Incarto n. 11.2003.134
Lugano 23 marzo 2006/rgc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2002.321 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 9 dicembre 2002 da
AP 1 (patrocinata dall' RA 1)
contro
AO 1 (patrocinato dall' RA 2);
premesso che con sentenza del 22 settembre 2003 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha autorizzato AP 1 e AO 1 a sospendere la comunione domestica, ha affidato la figlia X__________ (1987) alla madre, riservato il diritto di visita del padre, e ha condannato quest'ultimo a versare un contributo alimentare di fr. 890.¿ mensili per la figlia, più gli assegni familiari percepiti direttamente dalla madre;
ricordato che contro tale sentenza è insorta AP 1 con un appello del 3 ottobre 2003 inteso a ottenere l'aumento del contributo alimentare per la figlia a fr. 1305.¿ mensili;
rilevato che con le sue osservazioni del 21 ottobre 2003 AO 1 ha concluso per il rigetto dell'appello;
preso atto che AO 1 ha reso noto alla Camera, il 26 ottobre 2006, di avere firmato con la moglie una convenzione sugli effetti del divorzio e di essersi visto assegnare dal Pretore il termine di riflessione bimensile previsto dall'art. 111 cpv. 2 CC;
osservato che il 16 marzo 2006 AP 1 ha comunicato alla Camera l'intervenuta pronuncia del divorzio e la definizione di ogni conseguenza accessoria, instando per lo stralcio della procedura di appello dai ruoli ¿con ripartizione di tasse e spese tra le parti in ragione di un mezzo ciascuna, compensate le ripetibili¿;
accertato che il 20 marzo 2006 il Pretore ha confermato il passaggio in giudicato della sentenza con cui il 17 febbraio 2006 ha sciolto il matrimonio per divorzio;
constatato che il 20 marzo 2006 AO 1 ha comunicato di aderire alla richiesta di stralcio nei termini proposti dall'appellante;
stabilito che nelle circostanze descritte la causa va tolta dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC);
posto che la tassa di giustizia dev'essere adeguatamente ridotta (art. 21 LTG), la causa non terminando con un giudizio di merito;
appurato che nella fattispecie il convenuto aderisce al riparto degli oneri e alla compensazione delle ripetibili proposti dall'appellante, onde l'opportunità di non scostarsi dalla libera intesa delle parti;
richiamato l'art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. L'appello è dichiarato senza interesse giuridico e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.¿
b) spese fr. 50.¿
fr. 150.¿
sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
3. Intimazione:
¿; ¿.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario