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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.10.2003 11.2003.56

9 ottobre 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,391 parole·~12 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 11.2003.56

Lugano 9 ottobre 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser

segretario:

I. Bernasconi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __._____.__ (rapporti di vicinato) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 16 maggio 2000 da

__________ e __________ __________ __________, __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________, __________)  

contro

__________ e __________ __________, __________;  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 30 aprile 2003 presentato da __________ e __________ __________ contro la sentenza emessa il 2 aprile 2003 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ e __________ __________ __________ sono comproprietari, metà ciascuno, della particella n. __________ RFD di __________, su cui sorge la loro casa di abitazione. Il fondo confina con la sottostante particella n. __________appartenente ad __________ e __________ __________, anch'essa edificata. Tra le due particelle __________ e __________ __________ hanno formato una scarpata a sostegno del loro fondo, situata sulla proprietà dei vicini (meglio: un pendio alto da 44 a 70 cm e di una profondità compresa tra 83 e 115 cm), e sulla quale è stata posta una recinzione a confine.

                                  B.   Il 16 maggio 2000 __________ e __________ __________ __________ si sono rivolti al Pretore del Distretto di Bellinzona perché accertasse l'illiceità della scarpata e della recinzione, situate sulla loro proprietà, e ordinasse ad __________ e __________ __________ di rimuovere il tutto immediatamente, ripristinando lo stato del fondo antecedente l'esecuzione dei lavori. __________ e __________ __________ hanno proposto di respingere la petizione. Nei successivi allegati scritti le parti hanno ribadito i loro punti di vista. Chiusa l'istruttoria, durante la quale il tecnico __________ __________ è stato incaricato di allestire una perizia, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale e hanno prodotto memoriali scritti, nei quali hanno confermato le loro doman­de.

                                  C.   Con sentenza del 2 aprile 2003 il Pretore ha accolto la petizione, ha accertato l'illiceità della scarpata con la relativa opera di cinta e ha ordinato ai convenuti di procedere – entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza e sotto comminatoria dell'esecuzione effettiva – “alla demolizione della scarpata (…) e al ripristino dello stato del fondo antecedente alla realizzazione della stessa”. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 600.–, sono state poste a carico dei convenuti, tenuti a rifondere agli attori fr. 2000.– per ripetibili.

                                  D.   Contro il predetto giudizio __________ e __________ __________ sono insorti con un “ricorso” (recte: appello) del 30 aprile 2003 nel quale chiedono di rigettare la petizione. Nelle loro osservazioni del

                                         5 giugno 2003 __________ e __________ __________ __________ propongono di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata.

Considerando

in diritto:                  1.   Nelle cause ordinarie, come quella in rassegna, il termine per appellare è di 20 giorni (art. 308 cpv. 1 CPC). La sentenza impugnata è stata ricevuta dai convenuti il 3 aprile 2003. Il termine di ricorso, cominciato a decorrere il 4 aprile 2003, è poi rimasto sospeso dal 13 al 27 aprile 2003 per le ferie (art. 132 e 133 cpv. 1 lett. a CPC) e sarebbe scaduto l'8 maggio 2003. Introdotto il 2 maggio 2003, l'appello in esame è dunque tempestivo. Quanto al valore litigioso, il Pretore l'ha stabilito in fr. 8000.– (sentenza impugnata, consid. 14), importo che non è contestato. Anche sotto questo profilo l'appello è pertanto ricevibile.

                                   2.   Nella misura in cui postulano unicamente l'accoglimento del “ri­corso”, senza enunciare esplicitamente in che modo debba essere riformata la sentenza del Pretore, ci si può chiedere se gli appellanti formulino una conclusione ricevibile. Tuttavia, nel caso in cui una parte insorga personalmente contro una decisione a lei sfavorevole, le esigenze formali dell'appello non vanno apprezzate con soverchio rigore: è sufficiente che le richieste di giudizio e i motivi di impugnazione possano desumersi dall'insieme del rimedio giuridico. In concreto dalle motivazioni dell'appello si evince che gli interessati chiedono senza equivoco di respingere integralmente l'azione degli attori. L'esposto può essere vagliato nel merito.

                                         I nuovi documenti prodotti per la prima volta dagli appellanti in questa sede sono per contro irricevibili. L'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni in appello e il diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo per quanto riguarda le cause rette dal principio inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c) e quelle di divorzio o di separazione (art. 138 cpv. 1 CC), estranee alla fattispecie. Né i documenti in questione potrebbero essere acquisiti agli atti d'ufficio, l'art. 322 lett. a CPC non conferendo alla Camera la facoltà di assumere nuova documentazione di propria iniziativa. Il pronunciato odierno deve quindi fondarsi sul­lo stesso materiale processuale considerato dal Pretore.

                                   3.   Premessa l'applicabilità dell'art. 641 cpv. 2 CC, il Pretore ha accertato che in concreto, durante la costruzione delle case d'abitazione, entrambe le parti hanno innalzato la superficie del rispettivo fondo. I convenuti pretendevano invero che gli attori avessero abbassato il livello del loro, ma quand'anche ciò fosse – ha continuato il Pretore – l'ordine di grandezza risulterebbe inferiore all'innalzamento del terreno dei convenuti stessi. Ciò posto, il primo giudice ha appurato che i convenuti hanno formato la rupe in parte sulla particella degli attori, senza giustificazione legittima e senza l'accordo dei vicini. Donde l'illiceità del loro operato e il conseguente ordine di rimuovere il pendio eseguito sul fondo degli attori, con obbligo di ripristinare lo stato antecedente l'esecuzione dei lavori. Quanto agli oneri processuali il primo giudice, pur non definendo temeraria la posizione dei convenuti, ha ritenuto che l'intransigenza da loro assunta prima e durante la causa ha comportato un'occupazione superiore alla media richiesta per una procedura simile, ciò che giustificava una maggiorazione delle spese e delle ripetibili.

                                   4.   Gli appellanti non contestano di avere realizzato parte del declivio sul fondo dei vicini, ma sostengono di essersi attenuti alle quote del terreno originale, rilevate dall'arch. __________ __________ su incarico di entrambe le parti, e non a quelle rilevate dopo l'edificazione degli stabili. E siccome il pendio è stato realizzato con il consenso dei vicini, nessuna irregolarità è loro imputabile. I convenuti riconoscono che il terreno dei vicini è stato abbassato, specialmente in prossimità del confine, mentre il loro è stato innalzato, tant'è che la “scarpata” è posta in realtà su entrambi i fondi. Inoltre essi criticano l'attendibilità delle risultanze peritali, rimproverando all'esperto di avere argomentato in base a sue deduzioni, e contestano l'ordine di demolire la recinzione, situata interamente sulla loro proprietà. Per gli appellanti, infine, il Pretore ha sanzionato a torto il comportamento da loro tenuto durante la causa e contestano di dover pagare, in ultima analisi, una perizia allestita “per deduzioni”.

                                   5.   L'azione negatoria prevista dall'art. 641 cpv. 2 CC permette al proprietario di ottenere la cessazione di una turbativa pregiudizievole per il suo dominio sulla cosa, ovvero per il suo diritto di proprietà (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3ª edizione, pag. 286 n. 1028; Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 5ª edizione, nota 89 ad art. 641 CC con richiami). La turbativa deve costituire però un'ingerenza diretta, nel senso che deve verificarsi sul fondo stesso dell'attore (DTF 111 II 26 consid. 2b; Steinauer, op. cit., vol. II, 2ª edizione, pag. 175 n. 1896). Di principio ogni ingerenza diretta è da considerare illecita (Wiegand in: Basler Kommentar, 2a edizione, n. 64 ad art. 641 CC), a meno che l'autore della turbativa provi che il suo operato è conforme alla legge o all'accordo del proprietario (Steinauer, op. cit., pag. 288 n. 1036 segg.).

                                   6.   Nella fattispecie gli appellanti non negano di avere realizzato il pendio – almeno in parte – sul fondo degli attori (appello, pag. 3 in basso), ma sostengono di avere agito con l'accordo dei vicini e rispettando le quote originali del terreno. Ora, che l'arch. __________, progettista delle abitazioni delle parti (deposizione __________ __________ del 11 gennaio 2001: verbali, pag. 11 in fine; interrogatorio formale di __________ __________ __________, risposta n. 1: verbali, pag. 13), sia stato incaricato di rilevare le quote originali del suolo è senz'altro possibile, ma ciò non significa ancora che gli attori fossero d'accordo con la realizzazione della “scarpata”. Sebbene la questione sia stata oggetto di una fitta corrispondenza tra le parti (doc. C a N), del resto, in nessuno scritto figura un'autorizzazione degli attori all'esecuzione di una qualsiasi opera sul loro fondo. Le soluzioni da loro proposte vertevano sulla costruzione di un muro a confine o, tutt'al più, di una scarpata a confine (cfr. doc. E), ma senza invasione del loro fondo. Poco importa poi che con l'edificazione delle due case le altezze originali dei fondi sono state modificate. Intanto non è contestato che – come ha accertato il Pretore – in prossimità con la particella degli attori il fondo dei convenuti è stato innalzato (appello, pag. 5 punto 9). Inoltre, quand'anche il terreno degli attori sia stato abbassato (come gli appellanti pretendono), ciò non legittimava ancora i convenuti a sistemare la proprietà dei vicini senza il loro consenso. Seppure essi abbiano realizzato il declivio attenendosi ai dislivelli originali, essi non potevano agire sul fondo degli attori senza permesso. Infondato, su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.

                                   7.   Gli appellanti censurano come assurda e priva di ogni legittimazione l'ordine di togliere l'opera di cinta, sottolineando che questa si trova sulla loro proprietà. In realtà il Pretore non ha esplicitamente ordinato l'eliminazione dell'opera. Si è limitato ad accer­tarne l'illiceità, ma non ne ha ordinato la rimozione, mentre ha accertato l'illiceità e ha ordinato la rimozione della “scarpata” (dispositivi n. 1.1 e 1.2). Gli stessi attori, del resto, si sono sempre limitati a chiedere che fosse accertata l'illegalità della cinta (domanda n. 1), ma non hanno mai preteso che questa si trovi sul loro fondo (petizione, pag. 2; replica, pag. 3). Mal si comprende dunque perché il Pretore abbia ritenuto l'opera illegale. Ne discende, su questo punto, l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata.

                                         Si aggiunga – e ciò vale non solo per l'accertamento relativo all'illiceità della recinzione, ma anche per quello sull'illiceità del­la “scarpata” – che in concreto la petizione andava respinta già per un altro motivo. Un'azione di accertamento presuppone in effetti un interesse giuridico (Rey, Die Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum, 2ª edizione, pag. 496 n. 2061) ed è ammissibile, di regola, solo ove non sia possibile promuovere un'azione di con­danna (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts,

                                         7ª edi­zione, pag. 195, § 34 n. 28 segg. con rinvii; DTF 114 II 255 consid. 2a). L'azione negatoria è – appunto – un'azione di condanna (Steinauer, op. cit.,  vol. I, pag. 289 n. 1041) e implica già di per sé un accertamento circa il carattere illecito dell'atto (cfr. Meier-Hayoz, op. cit., nota 109 ad art. 641 CC). Diverso è il caso in cui l'attore chieda di accertare l'esistenza di un diritto, sia esso di proprietà (I CCA, sentenza inc. __________.__________.__________ del 14 dicem­bre 1998, consid. 2) o anche solo di servitù (I CCA, sentenza inc. __________.__________.__________del 24 settembre 2002, consid. 4). In simili circostanze può ravvisarsi anche un interesse giuridico autonomo all'accer­tamento. Nella fattispecie, per contro, non sussisteva interesse giuridico autonomo ad accertare né l'illiceità della cinta né quella del­la scarpata. Ravvisando irregolarità nell'esecuzione dell'una o dell'altra, gli attori avrebbero potuto intentare – come hanno fatto per la “scarpata” – un'azione di condanna volta alla rimozione dell'intervento.

                                   8.   A torto gli appellanti si dolgono invece di dover pagare una perizia “effettuata per deduzione” (appello, pag. 8). È vero che il perito, compiuto un sopralluogo con l'arch. __________ __________, ha parzial­mente corretto il contenuto e le conclusioni del suo referto, ammettendo che “per due dati di rilievo si era andati per deduzione” (lettera del 22 ottobre 2002 nel fascicolo “perizia”). Ciò non signi­fica tuttavia che la perizia sia unicamente il frutto di congetture o che il professionista abbia consegnato un referto inutilizzabile. Il perito ha accertato quanto era ancora possibile accertare sul terreno e, per il resto, ha espresso una propria opinione secondo scienza e coscienza (art. 249 cpv. 2 CPC). Ciò rientrava senz'altro nel quadro del suo mandato. Quanto al mancato rispetto dei termini per la consegna della perizia, giovi ricordare che essi sono di natura meramente ordinatoria. La loro inosservanza non comporta la nullità del referto ma, tutt'al più, l'adozione di misure disciplinari nei confronti del perito (art. 250 cpv. 3 CPC). Su quest'ultimo punto l'appello si rivela pertanto inconsistente.

                                   9.   Gli oneri del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Gli appellanti ottengono causa vinta sull'accertamento circa l'illiceità delle opere, ma soccombono sul resto. Si giustifica quindi che sopportino quattro quinti della tassa di giustizia e delle spese, con obbligo di rifondere alle controparti un'equa indennità per ripetibili ridotte. L'esito del giudizio odierno impone una riforma del dispositivo sugli oneri di prima sede, che segue la medesima ripartizione.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e sentenza impugnata è così riformata:

                                         1.   La petizione è parzialmente accolta, nel senso che ad __________ e __________ __________ è ordinato di rimuovere la scarpata eseguita sulla particella n. __________ RFD di __________a, proprietà di __________ e __________ __________ __________, e di rimettere il fondo nello stato in cui si trovava prima che fosse eseguita la scarpata.

                                              L'ordine dev'essere rispettato entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza ed è impartito sotto comminatoria dell'esecuzione effettiva.

                                              Per il resto la petizione è respinta.

                                          2. La tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese di fr. 2000.–, anticipate dagli attori, sono posti per un quinto a carico dei medesimi e per il resto a carico dei convenuti in solido, che rifonderanno agli attori, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1600.– complessivi per ripetibili ridotte.

                                   II.   Gli oneri di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 300.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 350.–

                                         sono posti per quattro quinti carico degli appellanti in solido e per il resto solidalmente a carico di __________ e __________ __________ __________, ai quali __________ e __________ __________ verseranno, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1300.– complessivi per ripetibili ridotte.

                                   III.   Intimazione a:

– __________ e __________ __________, __________; – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario