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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 01.12.2003 11.2003.147

1 dicembre 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,449 parole·~17 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 11.2003.147

Lugano, 1° dicembre 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. __________.__________/__________.__________.__________ (diritto di visita) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

_________ _________ (patrocinato dall' avv. __________)  

  a  

 _________ _________ (patrocinata dall' avv. __________)

                                         riguardo al figlio __________ __________ (2001),

giudicando ora sulla decisione provvisionale emes­sa il 31 ottobre 2003 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 14 novembre 2003 proposto da __________ __________ contro la decisione provvisionale;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante lo stesso 14 novembre 2003;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il __________ __________ 2001 __________ __________ (1973) ha dato alla luce un figlio, __________, riconosciuto da __________ __________ (1981). Quest'ultimo si è rivolto il 12 maggio 2003 alla Commissione tutoria regionale 12 perché il suo diritto di visita fosse stabilito come segue:

                                         fino al quarto compleanno del figlio:

                                         –  una sera la settimana dalle ore 18.00 alle 19.30,

                                         –  una giornata ogni fine settimana (sabato e domenica alternati) dalle ore 10.00 alle 17.00,

                                         –  diverse giornate consecutive durante le vacanze estive e invernali (ev. con pernottamento) e

                                         –  contatti telefonici giornalieri (per quanto possibile);

                                         dopo i quattro anni di età:

                                         –  una sera la settimana dalle ore 18.00 alle 19.30,

                                         –  due fine settimana ogni mese, dal sabato mattina alle ore 10.00 fino alla domenica alle 20.30,

                                         –  una settimana a Natale e Pasqua alternativamente;

                                         –  due settimane durante le vacanze estive e

                                         –  contatti telefonici giornalieri.

                                         Egli ha chiesto inoltre che __________ __________ si astenesse da tutto quanto potesse alterare i rapporti fra lui e il figlio, evitasse di ostacolare il diritto di visita, lo informasse adeguatamente sulla situazione del bambino e lo interpellasse prima di prendere qualsiasi decisione importante per lo sviluppo del piccolo (salute, scuola ecc.). Nelle sue osservazioni del 30 maggio 2003 __________ __________ ha proposto di respingere l'istanza.

                                  B.   La Commissione tutoria regionale ha indetto un'udienza per il

                                         25 giugno 2003, nel corso della quale i genitori sono pervenuti – su proposta del presidente – a un accordo così formulato circa il diritto di visita:

                                         Un giorno in settimana dalle ore 18.00 alle 19.30 e ogni fine settimana (il sabato) un'ora e mezza ovvero sia a partire delle ore 10.00; a quest'ultimo proposito si precisa che, se non ci saranno particolari problemi, la durata del diritto di visita verrà aumentato di una mezz'ora ogni volta, così da giungere infine a un esercizio del diritto di visita durante il fine settimana a decorrere dalle ore 10.00 alle ore 17.00. Ciò a decorrere da sabato 28 giugno prossimo venturo.

                                         Dopo avere ricevuto lettere da entrambe le parti in seguito a difficoltà manifestatesi nell'esercizio delle relazioni personali, il

                                         26 settembre 2003 la Commissione tutoria regionale ha statuito sull'istanza di __________ __________ con il dispositivo in appresso:

                                         1.  Il diritto alle relazioni personali del signor __________ __________ sul figlio __________ viene stabilito come segue:

                                             ogni sabato pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 18.00, e ciò a partire dal   4 ottobre 2003.

                                             Nell'ambito del suo esercizio del diritto di visita il padre dovrà astenersi d'affidare il piccolo __________ alla nonna materna signora __________ __________, e ciò fintantoché la CTR non avrà ottenuto esaustive informazioni sullo stato di salute della signora.

                                         2.  Alla madre signora __________ __________ è fatto ordine di rispettare il diritto di visita di cui al punto 1 della presente risoluzione sotto comminatoria dell'art. 292 CP, il quale stabilisce che chiunque non ottemperi a una decisione a lui intimata da un'autorità competente è punito con l'arresto o con la multa.

                                         (...)

                                         4.  Viene prelevata una tassa di fr. 200.– a norma dell'art. 29 lett. b della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, da pagare tramite l'annessa polizza di versamento.

                                         (...)

                                  C.   Contro la decisione appena citata __________ __________ è insorto il

                                         13 ottobre 2003 alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, per ottenere che – conferitogli il beneficio dell'assisten­za giudiziaria – il diritto di visita sia fissato ogni mercoledì dalle ore 18.00 alle 19.30 e ogni fine settimana, alternativamente il sabato e la domenica dalle ore 10.00 alle 17.00, che “all'occor­renza e in caso di necessità” il figlio possa “stare da solo con la nonna materna __________ __________ ” e che durante il periodo natalizio __________ possa rimanere con lui dal 25 dicembre 2003 alle ore 10.00 al 31 dicembre 2003 alle ore 16.00. In via cautelare egli ha avanzato identiche richieste. Chiamata a espri­mersi sull'assetto cautelare, __________ __________ ha dichiarato il 16 ottobre 2003 di opporsi a qualsiasi misura provvisionale e ha postulato a sua volta l'assistenza giudiziaria. La Commissione tutoria regionale ha dichiarato il 17 ottobre 2003 di rimettersi al giudizio dell'autorità di vigi­lanza.

                                         Statuendo il 31 ottobre 2003 sulle richieste cautelari, l'autorità di vigilanza ha così deciso:

                                         1.  La domanda di adozione di provvedimenti provvisionali è evasa ai sensi dei considerandi. Di conseguenza:

§      Il signor __________ __________ eserciterà il diritto di visita con il figlio __________ __________ il mercoledì dalle ore 18.00 alle ore 19.30 e il sabato dalle ore 14.00 alle ore 17.00.

§§    Nell'ambito dell'esercizio del suo diritto di visita il signor __________ ha la facoltà di frequentare i propri genitori, non però di affidare il figlio alle cure della nonna materna.

§§§  La regolamentazione dei diritti di visita nel periodo natalizio sarà se del caso decisa con risoluzione separata.

                                         2.  Tasse e spese di giustizia seguiranno il merito.

                                         I genitori sono poi stati convocati personalmente a un'udienza davanti all'autorità di vigilanza per la discussione del ricorso.

                                  D.   Il 14 novembre 2003 __________ __________ ha presentato appello a questa Camera, chiedendo di riformare la decisione appena citata nel senso di limitare il diritto di visita al giorno di sabato, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, e di vietare a __________ __________ di far frequentare al figlio la nonna paterna. L'appello non è stato intimato per osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   I genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia – e in concreto il padre non ha né l'una né l'altra (art. 298 cpv. 1 CC) – nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il dirit­to di conservare le relazioni personali indicate dal­le circostanze (art. 273 cpv. 1 CC). Se l'esercizio o il mancato esercizio delle relazioni personali è pregiudizievole al figlio, oppure se altri motivi lo esigono, l'autorità tutoria può richiamare i geni­tori o il figlio ai loro doveri e dar loro istruzioni (art. 273

                                         cpv. 2 CC). Tanto la madre quanto il padre può esigere inoltre che il suo diritto all'esercizio delle relazioni personali sia regolato (art. 273 cpv. 3 CC). Competente per ema­nare “misure in merito al­le relazioni personali” è l'autorità tutoria del domicilio del figlio, rispettivamen­te quella del luogo di dimora (art. 275 cpv. 1 CC). In pendenza di una causa di divorzio, di una procedura a tutela dell'unione coniugale, di un'azione intesa alla modifica dell'autorità parentale o alla modifica del contributo di mantenimento la competenza spetta invece al giudice (art. 275 cpv. 2 CC).

                                   2.   Nel Cantone Ticino l'autorità tutoria prende le “misure in merito al­le relazioni personali” secondo le norme della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (LTC: RL 4.1.2.2), sussidiariamente secondo la legge di procedura per le cause amministrative (art. 21 LTC). Essa procede d'ufficio o su istanza di parte, senza essere vincolata a doman­de (art. 22 LTC). Ove occorra, essa adotta anche le misure provvisionali adegua­te alle circostanze (art. 26 cpv. 1 LTC). In tal caso il contraddit­torio può avvenire mediante uno scambio di atti scritti (art. 26 cpv. 2 LTC). Qualora siano state ordinate misure provvisionali senza contraddittorio, le parti hanno diritto di chiedere entro dieci giorni che tali misure siano revocate o modificate, previo esercizio del diritto di essere sentite (art. 26 cpv. 3 LTC). L'autorità di vigilanza può adottare anche misure che normalmen­te competono all'autorità tutoria, riservato l'art. 386 CC (art. 26 cpv. 4 LTC), che in ogni modo non interessa la fattispecie odierna. Le misure provvisionali sono immediatamente esecutive (art. 26 cpv. 5 LTC).

