Incarto n. 11.2003.115
Lugano 5 dicembre 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2003.5 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 7 gennaio 2003 da
CO 2 (patrocinato dall'avv. __________)
contro
IS 1 nata __________, Lugano (patrocinata dall'avv. dr PA 1);
giudicando ora sulla domanda di revisione presentata il 9 settembre 2003 da __________ e dall'avv. dr __________ contro la sentenza emanata il 25 agosto 2003 da questa Camera;
premesso che, nell'ambito di un'azione intesa alla modifica di una sentenza di divorzio inoltrata il 7 gennaio 2003 da __________ nei confronti di __________, con istanza del 2 maggio 2003 l'avv. dr __________ ha chiesto la ricusazione del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
ricordato che con sentenza del 25 agosto 2003 questa Camera ha respinto, in quanto ricevibile, la domanda di ricusazione (inc. 11.2003.59);
accertato che contro il giudizio appena citato __________ e l'avv. dr __________ introdotto, il 9 settembre 2003, una domanda di revisione nella quale chiedono di annullare la predetta decisione;
rammentato che il 15 settembre 2003 questa Camera ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ contestualmente alla domanda di revisione;
preso atto che con sentenza del 15 ottobre 2003 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso di diritto pubblico presentato da __________ e dall'avv. __________ contro i giudizi emanati da questa Camera il 25 agosto e il 15 settembre 2003;
rilevato che il 4 novembre 2003 __________ e l'avv. __________ sono state invitate a depositare entro giovedì 27 novembre 2003, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 250.– ciascuna sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale di appello, introiti agiti, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, la domanda di revisione non sarebbe stato esaminata (art. 312 cpv. 2 CPC);
appurato che il termine è scaduto senza esito;
ritenuto che nelle circostanze descritte la domanda di revisione non può essere trattata nel merito;
considerato che gli oneri processuali vanno a carico di chi li ha provocati, ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la procedura terminando senza sentenza (art. 21 LTG);
stabilito che non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui la domanda di revisione non è nemmeno stata intimata;
richiamato l'art. 12 cpv. 1 e 2 LTG,
decreta: 1. La domanda di revisione è stralciata dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 50.–
b) spese fr. 50.–
fr. 100.–
sono posti a carico di __________ e dell'avv. __________ in solido. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
__________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale di appello
Il presidente La segretaria