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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 08.04.2003 11.2003.36

8 aprile 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,759 parole·~14 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 11.2003.36

Lugano 8 aprile 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __.____.__ (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 29 gennaio 2002 da

__________ __________, nata __________, ora in __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)  

contro

__________ __________, __________

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'appellazione del 21 marzo 2003 presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 10 marzo 2003 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ (1964) e __________ __________ (1970) si sono sposati a __________ il __________ 1995. Dal matrimonio sono nate le figlie __________ (__________1996) e __________ (__________1998). Il marito, elettricista, è alle dipendenze delle __________ __________ __________ __________ __________ __________. La moglie, di formazione cuoca, ha lavorato fino alla nascita della prima figlia per poi dedicarsi alla cura della casa. Nel gennaio del 2002 essa ha ripreso la sua professione a tempo parziale per __________ __________.

                                  B.   Il 29 gennaio 2002 __________ __________ ha presentato al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale, chiedendo l'autorizzazione a vivere separati, l'affidamento delle figlie (riservato il diritto di visita del padre), un contributo alimentare di fr. 1390.– mensili per __________ e di fr. 1365.– mensili per __________, oltre a una provvigione ad litem  di fr. 3000.–. Statuendo inaudita parte il 1° febbraio 2002 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato le figlie alla madre, riservato il diritto di visita del padre, e ha obbligo quest'ultimo a versare un contributo alimentare di fr. 950.– mensili per ciascuna figlia. I coniugi si sono separati di fatto nel corso di quel mese, quando la moglie ha lasciato l'abitazione familiare per trasferirsi a __________ con le figlie.

                                  C.   Alla discussione del 7 marzo 2002 l'istante ha confermato le sue richieste, postulando altresì un contributo alimentare per sé di

                                         fr. 749.– mensili. __________ __________ ha aderito all'affidamento del­le figlie alla madre, ha offerto un contributo di fr. 800.– mensili per ciascuna di loro, ma si è opposto alle altre domande. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, producendo memoriali scritti. Nel suo allegato la moglie ha ridotto le pretese alimentari a fr. 962.– mensili per sé e a fr. 950.– mensili per ogni figlia. Il marito ha riconfermato le proprie doman­de. Il 31 luglio 2002, i coniugi hanno presentato un'istanza di divorzio su richiesta comune con accordo parziale. All'udienza del 14 ottobre 2002 essi hanno confermato la volontà di divorziare, ribadita in dichiarazioni scritte del 16 e del 20 dicembre 2002. La discussione finale è stata fissata per il 14 maggio 2003.

                                  D.   Nel frattempo, con decreto del 10 marzo 2003 emanato in luogo e vece del Pretore il Segretario assessore ha preso atto dell'introduzione della causa di divorzio e ha tramutato l'istanza a protezione dell'unione coniugale in domanda di misure provvisionali, autorizzando i coniugi a vivere separati, affidando le figlie alla madre (riservato il diritto di visita del padre), fissando il contributo alimentare per la moglie a fr. 429.60 mensili fino al 30 settembre 2002, ridotti a fr. 404.60 tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2002 e a fr. 303.30 dal 1° gennaio 2003, e quello per le figlie a fr. 1110.– mensili, aumentato a fr. 1160.– per __________ dal 1° ottobre 2002. Le altre richieste sono state respinte. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 200.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. __________ __________ è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria nella misura del 50%.

                                  E.   Contro il decreto appena citato __________ __________ ha introdotto un ap­pello del 21 marzo 2003 per ottenere che, in riforma del giudizio impugnato, il contributo alimentare per la moglie sia soppresso e quello per le figlie ridotto a fr. 700.– mensili. L'appello non è stato intimato a __________ __________.

Considerando

in diritto:                  1.   L'art. 137 cpv. 2 prima frase CC stabilisce che, pendente causa di divorzio o di separazione, il giudice decreta “le necessarie misure provvisionali”. Il criterio per la definizione dei contributi di man­tenimento si fonda in tal caso, come nell'ordinamento anteriore (art. 145 cpv. 2 vCC), sul riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (Leuenber­ger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 29 segg., in particolare

                                         n. 36 ad art. 137 CC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungs­recht, Zurigo 1999, n. 30 segg., in specie n. 37 ad art. 137 CC). La procedura è quella sommaria degli art. 376 segg. CPC (art. 419c cpv. 1 CPC), nel cui ambito l'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (DTF 118 II 377 consid. 3). Quanto al fabbisogno dei coniugi, esso è determinato in base al minimo esisten­ziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunte le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche, come pure gli oneri fiscali. Il fabbisogno dei figli minorenni è stabilito, per prassi costante di questa Camera, in base alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, adattate al singolo caso in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvii).

                                   2.   Litigioso rimane, in appello, il contributo di mantenimento per la moglie e le figlie. Il Pretore ha accertato il reddito del marito in

                                         fr. 5500.– netti mensili e il fabbisogno minimo di lui in fr. 2683.90 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione

                                         fr. 900.–, premio della cassa malati fr. 284.90, assicurazione RC privata e dell'economia domestica fr. 32.40, assicurazione RC per l'automobile fr. 118.10, imposta di circolazione fr. 48.50, onere fiscale fr. 200.–). Il reddito della moglie è stato appurato in fr. 2670.20 netti mensili per un'attività di circa 4 ore giornaliere 5 giorni la settimana, aumentato a fr. 2878.85 mensili dal 1° gennaio 2003, per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2933.30 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, locazione fr. 900.– già dedotta la quota di fr. 200.– inserita nel fabbisogno delle figlie, spese accessorie fr. 150.–, premio della cassa malati fr. 333.30, spese di trasferta fr. 100.–, onere fiscale fr. 200.–). Il fabbisogno in denaro di __________ è stato stabilito in fr. 1110.– mensili fino al 6° anno di età e in fr. 1160.– dal 7° anno in poi, quello di __________ in fr. 1110.–. Constatata un'eccedenza, il primo giudice ha posto a carico del marito un contributo mensile per la moglie di fr. 429.60.– fino al 30 settembre 2002, ridotto a fr. 404.60 dal 1° ottobre al 31 dicembre 2002 e a fr. 300.30 dal 1° gennaio 2003, e uno per le figlie di fr. 1110.– mensili, aumentando quello per __________ a fr. 1160.– dal 1° ottobre 2002.

                                   3.   I figli minorenni, prima che siano prese disposizioni al loro riguar­do, sono sentiti personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo incaricato, a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano (art. 144 cpv. 2 CC). Nel caso specifico __________ e __________, di 7 e di 5 anni, non sono ancora in età di formulare progetti per le loro future scelte scolastiche o professionali, né risulta che particolari inclinazioni o interessi – come ad esempio attività artistiche o sportive – possano incidere sul loro fabbisogno. Non è quindi il caso di sottoporre le figlie a un'audizione in appello.

                                   4.   L'appellante contesta anzitutto il reddito della moglie. Afferma che, pur occupandosi delle figlie, essa ha dimostrato di poter svolgere un'attività lucrativa e di non avere alcun problema a estendere il proprio grado di occupazione. Chiede pertanto di imputarle un reddito ipotetico di fr. 5000.– mensili, ciò che non lascia spazio per un contributo a suo carico.

                                         a)    La giurisprudenza relativa al vecchio diritto aveva po­­sto il principio per cui una separazione (anche solo di fatto) non precludeva ai coniugi il diritto di mantenere, per quanto pos­sibile, il tenore di vita precedente (DTF 114 II 26). Tuttavia, ove ciò fosse stato necessario per coprire le spese supplementari derivanti da due economie domestiche separate, il coniuge che durante la vita in comune non aveva eser­­citato – o aveva esercitato solo a tempo parziale – un'attività lucrativa poteva essere tenuto a intraprendere un lavoro rimunerato, rispettivamente a estendere il suo grado d'occupazione (DTF 114 II 17 consid. 5, 302 consid. 3a). A tale obbligo sfuggivano i coniugi che, durante una vita in comune di lunga durata, avevano smesso di lavorare – o non avevano lavorato – per dedicarsi all'economia domestica e avessero compiuto 45 anni al momento del divorzio (DTF 115 II 11 con­sid. 5a con rinvii). Inoltre un coniuge con figli poteva essere tenu­to a cominciare – o a ricuperare – un'attività lucrativa a tempo parziale solo al momento in cui il figlio cadetto a lui affidato avesse raggiunto i 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pieno poteva essergli imposta al momento in cui tale figlio avesse compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 1994 pag. 91). Tale orientamento giurisprudenziale non è stato modificato dal nuovo diritto sul divorzio (sentenza del Tribunale federale __________.__________/__________del 28 agosto 2001 in re B., pubblicata in FamPra.ch 2002 pag. 145; Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 59 ad art. 125 CC con riferimenti).

                                         b)    Dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio i principi testé riassunti sono stati relativizzati. Nella più recente giurisprudenza in materia di protezione dell'unione coniugale (DTF 128 III 65) il Tribunale federale ha rilevato che, in caso di separazione, un coniuge può essere tenuto – dandosene le circostanze – a intraprendere un lavoro retribuito se ciò può essergli ragionevolmente imposto, appare possibile dal profilo economico e non si possa ragionevolmente contare su una ripresa della comunione domestica (consid. 4; analogamente: I CCA, sentenza dell'11 settembre 2002 in re B., consid. 8a con riferimenti). Già sotto l'egida del vecchio diritto del divorzio questa Camera aveva sostanzialmente assunto un indirizzo analogo. In un caso di separazione per tempo indeterminato (art. 147 cpv. 1 vCC) essa aveva avu­to modo di precisare in effetti – all'appoggio di Hausheer/ Spycher (Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 234, n. 04.113 in fine con richiami) – che occorreva distinguere secondo lo scopo della separazione: scorgendosi qualche probabilità che i coniugi si riconciliassero, appariva giustificato tutelare il riparto dei ruoli da loro assun­to durante il matrimonio (e lasciare quindi che la moglie continuasse a svolgere l'eventuale ruolo di casalinga); in caso con­trario, ove la separazione apparisse durevole e sembrasse prelude­­re allo scioglimento del matrimonio o perseguire uno scopo analogo a quello del divorzio, la moglie poteva anche essere tenuta ad assumere un altro ruolo (I CCA, sen­tenza del 24 novem­bre 1999 in re B., consid. 19). Con il divorzio, in effetti, il dovere di assistenza derivante dal matrimo­nio (art. 163 CC) cessa per prin­cipio e gli subentra l'obbligo limitato alle condizioni dell'art. 125 CC. Il marito potrà essere tenuto a versare un contributo, in altri termini, solo ove non si possa ragionevolmente pretendere che l'interessata provveda da sé al proprio “debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia”. Durante la separazione di fatto la moglie deve quindi prepararsi a divenire, per quan­to possibile, autosufficiente.

                                         c)    Nella fattispecie i coniugi vivono separati dal febbraio del 2002 e nulla rende verosimile un loro riavvicinamento, tanto meno ove si pensi che pende ormai un'istanza di divorzio su richiesta comune. La moglie deve quindi prepararsi a sovvenire da sé, per quanto possibile, al proprio debito mantenimento. Dagli atti risulta che essa, di formazione cuoca, dopo la separazione ha ripreso un'attività lucrativa di 20 ore settimanali per __________ __________ (doc. H). Rimane tuttavia il fatto che, attualmente, essa deve accudire a due figlie, l'una di

                                                7 e l'altra di 5 anni. E in tali circostanze, di regola, non si imporrebbe al coniuge affidatario la ricerca di un'attività lucrativa (sopra, consid. a in fine), salvo che ciò sia necessario per il sostentamento della famiglia.

                                         d)    In linea di principio, pertanto, si sarebbe potuto imporre all'interessata l'esercizio di una professione al 50% solo dal __________ del 2008 (10 anni di __________) e un'attività a tempo pieno dall'__________ del 2014 (16 anni di lei). Non bisogna trascurare però che in concreto, senza un contributo finanziario della moglie, l'accresciuto fabbisogno della famiglia dovuto all'esistenza di due economie domestiche non risulterebbe assicurato. Comunque fosse, e ancorché con bambine cui accudire, in una certa misura si sarebbe dovuto imporre quindi a __________ __________ la ripresa di un'attività lucrativa. Sta di fatto che, con il suo attuale reddito di fr. 2878.85, la famiglia si ritrova già con un'eccedenza mensile di fr. 491.65 mensili, (sentenza impugnata, pag. 4 in fine). Non soccorrono dunque le premesse per obbligare l'interessata ad aumentare il grado d'occupazione e per computarle un reddito superiore a quello attuale.

                                   5.   Quanto al contributo per le figlie, l'appellante sostiene che l'aumento di quello per __________ dev'essere considerato solo dal compimento del 7° anno di età, che la madre deve contribuire anch'essa al loro mantenimento e che un adeguamento degli importi a dipendenza dell'età non si giustifica in sede cautelare.

                                         a)    Le raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù e dell'orienta­mento professionale del Can­ton __________ in vigore dal 1° gennaio 2000 (tabella pubblicata in: Rep. 1999 pag. 372) prevedono nel caso di due figli un fabbisogno in denaro di fr. 1580.– men­­sili ognuno (compresi fr. 540.– per cura e educazione) fino a 6 anni e di fr. 1540.– (di cui fr. 360.– per cure ed educazione) dal settimo anno. Se il coniuge affidatario lavora a metà tempo, come in concreto, non si può esigere che fornisca in natura più del 50% della cura e dell'educazione, sicché la differenza rientra nel fabbisogno in denaro del figlio (Rep. 1996 pag. 119). In concreto il fabbisogno stabilito dal primo giudice, che ha tenuto conto del costo effettivo della locazione e delle cure prestate in natura dalla madre, appare corretto. Ne segue che quello di __________ ammonta a fr. 1110.– mensili fino al 30 settembre 2002 e a

                                                fr. 1160.– mensili dal 1° ottobre 2002, mentre quello di __________ a fr. 1110.– mensili. Contrariamente a quanto pretende l'appellante, la scalarità del contributo di mantenimento non subentra dal momento in cui il figlio compie i 7 anni ma dal raggiungimento del settimo anno di età, ovvero in concreto dall'ottobre del 2002.

                                         b)    Riguardo alla partecipazione della madre al mantenimento della prole, è vero che secondo l'art. 276 CC entrambi i genitori devono provvedere al mantenimento dei figli. Il contributo dev'essere commisurato però alle possibilità di loro (art. 285 cpv. 1 CC). Per ripartire l'onere di mantenimento tra i genitori occorre dipartirsi dalle rispettive disponibilità al netto degli oneri usuali e delle necessità vitali. Nel caso specifico la madre, con il suo attuale guadagno di fr. 2878.85 mensili, non riesce a coprire nemmeno il proprio fabbisogno minimo di fr. 2933.30, sicché non può essere chiamata a contribuire alle necessità delle figlie. Per contro, dopo il versamento del contributo per le figlie, il fabbisogno minimo del padre rimane garantito (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami di giurisprudenza). Infine i contributi di mantenimen­to devono essere adeguati all'età del figlio, anche perché non rispetta il principio dell'economia processuale imporre ai coniugi di adire il giudice ogni qual volta si verifichino mutamenti prevedibili. Nella fattispecie, per di più, in pendenza di causa la figlia __________ è passata a un'altra fascia d'età, sicché una modifica del fabbisogno si imponeva in ogni modo.

                                   6.   Se ne conclude che l'appello, infondato, è destinato all'insuccesso. Gli oneri processuali seguono la soccombenza dell'appellan­te (art. 148 cpv. 1 CC). Non si giustifica invece di assegnare ripetibili all'istante, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato costi presumibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 250.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 300.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

– __________ __________, __________; – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        La segretaria

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