Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.12.2005 11.2003.123

9 dicembre 2005·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,534 parole·~18 min·2

Riassunto

Privazione della custodia parentale.

Testo integrale

Incarto n. 11.2003.123

Lugano, 9 dicembre 2005/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa 606.2000/R.56.2003 (privazione della custodia parentale) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

 AP 1 e  AP 2, (patrocinati dall' , )  

alla

CO 1,

                                         riguardo al figlio S__________ (2000);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 22 settembre 2003 presentato da AP 1 e AP 2 contro la decisione emessa il 1° settembre 2003 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il 18 settembre 2000 AP 2 (1962) ha dato alla luce un bambino, S__________. AP 1 (1954) ne ha riconosciuto la paternità il 9 ottobre 2000 davanti all'ufficiale dello stato civile di Lugano. In seguito a segnalazioni del Servizio sociale e del Servizio psico-sociale di __________ circa disturbi psichici della madre, con decisione provvisionale del 18 aprile 2001 il presidente della Commissione tutoria regionale 8 ha invitato il Servizio medico-psicologico di __________, il Servizio psico-socia­le e l'Unità d'intervento regionale a verificare la situazione, formulando proposte di “sostegno”, un “piano terapeutico” e suggerimenti in merito alla “futura sistemazione del minore (collocamento)”. Sentiti gli operatori dell'Unità d'intervento regionale, il 27 aprile 2001 egli ha poi ordi­nato il collocamento provvisorio del bambino alla __________ di __________ per tre mesi, dal lunedì al venerdì, tranne il mercoledì, dalle ore 9.00 alle 14.00, privando in tali fasce orarie la madre della custodia parentale e sollecitando AP 1 a raggiungere la __________ “per le spiegazioni e delucidazioni del caso”. Il 10 maggio 2001 la Commissione tutoria ha ratificato le decisioni del presidente e il giorno stesso S__________ è stato collocato nell'istituto.

                                  B.   Il Servizio psico-sociale ha consegnato il proprio rapporto il 16 luglio 2001 e il 28 settembre 2001 è stato recapitato alla Commissione tutoria anche il referto del Servizio medico-psicologi­co, oltre a quello del Servizio sociale l'8 ottobre successivo. Fondan­dosi su quest'ultimo, con decisione del 28 novembre 2001 la Commissione tutoria ha esteso dalle ore 9.15 alle 17.00 il collocamento obbligatorio del figlio alla __________, autorizzando la presenza della madre solo il martedì e il venerdì fino alle ore 11.00. In previsione di un intervento chirurgico per una malformazione renale congenita che il figlio avrebbe dovuto subire il 12 marzo 2002, il 5 marzo 2002 la Commissione tutoria ha poi sospeso il collocamento del bambino fino al ricovero clinico, inviando ogni giorno a casa della madre un operatore del Servizio cure a domicilio di __________.

                                  C.   Ripreso il collocamento del bambino il 2 giugno 2002, il 5 agosto successivo la Commissione tutoria ha limitato la presenza di AP 2 alla __________ al martedì pomeriggio, fissando il diritto di visita di AP 1 ogni mercoledì pomeriggio. Ciò posto, essa ha invitato il Servizio sociale e la __________ a presentare un rapporto con­giunto sul­l'“idonei­tà o l'inidoneità dei genitori per l'affidamento”, affidando al Servizio medico-psicologico un ulteriore rapporto sull'evolversi della situazione e sulle capacità dei genitori. In favore di S__________ la Commissione tutoria ha istituito anche una curatela educativa con speciali poteri (art. 308 cpv. 2 CC), riservando la nomina del curatore a più tardi.

                                  D.   In esito a una segnalazione della direttrice della __________ circa un “livido evidente all'occhio” di AP 2, con decisione del 13 settembre 2002 il presidente supplente della Commissione tutoria ha internato in via provvisionale il bambino nell'istituto, privando la madre della custodia parentale. Il 17 settembre 2002 il presidente della Commissione tutoria ha disciplinato provvisional­men­te il diritto di visita di AP 2 (un'ora e mezzo-due ore giornaliere) e quello di AP 1 (un'ora ogni mercoledì, sotto sorveglianza). I due provvedimenti sono stati ratificati dalla Com­missione tutoria con decisione del

                                         5 novembre 2002. In base ai rapporti presentati dai responsabili della __________ il 7 e 9 gennaio 2003, la Commissione tutoria ha deciso il 17 gennaio 2003, sempre in via provvisionale, di limitare ulteriormente gli incontri di AP 2 con il figlio a tre visite settimanali di un'ora e mezzo o due.

                                  E.   Esaminato il rapporto del 29 novembre 2002 pervenuto dal Servizio medico-psicologico e le risposte complementari del 7 febbraio 2003, con decisione del 22 maggio 2003 la Com­missione tutoria ha privato AP 2 della custodia parentale, ha incaricato il Servizio sociale di trovare al bambino una famiglia affidataria o un istituto, riconfermando nel frattempo il collocamen­to alla __________. I diritti di visita dei genitori sarebbero stati ridefiniti non appena il bambino avesse trovato una sistemazione definitiva. La nomina della curatela educativa è stata revocata. La Commissione tutoria regionale non ha prelevato tasse né spese.

                                  F.   Il 5 giugno 2003 AP 1 e AP 2 hanno impugnato la decisione predetta davanti alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, postulando il riaffidamento del figlio a entrambi e la nomina di un curatore educativo o, in subordine, l'estensione del loro diritto di visita. Statuendo il 1° settembre 2003, l'autorità di vigilanza ha respinto il ricorso, senza riscuotere oneri. I ricorrenti sono stati ammessi entrambi al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

                                  G.   Contro la decisione appena citata sono insorti il 22 settembre 2003 AP 1 e AP 2 con un appello per ottenere – previa concessione dell'effetto sospensivo – l'annullamento della decisione presa dalla Commissione tutoria, il conferimento dell'“autorità parentale” ai genitori o, in via subordinata, alla sola madre e la nomina di un curatore educativo. L'appello avendo già di per sé effetto sospensivo, con decreto del 30 settembre 2003 il presidente della Camera ha dichiarato la relativa richiesta priva d'oggetto. Al ricorso la Commissione tutoria non ha formulato osservazioni. AP 2 e AP 1 si sono sposati in pendenza di appello, il 21 maggio 2004.

Considerando

in diritto:                  1.   Le decisioni prese dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili nel termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2). Introdotto in tempo utile, l'appello in esame è tempestivo. La procedura davanti alla Camera è quella degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità enunciate dall'art. 424a CPC.

                                   2.   Nella misura in cui  tende a far annullare la decisione della Com­missione tutoria, l'appello è inammissibile. L'autorità di vigilanza dispone di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto, sicché la sua decisione sostituisce quella della Commissione tutoria (I CCA, sentenza inc. 11.1999.131 del 26 ottobre 1999, consid. 1). Dall'insieme dei motivi addotti nell'appello si desume senza equivoco, nondimeno, che quanto gli interessati postulano in realtà è la riforma della decisione presa dall'autorità di vigilanza nel senso di attribuire la custodia parentale (non l'autorità parentale, la quale non è in discussione) a loro congiuntamente o – in subordine – alla madre, designan­do al figlio un curatore educativo. Gli

                                         eventuali effetti esplicati dal matrimonio che AP 1 ha contratto in pendenza di appello con AP 2 per quanto attiene alla custodia parentale di lui non possono invece essere considerati ai fini dell'attuale giudizio, tali effetti non formando oggetto del contenzioso. Tutto ciò pre­messo, nulla osta alla trattazione dell'appello.

                                   3.   Gli appellanti chiedono che si disponga una nuova perizia pedo­psichiatrica (memoriale, pag. 17 in alto), sia perché i referti allestiti il 28 settembre 2001 e il 29 novembre 2002 (con le delucidazioni del 7 febbraio 2003) da __________ e __________, del Servizio medico-psicologico di __________, sulla loro idoneità parentale sono superati e inconcludenti (pag. 14 in basso, pag. 18 in basso), sia perché quei referti non sono oggettivi (memoriale, pag. 16 in basso). Gli appellanti sollecitano altresì l'audizione della dott. __________, pediatra di S__________, la quale conoscerebbe “meglio e da più tempo la situazione sia dei genitori che del bambino” (memoriale, pag. 17 a metà), e producono una lettera del 19 settembre 2003 in cui il Servizio psico-sociale attesta che AP 2 denota “un miglioramento del quadro clinico iniziale” (memoriale, pag. 18 in basso).

                                         a)   Tutte le prove di cui i ricorrenti postulano l'assunzione erano già state proposte all'autorità di vigilanza. Questa ha rinunciato a esperire una nuova perizia perché agli atti già figurano i referti 28 settembre 2001 e 29 novembre 2002 del Servizio medico-psico­logico di __________ (“che è, appunto, un servizio di pedopsichiatria”), con le delucidazioni del 7 febbraio 2003, come figurano due certificati medici e una dichiarazione della dott. __________ (del 15 febbraio 2002, del 2 gennaio 2003 e del 21 maggio 2003). Quanto a un certificato del 15 maggio 2003 in cui il Servizio psico-sociale attestava che la salute di AP 2 era migliorata grazie a cure farmacologiche (certificato sostanzialmente analogo a quello del 19 settembre 2003 prodotto in appello), l'autorità di vigilanza ha soggiunto che “pur riconoscendo l'evoluzione positiva della signora AP 2”, tale miglioramento si riferiva “alla sua personale condizione psichiatrica e non alle sue capacità genitoriali, delle quali non si fa cenno” (decisione impugnata, consid. 3a e 4a in principio).

                                         b)   L'autorità di vigilanza ha rinunciato ad assumere nuovi mezzi istruttori anche per quanto riguarda AP 1, rilevando come un referto specialistico fatto allestire da lui medesimo il 6 marzo 2003 rispecchiasse la perizia del Servizio medico-psicologico, che raccomandava la necessità di “una presa a carico specialistica di tipo psichiatrico e psicoterapeutico al fine di evitare pericolose derive psicopatologiche che potrebbero compromettere gravemente il suo equilibrio psichico, psicosociale e sociofamiliare” (decisione impugnata, loc. cit.). Infine l'autorità di vigilanza ha tenuto conto anche del prospettato “ricongiungimento” dei genitori (a quel momento non ancora sposati), spiegando che – come risultava dal referto del Servizio medico-psicologico e dalle relative delucidazioni – una loro riconciliazione per il bene del bambino non sussidiava alle loro insufficienze genitoriali, dovute a fattori psichici e psicologici. Come coppia, “i genitori di S__________ non offrono maggiori garanzie relativamente alle loro capacità” (decisione impugnata, consid. 4b). Anche sotto tale profilo l'assunzione di nuove prove non avrebbe portato quindi elementi di rilievo suscettibili di modificare il quadro clinico delineato dagli specialisti chiamati a pronunciarsi in sede istruttoria sull'idoneità parentale dei ricorrenti.

                                         c)   Nell'appello gli interessati non si confrontano nemmeno da lungi con le motivazioni testé riassunte. Lamentano genericamente che l'autorità di vigilanza si sia fondata su prove superate, adombrano sospetti di parzialità sulla psicologa __________ del Servizio medico-psicologico e pretendono che le condizioni di salute della madre siano migliorate allegando un certificato del 19 settembre 2003 pressoché identico a quello del 15 maggio 2003 già considerato dall'autorità di vigilanza (me­moriale, punti 15 e 17), ma non spiegano perché le ragioni in base alle quali l'autorità di vigilanza ha ritenuto ancora pertinenti le prove agli atti siano censurabili, né tentano di indicare perché in simili condizioni il certificato del

                                               19 settembre 2003 dovrebbe avere maggior valenza rispetto a quello del 15 maggio 2003. Che la Commissione tutoria regionale possa avere ritenuto inconcludente il primo referto del Servizio medico-psi­cologico (del 28 settembre 2001) poco sussidia, intanto perché la decisione su ricorso ha sostituito – come detto – quella dell'autorità tutoria e inoltre perché a quel referto ne ha fatto seguito un altro, del 29 novembre 2002, e poi ancora un altro di delucidazioni, del 7 febbraio 2003. In definitiva, nelle condizioni descritte non è dato a divedere perché questa Camera dovrebbe scostarsi dal­l'opi­nione diffusamente motivata dell'autorità di vigilanza. Al pro­posito l'appello si rivela del tutto inconsistente.

                                   4.   Nella decisione impugnata l'autorità di vigilanza ha ravvisato i presupposti per una privazione della custodia parentale (art. 310 cpv. 1 CC) sulla base dei referti peritali allestiti dal Servizio medico-psicologico. Dal primo, del 28 settembre 2001, risultava che la madre del bambino, invalida al 100% per motivi psichiatrici,

                                         aveva già subìto svariati ricoveri – anche coatti – nella Clinica psichiatrica cantonale a __________ per schizofrenia cronica. Al bambino piccolo essa avrebbe potuto teoricamente accudire, nonostante la personalità fragile e la scarsa percezione dei propri limiti, anche perché la presenza del figlio fungeva per lei da catalizzatore contro la depressione e l'apatia, ma essa sembrava persa e incapace di affrontare la situazione all'idea che, crescendo, S__________ divenisse autonomo. Da quello stesso rapporto si evinceva che il padre del bambino, anch'egli invalido al 100% dal settembre 2001, è un soggetto caratteriale che ha avuto seri problemi con la giustizia (finendo prima in riformatorio, da adolescente, e poi recluso per otto anni e mezzo nel Penitenziario della “Stampa” fra il 1973 e il 1981). Ani­mato da rabbia e risentimento per il burrascoso passato, egli non pareva in grado di valutare la reale situazione in cui si trova il figlio e respinge l'aiuto delle istituzioni, viste come intrusive e invadenti. Ne aveva concluso, il Servizio medico-psicologico, che nessuno dei due genitori offriva sufficienti garanzie ai fini di una custodia parentale adeguata e responsabile.

                                         Nel successivo referto del 29 novembre 2002 il Servizio medico-psicologico, dopo avere riferito di percosse subìte dalla madre del bambino per opera del compagno, confermava che entrambi i genitori apparivano molto incentrati su di loro, incapaci di identificarsi con i bisogni del figlio, che nessuno dei due era disposto a mettersi in discussione (la madre in particolare non appariva avere percezione dei propri limiti psichici) e che tutt'e due si ritenevano vittime di atteggiamenti persecutori. Senza la “rete di assistenza” costituita dai servizi sociali, essi non risultavano idonei a esercitare la custodia sul figlio. Rispondendo il 7 febbraio 2003 a quesiti della madre, il Servizio medico-psicologico ha precisato che la sua valutazione peritale si riferiva alla “realtà interna e soggettiva” dei genitori, poco o punto influenzabile da avvenimenti esterni. Chiamato a specificare se non potesse entrare in considerazione una misura meno incisiva del collocamento del figlio, come ad esempio una curatela educativa combinata con “un accompagnamento regolare da parte del SAE a domicilio”, il Servizio medico-psicologico ha risposto che l'eventualità non era

                                         esclusa in partenza, ma che in concreto la conflittualità tra genitori, il fatto che AP 1 rifiutasse ogni intromissione nella sua sfera privata e le difficoltà di lui nel capire lo stato psichico di AP 2 (delle cui conseguenze si lamentava) non rendevano l'ipotesi realistica.