                                   3.   In concreto l'autorità di vigilanza ha ordinato misure provvisionali con l'argomento che, in pendenza di ricorso, non vigeva alcuna disciplina delle relazioni personali. Dato che il ricorso contro la decisione dell'autorità tutoria non aveva effetto sospensivo, né l'autorità tutoria aveva disposto altrimenti (art. 43 LTC), la decisione impugnata non era esecutiva. Donde – appunto – la regolamentazione provvisionale, adottata previo contraddittorio scritto. Ora, nelle cause civili appellabili le decisioni cautelari adottate previo contraddittorio possono sì essere impugnate, ma solo entro dieci giorni dalla loro emanazione (art. 308 cpv. 1 con richiamo all'art. 382 cpv. 1 CPC). Nel caso di misure provvisionali emana­te dall'autorità di vigilanza, la legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele non contiene norme specifiche sull'appellabilità, né del resto la legge di procedura per le cause amministrative. Solo l'art. 39d cpv. 1 LAC stabilisce che, nell'ambito di una privazione dell'au­torità parentale, “le decisioni in materia di misure provvisionali sono impugnabili alla Camera civile di appello secondo le modalità previste dall'art. 54a della presente legge”. Se non che, l'art. 54a LAC è stato abrogato il

                                         31 dicembre 2000 (BU 2000 pag. 367). Nelle condizioni descritte torna quindi applicabile la norma generale dell'art. 48 LTC (che ricalca per altro il vecchio art. 54a LAC), secondo cui “contro le decisioni dell'autorità di vigilanza in materia di tutele è dato appello entro ven­ti giorni alla Camera civile del Tribunale d'appello”. Tale prescritto non fa differenza tra decisioni provvisionali e di merito (alla stessa stregua del cessato art. 54a LAC: sentenza inc. __________.__________.__________del 3 marzo 1999, consid. 3). Inoltrato nei venti giorni successivi alla notifica della decisione impugnata, l'appello in esame è quindi ricevibile.

                                   4.   L'autorità di vigilanza ha fissato il diritto di visita provvisionale considerando che, “tutto sommato”, vista la giovane età del figlio e gli accordi intercorsi il 25 giugno 2003 fra genitori davanti all'autorità tutoria, la regolamentazione convenuta in quella sede risultava adeguata. Per quanto riguarda la nonna materna, essa ha sottolineato “che in discussione c'è unicamente il diritto di vista in favore del padre per cui, quando esercitato, è a lui che spetta il diritto e dovere di trascorrere del tempo con il figlio, che non va quindi affidato ad altre persone”. Inoltre l'autorità di vigilanza ha ricordato che lo stato depressivo di cui soffre la nonna appare ridimensionato dai certificati medici agli atti e che, d'altro lato, non sarebbe nemmeno lecito vietare senza giustificati motivi a un padre che esercita il diritto di visita la possibilità di frequentare terze persone, ciò che evidentemente non significa affidare __________ alle cure di __________ __________.

                                   5.   La regolamentazione di un diritto di visita deve attenersi al precetto dell'art. 273 cpv. 1 CC, che garantisce al genitore non affidatario e al figlio minorenne il vicendevole diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Decisivo per la concessione, l'estensione e la disciplina di tale diritto è il bene del figlio, inteso non solo in senso fisico, ma anche psichico, morale e spirituale. L'autorità adita valuta ogni singolo caso sulla scorta delle circostanze concrete, tenendo conto dell'età del figlio, del suo sviluppo fisico e psichico, del suo legame con il geni­tore non affidatario, del carattere di quest'ultimo, della distanza tra le abitazioni dei genitori, di eventuali conflitti interni e così via (Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 9 segg. ad art. 273 con numerosi richiami; DTF 123 III 451 consid. 3b con rimando). Nel suo apprezzamento essa non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle parti né alle loro offerte di prova (DTF 122 III 408 consid. 3b, 120 II 231 consid. 1c, 119 II 203 consid. 1).

                                   6.   In concreto i genitori del bambino avevano concordemente fissa­to il 25 giugno 2003, davanti alla Commissione tutoria regionale, un diritto di vista provvisorio da esercitare “un giorno in settimana” dalle ore 18.00 alle 19.30 e il sabato dalle ore 10.00 alle 11.30, con estensione di quest'ultimo – in caso di buon esito – di mezz'ora in mezz'ora fino alle ore 17.00. Statuendo il 26 settembre 2003, la Commissione tutoria regionale ha circoscritto invece il diritto alle relazioni personali al solo giorno di sabato, dalle ore 14.00 alle 18.00, ricordando che la madre del bambino era stata sollecitata invano ad “assumere un atteggiamento più distensivo” nei confronti dell'istante, il quale lamentava l'impossibilità di visitare regolarmente il figlio. Davanti all'autorità di vigilanza l'istante ha chiesto in via cautelare di poter incontrare ______ il mercoledì dalle ore 18.00 alle 19.30 e, alternativamente, il sabato o la domenica dalle ore 10.00 alle 17.00. Che nella fattispecie non vigesse in pendenza di ricorso, come reputa l'autorità di vigilanza, alcuna disciplina delle relazioni per­sonali appare dubbio. Certo, il ricorso ostava all'esecutività della decisione emessa dall'autorità tutoria. Proprio per tale motivo, nondimeno, rimaneva applicabile l'assetto provvisionale concordato dalle parti il 25 giugno 2003 su proposta del presidente. Sia come sia, ciò non impediva all'autorità di vigilanza di adottare nuove misure provvisionali. La questione è di sapere, pertanto, se la nuova disciplina resista alla critica.

                                   7.   L'appellante premette di non contestare il diritto di visita fissato dall'autorità di vigilanza durante il fine settimana, ma di insorgere contro quello del mercoledì dalle ore 18.00 alle 19.30. Essa fa valere che, per quanto concordato il 25 giugno 2003 davanti alla Commissione tutoria regionale, tale diritto non è mai stato eserci­tato dal padre del bambino. Inoltre nel frattempo “le abitudini del piccolo __________ si sono evolute nel senso che a quell'ora praticamente è già coricato” (memoriale, pag. 4 in fondo). A parere dell'appellan­te è ormai “oggettivamente impossibile che il piccolo __________ possa tra­scorrere un'ora e mezza con il padre, durante un periodo serale invernale, contemporaneo ai primi momenti di sonno” (pag. 6 in basso), tant'è che pure il pediatra del bambino conferma in un certificato del 6 novembre 2003 accluso all'appel­lo l'inopportunità dell'orario (doc. E). Per quel che è della nonna paterna, soggiunge l'appellante, fino al momento in cui non ne sarà accertato me­dicalmente lo sta­to di salute è nell'interesse del bambino non avere relazioni con lei.

                                   8.   Nel caso in esame l'unico elemento che è dato oggettivamente di conoscere è l'età del figlio (poco più di 2 anni). Né la decisione impugnata né quella dell'autorità tutoria contengono accertamen­ti, invece, sullo sviluppo fisico e psichico del bambino, sul suo le­game affettivo con il padre, sul carattere di quest'ultimo e sulla sua disponibilità di tempo, sulla situazione familiare di lui e sulla sua condizione professionale. Dagli atti si evince soltanto che __________ __________ risie­de nello stes­so stabile in cui vive la madre e che l'appellante abita, almeno sembra, a qualche centinaio di metri. Resta il fatto che, comunque sia, davanti alla Commissione tutoria regionale l'appellante medesima aveva consentito in pendenza di procedura a un diritto di visita infrasettimanale dalle ore 18.00 alle 19.30. Non si può dunque biasimare la Sezione degli enti locali per essersi attenuta, in pendenza di ricorso, allo stesso principio. Certo, l'appellante sostiene che __________ __________ non ha mai visitato il figlio nel corso del mercoledì, ma ciò non significa che per tale motivo il diritto andasse automaticamente soppresso. Decisivo non è invero il comportamento del padre, ma il bene del figlio, il quale ha diritto anch'egli a relazioni per­so­nali adeguate. E nulla muta sotto questo profilo che, per la giovane età, in concreto il bambino non sia stato sentito.

