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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.03.2006 11.2003.146

27 marzo 2006·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,437 parole·~7 min·2

Riassunto

stralcio dai ruoli per transazione

Testo integrale

Incarto n. 11.2003.146

Lugano, 27 marzo 2006/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.1996.426 (trasporto di servitù) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 24 ottobre 1994 da

 AP 1   (patrocinati dall'  RA 2 )    AO 1    AO 2    AO 3  e  AO 4    

contro

 IS 1   (patrocinati dall'  RA 1 ),

giudicando ora sulla domanda di revisione presentata il 10 novembre 2003 dai convenuti riguardo alla sentenza emessa il 17 ottobre 2003 da questa Camera (inc. 11.2002.56);

Ritenuto

in fatto:                    A.   In una causa promossa da AP 1, AO 1, AO 2, AO 3 e AO 4 contro IS 1 questa Camera ha statuito il 17 ottobre 2003 come segue, riformando una sentenza emessa l'8 aprile 2002 dal Pretore del Distretto di Bellinzona:

                                         La petizione è parzialmente accolta nel senso che previa cessione alla particella n. 734 dello scorporo di terreno (2 m²) formante l'angolo sud-ovest della loro particella n. 732 RFD di __________ (che IS 1 sono tenuti ad accettare), AP 1 sono abilitati a chiedere all'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Bellinzona la cancellazione della servitù di passo con ogni veicolo gravante la loro particella n. 732 in favore della particella n. 734 e l'iscrizione di una analoga servitù di passo con ogni veicolo in favore della particella n. 734 e a carico della particella n. 1526, sull'intera estensione di quest'ultima. Tutte le spese delle operazioni a registro fondiario vanno a carico di AP 1 in solido.

                                  B.   Contro tale sentenza IS 1 hanno introdotto il 10 novembre 2003 una domanda di revisione per ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo, la seguente modifica del dispositivo:

                                                      La petizione è parzialmente accolta nel senso che, previa cessione alla particella n. 734 dello scorporo di terreno (2 m²) formante l'angolo sud-ovest della loro particella n. 732 RFD di __________ (che IS 1 sono tenuti ad accettare), AP 1 sono abilitati a chiedere all'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Bellinzona:

                                         a)  la cancellazione della servitù di passo con ogni veicolo gravante la loro particella n. 732 in favore della particella n. 734;

                                         b)  l'iscrizione di una analoga servitù di passo con ogni veicolo in favore della particella n. 734 e a carico della particella n. 1526 RFD di __________, sull'intera estensione di quest'ultima;

                                         c)  l'iscrizione di un diritto di allacciamento gratuito in favore della particella n. 734 e a carico della particella n. 1526 alle condutture sotterranee (fognatura, acqua potabile ecc.) poste sotto la strada della stessa coattiva particel­la n. 1526.

                                         Tutte le spese delle operazioni a registro fondiario vanno a carico di AP 1 in solido.

                                  C.   Invitati a esprimersi, AO 1, AO 2, AO 3 e AO 4 non hanno reagito, mentre AP 1 hanno dichiarato il 4 dicembre 2003 di non opporsi alla domanda di revisione, a patto che questa Camera integrasse la modifica del dispositivo con la seguente precisazione:

                                         All'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Bellinzona è pure data comunicazione che ai signori IS 1 è concessa la facoltà di allacciarsi gratuitamente alle condutture sot­terranee poste sotto la coattiva particella n. 1526 RFD di __________. Le spese di concretamento di questa facoltà sono a carico dei signori IS 1.

                                  D.   Con decreto del 23 dicembre 2003 il presidente della Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. L'11 maggio 2005

                                         AP 1 hanno comunicato alla Camera che ¿l'oggetto della domanda di revisione (...) è stato superato dalle modifiche e iscrizioni già operate nel registro fondiario¿. Essi hanno postulato così l'archiviazione del caso, l'addebito degli oneri processuali alle controparti e l'assegnazione di un'adegua­ta indennità per ripetibili. Interpellati con ordinanza del 19 maggio 2005, AO 1, AO 2, AO 3 e AO 4 sono rimasti silenti, mentre IS 1 hanno confermato il 27 maggio 2005 che la loro domanda di revisione era divenuta senza oggetto grazie alla ¿benevola collaborazione dell'Ufficio dei registri¿, ma si sono opposti all'attribuzione di ripetibili, sostenendo che la procedura non era ¿stata occasionata né dalla parte istante né dalla parte resistente¿, di modo che né l'una né l'altra avrebbe dovuto versare indennità.

Considerando

in diritto:                  1.   Con la domanda di revisione gli istanti chiedevano in sintesi che, oltre a quanto disposto nella sentenza del 17 ottobre 2003, questa Camera ordinasse in favore della particella n. 734 (proprietà di IS 1) l'iscrizione di un diritto di allacciamento gratuito alle condutture sotterranee poste sulla particel­la coat­tiva n. 1526. Nel frattempo le parti si sono accordate spontaneamente al proposito e il 31 marzo 2005 l'Ufficio dei registri ha iscritto in favore della particella n. 734 una servitù di condotta ¿(fognatura, acqua potabile, telefono, cavo TV), con diritto di allacciamento (gratuito) alle condutture sotterranee poste sotto il fondo serviente¿ n. 1526. L'intesa raggiunta dalle parti corrisponde a una transazione stragiudiziale. E una simile convenzione di procedura pone termine essa medesima alla lite (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 4 ad art. 352 con richiamo). La causa in appello va pertanto stralciata dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC).

                                   2.   Rimane da giudicare sugli oneri processuali e le ripetibili di appello. Ora, dandosi transazione, salvo specifico accordo tra le parti circa l'assunzione delle spese il giudice procede alla suddivisione degli oneri secondo il risultato dell'intesa, confrontando le richieste di giudizio con quanto stipulato dalle parti medesime nel caso precipuo, senza trascurare il comportamento processuale del­l'una o dell'altra (RtiD 2005-II pag. 682). In concreto IS 1 hanno sostanzialmente ottenuto con l'accordo quanto chiedevano con la domanda di revisione, ovvero il diritto di allacciare gratuitamente la loro particella n. 734 alle condotte interrate nella particella coattiva n. 1526. Se non che, su questo punto nessuna delle controparti ha mai opposto la benché minima resistenza. Come gli stessi istanti riconoscono, perciò, al riguardo la contesa si è risolta senza vincitori né vinti.

                                   3.   Nelle loro osservazioni del 4 dicembre 2003 alla domanda di revisione AP 1 proponevano invero, senza avversare il diritto di allacciamento gratuito chiesto da IS 1, che costoro sopportassero ¿le spese di concretamento di questa facoltà¿, ossia i costi legati all'iscrizione della servitù nel registro fondiario. Sta di fatto però che nel quadro dell'accordo raggiunto grazie alla ¿benevola collaborazione dell'Ufficio dei registri¿ IS 1 non risultano avere assunto tali esborsi, né AP 1 prospettano una tesi del genere. Anzi, essi nemmeno indicano chi per finire abbia preso a carico le spese in questione. Nella misura in cui chiedevano, con la domanda di revisione, che AP 1 sostenessero ¿tutte le spese delle operazioni a registro fondiario¿, anche per quel che era dell'allacciamento alle condotte e non solo ¿ come aveva stabilito questa Camera il 17 ottobre 2003 ¿ per quanto riguardava il trasporto della servitù di passo veicolare, IS 1 non constano perciò essere usciti sconfitti dalla conclusione dell'accordo e non possono essere tenuti a corrispondere ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC).

                                   4.   Nella citata lettera a questa Camera del 17 giugno 2005 AP 1 ribadiscono, certo, che la domanda di revisione non era giustificata perché inutilmente litigiosa. Con ciò essi sembrano alludere al comportamento processuale delle controparti, che è effettivamente un parametro di valutazione ai fini delle spese e delle ripetibili (sopra, consid. 2). Così argomentando, tuttavia, gli interessati dimenticano che IS 1 non hanno presentato la domanda di revisione con manifesta ingiustizia. Sulla servitù di allacciamento gratuito alle condotte questa Camera non aveva formalmente statuito nella sentenza del 17 ottobre 2003 proprio perché il diritto non era controverso. L'attuale procedura di revisione ha rivelato in realtà che

                                         AP 1, pur non resistendo all'iscrizione, non intendevano assumere i costi dell'operazione a registro. E sui costi, come si è appena visto, essi non pretendono di essere usciti vittoriosi dopo la conclusione dell'accordo. Ciò non giustifica l'attribuzione di ripetibili. Quanto a IS 1, essi hanno dichiarato il 27 maggio 2005 ¿ come noto ¿ di rinunciare a qualsiasi indennità.

                                   5.   Gli oneri del procedimento odierno seguirebbero a loro volta il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Considerato l'insieme delle circostanze, nondimeno, appare equo ¿ ancorché in via eccezionale ¿ soprassedere al prelievo di tasse e spese.

Per questi motivi,

decreta:                   1.   Si prende atto dell'intervenuto accordo. La domanda di revisione è stralciata dai ruoli per transazione.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

¿  , ; ¿ , ; ¿  ,; ¿ , ; ¿ , ; ¿ , .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d¿appello

Il presidente                                                           La segretaria

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