Incarto n. 11.2003.125
Lugano, 1° ottobre 2003
Repubblica e Cantone del Ticino Prima Camera civile Tribunale d'appello
Il presidente
vista la richiesta di effetto sospensivo presentata il 29 settembre 2003 da
__________ (patrocinato __________)
all'appello da lui introdotto contro la sentenza emanata il 16 settembre 2003 del Pretore del Distretto di __________ nella causa SP.2003.42 (protezione dell'unione coniugale) promossa con istanza dell'8 agosto 2003 da
__________ (patrocinata __________);
ricordato che le sentenze emanate in camera di consiglio – tra cui le misure a tutela dell'unione coniugale (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC) – sono provvisoriamente esecutive, salvo che il presidente della Camera adita non disponga altrimenti (art. 310 cpv. 4 lett. b CPC);
ritenuto che non v'è motivo per trattare le misure a protezione dell'unione coniugale diversamente dalle misure provvisionali nelle cause di separazione o divorzio (art. 137 CC), cui in sede di appello l'effetto sospensivo è negato per legge (art. 310 cpv. 4 lett. a CPC);
stabilito inoltre che, trattandosi nella fattispecie di contributi alimentari, appare di gran lunga più adeguato mantenere in vigore una decisione giudiziaria, ancorché impugnata, piuttosto che far dipendere l'ammontare dei contributi in pendenza di ricorso da un'offerta unilaterale del convenuto, come vorrebbe quest'ultimo (appello, pag. 11 a metà);
richiamato l'art. 370 cpv. 3 CPC,
decreta: 1. La richiesta di effetto sospensivo è respinta.
2. Intimazione:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.
Il presidente
della prima Camera civile
(Giorgio A. Bernasconi)