Incarto n. 11.2003.42
Lugano, 15 aprile 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 2 dicembre 2002 da
__________ __________, nata __________, ora in __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________ __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);
giudicando ora sul decreto cautelare del 24 marzo 2003 con cui il Pretore ha condannato __________ __________ a versare un contributo alimentare provvisionale per la moglie;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 4 aprile 2003 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il
24 marzo 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che il 2 dicembre 2002 __________ __________, nata B__________llani (1952), si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, postulando la condanna del marito __________ __________ (1947) al versamento di un contributo alimentare di fr. 15 000.– mensili retroattivamente dal 1° ottobre 2002 e alla produzione di tutta una serie di documenti;
che in via provvisionale essa ha sollecitato lo stanziamento del contributo alimentare con effetto immediato;
che all'udienza del 3 dicembre 2002, indetta per la discussione dell'istanza e della domanda provvisionale, __________ __________ ha confermato le sue richieste e ha offerto varie prove, non contestate dal convenuto, il quale si è limitato a sostenere di non avere i mezzi per erogare l'importo in questione;
che con decreto emanato il 24 marzo 2003 “in via supercautelare nelle more istruttorie” il Pretore ha obbligato __________ __________ a corrispondere alla moglie fr. 5000.– mensili a titolo di contributo alimentare provvisionale, senza riscuotere tassa di giustizia o spese;
che contro il decreto appena citato __________ __________ è insorto il
4 aprile 2003 con un appello per ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso, la riduzione del contributo a
fr. 2500.– mensili;
che l'appello non è stato intimato all'istante;
e considerando
in diritto: che le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono trattate con la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC, cui rinviano l'art. 4 n. 5 e l'art. 5 LAC);
che nell'ambito di tale procedura il giudice può decretare provvedimenti cautelari in qualsiasi momento, “anche prima della discussione” (art. 371 CPC);
che i provvedimenti cautelari, emanati secondo gli art. 376 segg. CPC, possono essere appellati solo “dopo il contraddittorio” (art. 382 cpv. 1 CPC);
che per contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria fra le parti, bensì la discussione finale, tenuta dopo l'istruttoria o dopo che il giudice ha rifiutato le prove offerte (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con rinvii);
che tale nozione di “contraddittorio” è sempre rimasta costante nella giurisprudenza (riferimenti in: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 382);
che nella fattispecie non è stato tenuto alcun “contraddittorio” sul decreto impugnato, esplicitamente designato – del resto – come “supercautelare nelle more istruttorie”;
che, del resto, la nozione di decreto cautelare emesso “nelle more istruttorie” lascia intendere senza equivoco come, per finire, il giudice debba ancora adottare un decreto cautelare “di convalida” (Cocchi/Trezzini, op. cit., pag. 846 nota 907, esclusa la nota 908);
che nelle condizioni descritte l'appello in esame si rivela, già di primo acchito, improponibile;
che l'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la domanda di effetto sospensivo;
che gli oneri processuali, volutamente ridotti per tenere conto del caso particolare, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili all'istante, cui il ricorso non è stato notificato e non ha provocato costi presumibili;
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________; – avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario