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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 06.06.2003 11.2003.53

6 giugno 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,019 parole·~15 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 11.2003.53

Lugano 6 giugno 2003/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __._____.___ (separazione su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del

20 novembre 2000 da

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)  

contro

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 29 aprile 2003 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 24 marzo 2003 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ (1943) e __________ __________ (1949), cittadini italiani, si sono sposati a __________ (__________) il __________ 1966. Dal matrimonio sono nate __________ (1968), __________ -__________ (1969), __________ (1971) e __________ (1983). Il marito è manovale alle dipendenze della __________ __________ di __________. La moglie non ha esercitato attività lucrativa durante la vita in comune, salvo assumere dal 1993 lavori di portineria del palazzo di __________ in cui i coniugi vivevano.

                                  B.   Con istanza del 20 novembre 2000 __________ e __________ __________ hanno postulato davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona il divorzio con accordo comune. Su loro richiesta, il Pretore ha poi sospeso la causa. I coniugi si sono separati di fatto nel febbraio del 2001, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale. Nel­l'agosto del 2001 __________ __________ ha cominciato a lavorare a tempo parziale come ausiliaria per la “__________– __________ __________ __________ __________ ” di __________. In esito a un procedimento cautelare, con decreto del 9 gennaio 2002 il Pretore ha fissato il contributo alimentare per lei in fr. 826.90 mensili dall'agosto del 2001. Sem­pre in via provvisionale, con decreto del 22 novembre 2002 il contributo è poi stato ridotto a fr. 541.55 mensili.

                                  C.   Nel frattempo, il 9 aprile 2002, il Pretore ha riattivato la causa di merito e ha invitato le parti a esprimersi sui punti controversi. __________ __________ ha ribadito la domanda di divorzio e ha postulato un contributo alimentare di fr. 1128.80 mensili, l'accredito della metà degli averi del “se­con­do pilastro” maturati dal coniuge e lo scioglimento del regime dei beni. __________ __________ ha chiesto anch'egli il divorzio, lo scioglimento del regime dei beni e la divisione degli averi di cassa pensione, ma si è opposto al ver­samento di qualsiasi contributo. All'udienza del 22 maggio 2002 i coniugi hanno confermato la loro volontà di divorziare e di demandare al giudice la decisione sulle conseguenze oggetto di disaccordo. Il 5 settembre 2002 essi hanno poi concordato di tramutare l'azione di divorzio in azione di separazione. Esperita l'istruttoria, hanno rinunciato al dibattimento fina­le, presentando memoriali conclusivi. La moglie ha rivendicato un contributo alimentare di fr. 746.90 mensili, il marito si è nuovamente opposto alla pretesa. Nel dicembre del 2002, in seguito alla disdetta del contratto, __________ __________ ha cessato l'attività di portinaia.

                                  D.   Con sentenza del 24 marzo 2003 il Pretore ha pronunciato la separazione, ha liquidato il regime dei beni riconoscendo a ogni coniuge la proprietà dei beni in suo possesso e la responsabilità dei debiti personalmente contratti, ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie e ha posto a carico del marito un contributo alimentare di fr. 746.90 mensili. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1000.–, sono state poste per un terzo a carico della moglie e per il resto a carico del marito, tenuto a rifondere alla moglie fr. 500.– per ripetibili ridotte. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

                                  F.   Contro la sentenza citata __________ __________ è insorto con un appello del 29 aprile 2003 per ottenere che, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, il giudizio impugnato sia riformato nel senso di respingere il contributo alimentare in favore della moglie. L'appello non è stato intimato a __________ __________.

Considerando

in diritto:                  1.   In questa sede rimane litigioso il solo contributo alimentare per la moglie. Ora, l'art. 118 cpv. 2 CC prevede che gli effetti della separazione sono disciplinati per analogia dalle disposizioni sulle misure a tutela dell'unione coniugale (art. 171 a 180 CC). Il contributo alimentare tra coniugi durante la separazione si calcola quindi in base al riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli minorenni (DTF 121 II 302 consid. 5b, 123 III 1; Hausheer/ Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, n. 26 ad art. 176 CC; Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 2a edizione, n. 4 ad art. 176). In caso di ammanco il debitore del contributo ha il diritto di conservare, ad ogni modo, almeno l'equivalente del suo fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con rinvii). Quanto al fabbisogno dei coniugi, esso è determinato in base al minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunte le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche, come pure gli one­ri fiscali.

                                   2.   Il Pretore ha escluso che alla moglie possa essere imposta un'estensione dell'attività lucrativa, poiché a 53 anni l'interessata è già attiva a tempo parziale come donna delle pulizie a ore, è inabile al 50% per problemi di salute e ha scarse prospettive per attività che richiedano una formazione specifica. Ciò posto, egli ha accertato il reddito del marito in fr. 3283.20 mensili netti e il relativo fabbisogno minimo di fr. 2536.30 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione con spese accessorie fr. 920.–, premio della cassa malati fr. 324.80, tassa rifiuti fr. 13.35, assicurazione dell'economia domestica fr. 38.75, imposte fr. 139.40). Alla moglie egli ha le computato un reddito netto di fr. 1500.– mensili, per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2351.80 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 800.–, premio della cassa malati fr. 340.60, tassa rifiuti fr. 13.35, assicurazione dell'economia domestica fr. 39.85, spese di trasferta fr. 58.–). Constatato un ammanco, il primo giudice ha fissato il contributo alimentare in fr. 746.90 mensili.

                                   3.   L'appellante chiede, in sintesi, che la moglie continui a lavorare come ha fatto sino al 31 dicembre 2002, con un reddito aggiuntivo di almeno fr. 1150.– mensili. In caso contrario egli sostiene che essa deve annunciarsi all'assicurazione contro la disoccupazione o all'assicurazione invalidità. L'appellante rimprovera poi al Pretore di non avere esperito alcun accertamento sulla situazione dell'interessata. Ora, il primo giudice ha escluso un'estensione dell'attività lucrativa da parte di lei in considerazione dell'età, dello stato di salute e della mancanza di formazione specifica. L'appellante non si confronta con tali motivazioni né spiega quali concrete opportunità avrebbe la moglie, nelle condizioni descritte, di trovare un'attività con cui conseguire un reddito di almeno fr. 2650.– netti. Al giudice della separazione non incombe di indagare d'ufficio, in materia di pretese patrimoniali fra i coniugi vigendo la massima dispositiva e il principio attitatorio (Rep. 1995 pag. 227; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 419b CPC). Tale precetto non è stato modificato dal nuovo diritto del divorzio (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 22 ad art. 137 CC).

                                   4.   A prescindere da quanto si è appena rilevato, è vero che in una causa di separazione o di divorzio il giudice non è tenuto a fondarsi sul reddito effettivamente conseguito da una parte ove quest'ultima abbia la concreta e ragionevole possibilità di procurarsi maggiori entrate. La questione è pertanto di sapere se, nel caso specifico, il guadagno dell'interessata sia adeguato oppure se, tenuto conto dell'età, della formazione e dello stato di salute, oltre che della situazione in cui versa il mercato del lavoro, l'interessata abbia ragionevolmente modo di conseguire un maggior reddito estendendo la sua attività o assumendo lavori meglio rimunerati (DTF 128 III 5 consid. 4a con rinvii).

                                         a)   Dagli atti risulta che nel giugno 1993 la moglie ha assunto le mansioni di custode nel palazzo di __________ ove i coniugi vivevano, dietro compenso di fr. 1146.– netti mensili (doc. Z). Dall'agosto del 2001, dopo la separazione di fatto, essa lavora per la nota ditta di __________ come donna delle pulizie per circa 4.5 ore al giorno, con un guadagno di fr. 1394.– netti mensili (di cui fr. 200.– come rimborso spese: doc. EE). Per il 31 dicembre 2002 il proprietario dell'immobile ha disdetto il contratto di portineria (doc. AA). L'interessata è libera dalla cura e dall'educazione dei figli, tutti maggiorenni, di modo che sot­to questo profilo essa sarebbe di principio tenuta ad assu­me­re un impiego a tempo pieno (DTF 128 III 65 consid. 4). Se non che, essa ha quasi 54 anni, un'età in cui molto difficilmente potrà reinserirsi nel mondo del lavoro (cfr. anche DTF 127 III 140 consid. 2c), tanto più che non ha alcuna formazione specifica. Essa inoltre lavora già 31.5 ore settimanali (in media 4.5 ore al giorno sull'arco di tutta la settimana: interrogatorio formale del 26 novembre 2002, risposta n. 1.1) con un impegno quindi superiore al 50%. Certo, fino al 31 dicembre 2002 essa svolgeva contemporaneamente l'attività di custode. Tuttavia, per tacere del fatto che essa non ha rinunciato unilateralmente a quel lavoro, il contratto essendo stato disdetto per i problemi di salute che le impedivano di assolvere tutte le mansioni (interrogatorio formale del 26 novembre 2002, risposta n. 2), tale attività è notoriamente legata a una determinata sistemazione logistica, sicché difficilmente l'interessata può ritrovare un'occupazione simile.

                                         b)   Quanto allo stato di salute, l'appellante medesimo prospetta l'inoltro di una domanda di invalidità (memoriale del 22 aprile 2002, pag. 3). Il dott. __________ __________, specialista FMH in chirurgia della __________, ha riferito da parte sua il 7 novembre 2001 che la paziente è affetta da una fibrosite con dolori all'appa­rato locomo­torio (articolazioni e muscolatura). Dopo avere elencato le patologie di cui essa ha sofferto (epicondiliti a entrambi gli arti superiori, artralgie al polso sinistro e dolori alla base del pollice sinistro), egli ha precisato che nel 1995 la paziente è stata operata per una “sindrome del tunnel carpale a sinistra” e che la cicatrice è tuttora dolente. Durante l'ultima visita dell'8 ottobre 2001 il medico ha avuto l'im­pres­sione che la pazien­te denoti qualcosa di più complesso e che i dolori alla mano sinistra siano la focalizzazione di un proble­ma organico e psicosoma­tico. Per lo specialista, attività ma­nuali sono poco confacen­ti all'interessata, poiché il carico provocherebbe ulteriore dolore agli arti (doc. R). Il dott. __________ __________ -__________, specialista FMH in chirurgia, ha certificato il 12 aprile 2002 che l'interessata è in sua cura dal 19 dicembre 2001 per forte depres­sio­ne nervosa, ipertensione arteriosa e allergia agli avambrac­ci (doc. CC). Il dott. __________ __________, specialista FMH in psichiatria ha indicato a suo turno di avere in cura la paziente dal febbraio del 2002 per uno scom­penso ansioso depressivo legato alla sua situazione personale. Per quanto riguarda la prognosi lavorativa, il medico ha indicato un'incapacità lucrativa di lunga durata superiore al 50% (doc. DD).

                                         c)   Nelle circostanze illustrate è assai poco probabile – se non irrealistico – che l'interessata riesca ancora a estendere la sua attività lucrativa. Oltre a ciò, i lavori di pulizia rientrano per comune esperienza nel novero delle attività medio-pesan­ti. Né si vede, per altro verso, quali apprezzabili vantaggi d'im­piego avrebbe potuto trarre l'interessata annunciandosi all'assicurazione contro la disoccupazione. Non soccorrono quindi i requisiti per imputare alla moglie una potenzialità concreta di reddito superiore a quella effettiva, tanto meno se si pensa che il Pretore le ha già imputato un guadagno di fr. 1500.– mensili netti. Su questo punto l'appello è destinato quindi all'insuccesso.

                                   5.   Per quel che è del suo fabbisogno, l'appellante chiede di riconoscergli una maggiorazione del 20%, sostenendo che ciò consen­te di evitare abusi da parte dei coniugi creditori alimentari che si oppongano al divorzio. E a suo avviso la moglie abusa manifestamente dei suoi diritti, poiché in un primo tempo aveva ade­rito al divorzio, salvo poi contraddirsi e non confermare tale volontà.

                                         a)   Il supplemento fisso del 20% sul fabbisogno minimo tutelava il debitore, secondo la giurisprudenza relativa al vecchio diritto del divorzio, nel caso in cui tale coniuge fosse tenuto a erogare contributi di mantenimen­to per figli maggiorenni in for­mazione (DTF 118 II 97, 297) oppure rendite di indigenza per l'ex coniuge giusta l'art. 152 vCC (DTF 121 III 149; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, n. 02.58 pag. 86). Non si applicava invece nel caso di contributi alimentari per figli minorenni (DTF 123 III 4 consid. 3b/bb) o per l'ex coniuge giusta l'art. 151 cpv. 1 vCC.

                                         b)   Nel nuovo diritto del divorzio, secondo gli intendimenti del legislatore, tale giurisprudenza non avrebbe dovuto essere rimessa in discussione (FF 1996 I pag. 127). Alcuni autori hanno ritenuto nondimeno che, per il suo schematismo, tale prassi non fosse più compatibile con il nuovo diritto fondato sul principio della solidarietà postmatrimoniale (Hausheer, Der Scheidungsunterhalt und die Familienwohnung, in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 128 seg. n. 3.13; Stettler, Les pensions alimentaires consécutives au divorce, in: Le nuoveau droit du divorce, Losanna 2000, pag. 153 seg., Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 74 ad art. 125 CC; v. anche Schwenzer in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 33 ad art. 125 CC). Il Tribunale federale l'ha invece confermata, pur precisando che il supplemento del 20% non doveva essere sistematico e non sarebbe dovuto entrare in linea di conto nel caso di situazioni economiche precarie (sentenza __________. __________/__________dell'8 dicembre 2000 in re O., consid. 3 con richiami di dottrina, pubblicata in: FamPra 2001 pag. 583). Questa Camera si è allineata a tale orientamento (da ultimo: I CCA, sentenza inc. __________.__________.__________del 20 giugno 2002 in re P., consid. 10).

                                         c)   Invero il Tribunale federale ha avuto modo di ribadire in una recente giurisprudenza che il coniuge debitore di una rendita non dev'essere ridotto a vivere con il minimo vitale allargato del diritto esecutivo calcolato in base all'art. 93 LEF (sentenza __________.__________/__________del 20 dicembre 2002 in re X, consid. 5.2.2, pubblicato in: FamPra.ch 2003 pag. 428). Ha ripetuto però che il riconoscimento schematico di una maggiorazione forfetaria non trova giustificazione, tanto meno nel caso di ristrettezze economiche (sentenza __________.__________/__________dell'8 dicembre 2000 in re O., consid. 3 non pubblicato in DTF 127 III 65; Gloor/Spycher in: Basler Kommentar, 2a edizione, n. 19 ad art. 125 CC con riferimenti). In concreto è fuori dubbio che i coniugi si trovano in ristrettezze finanziarie, il fabbisogno minimo della moglie non essendo coperto. Il supplemento del 20% sul fabbisogno minimo del marito non può pertanto essere riconosciuto. Men che meno ove si pensi che il Pretore ha già inserito in tale fabbisogno un onere fiscale di fr. 139.40 mensili, che nelle condizioni descritte andava tralasciato (DTF 126 III 356 consid. aa e 127 III 70 in alto).

                                   6.   Contrariamente a quanto assevera l'appellante, inoltre, in concreto il comportamento della moglie non denota alcun abuso. Certo, in un primo tempo essa aveva introdotto, con il marito, una domanda di divorzio su richiesta comune (act. I). Se non che, il 5 settembre 2002 i coniugi hanno chiesto al Pretore, concordemente e senza riserve, di tramutare l'azione pendente in una domanda di separazione sulla base dell'art. 138 cpv. 2 CC. Del resto, il quadriennio di separazione di fatto è stato espressamente voluto dal legislatore. Al punto che non commette abuso “manifesto” nel senso dell'art. 2 cpv. 2 CC nemmeno il coniuge che, durante i quattro anni, si opponga al divorzio per punire l'altro (SJZ 98/2002 pag. 179 n. 7; sentenza del Tribunale federale __________.__________/__________ dell'11 dicembre 2001, in: FamPra.ch 2002 pag. 342 e SJ 124/2002 I pag. 222), né quello che, pur non potendosi più opporre al divorzio dopo quattro anni di sospensione della vita comune, postula la separazione ritardando con ciò lo scioglimento del matrimonio (DTF 129 III 6 in fine).

                                   7.   Né merita diversa sorte l'asserto secondo cui non sarebbe il caso, nella fattispecie, di suddividere l'eccedenza mensile in parti disuguali. Il riparto a metà è la regola (sopra, consid. 1) e a esso si può derogare solo ove sia reso verosimile che i coniugi non destinassero, durante la vita in comune, la totalità dei loro red­diti al mantenimento della famiglia (DTF 119 II 317 consid. 4b; l'altra eccezione, enunciata in DTF 126 III 8, non riguarda il Cantone Ticino, questa Camera non avendo mai calcolato i fabbisogni delle parti nel modo ivi esposto: sentenza del 3 agosto 2001 in re D. menzionata in: Bollettino dell'Ordine degli avvocati, n. 22 pag. 9). Altri criteri soggettivi non hanno rilievo giuridico. Per scostarsi dal riparto a metà dell'eccedenza il contributo spettante alla moglie dovrebbe compor­tare – in altri termini – una sorta di liquidazione anticipata del patrimonio coniugale, oppure dovrebbe far beneficiare la moglie, durante la separazione, di un tenore di vita superiore a quello da essa avuto durante la comunione domestica. Incombeva all'appellante allegare e rendere verosimili ipotesi simili, ciò che nel caso specifico fa assoluto difetto.

                                   8.   Gli oneri processuali del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato costi presumibili. Quanto alla domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante, essa non può essere accolta. Per tacere del fatto che non può considerarsi indigente nel senso dell'art. 3 Lag chi ha un libretto di risparmio con un saldo di 14 milioni di vecchie lire (interrogatorio formale del 26 novembre 2002, risposte n. 1 e 2), l'appello appariva sin dall'inizio sprovvisto di probabilità di esito favorevole (art. 14 Lag). Ciò osta d'acchito al conferimento del beneficio.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.                         

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 500.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 550.–

   sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

                                   4.   Intimazione a:

– avv. __________ __________, __________; – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        La segretaria

11.2003.53 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 06.06.2003 11.2003.53 — Swissrulings