Incarto n. 11.2003.139
Lugano 26 gennaio 2004/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 544.1995/R.46.2003 (filiazione: relazioni personali) della Divisione degli Interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza __________, che oppone
__________
alla
__________
riguardo al figlio __________),
collocato in vista di adozione;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 20 ottobre 2003 presentato da __________ contro la decisione emessa il 6 ottobre 2003 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale __________;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che il 29 gennaio 2002 __________, madre di __________ (nata
__________), il cui padre è ignoto, e di __________ (nato il __________), riconosciuto da __________, ha dato alla luce un terzo figlio, __________, di cui non ha voluto rivelare la paternità;
che con decisione del 30 gennaio 2002 la Commissione tutoria regionale 4 ha istituito in favore del bambino una tutela fondata sull'art. 368 CC, designando __________ in qualità di tutrice;
che il 15 aprile 2002 la Commissione medesima ha incaricato la tutrice di provvedere al collocamento di __________ in vista di adozione, senza il consenso dei genitori, la madre essendosi resa nel frattempo irreperibile e il padre essendo rimasto sconosciuto;
che il 5 luglio 2002 l'autorità di vigilanza ha dichiarato irricevibile un ricorso presentato da __________ contro tale decisione;
che un appello presentato da __________ il 22 ottobre 2002 contro la predetta decisione è stato respinto da questa Camera con sentenza dell'11 dicembre 2002 (inc. 11.2002.122);
che con risoluzione del 16 aprile 2003 la Commissione tutoria regionale ha respinto una richiesta del 6 marzo 2003 di __________ tendente a intrattenere relazioni personali con il figlio __________;
che il 6 ottobre 2003 l'autorità di vigilanza ha respinto un ricorso esperito il 2 maggio 2003 da __________ contro la predetta decisione;
che __________ ha impugnato la decisione appena citata con un “ricorso” (recte: appello) del 20 ottobre 2003 in cui chiede, previo conferimento dell'assistenza giudiziaria, di avere il diritto a relazioni personali con il figlio __________ nelle modalità opportune;
che la Commissione tutoria regionale non ha presentato osservazioni;
e considerando
in diritto: che, introdotto nel termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele: RL 4.1.2.2), l'appello in esame è ricevibile;
che l'appellante chiede, in sostanza, di poter allacciare relazioni personali con il figlio sebbene questi sia collocato in vista d'adozione;
che, giusta l'art. 274 cpv. 3 CC, se i genitori hanno acconsentito all'adozione del figlio o se si può prescindere da tale consenso, il diritto alle relazioni personali si estingue appena il figlio sia collocato in vista d'adozione;
che nella fattispecie con decisione del 15 aprile 2002, passata in giudicato, la Commissione tutoria regionale ha deciso il collocamento di __________ in vista di adozione, senza il consenso dei genitori;
che, pertanto, dal quel momento il diritto della madre alle relazioni personali con il figlio si è estinto (Hegnauer, Grundriss des Kindesrecht, 5ª edizione, pag. 91 n. 11.28; Meier/Stettler, Droit Civil VI/1, 2ª edizione, pag. 134 n. 292; Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 17 ad art. 274);
che in circostanze straordinarie, per vero, l'autorità tutoria può conferire un diritto di visita al genitore del figlio collocato in vista di adozione, se ciò serve al bene del figlio medesimo (art. 274a cpv. 1 CC; Hegnauer, op. cit., pag. 95 n. 12.11; Meier/Stettler, loc. cit.);
che in effetti le relazioni personali devono tendere al bene del figlio, anche se non rispondono necessariamente agli interessi del genitore, e i diritti del genitore non prevalgono su quelli del figlio, ove ne pregiudichino il bene;
che in concreto, secondo l'autorità tutoria, la presenza e le relazioni con la madre “non appaiono scevre da pericoli per il benessere di __________, (…) anzi potrebbero minacciare addirittura il suo bene” (risoluzione del 16 aprile 2003, pag. 2);
che inoltre, per l'autorità di vigilanza, “anche un incontro sorvegliato è contrario agli interessi del minore e tale da scombussolare il suo equilibrio” (decisione impugnata, pag. 4, consid. 9 in fine);
che l'appellante si limita ad affermare di “essersi ristabilita dai problemi più seri che l'avevano afflitta”, ma non si confronta con le argomentazioni citate, né spiega perché le relazioni personali con __________, con il quale non più avuto contatti dalla nascita, rientrerebbero nel bene del figlio;
che il fatto di essere, dal settembre 2003, “perfettamente compensata”, al punto da chiedere – per il tramite dello psicologo __________– il riesame della revoca del permesso di condurre (certificato del 30 settembre 2003 allegato all'appello), non significa che le relazioni personali siano nell'interesse del figlio;
che, dato quanto precede, l'appello è destinato all'insuccesso;
che gli oneri del giudizio odierno andrebbero, di per sé, a carico dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC);
che per la particolarità della fattispecie si può rinunciare nondimeno al prelievo di spese, l'appellante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;
che non è il caso di assegnare ripetibili alla Commissione tutoria regionale, la quale in ogni modo non ha presentato osservazioni;
che, quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria, essa non può essere accolta, il “ricorso” risultando sprovvisto sin dall'inizio di probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag);
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Intimazione a:
– __________; – __________.
Comunicazione alla Divisione degli Interni, Sezione degli enti locali __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario