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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 03.05.2004 11.2003.121

3 maggio 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,553 parole·~13 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 11.2003.121

Lugano 3 maggio 2004/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2002.647 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 18 settembre 2002 da

AP0 , (patrocinata dall' PA0)  

contro  

AO0 (patrocinato dall' PA0);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 16 settembre 2003 presentato da AP0 contro la sentenza emessa il 5 settembre 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.                      

Ritenuto

in fatto:                    A.   AO0 (1961) e AP0 (1961), divorziati, hanno contratto matrimonio a __________ il  10 gennaio 1996. A quel momento il marito era già padre di ____________________ (1986), affidato alla prima moglie, mentre la sposa era madre di A__________ (1989), nato da una precedente unione. Dal nuovo matrimonio non sono nati figli. Il marito è venditore di automobili per __________, __________. La moglie lavora alle dipendenze dell'Ospedale regionale di __________, sede di __________, quale aiuto infermiera all'80%. A__________, che è sempre vissuto nella nuova comunione domestica, frequenta la scuola media all'Istituto __________ di __________. I coniugi si sono separati di fatto nel settembre del 2002, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per andare a vivere ad __________ con un'altra donna.

                                  B.   Il 18 settembre 2002 AP0 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale per ottenere – già in via cautelare – l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione dell'appartamento coniugale, l'assegnazione di una Ford “Focus”, il pagamento di metà di una fattura per servizi della telefonia mobile, un contributo alimentare per sé di fr. 1730.– mensili e una provvigione ad litem di fr. 3000.– o, subordinatamente, il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Con decreto cautelare del 20 settembre 2002, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha fissato il contributo di mantenimento per la moglie in fr. 1300.– mensili.

                                  C.   All'udienza del 22 ottobre 2002, indetta per la discussione dell'istanza, AO0 ha aderito alla richiesta di vita separata, come pure all'assegnazione dell'appartamento coniugale e dell'autovettura alla moglie, oltre che al pagamento della metà della citata fattura, ma si è opposto al versamento di un contributo alimentare e alla provvigione ad litem. Esperita l'istruttoria, al dibattimento finale del 10 giugno 2003 le parti hanno confermato le rispettive posizioni.

                                  D.   Statuendo il 5 settembre 2003 dopo avere stralciato dai ruoli la procedura cautelare, il Pretore ha autorizzato i coniugi a sospen­dere la comunione domestica, ha assegnato l'appartamento coniugale e l'automobile alla moglie, ha fissato il contributo per lei in fr. 520.– mensili dall'ottobre del 2002 e ha posto metà della fattura per servizi di telefonia a carico del marito. Le richieste di provvigione ad litem e di assistenza giudiziaria sono state respin­te. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 400.–, sono state addebitate alle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata AP0 è insorta con un appello del 16 settembre 2002 nel quale chiede che il contributo alimentare sia aumentato a fr. 1300.– mensili dal 20 settembre 2002. Nelle sue osservazioni del 14 ottobre 2003 AO0 propone di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato.

Considerando

in diritto:                  1.   Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 5 LAC e art. 361 segg. CPC, cui rinvia l'art. 5 LAC), in esito alla quale il Pretore statuisce con “senten­za” (art. 368 cpv. 2 CPC). L'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello è dunque ricevibile.

                                   2.   L'art. 176 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro (cpv. 1 n. 1), adottando le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche (cpv. 1 n. 2). Il criterio per la definizione dei “contributi pecuniari” fra i coniugi è disciplinato dal diritto federale e riprende quello provvisionale dell'art. 137 cpv. 2 CC inerente alle cause di stato. L'ammontare dei contributi si calcola quindi in base al riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli minorenni (DTF 121 III 302 consid. 5b, 123 III 1; Hausheer/ Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 26 ad art. 176 CC; Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 2a edizione, n. 4 ad art. 176). Quanto al fabbisogno dei coniugi, esso è determinato in base al minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunte le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche, come pure gli oneri fiscali.

                                   3.   Litigioso rimane in concreto il contributo di mantenimento per la moglie. A tal fine il Pretore ha accertato il reddito netto del marito in fr. 4415.– mensili, per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2600.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 700.–, premio della cassa malati fr. 230.40, onere fisca­le fr. 265.–, contributo alimentare per il figlio M__________ fr. 300.–). Quanto al reddito della moglie, egli l'ha calcolato in fr. 3585.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2810.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, locazione e spese accessorie fr. 1025.–, assicurazione economia domestica e responsabilità civile fr. 29.35, premio della cassa malati fr. 253.50, onere fiscale stimato fr. 250.–). Su tale base il primo giudice ha fissato il contributo alimentare per la moglie in fr. 520.– mensili (fabbisogno minimo di fr. 2810.–, più la mezza eccedenza di fr. 1295.–, meno il reddito proprio di fr. 3585.–). Quanto alla decorrenza del contributo, il Pretore l'ha fissata dall'ottobre del 2002,  per il mese precedente il marito avendo già fatto fronte a diverse spese familiari.

                                   4.   Per quanto riguarda il contributo alimentare, il Pretore non ha inserito nel fabbisogno dell'istante il contributo in favore del figlio A__________, né ha riconosciuto la retta dell'Istituto __________ frequentato da quest'ultimo, potendo la madre – a suo avviso – chiedere un aiuto finanziario al padre naturale. L'appellante censura tale conclusione, sostenendo che nel suo fabbisogno minimo va inserito quello del figlio, il quale viveva nell'economia domestica comune. Chiede pertanto di includere nel proprio fabbisogno minimo fr. 479.– mensili, corrispondenti all'importo di fr. 1920.– pre­visto dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo per un ragazzo dell'età di A__________, dedotti fr. 600.– (versati dal padre), fr. 200.– (“altri costi”, secondo le note raccomandazioni), fr. 300.– (partecipazione alla cure e all'educazione, prestate parzialmente in natura) e fr. 340.– (costo dell'alloggio, già compreso nel fabbisogno della madre). L'appellante chiede inoltre di riconoscere la retta dell'Istituto __________ (fr. 760.– mensili), che il figlio deve frequentare per esigenze personali e educative.

                                   5.   I coniugi si devono vicendevolmente adeguata assistenza nell'adempimento dell'obbligo verso i figli nati prima del matrimonio (art. 278 cpv. 2 CC). Tale norma concreta il dovere generale di assistenza sgorgante dall'art. 159 cpv. 3 CC e sussiste nella misura in cui, a causa del ma­trimonio, il genitore biologico – nella fattispecie l'appellante – non possa dedicarsi al mantenimento del figlio come potrebbe fare, invece, se non fosse sposato (DTF 127 III 68; Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 4 e 6 ad art. 278 CC; Rep. 1994 pag. 302). Nel caso in cui il figlio sia della moglie, in particolare, il patrigno adempie il suo dovere di assistenza verso la moglie esonerando la medesima – nella misura del necessario – dalla cura dell'economia domestica, in modo ch'essa possa procurarsi il necessario per il sostentamento del figlio, oppure versando alla moglie il guadagno che essa conseguirebbe se fosse adeguatamente sgravata dalle mansioni di casa (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5ª edizione, n. 20.14, pag. 145).

                                   6.   Nel caso specifico il convenuto ha sempre assolto il proprio dovere di assistenza verso la moglie, come patrigno, lasciando che duran­te la vita in comune la consorte devolvesse parte del proprio guadagno al mantenimento del figlio. Certo, essa sussidiava A__________ anche grazie anche al contributo alimentare ricevuto dal padre naturale (interrogatorio formale del 9 gennaio 2003, risposta n. 7), il quale contribuisce al mantenimento del figlio con fr. 600.– mensili (v. anche doc. F, pag. 2 n. 2.1 della convenzione omologata). Il convenuto provvedeva però a coprire l'ammanco (DTF 120 II 288 consid. 2b; Hegnauer, op. cit. n. 20.10 pag. 124). Non v'è motivo, tanto meno in costanza di matrimonio, perché tale stato di cose debba essere modificato (Hasenböhler in: Basler Kommentar, op. cit., n. 17 ad art. 163 CC).

                                   7.   Per quel che riguarda il fabbisogno in denaro di A__________, l'edizione 2003 delle note raccomandazioni (in: www:ajb.zh.ch) prevede per un ragazzo dai 13 ai 18 anni un fabbisogno medio in denaro di fr. 1980.– mensili. Dedotto quanto l'appellante stessa propone di detrarre (costo effettivo dell'alloggio di fr. 340.– già compreso nel fabbisogno di lei, “altri costi” ridotti di fr. 200.–, posta per cura e educazione ricondotta a fr. 300.–) e del contributo alimentare versato dal padre biologico (fr. 600.– mensili), l'importo di fr. 479.– mensili da lei rivendicato dall'interessata appare legittimo. Quanto alla retta dell'Istituto __________, essa rientra senz'altro nel fabbisogno del figlio (Wullschleger in: Praxiskommentar Schei­dungsrecht, Basilea 2000, n. 15 ad art. 285 CC). L'iscrizione a tale scuola è dovuta a problemi del ragazzo (interrogatorio forma­le del convenuto del 9 gennaio 2003, risposta n. 10) e non v'è motivo perché in costanza di matrimonio la situazione vada modificata. Il convenuto del resto, oltre a finanziare le attività sportive di A__________, ha sempre provveduto a pagare la retta dell'Istituto per cinque anni (interrogatorio formale del 9 gennaio 2003, rispo­sta n. 7). È vero che incomberebbe prioritariamente al padre del ragazzo finanziare con un contributo idoneo tale spesa, ma questi ha già aumentato il suo contributo mensile di € 100.00 (interrogatorio formale del 9 gennaio 2003, risposta n. 10) e non pare in grado di contribuire maggiormente. Ciò posto, a ragione l'appellante chiede di inserire 760.– mensili (doc. D) nel suo fabbisogno minimo. In definitiva, il fabbisogno minimo di lei ammonta pertan­to a fr. 4049.– mensili.

