Incarto n. 11.2003.150
Lugano 19 febbraio 2007/lw
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2003.143 (modifica sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 25 febbraio 2003 da
AO 1 (patrocinato dall' RA 2 )
contro
AP 1 (1988), (rappresentato dalla madre RA 1 e ora patrocinato dall' RA 3 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 20 novembre 2003 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 6 novembre 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l'appello;
3. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AO 1 con le osservazioni all'appello;
4. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 16 settembre 1991 il Pretore supplente della giurisdizione di Mendrisio Nord ha pronunciato il divorzio tra AO 1 (1955) e RA 1 (1962), omologando una convenzione che prevedeva – tra l'altro – l'affidamento del figlio VAP 1 (nato il 26 marzo 1988) alla madre, con obbligo per il padre di versare un contributo di mantenimento indicizzato di fr. 500.– mensili fino al 6° anno di età, di fr. 650.– fino al 12° anno, di fr. 750.– fino al 16° anno e di fr. 850.– fino al 20° anno, assegni familiari compresi. Il contributo era stato fissato sulla base di redditi mensili netti di fr. 2900.– (padre) e fr. 2600.– (madre).
B. Il 4 dicembre 1994 RA 1 ha dato alla luce A__________, riconosciuta da AO 1, il quale si è impegnato mediante contratto di mantenimento omologato dalla Delegazione tutoria di __________ il 14 novembre 1995 a versare per lei un contributo alimentare indicizzato di fr. 600.– mensili fino al 6° anno, di fr. 680.– fino al 12°, di fr. 750.– fino al 16° e di fr. 850.– fino al 20° di età, oltre agli assegni familiari. AO 1 lavora come archivista per la __________ a __________. RA 1 è segretaria alla __________ di __________.
C. Il 25 febbraio 2003 AO 1 ha promosso causa contro il figlio AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere – previa ammissione all'assistenza giudiziaria – la riduzione a fr. 400.– mensili del contributo alimentare per lui, facendo valere di non essere più in grado di versare i contributi per entrambi i figli. All'udienza del 28 marzo 2003 il convenuto ha proposto di respingere l'azione, postulando a sua volta l'ammissione all'assistenza giudiziaria. In tale occasione le parti si sono intese affinché, pendente causa, gli assegni familiari fossero percepiti dall'attore e riversati dal di lui datore di lavoro direttamente alla madre del convenuto. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a introdurre conclusioni scritte nelle quali hanno ribadito i loro punti di vista.
D. Statuendo il 6 novembre 2003, il Pretore ha parzialmente accolto l'azione, nel senso che, in modifica della sentenza di divorzio del 16 settembre 1991 ha ridotto il contributo litigioso a fr. 730.– mensili indicizzati dal febbraio 2003 al 29 febbraio 2004, a fr. 795.– mensili dal 1° marzo 2004 al 30 novembre 2006 e a fr. 750.– mensili dal 1° dicembre 2006 al 28 febbraio 2008, oltre a eventuali assegni di famiglia. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 400.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Non sono state assegnate ripetibili. Ambedue le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con appello del 20 novembre 2003 nel quale chiede che, previa ammissione all'assistenza giudiziaria, in riforma del giudizio impugnato
l’azione sia respinta e sia accertato che la “Pretura del Distretto di Lugano non aveva competenza, nell'ambito della procedura in oggetto, per determinarsi sulla riduzione degli alimenti a favore di A__________”. Nelle sue osservazioni del 1° dicembre 2003 AO 1 propone di respingere l'appello, postulando a sua volta il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. La modifica di una sentenza di divorzio è retta dalla vecchia legge, fatte salve le disposizioni relative ai figli e alla procedura (art. 7a cpv. 3 tit. fin. in fine CC). Come ha rilevato il Pretore, trattandosi di modificare una tale sentenza in materia di contributi alimentari per minorenni, si applicano le disposizioni sugli effetti della filiazione (l'art. 134 cpv. 2 CC rinvia agli art. 285 e 286
cpv. 2 CC). L'unico rimedio esperibile contro la sentenza del Pretore è l'appello, sia che la modifica di una sentenza di divorzio sul contributo di mantenimento per i figli sia retta dagli art. 425 segg. CPC, sia tale modifica sia disciplinata dalla procedura ordinaria (art. 165 segg. CPC). Introdotto nel termine di dieci giorni dall'intimazione della sentenza impugnata, esso è in ogni modo tempestivo (art. 308 cpv. 1 e 428 cpv. 2 CPC).
2. I requisiti che giustificano una modifica del contributo alimentare per figli sono già stati evocati dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 3 in mezzo). In proposito basti rammentare che la modifica si giustifica senza riguardo alla prevedibilità del cambiamento (DTF 128 III 310 consid. 5b, 120 II 292 consid. 4b, 178 consid. 3a; Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 82 segg. ad art. 286 CC; Wullschleger in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 5 ad art. 286 CC). Nella sua entità il contributo va poi commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, come pure alla sostanza e ai redditi del minorenne, senza trascurare le eventuali prestazioni fornite in natura dal genitore non affidatario (art. 285 cpv. 1 CC). Esso non può eccedere in ogni modo la disponibilità del debitore, il quale non può essere ridotto a vivere con una somma inferiore al proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con rinvii).
3. In concreto il Pretore, accertato che l'attore deve contribuire anche al mantenimento della secondogenita e scartata l'eventualità di computargli un reddito ipotetico, ha calcolato il guadagno netto di lui in fr. 4056.– mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2810.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, pigione fr. 1040.–, spese accessorie fr. 143.–, premio della cassa malati [già dedotto il sussidio cantonale] fr. 233.–, spese di trasferta fr. 51.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 15.–, tassa rifiuti fr. 12.–, imposte fr. 216.–). Constatato un margine disponibile di fr. 1246.–, insufficiente per coprire entrambi i contributi per i figli (fr. 1653.– mensili, di cui fr. 935.– per AP 1 e fr. 718.– per A__________), egli ha ripartito “metà dell'eccedenza negativa” tra i figli medesimi, riducendo il contributo per AP 1 a fr. 730.– mensili dal 1° febbraio 2003, a fr. 795.– mensili dal 1° marzo 2004 e a fr. 750.– mensili dal 1° dicembre 2006 al 28 febbraio 2008, più gli assegni di famiglia.
4. Per quanto attiene al fabbisogno minimo dell'attore, l'appellante sostiene che esso non eccede fr. 2394.– mensili, la locazione del padre dovendo essere ridotta a fr. 800.– mensili e l'onere fiscale stralciato. Ora, per quel che è della locazione, è possibile che l'attore possa benficiare di sussidi per l'alloggio. Resta il fatto che una pigione di fr. 1180.– mensili (spese accessorie comprese) per un appartamento a __________ destinato a una persona sola non può reputarsi eccessiva. Su questo punto la sentenza impugnata resiste alla critica.
Circa le imposte, il Tribunale federale ha stabilito invero – già prima che il Pretore statuisse – che queste non entrano a far parte del fabbisogno minimo ove il debitore alimentare non sia in grado di far fronte interamente ai propri obblighi di mantenimento (DTF 126 III 356, 127 III 70). Ci si può domandare se tale principio si applichi anche qualora si tratti di modificare sentenze di divorzio sul contributo per figli minorenni (v. DTF 128 III 257). Sia come sia, in concreto non va dimenticato che la madre del convenuto deve partecipare anch'essa al mantenimento (art. 276 cpv. 1 e 285 cpv. 1 CC). Essa consegue un reddito di fr. 4070.– mensili (compresa la quota di tredicesima, ma senza gli assegni familiari: doc. 1) e ha un fabbisogno minimo di fr. 2260.– arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, pigione e spese accessorie [già dedotta la quota dei figli] fr. 550.–, premio della cassa malati [già dedotto il sussidio cantonale] fr. 128.–, spese di trasferta fr. 94.70, posteggio fr. 100.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 14.65, assicurazione RC privata fr. 13.35, imposte fr. 110.– mensili: doc. 2 e allegati). Fruisce perciò di un margine disponibile di fr. 1810.– mensili che può destinare al mantenimento dei figli. Tenuto conto di ciò, non si può dire che i genitori del convenuto versino in ristrettezze tali da giustificare lo stralcio delle imposte dai loro fabbisogni minimi.
5. L'appellante fa valere inoltre che non è dato di sapere quale sarà l'evoluzione del reddito del padre, di modo che non si giustifica di ridurre già oggi i contributi di mantenimento per il futuro. Dopo
l'istruttoria egli ha nondimeno abbandonato la tesi secondo cui il genitore potrebbe aumentare le proprie entrate cambiando posto o genere di lavoro. A ragione, ove appena si considerino le precedenti esperienze professionali dell'attore e la circostanza che all'attuale impiego presso la __________ l'interessato è giunto dopo un periodo di disoccupazione e di attività temporanee (deposizione __________, pag. 2 a metà; dichiarazione d'imposta 2001/02 e certificati di salario nel fascicolo richiamato dall'Ufficio circondariale di tassazione). L'istruttoria ha poi dimostrato che, come addetto all'archivio della banca, egli non ha possibilità di carriera e il suo stipendio potrà beneficiare solo dell'eventuale adeguamento al rincaro (deposizione __________, pag. 2 in alto). In circostanze del genere si può ragionevolmente supporre che il reddito di lui rimarrà sostanzialmente stabile anche in futuro. Dovesse tale previsione essere contraddetta dagli eventi, il figlio potrà sempre postulare un'ulteriore modifica del contributo a norma dell'art. 286 cpv. 2 CC.
6. L'appellante lamenta che il Pretore abbia ridotto anche i contributi alimentari per A__________, quantunque la sorella non fosse parte in causa e nessuno abbia proposto di decurtarle i contributi di mantenimento. Chiede pertanto di accertare che il Pretore non aveva la competenza per agire in tal senso. La richiesta è inammissibile, lo stesso appellante riconoscendo che nel dispositivo della sentenza impugnata non figura alcun riferimento ai contributi per la sorella. Egli non ha dunque alcun interesse legittimo a un accertamento giudiziario (sui requisiti di un'azione di accertamento: RtiD I-2004 pag. 456 consid. 3 con richiami). Per il resto l'appellante cade in un equivoco, giacché il primo giudice non ha ridotto i contributi alimentari in favore della sorella. Si è semplicemente dipartito dal principio – ineccepibile – secondo cui i figli che hanno un padre comune hanno diritto nei confronti di lui a un trattamento paritario (DTF 120 II 291 consid. 3b/bb, 116 II 114 consid. 4a). Poco importa che essi siano affidati al genitore o vivano separati (Rep. 1999 pag. 60 in alto). Dandosi risorse insufficienti, dunque, la somma a disposizione dell'obbligato alimentare va ripartita proporzionalmente tra i figli (FamPra.ch 2001 pag. 648 con rinvio a DTF 127 III 71 consid. 2). A giusto titolo, pertanto, sotto questo profilo il Pretore ha considerato anche la situazione di A__________.
7. In ultima analisi, rifacendo i calcoli del Pretore il contributo di mantenimento litigioso risulterebbe il seguente:
Periodo dal 1° febbraio 2003 al 29 febbraio 2004
disponibilità del padre fr. 1246.– mensili
contributo per AP 1 fr. 935.– contributo per A__________ fr. 718.– fr. 1653.– mensili
contributo per AP 1 a carico del padre: (935 x 1246 : 1653) fr. 705.– mensili
Periodo dal 1° marzo 2004 al 30 novembre 2006
disponibilità del padre fr. 1246.– mensili
contributo per AP 1 fr. 1059.– contributo per A__________ fr. 718.– fr. 1777.– mensili
contributo per AP 1 a carico del padre: (1059 x 1246 : 1777) fr. 745.– mensili
Periodo dal 1° dicembre 2006 al 29 febbraio 2008
disponibilità del padre fr. 1246.– mensili
contributo perAP 1 fr. 1059.– contributo per A__________ fr. 792.– fr. 1851.– mensili
contributo per AP 1 a carico del padre: (1059 x 1246 : 1851) fr. 715.– mensili.
Ne discende che, in definitiva, il giudizio del Pretore risulta addirittura favorevole all'appellante. Anzi, si volesse essere rigorosi si potrebbe rilevare che dopo la maggiore età di lui l'obbligo di mantenimento nei confronti di A__________ risulterebbe finanche prioritario (Meier/Stettler, Droit civil suisse, Droit de la filiation, vol. II, 3ª edizione, pag. 285 n. 522). Manifestamente destituito di buon diritto, l'appello si rivela pertanto destinato all'insuccesso.
8. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte
un'adeguata indennità per ripetibili. La richiesta di assistenza giudiziaria va respinta già per il fatto che l'appello mancava sin dall'inizio di buon diritto (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tant'è che a un esame di merito la sentenza impugnata riesce addirittura favorevole al convenuto. Quanto all'assistenza giudiziaria postulata dall'attore, la corresponsione di congrue ripetibili renderebbe la richiesta senza oggetto. Dato nondimeno che nella fattispecie l'incasso dell'indennità appare difficile, se non impossibile, e l'attore si trova in ristrettezze economiche, avendo formulato osservazioni all'appello per il tramite di un avvocato, si giustifica la concessione del beneficio (DTF 122 I 322).
9. Per quanto riguarda i rimedi giuridici sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), in concreto il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, di complessivi fr. 7500.– arrotondati, non supera la soglia dei fr. 30 000.– per il ricorso in materia civile.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1200.– per ripetibili.
3. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AP 1 è respinta.
4. AO 1 è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell'avv. __________.
5. Intimazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.