Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.05.2003 11.2003.62

28 maggio 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,321 parole·~12 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 11.2003.62

Lugano, 28 maggio 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (azione negatoria) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 1° aprile 2003 dal

__________. __________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)  

contro

__________ __________ __________, __________ (rappresentata dall'amministratore unico __________ __________, __________);

giudicando ora sul decreto del 9 aprile 2003 con cui il Pretore ha stralciato la causa dai ruo­li per acquiescenza;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 5 maggio 2003 presentato dalla __________ __________ __________ contro il decreto di stralcio emesso il

                                              9 aprile 2003 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il __________. __________ __________ ha intentato il 1° aprile 2003 un'azione nega­toria davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città perché fosse vietato alla __________ __________ __________– sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di eseguire qualsiasi lavoro sulle di lui particelle n. __________ e __________RFD di __________. In via cautelare egli ha postulato l'emanazione della medesima diffida, chiedendo altresì che alla conve­nuta fosse ingiunto – senza contraddittorio (e sempre sotto com­minatoria penale) – di abbandonare immediatamente le due particelle, previa esecuzione delle necessarie opere di ripristino. Con ordinanza del 2 aprile 2003 il Pretore ha impartito alla __________ __________ __________ un termine di 30 giorni per rispondere alla petizione e ha citato le parti all'udienza del 9 aprile 2003 per la discussione cautelare.

                                  B.   Il 4 aprile 2003 la __________ __________ __________, ritirato il plico raccomandato della Pretura, ha comunicato al Pretore di avere concluso i lavori sulle particelle n. __________e __________sin dal 2 aprile 2003 e di avere lasciato definitivamen­te il cantiere quello stesso 2 aprile, sicché la petizione era “supe­ra­ta dagli eventi”. __________ __________ ha sostenuto invece, in una sua lettera al Pretore dell'8 apri­le 2003, che i dipendenti della __________ __________ __________ avevano lasciato i luoghi solo nel pomeriggio del 4 aprile 2003, smon­tando e portando via le impal­cature della ditta finanche domenica 6 aprile 2003. Egli ha consentito quindi allo stralcio della causa, ma ha sollecitato il versa­mento di ripetibili, data l'acquiescenza della convenu­ta.

                                  C.   Con decreto del 9 aprile 2003 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli e ha annullato l'udienza per la discus­sione cautelare. La tassa di giustizia di fr. 120.– e le spese di fr. 30.– sono state poste a carico della __________ __________ __________, tenuta a rifondere ad __________ __________ fr. 400.– per ripetibili. Secondo il Pretore, “l'atteggiamento della convenuta, la quale ha abbandonato la proprietà dell'attore venerdì 4 aprile 2003 e ha smontato i pon­teggi nella giornata di domenica 6 aprile 2003, può essere consi­derato un'acquiescenza”.

                                  D.   Contro il decreto di stralcio la __________ __________ __________ ha introdotto un appello del 5 maggio 2003 per ottenere che la decisione sia riformata relativamente alla data in cui essa ha lasciato i luoghi (il 2 aprile anziché il 4 o 6 aprile 2003), che gli oneri processuali di prima sede siano posti a carico di chi li aveva anticipati e che i costi dell'appello siano addebitati all'attore, con obbligo per quest'ultimo di rifonderle un'in­dennità a titolo di ripetibili. L'appello non è stato intimato ad __________ __________.

Considerando

in diritto:                  1.   Nel Cantone Ticino un decreto di stralcio ha portata meramente dichiarativa. Non può quindi essere impugnato, salvo che sia litigiosa l'esistenza stessa del motivo che ha posto ter­mine alla lite (Rep. 1999 pag. 247 consid. 1). Il giudicato sulle spese e le ripetibili, ancorché contenuto in un decreto di stralcio, ha invece carattere autoritativo e può essere appellato (Rep. 1985 pag. 145 in fondo), sempre che la causa sia – come in concreto – appellabile. Nella misura in cui la convenuta chiede che il decreto di stralcio sia “riformato quanto alle date dell'intervento del­la __________ __________ __________ ”, l'appello in esame non è dunque ricevibile. A prescindere dal fatto che nemmeno una sentenza di merito sarebbe impugnabile sui motivi (solo i dispositivi sono suscettibili di passare in giudicato), la natura dichiarativa del decreto di stralcio osta a qualsiasi impugnazione. Nella misura in cui la convenuta censura per contro le spese e le ripetibili poste a suo carico dal Pretore, l'appello è ricevibile. Tempestivo, su tal punto il ricorso può quindi essere vagliato nel merito.

                                   2.   Nell'appello la convenuta chiede che si disponga l'interrogatorio formale di due suoi operai allo scopo di dimostrare che il cantiere di Minusio è stato effettivamente chiuso il 2 aprile 2003. Per tace­re del fatto che i due dipendenti potrebbero essere sentiti so­lo come testimoni, una parte potendo instare soltanto per l'interroga­torio formale dell'altra e non di terzi (art. 271 cpv. 1 CPC), in appello nuovi mezzi di prova non sono proponibili (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Del resto, come si vedrà in appresso, ai fini dell'attuale giudizio ci si dipartirà proprio dal presupposto che la convenuta abbia lasciato i luoghi il 2 aprile 2003. Escutere come testimoni i due collaboratori sarebbe quindi, in ogni modo, super­fluo.

                                   3.   L'appellante ribadisce di avere lasciato definitivamente il cantiere di __________ già il 2 aprile 2003, di modo che la petizione avversaria era “inu­tile perché anche tardiva (notificata dopo il 2 aprile 2003)” (appello, punto 4). A mente sua, accertando che la ditta ha “ab­ban­do­nato la proprietà dell'attore venerdì 4 aprile 2003 e (…) smon­tato i pon­teggi nella giornata di domenica 6 aprile 2003”, il Pretore si è fondato su mere afferma­zioni della controparte, la quale avrebbe riportato fatti non veri, inducendo il giudice stesso in errore (appello, punto 5). Donde la richiesta di far soppor­tare le spese di primo grado all'attore, cui vanno addebitati anche gli oneri e le ripetibili di appello.

                                   4.   Non a torto l'appellante si duole che il Pre­tore ha accertato i fatti credendo unilateralmente al­l'attore. Che la convenu­ta abbia chiu­so il cantiere di __________ solo il 4 aprile 2003, in effetti, tornando poi a smon­tare e a rimuovere le impalcature il 6 aprile successivo, risulta unicamente da quan­to l'attore medesimo ha allegato nella sua lettera al Pretore dell'8 aprile 2003. Su tale lettera però la convenuta non ha avuto modo di esprimersi, avendone ricevu­to copia solo con il decreto di stral­cio. Quanto al contenuto del­lo scritto, esso è contestato nell'appello. L'unico fatto assodato, perché am­mes­so, è pertanto quello che la convenuta ha lasciato i luoghi il 2 aprile 2003. Il problema è di sapere se, ciò posto, il dispositivo sugli oneri processuali e le ripetibili contenuto nel decreto di stralcio resista alla critica.

                                   5.   Chi acquiesce nell'ambito di un processo civile va considerato, di massima, soccomben­te (Rep. 1985 pag. 146 in alto). Deve quindi rifon­dere all'avver­sario – di regola – le tasse, le spese giudizia­rie e le ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante non contesta tale principio. Sostiene, come detto, che l'attore si è rivolto in­vano al giudice, i luoghi essendo stati sgomberati sin dal 2 apri­le 2003. Così argomentando, essa dimentica tuttavia che l'attore ha promosso causa già il 1° aprile 2003, quando il cantiere era ancora aperto. La consegna della petizione con doman­da di provvedimenti cautelari in Pretura ha creato infatti litispendenza (art. 167 cpv. 1 CPC). Che poi la convenuta sia venuta a sapere del processo solo il 4 aprile 2003, quando ha ritirato il plico della Pretura contenente la petizione, la fissazione del termine per la risposta e la con­vo­ca­zio­ne all'udienza cautelare (intimate dal Pre­tore il 2 apri­le 2003) nulla muta al fatto che la causa fosse ormai avviata.

                                   6.   Rimane la questione di sapere se possa essere ritenuto acquiescente chi ottemperi alle pretese della controparte, pur non essendo ancora a conoscenza della causa. La risposta è negativa, mal intravedendosi come po­trebbe aderire all'azione avversaria chi nemmeno conosce l'esi­stenza del processo. Un'ac­quie­scen­za presuppone una scelta consapevole, non solo per l'addebito degli oneri processuali e delle ripetibili che essa comporta, ma anche per la forza di giu­dicato correlata allo stralcio della lite, al­meno nel Cantone Ticino (art. 352 cpv. 1 in fine CPC). Acquiescenza è quindi possibile solo ad avvenuta notifica della petizione o dell'istanza (analogamente: Leuch/Marbach/Kellerhals/ Sterchi, Die ZPO für den Kanton Bern, 5ª edizione, n. 1c ad art. 207). Se in concreto ci si diparte dall'unico fatto ammesso, ovvero che la convenuta ha liberato i luoghi il 2 aprile 2003, nel caso in esame non può ravvisarsi acquiescenza. Su questo punto l'opinione del Pretore non può quindi essere condivisa. Ma nem­meno può essere condivisa l'opinione dell'appellante, per vero affrettata, secondo cui in casi del genere i costi del processo e le ripetibili rimangono a carico di chi li ha anticipati, ossia dell'attore.

