Incarto n. 11.2003.156
Lugano 5 maggio 2006/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2003.1 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 30 dicembre 2002 da
AO 1 (patrocinata dall' PA 2 )
contro
AP 1 (patrocinato dall' PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 9 dicembre 2003 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 27 novembre 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1956) e AO 1 (1956), cittadini italiani, si sono sposati a __________ (__________) il 15 novembre 1975. Dal matrimonio sono nati D__________ (1976) e C__________ (1981). Il marito è cuoco presso l' __________ di __________. La moglie gestisce dal maggio del 1997 una piccola sartoria in proprio ad __________, dove lavora anche la figlia D__________ come dipendente.
B. Il 30 dicembre 2002 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione dell'alloggio coniugale (particella n. 1802 RFD di __________, comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno) e un contributo alimentare di fr. 2650.– mensili dalla separazione di fatto. Identiche domande essa ha formulato già in via provvisionale. All'udienza del 27 marzo 2003, indetta per la discussione dell'istanza e delle misure provvisionali, le parti si sono date atto di vivere separate dal 1° febbraio 2003 e AP 1 ha consentito a lasciare la casa in uso – pendente causa – alla moglie, la quale si è impegnata ad assumere il relativo onere ipotecario, postulando tuttavia un contributo alimentare di fr. 2800.– mensili. Il marito, da parte sua, le ha offerto fr. 792.25 mensili.
C. Con decreto emanato il 29 aprile 2003 “nelle more istruttorie” il Pretore ha obbligato il marito a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili (inc. DI.2003.2). Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, confermandosi rispettivamente quanto postulato con l'istanza e con la risposta. Statuendo il 27 novembre 2003, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati dal 1° febbraio 2003, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie e ha obbligato il marito a versare a quest'ultima un contributo alimentare di fr. 2650.– mensili dal febbraio 2003. La procedura cautelare è stata stralciata dai ruoli. La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante fr. 1500.– per ripetibili.
D. Contro la sentenza predetta AP 1 è insorto con un appello del 9 dicembre 2003 nel quale chiede che il contributo per la moglie sia ridotto a fr. 1217.– mensili. Nelle sue osservazioni del 2 gennaio 2004 AO 1 propone di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato.
Considerando
in diritto: 1. L'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, a istanza di un coniuge il giudice stabilisce “i contributi pecuniari” dell'uno in favore dell'altro. L'ammontare di tali contributi si calcola dividendo l'eccedenza mensile – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli minorenni (DTF 123 III 1; Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 3 ad art. 176; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 26 ad art. 176 CC). In caso di ammanco il debitore del contributo ha diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con rinvii). Quanto ai criteri preposti al calcolo del fabbisogno dei coniugi, essi sono già stati correttamente enunciati dal primo giudice (sentenza impugnata, pag. 2 in basso e 3 in alto).
2. Nella fattispecie il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 5658.– mensili, il relativo fabbisogno minimo di fr. 2209.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 580.–, spese accessorie fr. 70.–, premio della cassa malati fr. 84.–, rimborso di un debito privato fr. 250.–, abbonamento “arcobaleno” per una zona fr. 35.–, spese per cure dentistiche fr. 40.–, imposte fr. 50.–), il reddito della moglie in fr. 500.– mensili e il relativo fabbisogno minimo in fr. 2405.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, onere ipotecario [dedotta la partecipazione dei figli maggiorenni] fr. 1000.–, spese accessorie stimate fr. 100.–, premio della cassa malati fr. 98.–, assicurazione dello stabile fr. 57.65, imposte fr. 50.–). Ciò premesso, dedotti i fabbisogni dai redditi, il primo giudice ha constato un'eccedenza di fr. 1544.– mensili che ha suddiviso a metà, onde un contributo alimentare a carico del marito di fr. 2650.– mensili dal febbraio 2003, data della separazione di fatto.
3. L'appellante asserisce che dalla sua attività la moglie ritrae almeno fr. 2300.– netti mensili (incasso lordo fr. 4000.– mensili, meno fr. 855.– per la locazione della sartoria, da fr. 500.– a fr. 800.– per la retribuzione della figlia e il resto per le piccole spese e le imposte). L'istante obietta di guadagnare non più di fr. 3259.– mensili. Dedotti fr. 855.– per la locazione e fr. 1750.– per lo stipendio della figlia, rimarrebbero soli fr. 654.– mensili per pagare l'elettricità, l'acqua, le assicurazioni e le forniture. Il Pretore ha ritenuto che dalla sartoria l'istante, in precario stato di salute, ricavi introiti “tutto sommato modesti”, che dalle entrate di fr. 4000.– mensili stimate dal convenuto occorre dedurre il canone di locazione di fr. 855.– e lo stipendio della figlia, che l'istante è stata tassata in base a un reddito aziendale di fr. 3000.– annui e che l'attività è in regresso, poiché da quando – come ha dichiarato la figlia – le linee aeree della __________ sono state riprese dalla __________ le commesse sono molto diminuite.
a) Trattandosi di un lavoratore indipendente, il reddito determinante è quello medio calcolato sull'arco di più anni, di regola almeno tre. Il calcolo deve ancorarsi al bilancio e al conto perdite e profitti dell'azienda oppure, non esistendo contabilità, ai dati che risultano dalle dichiarazioni fiscali, senza trascurare eventuali detrazioni straordinarie, deduzioni ingiustificate e consumi privati (RtiD II-2004 pag. 617 n. 38c). Nella fattispecie la moglie non dispone di una contabilità, limitandosi essa a tenere in un registro delle entrate e delle uscite in contanti (deposizione D__________, pag. 2 in basso e seg.). Quanto ai dati fiscali, agli atti figura unicamente la tassazione 2001/02, dalla quale risulta un reddito aziendale di fr. 3000.– annui (doc. N), pari a fr. 250.– mensili. Come detto, però, nelle osservazioni all'appello l'istante stessa ammette un reddito di fr. 3259.– lordi mensili. Ne segue che in concreto i dati fiscali non sono di alcuna utilità ai fini del giudizio.
b) Il convenuto sostiene di avere indicato con cognizione di causa che l'incasso lordo della sartoria supera i fr. 4000.– mensili, poiché teneva lui medesimo il registro delle entrate e delle uscite. Inoltre i conteggi prodotti confermano tali dati. L'istante oppone che, secondo i conteggi in questione, l'introito lordo non eccede una media di fr. 3259.– mensili. Agli atti figurano invero quattro fogli relativi agli incassi in contanti della sartoria nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2002 e nei primi giorni di gennaio 2003 (doc. 1; v. anche interrogatorio formale di AO 1, risposte n. 4 e 5). Essi attestano entrate per fr. 3957.– nell'ottobre 2002, per fr. 3819.– nel novembre 2002, per fr. 4057.– nel dicembre 2002 e per fr. 335.– fino al 4 gennaio 2003 (doc. 1). La media da ottobre a dicembre 2002 risulta così di fr. 3944.– mensili. A ciò si aggiungono i pagamenti in banca da parte della __________, che secondo le indicazioni dell'interessata medesima si aggiravano fra i fr. 200.– e i fr. 500.– mensili (loc. cit., risposte n. 5 e 6; cfr. anche doc. 1, avvisi di accredito dell'8 e 22 novembre 2002). Anche considerando che, come attesta la figlia (deposizione del 25 giugno 2003 pag. 2 verso l'alto), le commesse della compagnia aerea sono molto diminuite, l'importo di fr. 4000.– mensili valutato dal Pretore appare verosimile.
c) L'appellante contesta che lo stipendio della figlia ammonti a fr. 1750.– mensili, facendo valere che non esiste alcun contratto scritto. Quanto a D__________, essa ha dichiarato che il suo stipendio dovrebbe essere di fr. 1750.– mensili netti, ma di non avere mai ricevuto tale importo, la madre corrispondendole solo quanto le occorre in contanti (premio della cassa malati, spese d'automobile ecc.), mentre la differenza “va in casa per il mantenimento di tutti” (deposizione del 25 giugno 2003 pag. 2 nel mezzo). Essa riceverebbe così “a seconda dei mesi importi che variano tra i fr. 500.– e i fr. 800.–” (loc. cit., pag. 2 in alto; v. anche, interrogatorio formale di AO 1, pag. 3 risposte n. 10 e 11). Ora, che lo stipendio della figlia non risulti da un contratto scritto poco giova, un contratto individuale di lavoro non richiedendo forma alcuna (art. 320 cpv. 1 CO). Che lo stipendio della figlia sia di fr. 1750.– mensili, del resto, è confermato dalla figlia stessa. Sta di fatto che costei vive con la madre, partecipa ai costi dell'alloggio nella misura di fr. 500.– mensili (sotto, consid. 5b) e riceve vitto in natura. Quanto la madre trattiene copre, in sostanza, i costi generati dalla coabitazione. Non si può dire pertanto, a un esame di verosimiglianza come quello che presiede all'adozione di misure protettrici dell'unione coniugale (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a), che alla madre la figlia costi meno di fr. 1750.– mensili. Su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.
d) L'appellante sottolinea che nel 2002 l'istante ha versato alla figlia un totale di quasi fr. 35 000.–. L'istante eccepisce che tali versamenti retribuiscono lo stipendio maturato in 6 anni di collaborazione. La figlia conferma la causale dei tre prelevamenti eseguiti da conti della madre (doc. 2; interrogatorio formale di AO 1, pag. 3, risposta n. 12; deposizione D__________, pag. 2). La questione è che agli atti non figurano indicazioni sulla provenienza di tali fondi. In mancanza di qualsiasi dato oggettivo, non si può semplicemente presumere che tali risparmi della madre provengano dall'attività della sartoria. Anche su questo punto l'appello manca di consistenza.
e) Ciò posto, dal noto incasso lordo di fr. 4000.– mensili bisogna dedurre il costo effettivo della figlia (fr. 1750.–), la locazione (indicata concordemente dalle parti in fr. 855.–), gli
oneri AVS/AI, AD e l'assicurazione infortuni per la figlia (valutabili per un reddito di fr. 1750.– mensili netti in circa fr. 300.– mensili per la quota a carico del datore di lavoro e quella a carico del dipendente), gli oneri sociali della moglie come indipendente (valutabili in almeno fr. 36.– mensili: opuscolo informativo n. 2.02 in ‹www.avs-ai.ch›), come pure i costi per l'elettricità, l'acqua i materiali non fatturabili ai clienti. A una sommaria valutazione di verosimiglianza il reddito netto dell'istante può dunque essere stimato in fr. 900.– mensili.
4. A dire dell'appellante, con un minimo di buona volontà la moglie potrebbe guadagnare almeno fr. 3000.– mensili, tanto più che i disturbi alla salute da lei pretesi non sono comprovati da certificati medici. L'interessata ribadisce che, data la sua età e le sue condizioni psicofisiche – ampiamente descritte dalla figlia – non le è dato modo di aumentare le entrate.
a) Nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale si può pretendere che un coniuge riprenda o estenda un'attività lucrativa a tre condizioni cumulative: quando non sia possibile attingere all'eccedenza coniugale o – almeno provvisoriamente – a sostanza accumulata durante la vita in comune, quando i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza) non bastino a finanziare due economie domestiche separate nonostante le restrizioni imposte dalle circostanze e quando la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa sia compatibile con la situazione personale del coniuge interessato (età, stato di salute, formazione professionale e così via), oltre che con la situazione del mercato del lavoro (RtiD II-2005 pag. 705 consid. 4 con rinvio a DTF 130 III 542 consid. 3.2).
b) Nella fattispecie le parti si sono sposate il 15 novembre 1975. Fino al 1997 si ignora se la moglie abbia esercitato un'attività lucrativa. Nel maggio del 1997 essa ha aperto, con la collaborazione della figlia, una piccola sartoria (interrogatorio formale, risposte n. 1 e 2). Il riparto dei ruoli su cui si sono accordati i coniugi durante la vita in comune era dunque quello per cui il marito avrebbe svolto un'attività lucrativa a tempo pieno, mentre la moglie avrebbe curato l'economia domestica e conseguito un reddito accessorio. Prima di imputare alla moglie un reddito ipotetico l'appellante avrebbe dovuto quindi rendere verosimile cumulativamente che per finanziare due economie domestiche separate non basta attingere all'eccedenza o – almeno provvisoriamente – a sostanza accumulata durante la vita in comune e che i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza) non bastano per coprire i costi di tali economie domestiche separate, nonostante le restrizioni imposte dalle circostanze. Nel caso in esame il bilancio familiare rimane in attivo (sotto, consid. 7). In condizioni del genere, a prescindere dall'effettivo stato di salute dell'interessata, il convenuto non può pretendere che quest'ultima modifichi la propria attività lucrativa già nel quadro di misure protettrici dell'unione coniugale.
5. Il convenuto sostiene inoltre che l'onere ipotecario gravante l'abitazione coniugale assomma in realtà a fr. 1780.– mensili, ossia fr. 1303.– per gli interessi e fr. 477.– per l'ammortamento corrisposto su un conto del “terzo pilastro”, avendo egli ottenuto un sussidio da parte dell'Ufficio federale dell'abitazione che copre la differenza rispetto agli interessi maturati sulle due ipoteche. Considerata una partecipazione di fr. 500.– mensili a testa da parte dei figli maggiorenni che vivono con la madre, egli calcola le spese per l'alloggio a carico di quest'ultima in fr. 800.– mensili. A suo avviso poi il costo dell'abitazione è un debito dei due coniugi, non della sola moglie, e deve figurare nel fabbisogno di entrambi. Da siffatta argomentazione va subito sgombrato il campo, giacché per costante giurisprudenza il costo dell'alloggio va inserito nel fabbisogno minimo di chi occupa l'abitazione, non in quello del coniuge tenuto a erogare contributi di mantenimento (RtiD I-2005 pag. 764 seg. consid. 13). Resta da valutare l'ammontare di tale costo nel caso specifico.
a) Dagli atti risultano essere stati pagati interessi di fr. 1675.05 mensili per il pegno in primo grado di fr. 438 000.– (fr. 5025.10 per trimestre: doc. 16c) e di fr. 360.– mensili per il pegno in secondo grado di fr. 108 000.– (fr. 2160.– per semestre: doc. 4), onde un totale di fr. 2035.05 mensili. Il Pretore ne ha tenuto conto nel fabbisogno della moglie fino a concorrenza di fr. 1000.–, ritenendo che il resto andasse a carico dei due figli maggiorenni che vivono con lei. Egli non si è pronunciato né sui sussidi federali né sull'ammortamento.
b) Che il convenuto si limitasse a versamenti di fr. 1303.– mensili sul conto di risparmio cui sono addebitati gli oneri ipotecari non è decisivo (doc. 6). Dall'estratto di tale conto risulta nondimeno una girata postale di fr. 3726.– avvenuta il 19 giugno 2002 da parte dell'Ufficio federale delle abitazioni. A un esame di mera verosimiglianza l'appellante ha pertanto reso verosimile l'erogazione di sussidi nella misura di fr. 621.– mensili (fr. 3726.– in un semestre: doc. 6). Ciò riconduce l'onere ipotecario a carico della moglie a fr. 1414.05 mensili. Sull'ammontare della partecipazione dei figli, indicato dal Pretore in circa fr. 1000.– mensili, non vi sono contestazioni (osservazioni, pag. 5 in alto), di modo che i costi per l'alloggio dell'istante vanno stimati in circa fr. 415.– mensili.
c) È vero che alla moglie il convenuto riconosce costi per l'abitazione di fr. 800.– mensili, compreso tuttavia l'ammortamento ipotecario di fr. 477.– mensili che è un ordinario rimborso di mutuo. Alla stregua di ogni estinzione di debito, esso va onorato nella misura in cui i mezzi finanziari della famiglia siano sufficienti a coprirlo (DTF 127 III 292 consid. bb in fondo con richiamo). In concreto la cifra di fr. 477.– confluisce su un conto del “terzo pilastro” (doc. 7), dal quale è poi prelevato il capitale per gli ammortamenti (doc. 5 e 6), e non vi sono ragioni per disconoscerla, i mezzi finanziari della famiglia risultando sufficienti (sotto, consid. 7). Nel fabbisogno minimo della moglie va pertanto inserito l'onere di fr. 477.– mensili, sul cui ammontare del resto le parti concordano (appello, pag. 5; osservazioni, pag. 5).
d) In definitiva, l'onere ipotecario a carico dell'istante va ridotto da fr. 1000.– a fr. 415.– mensili, ma va riconosciuto l'ammortamento di fr. 477.– mensili, di modo che il fabbisogno minimo di lei ammonta a fr. 2300.– arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, onere ipotecario [dedotta la partecipazione dei figli maggiorenni] fr. 415.–, spese accessorie stimate fr. 100.–, premio della cassa malati fr. 98.–, assicurazione dello stabile fr. 57.65, ammortamento fr. 477.–, imposte fr. 50.–).
6. Quanto al proprio fabbisogno minimo, l'appellante si duole che il Pretore gli abbia riconosciuto unicamente la pigione di fr. 580.– mensili per il monolocale da lui locato nella speranza di una rapida riconciliazione. Venuta meno tale prospettiva, nel gennaio del 2004 egli ha appigionato un appartamento più grande (circa fr. 1100.– mensili, più le spese accessorie). Egli rivendica così condizioni abitative paritarie, chiedendo l'inserimento nel suo fabbisogno di una spesa per la locazione di fr. 800.– mensili.
a) Il trasloco del convenuto in un appartamento più caro è una circostanza nuova, irricevibile in appello. Nelle protezioni dell'unione coniugale continua a valere il divieto generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC (RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c). Dandosi mutamenti apprezzabili intervenuti dopo l'emanazione del giudizio impugnato, le misure a protezione dell'unione coniugale possono sempre essere adattate dal Pretore alle nuove circostanze (art. 179 cpv. 1 CC).
b) Per quel che è del monolocale, davanti al Pretore il convenuto medesimo ha esposto una spesa di fr. 800.– mensili (act. II, verbale, pag. 4 in basso), rinviando al contratto di locazione da cui risulta un canone di fr. 580.– mensili (doc. 11). A quel momento egli non ha invocato alcuna parità di trattamento logistico. Oltre a ciò, come si è appena visto, per finire alla moglie va riconosciuto un costo dell'alloggio di fr. 415.– mensili, di modo che sotto tale profilo non si ravvisa alcuna disparità di trattamento. Circa le concrete condizioni abitative della moglie (numero di vani, mobilio, accessori ecc.) nulla si evince dagli atti o dalle allegazioni delle parti. Al riguardo pertanto l'appello è destinato all'insuccesso.
7. Da quanto precede risulta, in sintesi, il seguente quadro delle entrate e uscite familiari:
reddito del marito (incontestato) fr. 5658.–
reddito della moglie (consid. 3 e 4) fr. 900.–
fr. 6558.– mensili
fabbisogno minimo del marito (consid. 6) fr. 2209.–
fabbisogno minimo della moglie (consid. 5) fr. 2300.–
fr. 4509.– mensili.
eccedenza fr. 2049 .– mensili
metà eccedenza fr. 1025 .– mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 2209.– + fr. 1025 .– = fr. 3234.– mensili
e deve versare alla moglie:
fr. 2300.– + fr. 1025.– ./. fr. 900.– = fr. 2425.– mensili (arrotondati).
8. Gli oneri del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Dato l'esito dell'appello, si giustifica che il convenuto sopporti sei settimi della tassa di giustizia e delle spese, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili ridotte. Ciò impone di riformare anche il dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede. Tenuto conto delle domande sottoposte al Pretore, l'istante va equitativamente chiamata a sopportare un decimo dei costi, mentre il resto va a carico del convenuto.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
3. AP 1 è tenuto a versare a AO 1, entro il 5 del mese, un contributo di mantenimento di fr. 2425.– mensili dal 1° febbraio 2003.
4. La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese sono poste per nove decimi a carico del convenuto e per il resto a carico dell'istante. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 1350.– per ripetibili ridotte.
II. Gli oneri di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
da anticipare dall'appellante, sono posti per sei settimi a suo carico e per il resto a carico di AO 1. AP 1 rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili ridotte.
III. Intimazione:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria