Incarto n. 11.2003.124
Lugano, 2 febbraio 2006/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.1999.652 (rivendicazione di proprietà mobiliare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 17 settembre 1998 da
AP 1 (ora patrocinato dall' PA 1 )
contro
AO 2 (patrocinato dall' PA 3 ) nella quale è stato autorizzato il 7 gennaio 1999 a intervenire accessoriamente a sostegno del convenuto l' AO 1, (patrocinato dall' PA 2, )
e per giudicare nella causa OA.1998.849 (rivendicazione di proprietà mobiliare) della medesima Pretura promossa con petizione del 30 novembre 1999 dall'attore stesso nei confronti di AO 1;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 23 settembre 2003 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 28 agosto 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezio- ne 1;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 0, dal 1987 direttore amministrativo e dal 1992 membro del consiglio d'amministrazione delle __________ a __________ in virtù di un'azione nominativa da fr. 1000.¿ detenuta a titolo fiduciario (il capitale sociale dell'azienda è di fr. 1 000 000.¿), ha rassegnato le dimissioni il 21 gennaio 1998 per il 30 aprile successivo. Il rapporto di lavoro è proseguito tuttavia fino al
31 luglio 1998, dovendo egli ancora redigere il bilancio intermedio della ditta al 31 luglio 1998 entro il 30 agosto seguente. CO 0, allora vicepresidente del consiglio d'amministrazione e direttore tecnico dell'azienda, possiede da parte sua 297 azioni nominative della società da fr. 1000.¿ l'una gravate da usufrutto in favore della madre __________. AO 2, fiduciario, è stato revisore della ditta fino al marzo del 1999.
B. Il 18 ottobre 1989 sono state costituite le __________ di __________, i cui soci fondatori erano __________, AO 2 e la __________ di __________, la quale agiva fiduciariamente per ¿un client de M. __________ ¿. Membri del consiglio di amministrazione sono stati nominati AO 2, presidente, __________ e __________. Il 28 luglio 1995 __________ e la __________ hanno stipulato un contratto in forza del quale il primo ha ceduto fiduciariamente alla seconda tutte le 100 azioni al portatore da fr. 1000.¿ l'una delle __________. AO 1 ha poi autorizzato il 30 agosto 1995 la __________, nella persona di AO 2, a cedere ad AP 1 il pacchetto azionario per fr. 350 000.¿. Quello stesso giorno è stato firmato anche il contratto fra la __________ e AP 1 riguardante la compravendita delle azioni per fr. 350 000.¿ e una convenzione put and call fra AP 1 e AO 1, stando alla quale il primo si impegnava a vendere e il secondo a comperare quei titoli a determinate condizioni. In una dichiarazione senza data siglata da AO 1 e AP 1 figura inoltre:
Il sottoscritto AO 1 dichiara di avere ricevuto da AP 1 la totalità del pacchetto azionario di __________, con sede in __________.
A sua volta il sottoscritto AP 1 dichiara di avere ricevuto da AO 1 la totalità del prezzo di cessione pattuito.
Nel giugno del 1996 AO 2 ha ricevuto da AP 1 il certificato azionario n. 1 delle __________, rappresentante 97 azioni al portatore della ditta. Con lettera del 20 giugno 1996 egli ha confermato ad AP 1 ¿di aver oggi depositato, a favore del cliente¿, tra l'altro, il certificato azionario. AP 1 ha poi chiesto invano al fiduciario, il 26 agosto 1998, la restituzione delle azioni e di svariati documenti relativi alla società. Il 28 agosto 1998 AP 1 ha inoltre sollecitato AO 1 a onorare il contratto put and call, ma questi ha rifiutato con l'argomento che le azioni erano già sue.
C. Il 17 settembre 1998 AP 1 ha convenuto AO 2 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere ¿ sotto comminatoria dell'art. 292 CP ¿ che gli fossero consegnate le 100 azioni al portatore delle __________ di nominali fr. 1000.¿ l'una, come pure il contratto di compravendita firmato con la __________, il contratto put and call stipulato con AO 1, la ricevuta dell'avvenuto pagamento alla __________, una ricevuta da lui firmata in bianco, il verbale dell'assemblea generale straordinaria delle __________ inerente all'acquisto della particella n. 2129 RFD di __________, le quietanze riguardanti le imposte di bollo e ¿ogni altra documentazione relativa¿ (inc. OA.1998.652). Con risposta del 16 novembre 1998 AO 2 ha proposto di respingere la petizione, affermando ¿ tra l'altro ¿ di avere consegnato a AO 1, il 7 settembre 1998, il certificato azionario n. 1 delle __________ rappresentante 97 azioni al portatore da fr. 1000.¿ l'una.
Il 7 gennaio 1999 il Pretore ha accolto un'istanza presentata il
12 novembre 1998 da AO 1 per intervenire accessoriamente nella causa a sostegno del convenuto, assegnando allo stesso AO 1 il termine per presentare la risposta. Nella sua risposta dell'8 febbraio 1999 AO 1 ha postulato a sua volta il rigetto della petizione. Nel successivo scambio di allegati le parti hanno mantenuto i rispettivi punti di vista.
D. Il 30 novembre 1999 AP 1 ha convenuto AO 1 davanti al medesimo Pretore per ottenere, sotto la comminatoria dell'art. 292 CP, la consegna di tutte le 100 azioni al portatore da fr. 1000.¿ l'una delle __________ (inc. OA.1999.849). In via cautelare egli ha instato perché i titoli fossero depositati in Pretura, perché AO 1 o le __________ producessero il conto perdite e profitti, il bilancio e il rapporto di revisione dell'esercizio 1998, il verbale dell'assemblea generale ordinaria del 1999, i documenti giustificativi, i verbali delle eventuali assemblee straordinarie tenute dopo l'assemblea generale ordinaria dal 1998 e un rendiconto finanziario particolareggiato di quello stesso periodo. Sempre a titolo cautelare AP 1 ha sollecitato la nomina di un commissario incaricato di vigilare la gestione delle __________ e di informare le parti, chiedendo che tutte le assemblee generali ordinarie o straordinarie della società fossero vincolate alla ratifica del giudice e che sulla particella n. 2129 RFD di __________ (intestata alla società) fosse iscritta una restrizione della facoltà di disporre e di costituire aggravi ipotecari.
E. All'udienza del 14 dicembre 1999, indetta per la discussione delle domande cautelari, AO 1 ha avversato l'istanza e con risposta del 10 marzo 2000 ha postulato il rigetto della petizione. Esperita l'istruttoria cautelare, AP 1 ha introdotto un memoriale conclusivo del 6 luglio 2000 con cui ha chiesto, oltre alle misure già note, che il convenuto o le __________ producessero il bilancio, il conto perdite e profitti, come pure il rapporto di revisione dell'esercizio 1999. Nelle sue conclusioni del 14 luglio 2000 AO 1 ha ribadito la sua opposizione a qualsiasi provvedimento cautelare. Le parti hanno rinunciato alla discussione finale. Statuendo sull'istanza in luogo e vece del Pretore, con decreto cautelare del 1° settembre 2000 il Segretario assessore ha respinto ogni domanda. Un appello presentato il 14 settembre 2000 da AP 1 contro tale decreto è stato respinto da questa Camera con sentenza del 2 luglio 2001 (inc. 11.2000.96). Nel frattempo, il 24 aprile 2001, il Pretore ha accolto una domanda di ricusazione presentata il 9 ottobre 2000 da AP 1 nei confronti del Segretario assessore in entrambe le cause (inc. OA.1998.652 e OA.1999.849).
F. Con ordinanza del 31 luglio 2002 il Pretore, riattivata la causa OA.1998.652 sospesa per economia processuale il 3 maggio 2000, ha congiunto i due procedimenti per l'istruttoria e il giudizio. Ultimata l'assunzione delle prove, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a produrre memoriali conclusivi. Nel proprio, del 18 febbraio 2003, AP 1 ha ribadito appieno le domande di entrambe le petizioni. Nel suo allegato del 20 febbraio 2003 AO 2 ha proposto di respingere l'azione nei suoi confronti e altrettanto ha chiesto l'interveniente AO 1 con un memoriale dello stesso giorno. Nelle sue conclusioni del 21 febbraio 2003 lo stesso AO 1 ha chiesto poi di respingere anche l'azione diretta contro di lui. Statuendo con sentenza del 28 agosto 2003, il Pretore ha respinto entrambe le petizioni. La tassa di giustizia complessiva di fr. 4500.¿ e le spese di fr. 400.¿ sono state poste a carico dell'attore, con obbligo di rifondere a AO 1 e a AO 2 fr. 7500.¿ ciascuno per ripetibili.
G. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 23 settembre 2003 nel quale chiede che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di accogliere entrambe le petizioni, di ordinare sotto comminatoria dell'art. 292 CP a AO 1 di consegnargli immediatamente il certificato azionario
n. 1 delle __________ (pari a 97 azioni al portatore da fr. 1000.¿ l'una) e di ordinare a AO 2 di consegnargli senza indugio le altre 3 azioni al portatore da fr. 1000.¿ l'una da lui detenute a titolo fiduciario, così come il contratto di compravendita fra la __________ e lui medesimo, il contratto put and call con AO 1, la ricevuta dell'avvenuto pagamento alla __________ e ogni altra documentazione relativa alla pratica. Nelle loro osservazioni del 7 e 10 novembre 2003 AO 2 e AO 1 propongono di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Nelle cause ordinarie, come quella in esame, il termine per appellare è di 20 giorni (art. 308 cpv. 1 CPC). La sentenza impugnata è pervenuta all'attore il 4 settembre 2003 (timbro sul retro della busta d'intimazione della sentenza, acclusa all'appello). Introdotto il 23 settembre 2003 (data del timbro postale: art. 131 cpv. 4 CPC), l'appello è dunque tempestivo. Circa il valore litigioso, il Pretore l'ha fissato in fr. 100 000.¿, pari al valore nominale complessivo delle 100 azioni rivendicate (sentenza impugnata, pag. 11 in basso e 12 in alto). Al riguardo le parti non muovono obiezioni. Anche sotto questo profilo l'appello è pertanto ricevibile.
2. Giusta l'art. 641 cpv. 2 CC il proprietario di una cosa può rivendicarla contro chiunque la ritenga senza diritto e respingere qualsiasi indebita ingerenza. Il possessore della cosa è nondimeno al beneficio della presunzione di proprietà derivante dall'art. 930 cpv. 1 CC, anche ove si tratti di titoli al portatore (Stark in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 32 ad art. 930 CC). Incombe dunque al rivendicante sovvertire tale presunzione e dimostrare la sua proprietà. In tale evenienza tocca poi al convenuto addurre la prova di essere divenuto legittimo proprietario della cosa o di avere il diritto di possederla (RtiD I-2005 pag. 792 n. 70c con rinviii di dottrina).
3. Nella fattispecie il Pretore ha ritenuto che la predetta dichiarazione senza data firmata dall'attore e da AO 1 (sopra, lett. B) attesti la proprietà delle azioni da parte dello stesso AO 1, non risultando credibile che ¿ come asseriva l'attore ¿ il documento fosse stato redatto prima del 30 agosto 1995. Inoltre, ha continuato il Pretore, dallo scritto del 20 giugno 1996 inviato da AO 2 all'attore (sopra, lett. B) si evince che lo stesso AO 2 teneva sì in deposito i documenti ricevuti da AP 1, ma per conto di un terzo. Quanto all'azione nei confronti del fiduciario, il Pretore ha respinto la petizione anche perché l'appellante non aveva dimostrato l'esistenza di un contratto di mandato e perché il certificato azionario era stato consegnato a AO 1 già prima dell'introduzione della causa. Per il Pretore, poi, gli atti, e in particolare le modalità dei pagamenti, confortano la natura fiduciaria dell'operazione, la quale perseguiva lo scopo di non rendere visibile l'identità di AO 1 nella nuova azienda, destinata a concorrere con le __________ nell'ambito dei pubblici appalti per la fornitura di barriere autostradali. Infine il Pretore ha reputato insufficienti per dimostrare la proprietà rivendicata dell'attore la documentazione fiscale e la dichiarazione indirizzata alle autorità LAFE annessa al rogito di compravendita riguardante la particella n. 2129 RFD di __________, per altro non contrarie alla natura fiduciaria dell'operazione. Donde, in definitiva, il rigetto di entrambe le petizioni.
4. L'appellante si duole anzitutto che il Pretore abbia fondato il giudizio su una deposizione del convenuto AO 2, il che giustificherebbe l'annullamento della sentenza (memoriale punti 7 e 15 in principio). Ora, una parte non può evidentemente testimoniare in causa propria, come non può testimoniare l'interveniente accessorio a suo sostegno (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese commentato e massimato, Lugano 2000, n. 10 ad art. 228). In concreto tuttavia il fiduciario è stato escusso nell'istruttoria provvisionale della causa OA.1999.849 intentata dall'attore contro il solo AO 1, e ciò prima che i due procedimenti fossero congiunti (act. VI nell'inc. OA.1999.849). Un'altra questione sarà valutare, secondo libero convincimento (art. 90 CPC), la credibilità di tale deposizione. Accertato che il testimone aveva un interesse proprio nella lite, del resto, il Pretore ha proceduto all'interrogatorio giusta l'art. 229 n. 3 CPC senza delazione di giuramento (loc. cit., pag. 1 in fondo).
5. Adduce l'appellante di avere messo personalmente a disposizione il capitale per la costituzione delle __________, ciò che ¿solo una persona gravemente disturbata a livello mentale¿ avrebbe fatto senza diventare azionista della società (memoriale, punti 4 e 15). Il Pretore non ha creduto all'affermazione che l'attore avesse fornito quella somma, il prelevamento di fr. 120 600.¿ da lui eseguito il 12 settembre 1989 da un suo conto presso __________ di __________ (doc. O nell'inc. OA.1998.652) essendo posteriore alla dichiarazione dell'11 settembre 1989 (inserita nel rogito costitutivo della società) con cui la __________ confermava l'avvenuta liberazione del capitale sociale di fr. 100 000.¿ (doc. 16 nell'inc. OA.1998.652; sentenza impugnata, pag. 5). Secondo l'appellante la data che figura in quest'ultima dichiarazione si riconduce a un errore di scrittura da parte della banca. Il che non è escluso, agli atti figurando una ricevuta di versamento, controfirmata dall'attore, la quale attesta che le __________ hanno versato il 12 settembre 1989 alla __________ la somma di fr. 100 000.¿ per costituire il capitale sociale della ditta (doc. P nell'inc. OA.1998.652). Resta il fatto però che l'11 settembre 1989 sono stati addebitati su due conti delle __________ anche due assegni di fr. 50 000.¿ ciascuno (doc. VI a VIII nell'inc. OA.1998.652). E che l'importo depositato per la costituzione della ditta fosse proprio quello proveniente dal suo conto l'appellante non ha dimostrato.
Si aggiunga che, avesse pur messo a disposizione personalmente il denaro per la costituzione della società, l'attore ancora non avrebbe dimostrato di esserne stato davvero il proprietario. Il notaio __________, che ha rogato l'atto di fondazione della ditta, ha dichiarato che la __________ ha sottoscritto le azioni delle __________ per conto del convenuto AO 1 o delle __________ (act. VII, pag. 1 in basso; doc. IV e 18 nell'inc. OA.1998.652). AO 1 ha prodotto inoltre l'originale di un contratto fiduciario tra la __________ e ¿un client de M. __________ ¿ in virtù del quale la prima avrebbe sottoscritto in proprio nome, ma per conto del cliente, 98 azioni delle __________ con obbligo di consegnarle poi al cliente a iscrizione avvenuta. E il contratto è stato firmato dall'avv. __________ ¿per conto del portatore del presente esemplare originale¿ (doc. 4 nell'inc. OA.1999.849).
L'appellante obietta che il notaio non ha saputo indicare chi fosse il fiduciante della società, ma non spiega come mai il contratto fiduciario fosse nelle mani della controparte (memoriale, pag. 17) e nemmeno in che modo le azioni siano finite alla __________, dalla quale egli le ha acquistate il 30 agosto 1995 (doc. 5 nell'inc. OA.1998.652). Agli atti figura invece un contratto del
28 luglio 1995 in virtù del quale AO 1 ha ceduto fiduciariamente il pacchetto azionario delle __________ alla __________ (doc. 3 nell'inc. OA.1998.652), che gli appartiene (doc. IX nell'inc. OA.1998.652; doc. 7 nell'inc. OA.1999.849). Oltre a ciò, non è dato a divedere, né l'appellante illustra, perché egli avrebbe poi acquistato dalla __________ il pacchetto azionario di una società che già gli apparteneva fin dalla costituzione. Ne segue che la tesi dell'attore non solo manca di prove, ma contrasta perfino con le argomentazioni dell'attore stesso.
6. L'attore fa valere di avere realmente pagato il 21 settembre 1995 fr. 350 000.¿ alla __________ per l'acquisto del pacchetto
azionario delle __________, come risulterebbe dalla lettera inviatagli da AO 2 il 20 giugno 1996. Ribadisce che, contrariamente all'opinione del Pretore, gli averi da lui prelevati dal suo conto presso la __________ erano fondi propri, per quanto il conto fosse garantito dalle __________ (memoriale, punto 3, 9 e 16). I convenuti, da parte loro, negano ogni movimentazione di denaro o titoli. Quanto al Pretore, egli ha ritenuto superfluo esprimersi sul pagamento, rilevando che in ogni modo l'attore ha poi retrocesso il pacchetto azionario a AO 1, come attesta la nota dichiarazione senza data (doc. 9 nell'inc. OA.1998.652), e che l'attore non ha dimostrato la provenienza dei fondi depositati sul suo conto, mentre la circostanza che il conto fosse garantito mediante fideiussione solidale dalle __________ conferma una volta di più la natura fiduciaria dell'operazione (sentenza impugnata, pag. 8 verso il basso).
Dagli atti risulta che l'attore ha effettivamente ritirato il 21 settembre 1995 da un conto a suo nome garantito da fideiussione solidale delle __________ presso la __________ la somma di fr. 350 000.¿ (doc. X e XI nell'inc. OA.1998.652), indicando alla banca come riferimento ¿pag. a __________, __________¿ (doc. R nell'inc. OA.1999.652), e che l'indomani egli ha dichiarato l'acquisto delle azioni all'Ufficio circondariale di tassazione di __________ (doc. G e H nell'inc. OA.1999.849). Che la __________ abbia ricevuto l'importo non risulta da prove dirette. La lettera scritta il 20 giugno 1996 da AO 2 prova tuttavia che questi custodiva una ¿dichiarazione di ricevuta dell'importo di fr. 350 000.¿ relativa all'acquisto del pacchetto azionario¿ (doc. D nell'inc. OA.1998.652). E nel fascicolo processuale si trova infatti una ricevuta senza data nella quale la __________ dichiarava di avere ricevuto dall'attore fr. 350 000.¿ per l'acquisto del pacchetto azionario delle __________ (doc. 6a nell'inc. OA.1998.652).
Non è chiaro invece perché l'attore abbia assunto il rischio di prelevare una tale cifra in contanti anziché far eseguire direttamente il versamento dall'istituto bancario. Non per ragioni di urgenza, il pagamento dovendo avvenire entro il 31 ottobre 1995 (doc. 5 punto 3 nell'inc. OA.1998.652), né per motivi fiscali, l'operazione essendo stata regolarmente dichiarata (doc. 5 nell'inc. OA.1998.652, doc. G e H nell'inc. OA.1999.849). Quanto alla fideiussione del conto da parte delle __________, essa conferma gli stretti rapporti che intercorrevano fra l'appellante e le società facenti capo a AO 1 e ai di lui familiari (doc. DD nell'inc. OA.1999.849). Ad ogni modo, si volesse pur concludere che l'importo di fr. 350 000.¿ sia davvero giunto alla __________, rimane la circostanza che secondo il Pretore l'appellante ha poi retrocesso l'intero pacchetto azionario a AO 1. Tale accertamento, che come si vedrà oltre resiste alla critica, rende inutile dilungarsi sulla questione.
7. A dire dell'appellante la dichiarazione senza data (doc. 9a nell'inc. OA.1998.652) è stata probabilmente confezionata dopo l'avvio delle cause usando un foglio da lui firmato in bianco nel 1990 ¿per l'iscrizione a Registro fondiario del diritto di prelazione a favore di AO 1¿ (memoriale, punto 8). Tant'è ¿ egli soggiunge ¿ che di quel documento non v'è cenno nella nota lettera del 20 giugno 1996 scritta da AO 2, per tacere del fatto che esso non indica il prezzo della presunta retrocessione, per la quale del resto AO 1 ha ammesso di non avere versato nulla.
Che la firma sul predetto documento senza data sia autentica è riconosciuto dall'attore (interrogatorio formale: act. XVII, risposta n. 2 nell'inc. OA.1999.849). Che l'atto sia stato abusivamente confezionato adoperando un foglio da lui firmato in bianco nel 1990 per l'iscrizione nel registro fondiario di un diritto di prelazione in favore di AO 1 non risulta invece plausibile. Certo, l'attore ricorda che il 22 novembre 1990 è stato iscritto sulla particella n. 2129 RFD di __________ un diritto di prelazione in favore di AO 1, ma in realtà a beneficio di lui poiché allora egli non adempiva i requisiti della LAFE (act. XVIII, conclusioni pag. 8 in alto). Che la firma in bianco sia stata rilasciata in quel contesto non è tuttavia verosimile. Come ha rilevato il Pretore, nel 1990 le __________ non erano ancora proprietà di AO 1 né delle __________ (v. anche sopra, consid. 5), diretti interessati all'acquisto della particella sulla quale si trovava lo stabilimento aziendale. Per di più, sarebbe toccato se mai a AO 1 rilasciare una ¿firma in bianco¿ per garantire una cessione del diritto di prelazione all'attore. Senza dimenticare che il patto di prelazione prevede unicamente la cessione del diritto a __________, madre del beneficiario (doc. 5, punto 4 nell'inc. OA.1999.849), clausola che non si spiegherebbe se il diritto fosse stato pattuito per conto dell'attore.
Quanto alla lettera del 20 giugno 1996 inviata all'attore da AO 2, essa in realtà allude a una ¿dichiarazione di ricevuta del pacchetto azionario¿ (doc. 10 nell'inc. OA.1998.652). E l'unico documento agli atti che risponda a tali caratteristiche è la nota dichiarazione senza data (doc. 9a nell'inc. OA.1998.652). L'assunto dei convenuti, secondo cui la dichiarazione è stata redatta in concomitanza con la firma del contratto di compravendita da parte della __________, con la firma della convenzione put and call da parte di AO 1 e con la firma della ricevuta di pagamento rilasciata dalla stessa __________, senza movimentazione effettiva di titoli o denaro (cfr. anche deposizione AO 2, act. VI nell'inc. OA.1999.849, pag. 2 nel mezzo), è stato confermato inoltre dall'avv. __________, nel cui ufficio sono stati siglati i documenti (act. VII nell'inc. OA.1999.849, pag. 4 a metà). E l'aspetto della dichiarazione è simile a quello della ricevuta di pagamento rilasciata dalla __________, anch'essa senza data (doc. 6 e 9a nell'inc. OA.1998.652). Che quella dichiarazione sia stata confezionata abusivamente, approfittando di un foglio firmato in bianco dall'attore per altri scopi, risulta quindi
un'asserzione destituita di prove.
8. Nell'appello l'attore critica anche l'interpretazione che il Pretore ha dato alla lettera scritta il 20 giugno 1996 da AO 2 (memoriale, punto 6). Per il primo giudice, fosse stato realmente l'attore il proprietario delle azioni, il fiduciario gli avrebbe comunicato in quella lettera di avere depositato i vari documenti ¿a suo favore¿, non ¿a favore del cliente¿, e avrebbe designato il contratto put and call come tale, non come contratto ¿fiduciario¿ (doc. 10 nell'inc. OA.1998.652). Il Pretore ha rilevato inoltre che in una sua lettera del 28 agosto 1998 a AO 2 l'attore definiva AO 1 come ¿il suo cliente¿ (doc. G nell'inc. OA.1998.652), dimostrando di sapere che il cliente era proprio AO 1, mentre non risulta che l'attore abbia reagito alla lettera del 20 giugno 1996 (sentenza impugnata, pag. 7). L'appellante contesta che alla sua lettera del 28 agosto 1998 possa essere attribuito un simile significato, lo scritto essendo destinato unicamente a ottenere la restituzione del pacchetto azionario detenuto dal fiduciario. Sta di fatto però che in un'altra lettera del 28 agosto 1998 a AO 2 egli ha designato AO 1 una volta di più come ¿il suo cliente¿ (doc. F nell'inc. OA.1998.652). A prescindere da ciò, poi, la lettera scritta da AO 2 il 20 giugno 1996 lascia intendere senza equivoco che le azioni e i documenti erano sì depositati presso il fiduciario, ma non per conto dell'attore. Anche su questo punto l'appello manca perciò di consistenza.
9. A sostegno del suo diritto di proprietà l'appellante rammenta poi di essere stato convocato e di avere partecipato ¿ contrariamente a AO 1 ¿ alle assemblee generali delle __________, in particolare di avere presenziato a quella del 18 ottobre 1995 durante la quale è stato deliberato l'acquisto della particella n. 2129 RFD di __________. Addirittura, egli sottolinea, lo stesso presidente del consiglio di amministrazione AO 2 si è rivolto a lui per sapere come procedere in vista della compravendita (memoriale, punti 10 e 11 lett. a¿d). Il Pretore, da parte sua, ha reputato impossibile determinare in che veste l'attore abbia partecipato alle assemblee, mancando i relativi verbali e non potendosi escludere che l'attore ricevesse le convocazioni ¿c/o __________¿ per conto di AO 1, di cui era l'uomo di fiducia e per cui aveva curato le trattative riguardanti l'acquisto dell'immobile a __________. Quanto al fatto che l'attore portasse personalmente le azioni alle assemblee generali per esibirle, ciò non risultava provato (sentenza impugnata, pag. 9).
L'appellante rimprovera al Pretore di avere respinto la sua domanda di edizione volta a far produrre i verbali delle assemblee generali, salvo rilevare poi la mancanza di tali documenti ai fini del giudizio (sentenza impugnata, pag. 9 lett. b). Nell'appello però egli non chiede l'assunzione dei documenti rifiutati dal Pretore (art. 322 lett. b CPC), di modo che la doglianza cade nel vuoto. Quanto ai ripetuti addebiti di parzialità mossi al primo giudice, essi si esauriscono in vana polemica e non meritano riscontro. È vero invece che l'attore contesta di essere stato l'uomo di fiducia di AO 1, ma dal fascicolo processuale emerge che i rapporti tra i due erano di particolare intensità. Non erano circoscritti alle normali relazioni di fiducia che intercorrono fra un dipendente e un datore di lavoro. Basti pensare che l'attore si occupava dei contatti con il legale della società non solo per le vertenze della ditta, ma anche per quelle che riguardavano AO 1 personalmente (deposizione dell'avv. __________, act. VII, nell'inc. OA.1999.849, pag. 2 verso l'alto), mentre le __________ avevano garantito fino a concorrenza di fr. 330 000.¿, mediante fideiussione, qualsiasi debito personale dell'attore verso la __________ (doc. X e XI nell'inc. OA.1998.652). In circostanze siffatte non si può seriamente negare che l'attore fosse, per AO 1, un uomo di fiducia.
10. Per l'attore non è provato che le __________ e le __________ fossero nelle mani degli stessi azionisti, tanto meno pensando al fatto che nelle __________ il convenuto AO 1 è solo un ¿nudo azionista di minoranza¿ (memoriale, punto 12 con richiamo al punto 5). Ora, che AO 1 non detenga più di 297 azioni delle __________ da fr. 1000.¿ l'una, per di più gravate da usufrutto in favore della madre, è pacifico. Non si deve dimenticare tuttavia che altre 700 azioni da fr. 1000.¿ l'una (su un totale di 1000) sono nelle mani di suoi familiari (doc. DD nell'inc. OA.1999.849). Delle __________ inoltre AO 1 era ¿ ed è tuttora ¿ presidente del consiglio di amministrazione. Non può quindi essere definito ¿nudo azionista di minoranza¿. Se si considera poi che, come ha sottolineato il Pretore (sentenza impugnata, pag. 11), le due società si occupano entrambe ¿ per scopo statutario ¿ della fabbricazione e del commercio di costruzioni metalliche (doc. M nell'inc. OA.1998.652 e doc. C nell'inc. OA.1999.849), che la revisione della contabilità delle __________ avveniva negli uffici delle __________ sotto gli occhi di AO 1 e che le due ditte intrattenevano un intenso scambio di attività (deposizione __________, act. VII, nell'inc. OA.1999.849, pag. 7; doc. 6 nell'inc. OA.1999.849), si può legittimamente dedurre che almeno per l'essenziale gli azionisti di una ditta dovessero identificarsi con quelli dell'altra, né altrimenti si spiegherebbe il contrario. Nemmeno l'appellante, per altro, tenta di adombrare una spiegazione diversa.
11. L'appellante contesta che con la fondazione delle __________ si intendesse ¿creare una società parallela alle __________, (¿) nelle mani di AO 1 ma non a lui esteriormente riconducibile, così da poter partecipare con due società agli appalti delle commesse per lavori di carpenteria ecc.¿ (sentenza impugnata, pag. 5 verso l'alto). Egli argomenta che in ogni modo il suo nome era agevolmente riferibile alle __________, di cui era direttore amministrativo e membro del consiglio di amministrazione (memoriale, punto 13). Quest'ultimo rilievo sarà anche pertinente, tuttavia l'accertamento del Pretore trova conforto nella testimonianza dall'avv. __________, che è stato legale e membro del consiglio di amministrazione delle __________ (act. XVI nell'inc. OA.1999.849, pag. 2). Certo, l'avvocato __________ ha sentito parlare di società parallele, seppure in ¿tempi non sospetti¿, dallo stesso AO 1, che è parte in causa (loc. cit.). Se non che, l'avv. __________, il quale ha rogato l'atto di costituzione delle __________, ha dichiarato a sua volta che lo scopo dell'operazione era quello ¿di favorire (¿) le possibilità di ottenere degli appalti pubblici nel __________ agendo in consorzio con le __________¿, senza far sapere chi stesse dietro la nuova società (act. VII nell'inc. OA.1999.849 pag. 2 in basso e 3 in alto), come gli era stato confidato anche dall'attore (loc. cit.). L'accertamento del primo giudice è quindi in sintonia con gli atti.
Obietta l'appellante che l'opinione del Pretore contraddice quanto ha affermato AO 2, ovvero che ¿l'operazione è stata eseguita in un unico momento affinché si potesse procedere all'acquisto della particella sulla quale sorgeva l'officina delle __________ perché l'Ufficio dei registri aveva fatto dei problemi nel senso che volevano sapere chi era l'azionista che stava dietro la __________¿ (act. VI nell'inc. OA.1999.849 pag. 3 verso l'alto). Così argomentando, l'appellante trascura nondimeno che in quella testimonianza il fiduciario si riferiva all'operazione intervenuta nel 1995 dopo la costituzione della società, consistente nella cessione del pacchetto azionario dal convenuto AO 1 alla __________ e dalla medesima all'attore, con simultanea firma della convenzione put and call e della nota dichiarazione senza data (loc. cit., pag. 2 verso l'alto). Nel citato accertamento del Pretore non si ravvisa dunque incongruenza di sorta, tanto meno ove si consideri che l'operazione evocata da AO 2 mirava anch'essa a serbare anonimo l'azionariato della nuova ditta.
12. L'appellante assevera che la deposizione dell'avv. __________ circa la natura fiduciaria della compravendita intercorsa fra l'attore stesso e la __________, come pure della convenzione put and call e della dichiarazione senza data siglata da lui e AO 1 non è attendibile, poiché contraddice quanto lo stesso notaio ha attestato, ossia che nell'ottobre del 1995 le azioni erano sue (memoriale, punto 14). In realtà le cose stanno diversamente. Il notaio dott. __________ ha rogato il 18 ottobre 1995 un atto di compravendita mediante il quale le __________ hanno acquistato la particella n. 2129 RFD di __________, sulla quale si trova lo stabilimento della ditta. All'istanza di iscrizione nel registro fondiario il notaio ha annesso una dichiarazione del 22 settembre 1995 in cui l'attore confermava di avere acquistato con effetto dal 30 agosto 1995 ¿l'intero pacchetto azionario¿ della società, consistente in 100 azioni al portatore da fr. 1000.¿ l'una interamente liberate (doc. II richiamato nell'inc. OA.1999.849). Sentito come testimone sotto giuramento, il notaio ha dichiarato nondimeno (act. VII nell'inc. OA.1999.849, pag. 5 in alto):
(¿) A mia scienza le azioni di __________ appartenevano a AO 1, questo mi è stato detto del dott. AO 2 a più riprese, il quale mi ha anche mostrato una specie di libro dei soci tenuto ancorché le azioni fossero al portatore. Tanto AP 1 quanto AO 2 mi dissero però che, per ragioni di politica aziendale, non era opportuno che venisse reso pubblico che __________ e __________ si riconducessero allo stesso tipo di azionariato. Fu così che nacque l'idea di intestare fiduciariamente a AP 1, che all'epoca era direttore di __________ e godeva di permesso di domicilio, il pacchetto azionario di __________. Io non ebbi obiezioni da opporre a questa proposta che mi sembrò legittima. Come ho già detto, si trattava infatti di acquisire dal profilo materiale una sede di impresa per una società, il cui pacchetto era sicuramente e totalmente in mani svizzere. Con queste premesse, mi parve irrilevante che le azioni potessero ricondursi da un profilo formale a AP 1 invece che a AO 1 e viceversa. I documenti di cui sopra erano appunto correlati con l'indicata operazione.
Il notaio ha confermato altresì che nel suo studio erano stati firmati in sua presenza la compravendita delle azioni fra la __________ e l'attore, la ricevuta rilasciata dalla venditrice, la convenzione put and call e la nota dichiarazione non datata. Da parte sua egli non ¿ebbe obiezioni da opporre¿, ritenendo che ¿questa indicazione sulla proprietà del pacchetto azionario delle __________ fosse irrilevante dal punto di vista dell'autorizzazione o dell'obbligo di autorizzazione ai fini LAFE¿ (loc. cit., pag. 4 in basso).
Ciò posto, non si può dire che l'operato del notaio sia un esempio di trasparenza. Sta di fatto che come pubblico ufficiale egli non ha mai attestato la proprietà dell'attore sul pacchetto azionario delle __________. Ha lasciato che lo stesso attore affermasse tale circostanza ¿ come si è visto ¿ nella dichiarazione del 22 settembre 1995 allegata all'istanza di iscrizione nel registro fondiario. Ai fini dell'attuale giudizio poco giova sapere se la predetta compravendita fosse soggetta all'obbligo di autorizzazione LAFE per la circostanza che il pacchetto azionario delle __________ era fiduciariamente nelle mani di un cittadino italiano domiciliato. Importa che, come ha affermato senza ambagi il testimone, le azioni appartenevano in realtà a AO 1. L'appellante afferma apoditticamente che il notaio è ¿stato costretto a raccontare queste bugie¿ da AO 2, ma non si capisce ¿ né l'appellante spiega ¿ perché il legale avrebbe dovuto affrontare il rischio di una falsa testimonianza (per di più sotto giuramento), con tutte le conseguenze che ne sarebbero derivate sul piano professionale. Anche al proposito l'appello denota perciò la sua inconsistenza.
13. Soggiunge l'appellante che AO 1 non ha dimostrato di avere esercitato il suo diritto di opzione previsto nella convenzione put and call, né di avere pagato il relativo prezzo, tant'è che il contratto non è mai stato sottoposto all'Ufficio del bollo (memoriale, punti 17 e 18). I convenuti fanno valere invece che la retrocessione del pacchetto azionario è attestata dalla nota convenzione senza data, nella quale AO 1 ha dichiarato ¿di avere ricevuto da AP 1 la totalità del pacchetto azionario di __________¿ e l'attore ¿di avere ricevuto da AO 1 la totalità del prezzo di cessione pattuito¿ (doc. 9a nell'inc. OA.1998.652). Che tale dichiarazione sia stata abusivamente confezionata all'insaputa dell'attore non risulta (sopra, consid. 7). Certo, a parte tale dichiarazione nulla comprova che AO 1 abbia davvero versato all'attore il corrispettivo per la retrocessione dei titoli. Attenendosi ai soli dati fiscali, ci si potrebbe finanche domandare dove egli abbia reperito i fondi necessari (doc. I richiamato nell'inc. OA.1999.849). D'altro lato, però, anche il pagamento del prezzo delle azioni da parte dell'attore era attestato unicamente da una ricevuta senza data sottoscritta dalla __________ (doc. 6a nell'inc. OA.1998.652; sopra, consid. 6). Che poi la retrocessione dei titoli, contrariamente all'acquisto dei medesimi da parte dell'attore, non sia stata dichiarata all'Ufficio del bollo si spiega con lo scopo dell'operazione, volta a celare lo stretto legame che intercorreva tra le __________ e AO 1 o la di lui famiglia (sopra, consid. 11).
14. L'attore sottolinea infine di avere ¿ contrariamente a AO 1 ¿ regolarmente dichiarato al fisco il pacchetto azionario delle __________, ciò che non avrebbe fatto se non ne fosse stato proprietario (memoriale, punto 18). La questione è che, come detto (consid. 6 e 12), scopo dell'operazione intervenuta nel luglio-ottobre 1995 era di far sì che le __________ potessero operare senza rendere noto il legame dell'azienda con AO 1 e la di lui famiglia. Sin dall'inizio, ovvero sin dall'acquisto della particella n. 2129 RFD di __________, AO 1 ha sottaciuto perciò la proprietà delle azioni, non rivelandola nemmeno alle autorità tributarie (doc. I richiamato nell'inc. OA.1999.849). Che l'attore abbia continuato a dichiarare al fisco la proprietà delle azioni anche dopo avere promosso le due attuali cause (doc. H nell'inc. OA.1999.849) non è decisivo, poco giovando il personale convincimento di lui. AO 1 però non ha mai dichiarato alle autorità tributarie le azioni delle __________, neppure in tempi recenti (doc. I richiamato nell'inc. OA.1999.849: elenco titoli 1999/2000 e 2001/2002). Il caso va segnalato dunque alla Divisione delle contribuzioni giusta l'art. 185 cpv. 1 LT per accertamenti.
15. Se ne conclude che, in definitiva, l'attore non è riuscito a sovvertire la presunzione di proprietà di cui beneficia AO 1 come possessore dei titoli (art. 930 cpv. 1 CC). Quanto agli oneri del giudizio odierno, essi seguono la soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC), con obbligo per l'attore di rifondere a AO 2 e AO 1, che hanno formulato osservazioni all'appello,
un'equa indennità per ripetibili. A tal fine occorre far capo ¿ indicativamente ¿ alla tariffa dell'Ordine degli avvocati (art. 150 CPC), la quale prevede che ¿in qualsiasi pratica avente un valore determinato o determinabile¿ la retribuzione del patrocinatore va calcolata in base al valore litigioso (art. 9 cpv. 1 e, per i rimedi di diritto, art. 17 TOA).
a) Da AO 2 l'attore esigeva la consegna di tre azioni detenute a titolo fiduciario (le stesse rivendicate con l'ultimo atto di causa davanti al Pretore: art. 15 CPC), oltre che di documentazione ritenuta dal Pretore senza valore particolare. Il valore litigioso complessivo stimato dal Pretore in fr. 100 000.¿ per 100 azioni non essendo contestato (sopra, consid. 1), il contenzioso nei confronti di AO 2 aveva un valore litigioso di fr. 3000.¿. Il problema è che, applicando a tale ammontare i soli art. 9 cpv. 1 e 17 TOA, si otterrebbe un risultato manifestamente irrisorio per rapporto al lavoro svolto dalla legale (17 pagine di osservazioni all'appello), anche applicando le aliquote massime previste dalle due norme (fr. 525.¿). L'indennità per ripetibili va determinata perciò tenendo conto anche del criterio orario (art. 11 cpv. 1 con richiamo all'art. 10 TOA). Se poi si considerano le spese presumibili e l'IVA, al convenuto non può ragionevolmente assegnarsi un'indennità per ripetibili inferiore a fr. 1500.¿.
b) AO 1 ha dovuto difendersi dalla rivendicazione di 97 azioni (le stesse formanti oggetto dell'ultimo atto di causa davanti al Pretore: art. 15 CPC), per un valore complessivo di fr. 97 000.¿. Applicando a quest'ultima somma, indicativamente, il combinato disposto degli art. 9 cpv. 1 e 17 TOA (art. 150 CPC) sulla base di aliquote medie si ottiene un risultato di fr. 3880.¿. Se poi si considerano le spese presumibili e l'IVA, l'indennità spettante all'appellato può equamente fissarsi in fr. 4400.¿. Con il suo memoriale di osservazioni AO 1 ha sostenuto altresì, in qualità di interveniente accessorio, la posizione di AO 2. Per principio tuttavia un interveniente accessorio non vince né soccombe, sicché non può essere tenuto a corrispondere ripetibili, ma nemmeno può ricevere indennità a tal fine (Rep. 1989 pag. 171 consid. 1.2, 1990 pag. 267; identico principio vige sul piano federale: DTF 130 III 578 consid. 6). Nella fattispecie, del resto, non si scorgono eccezioni che giustifichino una deroga a tale principio: l'interveniente accessorio non ha assunto la causa in luogo della parte assistita (Rep. 1989 pag. 171 in fondo), né invoca il principio della causalità (Rep. 1990 pag. 268 in alto) o ragioni di equità (DTF 130 III 578 consid. 6 in fine). A AO 1 vanno quindi attribuite ripetibili solo per la sua veste di convenuto.
c) Per quanto riguarda le ripetibili attribuite a AO 2 dal primo giudice (fr. 7500.¿), l'attore fa notare che ancora nella sua lettera del 9 settembre 1998 lo stesso AO 2 gli aveva sottaciuto di avere consegnato le azioni a AO 1 il 7 settembre 1998, inducendolo così a promuovere causa contro di lui. Se non che, dopo avere appreso la circostanza dal memoriale di risposta avversario, l'attore ha mantenuto invariate le sue richieste di giudizio. Per di più, la causa oggetto dell'attuale giudizio non è un'azione possessoria, come egli pretende, bensì un'azione civile ordinaria (art. 13 TOA). E ai fini delle ripetibili il Pretore si è tenuto agevolmente nei limiti di retribuzione stabili dalla tariffa dell'Ordine degli avvocati (art. 9 cpv. 1 TOA: dal 6 al 10% per un valore litigioso di fr. 100 000.¿: consid. 1), senza nemmeno considerare l'IVA e le presumibili spese. Al riguardo non si scorge quindi alcun abuso o eccesso del potere d'apprezzamento che compete al primo giudice in tale materia (Rep. 1996 pag. 171).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia unica fr. 2000.¿
b) spese fr. 50.¿
fr. 2050.¿
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1 fr. 4400.¿ e a AO 2 fr. 1500.¿ per ripetibili.
3. Intimazione:
¿ ; ¿ ; ¿ .
Comunicazione:
¿ Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1;
¿ Divisione delle contribuzioni, Ufficio procedure speciali, Bellinzona (consid. 14, dopo il passaggio in giudicato).
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d¿appello
Il presidente La segretaria