                                   7.   Esclusa l'ipotesi di un'acquiescenza, nella fattispecie la causa po­teva essere stralciata dai ruoli solo perché divenuta senza ogget­to o priva di interesse giuridico (art. 351 cpv. 1 CPC). Ora, dandosi caducità o carenza d'interesse giuridico, si applica per analogia – in ma­teria di spese e ripetibili – l'art. 72 della procedura civile federale (I CCA, sentenza del 1° febbraio 1996 in re A., consid. 6; del 1° giugno 1993 in re F., consid. 1 e 2; precetto menzionato anche in: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 4 in fine ad art. 351). Quest'ultima nor­ma stabilisce che quando una lite diventa – appunto – priva d'og­getto o d'interesse giuridico, il tribunale, udite le parti ma senza ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e sta­tuisce con motivazione sommaria sulle spese, “tenendo conto dello sta­to delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite”. In concreto occorre valutare sommariamente, di conseguenza, quale probabilità di buon esito avrebbe avuto la petizione se la convenuta non avesse abbandonato i luoghi in pendenza di causa (cfr. DTF 118 Ia 494 consid. 4, 111 Ib 191 consid. 7a).

                                   8.   Sulla presumibile fondatezza dell'azione negatoria non giova dilungarsi, ove appena si consideri che neppure l'appellante muove la benché minima contestazione al riguardo. La convenuta non pretende infatti che la sua presenza sui luoghi fosse giustificata per legge o per consenso del proprietario (Steinauer, Les droits réels, vol. II, 3ª edizione, pag. 288 n. 1036 segg.). Afferma bensì di essere intervenuta su richiesta del conduttore del­lo stabile, __________ __________ (per altro notoriamente colpito da decreto di sfratto), ma non pretende che questi agisse d'intesa con l'attore. Se la convenuta non avesse chiuso il cantiere di sua iniziativa, perciò, l'azione sarebbe verosimilmente stata accolta. Ne segue che, almeno nel risultato, a ragione il Pretore ha posto gli oneri processuali e le ripetibili a carico della convenuta. Quan­to al relativo ammontare, l'appellante nulla eccepisce. La questio­ne non deve pertanto essere affrontata oltre.

                                   9.   Un ulteriore criterio per il giudizio sulle spese e le ripetibili merita invece approfondimento d'ufficio, trattandosi di una questione di diritto. Nel caso in cui un convenuto adempia la prestazione richiesta prima di vedersi notificare l'atto introduttivo della lite, è giusto verificare in effetti che l'attore non abbia proceduto in giudizio con inutile precipitazione. A tal fine occorre esaminare le circostanze che hanno indotto l'attore a rivolgersi al giudice. Ora, nel­la petizione l'attore aveva spiegato di avere notato il mattino del 31 marzo 2003 un paio di operai della convenuta intenti a erigere sulla sua proprietà impalcature e a eseguire opere da lui non commissionate. Per quanto avesse tentato di allontanare i due anche con l'intervento della polizia __________, costoro se n'erano andati solo alle ore 15.30, salvo tornare l'indomani mattina. Il giorno stesso (__________2003) l'attore ha quindi introdotto l'azione. L'indomani il Pretore ha impartito alla convenuta il termine di 30 giorni per rispondere alla petizione, citando le parti all'udienza per la discussione cautelare. La convenuta ha ritirato la raccomandata il __________ 2003.

                                10.   I fatti allegati dall'attore nella petizione non sono stati avversati dalla convenuta, che ha rinunciato esplicitamente a formulare una risposta (lettera al Pretore del 4 aprile 2003). L'appellante non pretende, in particolare, che l'attore non avesse serio motivo per rivolgersi al giudice quel 1° aprile 2003. È vero che l'attore non doveva necessariamente temere la costituzione di un'ipoteca legale. Nel caso di opere ordinate dal conduttore, in effetti, l'iscrizione del pegno avrebbe richiesto che la pre­stazione fornita dall'artigiano o imprenditore fosse stata autorizzata dal proprietario (DTF 126 III 506 consid. 4; nota di Piotet in: JdT 148/2000 I 173), ciò che non risulta in concreto. Resta il fatto che l'attore non era tenuto ad accettare interventi edili indesiderati. La convenuta medesima, per altro, non contesta né che l'attore fosse in diritto di esigere lo sgombero della sua proprietà, né di essere rimasta sui luoghi il 31 marzo 2003 nonostante la diffida ad andarsene, né tanto meno di essere tornata a __________ il mattino del 1° aprile 2003. Con il suo stesso comportamento essa ha provocato perciò l'avvio della causa e, quand'anche il cantiere sia sta­to chiuso il 2 apri­le 2003, nulla muta al fatto che l'attore abbia dovuto adire il giudice in buona fede per porre fine all'illecita situazione.

                                11.   Ne segue che, quantunque nella fattispecie la causa non fosse da stralciare per acquiescenza, bensì per sopravvenuta carenza d'oggetto o mancanza d'interesse giuridico, nel suo risultato il dispositivo sugli oneri e le ripetibili contenuto nel decreto di stralcio merita conferma. La tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si attribuiscono ripetibili all'attore, cui l'appello non è stato intimato e non ha cagionato quindi costi presumibili.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'appellante.

                                   3.   Intimazione:

– __________ __________, __________; – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        La segretaria

11.2003.62 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.05.2003 11.2003.62 — Swissrulings