                                   8.   Quanto alle necessità del marito, l'appellante chiede di ridurre il fabbisogno minimo di lui a fr. 2292.40 mensili. Sostiene che nella misura in cui convive con un'altra donna, egli non dev'essere ritenuto una persona sola per il calcolo del minimo esistenziale del diritto esecutivo, sicché nel suo fabbisogno vanno ammessi soltanto fr. 775.– mensili, corrispondenti alla metà del minimo esistenziale del diritto esecutivo previsto per due persone che vivono in comunione domestica. La censura è priva di fondamento. Secondo giurisprudenza invalsa, analogamente a quanto avviene per le spese di alloggio, questa Camera riconosce a ogni coniuge il fabbisogno minimo che gli andrebbe riconosciuto se vivesse da sé solo, indipendentemente da un'eventuale coabitazione dalla quale non è tenuto a trarre vantaggi né svantaggi (da ultimo: sentenza inc. 11.1999.126 del 13 agosto 2003, consid. 5a e 10a; v. anche Fam.Pra.1/2000 pag. 135). Al riguardo il giudizio del Pretore è assolutamente corretto.  

                                   9.   Ciò posto, il quadro delle entrate e delle uscite coniugali si presenta come segue:

                                         reddito del marito (non contestato)                                fr.   4415.—

                                         reddito della moglie (non contestato) fr.   3585.—

                                                                                                                          fr.   8000.—  mensili

                                         fabbisogno minimo del marito (invariato )                       fr.   2600.—

                                         fabbisogno minimo della moglie (sopra, consid. 5):

                                         – fabbisogno proprio                          fr. 2810.–

                                         – contributo al figlio A__________       fr. 1239.–             fr.  4 049.—

                                         fabbisogno familiare                                                     fr.  6 649.—  mensili

                                         eccedenza                                                                  fr.  1351.—  mensili

                                         metà eccedenza                                                         fr.    675.50  mensili

                                         contributo per la moglie:

                                         fr. 4049.– + fr. 675.50 ./. fr. 3585.– =                            fr.  1139.50  mensili.

                                         L'appello deve essere accolto entro questi limiti.

                                10.   L'appellante chiede di far decorrere il contributo alimentare in suo favore dal 20 settembre 2002, data dell'istanza. Ora, i contributi pecuniari dell'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC possono essere chiesti “per il futuro e per l'anno precedente l'istanza” (art. 173 cpv. 3 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 28 ad art. 176 CC). Prima di fissare contributi retroattivi, tuttavia, il giudice verifica che il coniuge debitore non abbia già adempiuto l'obbligo. In concreto il Pretore ha condannato il marito a versare il noto contributo dall'ottobre del 2002, tenendo conto del fatto che per il mese precedente egli aveva ancora assunto varie spese familiari. L'appellante non si confronta con tale argomentazione, di modo che su questo punto l'appello appare d'acchito irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f. CPC con rinvio al cpv. 5). Del resto, come risulta dagli atti, con ordine di pagamento del 6 settembre 2002 il convenuto aveva pagato il leasing dell'automobile in uso alla moglie, la retta scolastica per A__________, due fat­ture telefoniche intestate alla moglie, il canone di locazione dell'appartamento coniugale e un premio assicurativo (doc. 1). In simili circostanze il giudizio del Pretore va esente da critiche.

                                11.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene un aumento del contributo alimentare, ma non nella misura richiesta. Appare equo per­tanto porre a suo carico un quinto dei costi del processo, mentre il resto va a carico del convenuto, che verserà all'appellan­te un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. Il pronunciato attuale impone inoltre una modifica del dispositivo sulle spese di primo grado che, viste le richieste di giudizio, si giustifica di porre per un terzo a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto. Quanto alle ripetibili di primo grado, l'appellante rivendica bensì una congrua indennità, ma non quantifica la pretesa. Come la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire, però, in caso di contestazioni pecuniarie essa non può limitarsi a richieste inde­ter­minate, ma deve cifrare le sue pretese (Rep. 1993 pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1; analogamente, sul piano federale: Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 1.4.1.2 ad art. 55 OG). Ciò vale pure in materia di ripetibili, quand'anche il Pretore le compensi (riferimenti in: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 11 ad art. 309). Del tutto carente, su questo punto l'appello si rivela quindi improponibile (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC con richiamo al cpv. 5).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è cosi riformata:

                                         3.  AO0 è tenuto a versare a AP0, anticipatamente entro il 5 di ogni mese dall'ottobre del 2002, l'importo di fr. 1139.50 mensili a titolo di contributo di mantenimento.

                                         7. La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese sono poste per un terzo a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, compensate le ripetibili.

                                         Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   II.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 300.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 350.–

                                         da anticipare dall'appellante, sono posti a per un quinto a carico dell'appellante medesima e per il resto a carico di AO0, che rifonderà all'appellante fr. 1200.– per ripetibili ridotte.

                                   III.   Intimazione a:

  .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

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