Incarto n. 11.2003.58
Lugano 27 maggio 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __.____._ (modifica sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 7 gennaio 2003 da
__________ __________, __________ __________
contro
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. dr __________ __________ -__________, __________);
giudicando ora sul decreto del 22 aprile 2003 con cui il Pretore ha respinto un'istanza presentata da __________ __________ volta a ottenere lo stralcio della causa e sull'ordinanza del 23 aprile 2003 con cui il Pretore ha fissato alla convenuta un nuovo termine di 10 giorni per rispondere alla petizione;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello presentato il 2 maggio 2003 da __________ __________ contro il decreto emesso il 22 aprile 2003 e l'ordinanza emessa il 23 aprile 2003 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l'appello;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 3 maggio 1996 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il
__________ 1985 da __________ __________ (1961) e __________ nata __________ (1952). La sentenza prevedeva, tra l'altro, affidamento delle figlie __________ (nata il __________ 1986) e __________ (nata il __________ 1989) alla madre, riservato il diritto di visita del padre, e l'obbligo per il padre di versare un contributo alimentare per ciascuna figlia di fr. 300.– mensili fino a 6 anni e di fr. 400.– fino alla maggiore età. Con decisione del 24 maggio 1996 il Pretore ha poi precisato tale contributo in fr. 300.– fino a 6 anni, in fr. 400.– fino ai 16 anni e in fr. 450.– mensili fino alla maggiore età. Un appello presentato da __________ __________ contro tale giudizio è stato respinto da questa Camera il 4 novembre 1997 (inc. __________.__________.__________).
B. Il 7 gennaio 2003 __________ __________ ha promosso davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud un'azione intesa alla modifica della sentenza di divorzio, postulando – già in via cautelare – la riduzione del contributo di mantenimento per le figlie a fr. 250.– mensili per __________ e a fr. 200.– mensili per __________, esclusi gli assegni familiari. All'udienza del 31 gennaio 2003 il Pretore, preso atto che una discussione non poteva essere condotta senza un'adeguata rappresentanza della convenuta, ha sospeso il procedimento e ha invitato __________ __________ a munirsi di un patrocinatore. Il 3 aprile 2003 __________ __________ ha instato per il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
C. Con istanza del 16 aprile 2003 __________ __________ si è rivolta al Pretore perché ordinasse alla ditta __________ __________ di __________, datrice di lavoro dell'ex marito (recte: della di lui moglie) di trattenere immediatamente dallo stipendio di quest'ultimo fr. 855.– mensili, riversandoli direttamente a lei. Statuendo inaudita parte il giorno successivo in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha accolto l'istanza.
D. Il 16 aprile 2003 __________ __________ ha chiesto lo stralcio della causa poiché, a suo dire, priva di fondamento. Essa ha rilevato che dopo l'inoltro della petizione l'attore non poteva più esibire documenti non prodotti o precedentemente ritirati, giacché non vi sarebbe la prova che si tratterebbe dei medesimi atti allegati alla petizione. Con decreto del 22 aprile 2003 il Pretore ha respinto l'istanza, negando all'istante anche il beneficio dell'assistenza giudiziaria. L'indomani egli ha fissato alla convenuta un ultimo termine di 10 giorni per presentare la risposta di merito, comunicando alle parti che l'ordine di trattenuta dallo stipendio non era stato eseguito poiché la ditta __________ __________ aveva cessato l'attività.
E. Con appello del 2 maggio 2003 __________ __________ chiede, previa concessione dell'assistenza giudiziaria e dell'effetto sospensivo al ricorso, che il decreto del 22 aprile 2003 sia annullato nel senso di pronunciare lo stralcio della causa e di ammettere lei medesima al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Essa postula inoltre l'annullamento del termine di 10 giorni per presentare la risposta di merito e l'attribuzione di un altro numero di rubrica alla sua istanza di trattenuta dallo stipendio. Il 5 maggio 2003 il Pretore ha conferito effetto sospensivo al gravame. L'appello non è stato intimato __________ __________.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore, rilevato che la convenuta chiedeva l'accertamento dei presupposti processuali per non avere la controparte consegnato i documenti prodotti con la petizione, ha emanato un decreto processuale. Secondo l'appellante, l'“eccezione sulla natura e il contenuto (senza contenuto)” non riguarda un problema di forma, ma di sostanza, sicché non può farsi questione di presupposti processuali. La questione non merita particolare approfondimento poiché, respingendo la domanda, il Pretore ha emanato in ogni modo un decreto appellabile. Introdotto nel termine di otto giorni dall'intimazione, l'appello è dunque ricevibile. Il Pretore avendo munito il ricorso di effetto sospensivo (art. 96 cpv. 3 CPC), nulla osta alla trattazione del medesimo.
2. Il Pretore ha respinto la richiesta di stralcio della causa poiché i documenti prodotti con la petizione costituiscono semplici annessi e alla loro eventuale mancanza potrebbe essere rimediato con la fissazione di un termine per rimediarvi. Egli non ha inoltre ritenuto censurabile la riconsegna dei documenti, da parte della cancelleria della Pretura, alla patrocinatrice dell'attore, né che si potesse presumere la sostituzione o l'alterazione dei medesimi, anche perché ciò sarebbe facilmente verificabile, i documenti originali essendo attergati con il timbro del tribunale.
3. L'appellante ribadisce che nella misura in cui alla petizione non sono stati acclusi i documenti, l'atto introduttivo della lite manca di una parte essenziale del contenuto. Essa pretende che alla petizione non erano stati uniti i documenti citati nel memoriale, messi a sua disposizione solo il 25 aprile 2003, onde la fondatezza della sua richiesta di stralcio. Soggiunge che vi è l'obbligo per il tribunale di verificare la correttezza della procedura e che la conformità delle norme procedurali è tutelata dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Quanto all'assegnazione del termine di 10 giorni per la presentazione della risposta, l'appellante ritiene che tale ordinanza limiti in modo inconciliabile i diritti della difesa poiché di fatto essa si trova impossibilitata a presentare il relativo allegato. Infine essa si duole dell'errata rubricazione dell'istanza da lei presentata il 16 aprile 2003, volta alla trattenuta dallo stipendio, con la conseguenza che in caso di stralcio della causa promossa dall'attore anche la sua domanda decadrebbe.
4. In concreto, contrariamente a quanto pretende l'appellante, i documenti non sono parte integrante della petizione già per il fatto che si tratta di annessi (art. 166 cpv. 1 lett. b CPC). Essi costituiscono mezzi di prova (art. 188 lett. b CPC), formano con gli altri atti l'inserto giudiziario e rimangono acquisiti fino alla fine del processo (art. 205 CPC), per poi essere restituiti alle parti (art. 289 CPC). A livello federale vigono prescrizioni analoghe (art. 29 e 33 PC). In concreto risulta dal fascicolo processuale che i documenti menzionati nella petizione sono stati prodotti il 7 gennaio 2003, come conferma l'attergazione apposta dalla cancelleria della Pretura sui documenti medesimi. Del resto, proprio per evitare manomissioni, i documenti sono sempre numerati in testa con le lettere dell'alfabeto o con le cifre arabiche, sono riuniti ed elencati in un cartone separato (v. anche l'art. 25 del regolamento sulle Preture). I documenti menzionati dall'attore sono quindi stati esibiti come prevede la procedura. Che in un secondo tempo essi siano stati ritirati dalla patrocinatrice dell'attore medesimo a fini di consultazione ancora non significa che in tale circostanza essi siano stati sostituiti. Si aggiunga che, per evitare formalismi eccessivi, l'omessa produzione degli annessi può essere sanata con l'assegnazione di un breve termine per rimediarvi (cfr. anche DTF 92 I 9; Rep. 1958 pag. 393; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 1.6 ad art. 30, pag. 182). Ne segue che l'appello, non privo di temerarietà, deve essere respinto. Accertata l'indole manifestamente frustranea del ricorso, la patrocinatrice dell'appellante deve essere avvertita che, reiterandosi casi del genere, essa si esporrà al rischio di sanzioni disciplinari.
5. Quanto alla fissazione del termine di grazia per presentare la risposta, il provvedimento ha natura ordinatoria e come tale non è appellabile (art. 94 e 95 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 4 ad art. 94). L'appello, su questo punto, si rivela già di primo acchito irricevibile.
6. In merito alla richiesta della convenuta di rubricare la procedura di trattenuta dallo stipendio in maniera diversa rispetto alla causa promossa dall'attore, v'è da domandarsi anzitutto quale sia la decisione appellabile. Certo, la trattenuta di stipendio è un procedimento autonomo, ma dall'uguale numerazione l'interessata non subisce alcun pregiudizio, già per il fatto che la causa intentata dall'attore rimane pendente. Del resto, nemmeno una procedura errata implicherebbe la nullità degli atti compiuti, a meno che si ravvisino gli estremi dell'art. 142 cpv. 1 CPC, ciò non è manifestamente il caso in concreto. Tutto ciò a prescindere dal fatto che, in ultima analisi, l'ordine di trattenuta nemmeno si è potuto eseguire e che, nella misura in cui la richiesta era diretta al datore di lavoro della moglie dell'attore (anziché al datore di lavoro dell'attore medesimo), l'istanza non aveva il benché minimo fondamento.
7. Dato l'esito del giudizio, gli oneri processuali vanno a carico dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di assegnare ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha provocato costi presumibili. Quanto all'assistenza giudiziaria, negata dal Pretore, giovi ricordare che indipendentemente da eventuali ristrettezze economiche in cui versa la parte richiedente, il beneficio può essere rifiutato se la causa non denota probabilità di successo (art. 14 Lag). In concreto, già a un primo esame l'istanza della convenuta risultava destinata al rigetto. La decisione del Pretore merita dunque conferma. Data la totale mancanza di buon diritto, l'analoga richiesta formulata in appello segue analoga sorte.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è diretto contro il decreto del 22 aprile 2003, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Nella misura in cui è diretto contro l'ordinanza del 23 aprile 2003, l'appello è irricevibile.
3. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
4. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
5. Intimazione a:
– avv. dr __________ __________ -__________, __________; – avv. __________ __________ -__________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria