio inquisitorio, né il diritto federale dispone ciò, che si tratti di procedure a tutela dell'unio­ne coniugale o di misure provvisionali durante cause di separazione o di divorzio (Hausheer/Spycher/Kocher/ Brunner, op. cit, pag. 599 n. 11.64 in fine). In proposito il giudice è vincolato dunque alle richieste delle parti (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 315 n. 761 in principio; Hausheer/ Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 17 ad art. 180 vCC; Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 8 ad art. 180 vCC; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2003.75 del 2 maggio 2006, consid. 10). E siccome nella fattispecie il marito ha offerto alla moglie un contributo alimentare di fr. 2400.– mensili (conclusioni del 10 luglio 2002), non sarebbe processualmente lecito procedere a una reformatio in peius e riconoscere all'istante un contributo inferiore. Per converso, l'appello si dimostra totalmente privo di consistenza.

                                   7.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha formulato osservazioni al ricorso per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia     fr. 300.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 350.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1200.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

–    ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

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