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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.08.2003 11.2003.57

27 agosto 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,637 parole·~8 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 11.2003.57

Lugano 27 agosto 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser

segretario:

I. Bernasconi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.____.__ (accesso necessario) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 13 febbraio 2003 da

__________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ e __________ __________, __________ __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________, __________)

  contro  

__________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ __________, __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________a, __________) e __________ __________, __________;

giudicando ora sul decreto del 17 aprile 2003 con cui il Pretore ha respinto un'istanza di misure cautelari presentata dagli attori;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 5 maggio 2003 presentato da __________, __________, __________ e __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 17 aprile 2003 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il 21 agosto 2002 __________, __________, __________ e __________ __________ hanno acquistato in comproprietà la particella n. __________RFD di __________ (non edificata) e la confinante particella n. __________ (sul­la quale sorge un'abitazione), oltre alla quota di 1/5 della particel­la n. __________2. Quest'ultimo terreno consiste in una strada in proprietà coattiva tra le particelle n. __________ (proprietà __________ e __________ __________), n. __________ (proprietà __________ __________), n. __________ (proprietà __________ __________ i, n. __________ (proprietà __________, __________, __________ e __________ __________) e – appunto – n. __________, che raccorda i fondi alla strada co­munale (via __________). Lo sbocco avviene attraverso la particella n. __________5, appartenente a __________ e __________ __________, a carico della quale è iscritto un onere di passo con ogni veicolo in favore della particella n. __________. La particella n. __________ è sprovvista di un accesso alla pubblica via. A est essa confina con la particella non edifica­ta n. __________ (proprietà __________ __________), dal cui angolo settentrionale si diparte una strada – in parte a fondo erboso e in parte pavimentata con ghiaia frammista ad asfalto – che porta a via __________e. A sud-est della particella n. __________si trova la particella n. __________, non edificata, appartenente a __________ __________, la qua­le confina con via __________.__________

                                  B.   Il 13 febbraio 2003 __________, __________, __________ e __________ __________ hanno convenuto __________ e __________ __________, __________ __________, __________ __________, come pure __________, __________, __________ e __________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere un accesso pedonale e veicolare a carico della particel­la n. __________, da esercitare sulla strada esistente, dietro pagamento di un'indennità da definire, dichiarandosi disposti ad assumere le spese correlate all'iscrizione nel registro fondiario. In via cautelare hanno chiesto che ai convenuti fosse vietato di ostacolare l'accesso pedonale e veicolare degli aventi diritto alla particella n. __________.

                                  C.   All'udienza del 25 febbraio 2003, indetta per la discussione cau­telare, i convenuti – salvo __________ __________, assente – si sono opposti alla domanda. Nella loro risposta del 2 aprile 2003 essi hanno poi postulato il rigetto della petizione. Espe­rita l'istruttoria cautelare, alla discussione finale del 10 aprile 2003 le parti hanno mantenuto le loro posizioni. Statuendo il 17 aprile 2003, il Pretore ha respinto l'istanza cautelare. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 250.–, sono state poste a carico degli attori in solido, con obbligo, sempre con vincolo di solidarietà, di rifondere a __________ e __________ __________, __________ __________, come pure ad __________, __________, __________ e __________ __________ fr. 800.– complessivi per ripetibili.

                                  E.   Contro il decreto appena citato sono insorti __________, __________, __________ e __________ __________ con un appello del 5 maggio 2003 nel quale postulano l'accoglimento della loro domanda cautelare e la conseguente riforma del giudizio impugnato. Nelle loro osservazioni del 26 maggio 2003 __________ e __________ __________, __________ __________, unitamente ad __________, __________, __________ e __________ __________ propongono di respingere l'appello. __________ __________ non ha presentato osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   L'art. 376 cpv. 1 CPC subordina l'emanazione di provvedimenti cautelari a tre requisiti: la verosimiglianza di un notevole pregiudizio, la necessità di procedere con urgenza e la parvenza di buon esito insita nell'azione di merito, l'istante essendo responsabile per altro dei danni causati da provvedimenti cautelari ingiustificati (art. 383 cpv. 1 CPC; DTF 112 II 32, 91 II 144, 88 II 279; Rep. 1988 pag. 351 consid. 1 con richiamo). L'urgenza, in particolare, presuppone l'impellente neces­sità di togliere subito gravi inconvenienti, sia perché la loro sopportazione non potrebbe essere ragionevolmente imposta al richiedente per la durata della causa, sia perché la loro persistenza durante la causa potrebbe mutare una situazione di fatto non più – o solo difficilmen­te – ripristinabile a processo ultimato (Rep. 1983 pag. 117; Rep. 1995 pag. 46). Il cumulo dei tre requisiti dev'essere esaminato d'ufficio (Rep. 1989 pag. 127 con riferimenti); in mancanza anche di uno solo, l'istanza cautelare va respinta.

                                   2.   Il Pretore ha riscontrato parvenza di buon esito nell'azione di merito, sottolineando che la particella n. __________non dispone di un accesso alla pubblica via e che la soluzione prospettata dagli attori prevede la costituzione di una servitù su un fondo già adibito in modo esclusivo al transito veicolare. Che altre soluzioni siano tecnicamente fattibili attiene, per il Pretore, alla procedura di merito. L'impossibilità di accedere alla particella n. __________impedisce poi – ha continuato il Pretore – la normale manutenzione del fondo, onde un rischio di notevole pregiudizio. Il Pretore non ha ravvisato invece il terzo requisito che presiede all'emanazione di provvedimenti cautelari: quello dell'urgenza. Egli ha accertato che gli attori sono proprietari anche della particella n. __________, alla quale possono liberamente accedere per transitare poi sulla stra­da coattiva. E siccome non pendono domande di costruzione sulla particella n. __________ (anzi, gli attori hanno già previsto la formazione di un'apposita pista sulle particelle n. __________e __________, appartenenti singolarmente a due di loro, per accedere all'eventuale cantiere), non soccorrevano le premesse per adottare il provvedimento litigioso.

                                   3.   Gli appellanti motivano l'urgenza con il fatto che i con­venuti potrebbero vietare in ogni momento il transito sulla strada coattiva. La disponibilità di due di loro ad autorizzare il passaggio sui loro fondi era limitata – soggiungono – a esigenze di cantiere ed è decaduta in seguito al mancato perfezionamento di un accordo sull'iscrizione del diritto. Essi fanno valere inoltre che il diritto di percorrere la strada coattiva compete unicamente ai proprietari pro tempore della particella n. __________per le necessità di quest'ultima e non a quelli della particella n. __________. Infine sottolineano il loro interesse a trattare la vendita o l'edificazione del fondo “sulla base di un'assicurazione formale quale un diritto di transito provvisionale riconosciuto in giudizio”.

                                         a)   In concreto lo scopo dell'istanza appare, più che quello di rimediare senza indugio a un danno imminente, quello di usare liberamente la strada sul fondo n. __________in pendenza di causa senza attendere il giudizio di merito. In appello, per vero, gli istanti non pretendono che i convenuti impedisca­no loro il transito sulla strada. Ora, un provvedimento cautelare non è destinato – almeno di regola – a ottenere l'accoglimento anticipato della causa di merito. A parte ciò, gli istanti non hanno reso verosimile la necessità di un rapido interven­to giudiziario. Dagli atti non risulta che sia stata introdotta una domanda di costruzione riguardante la particella n. __________, né gli appellanti pretendono che i progetti in vista di edificare il fondo siano imminenti o anche solo previsti. Certo, l'arch. __________ __________ di __________, scrivendo il 23 settembre 2002 ai convenuti, accennava a una famiglia interessata a erigere su quel terreno la propria casa (doc. F). Gli istanti non asseriscono tuttavia che tale prospettiva sia ancora attuale, né si spiegherebbe altrimenti perché essi abbiano atteso fino al febbraio del 2003 per inoltrare l'istanza. Del resto essi non spiegano nemmeno perché, in caso di edificazione, l'accesso al fondo n. __________dalle particelle n. __________e __________ (appartenenti a due di loro) non sarebbe più fattibile o sarebbe ormai impraticabile. Che la disponibilità dei due proprietari a formare una pista di cantiere sia decaduta poco sussidia, ciò non potendo essere semplicemente opposto ai convenuti.

                                         b)   Quanto alla necessità di “assicurazioni formali”, è possibile che per vendere il fondo o per ottenere una licenza di costruzione un accesso alla strada pubblica, anche solo provvisorio (per il lasso di tempo necessario all'edificazione del fondo), possa rivelarsi importante. Ancora una volta, tuttavia, gli appellanti non hanno sostanziato né imminenti trattative nell'ottica di alienare l'immobile né la necessità di costruire entro determinate scadenze, sotto pena di un qualsivoglia pregiudizio. Evidentemente, dovessero mutare le circostanze, la questione potrà essere riesaminata in ogni tempo, anche perché un decreto cautelare non acquisisce mai – o mai completamente – forza di giudicato. Nelle circostanze odierne, ad ogni modo, l'appello si dimostra infondato, ciò che rende superfluo verificare la parvenza di buon diritto insita nell'azione di merito e gli estremi di un danno considerevole, ammessi dal Pretore.

                                   4.   Gli oneri del giudizio attuale seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Gli appellanti rifonderanno altresì ai convenuti, che hanno presentato osservazioni all'appello per il tramite di un legale, un'equa indennità a titolo di ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.    L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 250.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 300.–

                                         sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno a __________ e __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ e __________ __________, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 700.– complessivi per ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

– avv. __________ __________, __________; – avv. __________ __________, __________; – __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

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