                                         Per quel che era dei miglioramenti fatti valere dai ricorrenti, l'autorità di vigilanza ha dato atto che le condizioni di salute della madre apparivano migliorate in seguito all'assunzione di una terapia farmacologica, ma che ciò non risultava avere influito apprezzabilmente sulla sia capacità parentale. Migliorato appariva anche lo stato di salute del padre, ma rimaneva un'inquietante sindrome ansioso-depressiva con disturbo di personalità antisociale, sussistevano funzioni cognitive compromesse per quanto riguarda memoria, tensione e concentrazione, onde l'esigenza di trattamenti psichiatrici e psicoterapeutici per evitare “pericolose derive psicopatologiche”, suscettibili di comprometterne gravemente l'equilibrio psichico, psicosociale e psicofamiliare di lui. Per altro, la capacità parentale dei genitori non poteva dirsi sufficiente nemmeno se esercitata in coppia, l'uno non essendo in grado di supplire alle mancanze dell'altro. Tutto ciò – ha concluso l'autorità di vigilanza – rendeva ineluttabile il collocamento del figlio presso terzi, unico provvedimento idoneo a garantire lo sviluppo equilibrato e armonioso del piccolo.

                                   5.   Nel loro memoriale gli appellanti censurano “in generale l'atteggiamento delle autorità alle quali hanno avuto a che fare”, le decisioni “frettolose” da loro adottate e la mancata instaurazione di un rapporto di mutua fiducia (memoriale, punto 16). Prive di qualsiasi riferimento al contenuto della decisione impugnata, tali indistinte recriminazioni non permettono di capire perché di tale decisione si imporrebbe la riforma, sicché al proposito l'appello riesce d'acchito irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

                                   6.   Gli appellanti affermano che nella fattispecie la privazione della custodia parentale è un provvedimento eccessivo (memoriale, punto 17). Di fronte alla circostanziata motivazione addotta dall'autorità di vigilanza, tuttavia, essi non indicano quali elementi agli atti sorreggano la loro opinione. Al contrario: la pretesa inosservanza del principio di proporzionalità si fonda sulle presumibili risultanze dei mezzi istruttori chiesti invano all'autorità di vigilanza. Se non che, neppure in quest'ambito gli appellanti si confrontano con i motivi per cui l'autorità di vigilanza ha rinunciato all'assunzione di quelle prove. Evocare una violazione dell'art. 29

                                         cpv. 2 Cost. in circostanze siffatte è a dir poco infruttuoso.

                                   7.   A parere degli appellanti basterebbe per il bene del figlio, nel caso in esame, un'assistenza ai genitori da parte dei servizi statali (art. 307 cpv. 3 CC) o una curatela educativa (art. 308 CC). “La gravità della situazione concreta avrebbe permesso di reagire con misure più tenui, come per esempio l'internamento diurno del piccolo S__________” (memoriale, punto 18). Così argomentando, però, gli appellanti omettono di confrontarsi con l'opinione del Servizio medico-psicologico (ripresa dall'autorità di vigilanza), il quale ha scartato l'ipotesi di provvedimenti meno incisivi perché non realistici alla luce della situazione specifica (sopra, consid. 4). Quanto all'internamento diurno, una simile misura può ragionevolmente prospettarsi come una soluzio­ne transitoria, ma non a medio termine. Oltre a ciò, la madre del bambino appare atta, se mai, a esercitare la custodia su un bambino piccolo, ma risulta disorientata di fronte all'autonomia che il figlio acquisirà con gli anni. Come potrà accudire in seguito al ragazzo oltre le fasce orarie dell'internato gli appellanti non dicono. Una volta ancora il rimedio palesa tutta la sua labilità.

                                   8.   Ribadiscono gli appellanti che nel frattempo il loro stato di salute è migliorato, l'una per avere seguito una terapia farmacologica associata a colloqui presso il Servizio psico-sociale, l'altro per avere dimostrato un contegno più attento ai bisogni del figlio. Una misura più incisiva della curatela educativa offenderebbe perciò l'art. 8 par. 2 CEDU, come risulta anche dalle dichiarazioni della dott. Luisa Hörler, pediatra del bambino, secondo cui “con un adeguato sostegno terapeutico e di qualcuno che la aiuti nella gestione del figlio” la madre può assolvere tranquillamente il suo ruolo (memoriale, punto 19). Ora, per quel che è delle loro condizioni di salute gli appellanti trascurano una volta ancora di confrontarsi con la motivazione addotta dall'autorità di vigilanza, passata né più né meno sotto silenzio. Invano si cercherebbe di sapere perché tale motivazione sarebbe in qualche modo censurabile, ciò che rende l'appello irricevibile già di conseguenza (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Quanto alla pretesa violazione dell'art. 8 par. 2 CEDU, il rispetto della vita privata e familiare consacrato da tale norma non impedisce che siano adottate opportune misure a protezione del figlio. Che poi, in concreto, l'istituzione di una curatela educativa sia una misura sufficiente è una tesi non priva di disinvoltura, gli stessi appellanti invocando l'opinione della dott. __________, la quale auspica non solo l'intervento di qualcuno che aiuti la madre “nella gestione del figlio”, ma anche di qualcuno che presti “un adeguato sostegno terapeutico”. Il problema è che, comunque sia, l'adeguato sostegno terapeutico sarebbe forse potuto bastare per l'immediato, ma non avrebbe garantito – secondo gli accertamenti dell'autorità di vigilanza – un adeguato sviluppo del figlio a medio termine, la madre risultando disorientata di fronte all'idea che, crescendo, S__________ divenga autonomo. Nemmeno su questo punto gli appellanti si confrontano con l'accertamento dell'autorità di vigilanza.

                                   9.   Infine gli appellanti chiedono che, non dovessero soccorrere i presupposti per una custodia congiunta del figlio da parte dei genitori, si lasci la custodia parentale alla madre e si istituisca parallelamente una curatela educativa (art. 308 CC). La richiesta cade nel vuoto già per il fatto che – come si è visto – i genitori non appaiono idonei all'esercizio della custodia, né a titolo individuale né insieme. Le argomentazioni addotte ricalcano del resto – sommariamente – quelle già esaminate, fondate su mere affermazioni prive di riscontro agli atti o su richieste di prova già note, una volta ancora senza che gli appellanti si misurino concretamente con la motivazione contenuta nella sentenza impugnata.

                                10.   Se ne conclude che, senza possibilità di esito favorevole, l'appello è destinato all'insuccesso. Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Si può comprendere nondimeno che, in un   estremo tentativo di conservare la custodia del figlio, gli appellanti abbiano tentato la via del rimedio giuridico. Considerate le ristrettezze finanziarie in cui versano, si può quindi prescindere – eccezionalmente – dal prelevare tasse o spese (art. 148 cpv. 2 CPC). Del resto non si pone problema di ripetibili, all'appello non essendo state formulate osservazioni. Non può invece entrare in linea di conto l'assistenza giudiziaria, che presuppone – tra l'altro – una parvenza di buon diritto insita nell'appello (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Nella fattispecie il memoriale consiste in 14 pagine di cronistoria, superflue per rapporto alla narrativa dei fatti sintetica e completa che figura nella decisione impugnata, per esaurirsi in 7 pagine di argomentazioni largamente irricevibili, già per la circostanza che nemmeno si confrontano concretamente con le ragioni addotte dall'autorità di vigilanza a suffragio della decisione impugnata. Conferire il beneficio del gratuito patrocinio in condizioni del genere non è possibile.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

                                   4.   Intimazione:

–  , ; –  .

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

11.2003.123 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.12.2005 11.2003.123 — Swissrulings