                                   9.   Afferma l'appellante che nel frattempo “le abitudini del piccolo __________ si sono evolute nel senso che a quell'ora praticamente è già coricato”, onde l'oggettiva impraticabilità di un diritto di visita serale. Allo stato attuale delle cose nondimeno l'argomento riesce – se non preparato ad arte – ben poco verosimile, ove appe­na si consideri che nelle sue osservazioni all'autorità di vigilanza l'interessata nemmeno aveva alluso all'impossibilità di un simile dirit­to di visita (act. 2: memoriale del 16 ottobre 2003), né ha accennato alla questione nella risposta di merito invia­ta nel frattem­po all'autorità stessa (act. 6: memoriale del 23 ot­tobre 2003). Muovere rimproveri a quest'ultima in condizioni sif­fatte non è serio. Neppure in appello, del resto, l'interessata spiega come mai il bambino vada a dormire attualmente fra le ore 18.30 e le 19.30 quando cinque mesi or sono non si coricava prima delle ore 19.30. E il certificato del 6 novembre 2003 con cui il dott. __________ __________ di __________ ribadisce pedissequamente la tesi di __________ __________ (doc. E allegato all'appello) non dà alcuna precisazione al riguardo. Tutto ciò non rende sicuramente verosimile l'impraticabilità del diritto litigioso. Del resto, nell'eventualità in cui – contrariamente alle apparenze – il diritto di visita serale fosse davvero pregiudizievole per il bambino, l'appellante potrà ancora motivare adeguatamente la propria tesi e allegare tutte le sue giustificazioni al contraddittorio sul merito che l'autorità di vigilanza ha già indetto (sopra, lett. C in fine).

                                10.   Non va trascurato, è vero, che manifestandosi conflitti nel­le relazioni personali tra i genitori l'autorità adita limita già per tale motivo il diritto di visita, in modo da evitare il riflettersi di tensioni sul figlio. Ed è vero altresì che in tali casi, trat­tandosi di bambini in età prescolastica, la cadenza delle visite può essere circoscritta a un pomeriggio settimanale o addirit­tura a un pomeriggio quindicina­le (Schwenzer, op. cit., n. 15 in fine ad art. 273 CC; Wirz in: Schwenzer, Praxiskommentar Schei­dungs­recht, Basilea 2000, n. 20 ad art. 273 CC con richiami). L'esistenza di conflitti personali non va confusa tuttavia con la mera resistenza di un genitore all'esercizio del diritto di visita. Se solo si pensa che in concreto l'autorità tutoria ha diffidato la madre del bambino giusta l'art. 292 CP, nella decisio­ne impugnata davanti all'autorità di vigilanza, a non ostacolare il diritto di visita fissato nella decisione medesima, a un giudizio sommario come quello che presiede all'emanazione di misure cautelari l'autorità di vigilanza non poteva semplicemente presumere l'esistenza di un conflitto, scartando a priori l'ipotesi di una mera resistenza da parte della madre. Ad ogni buon conto essa non ha mancato di convocare le parti a breve termine per la discussione di merito intesa anche a chiarire le origini delle incomprensioni (sopra, lett. C in fine). Tale modo di procedere sfugge a censura.

                                11.   Da ultimo l'appellante assevera che, fino al momento in cui non sa­rà stato accertato me­dicalmente lo sta­to valetudinario della nonna pa­terna, è nell'interesse del bambino impedire ogni relazione con lei durante le visite del padre. A prescindere dal fatto che la richiesta appare già di primo acchito sproporzionata, mal comprenden­dosi perché sarebbe contrario all'interesse del bambino incontrare la nonna in presenza del padre, l'appellante neppure si confronta con la motivazione addotta in proposito dall'au­torità di vigilanza, ovvero che lo stato depressivo di cui soffre __________ __________ esce ridimensionato dai certificati medici agli atti e che esercitare il diritto di visita in presenza di lei non significa affidare il bambino alle sue cure. Tant'è che, a scanso di equivoci, la stessa Sezione degli enti locali ha vietato a __________ __________ di lasciare il bambino alla nonna (dispositivo n. 1, secondo lemma). L'appellante non indica perché ciò non basterebbe a tutelare adeguatamente il figlio. Insufficientemente motivato, al riguardo il memoriale si dimostra finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

                                12.   Dato l'esito dell'appello, gli oneri del giudizio seguono la soccom­benza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non è il caso per converso di attribuire ripetibili a __________ __________, cui l'appello non è stato intima­to e non ha cagionato spese presumibili. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria, essa non può essere accolta. Seppure l'appellante fosse indigente nel senso dell'art. 3 cpv. 2 Lag, in effetti, l'impugnazione non denotava sin dall'inizio alcuna apprez­zabile proba­bilità di successo (art. 14 lett. a Lag). Delle difficili condizioni finan­ziarie in cui versa l'interessata si tiene conto, in ogni modo, contenendo al minimo la tassa di giustizia.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

                                   4.   Intimazione:

–__________ __________; –__________.

                                         Comunicazione:

                                         –  Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

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