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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.12.2006 11.2003.110

28 dicembre 2006·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·4,247 parole·~21 min·1

Riassunto

Azione di mantenimento: reddito determinante del genitore convenuto Azione di mantenimento: regolamentazione del diritto di visita

Testo integrale

Incarto n. 11.2003.110

Lugano 28 dicembre 2006/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Pellegrini

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2000.172 (azione di mantenimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 10 agosto 2000 da

 AO 1 (1990),   (rappresentato dal curatore  RA 1  e patrocinato dall'  PA 2 )  

contro

 AP 1 Sausset-les-Pins (F) (patrocinato dall'  PA 1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 1° settembre 2003 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 19 agosto 2003 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

                                         2.   Se dev'essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria formulata il 13 agosto 2004 da AO 1;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il 4 agosto 1996 D__________ (1971), cittadina svizzera, ha dato alla luce a __________ (__________, Francia) il figlio AO 1, che è stato riconosciuto già prima della nascita dal convivente AP 1 (1961), cittadino francese. Questi, padre anche di J__________ (nato il 30 dicembre 1984 da una sua precedente relazione), è socio gerente di una ditta di metalcostruzioni a __________. I genitori si sono separati nel luglio del 1998, quando D__________ ha lasciato la Francia per trasferirsi con il figlio a __________, cominciando poi a lavorare a metà tempo per la __________ di __________ a __________. Il 10 aprile 2000 l'allora Delegazione tutoria di __________ ha designato al figlio un curatore nella persona del tutore ufficiale __________ con il mandato di salvaguardarne il diritto al mantenimento e le relazioni con il padre (art. 308 cpv. 2 CC). RA 1 ha incaricato l'avv. PA 2, il 2 maggio 2000, di promuovere azione di mantenimento nei confronti di AP 1.

                                  B.   Il 10 agosto 2000 AO 1 ha convenuto il padre AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, postulando (previa concessione dell'assistenza giudiziaria) un contributo indicizzato di fr. 600.– mensili fino al 6° anno di età, di fr. 800.– mensili fino al 13° anno e di fr. 1000.– mensili dopo di allora, oltre al versamento di fr. 7200.– per contributi arretrati. Alla discussione del­l'8 novembre 2000, continuata il 4 luglio 2001, il convenuto ha sollevato l'eccezione di litispendenza, avendo egli già intentato una causa ana­loga davanti al Tribunal de Grande Instance __________, e nel merito ha offerto un contributo di fr. 400.– mensili senza adeguamenti, chiedendo la regolamentazione del suo diritto di visita, da esercitare anche in Francia. Con decreto del 23 agosto 2001 il Pretore ha respinto l'eccezione d'ordine.

                                  C.   Esperita l'istruttoria, durante la quale il dott. __________ è stato chiamato a redigere un rapporto sulla situazione del figlio, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclu­sioni scritte. Nel suo memoriale del 25 luglio 2003 l'istante ha au­men­tato la richiesta di contributo alimentare a fr. 1200.– mensili fino al 6° anno di età, a fr. 1400.– mensili fino al 12° anno di età e a fr. 1600.– mensili dopo di allora, postulando inoltre contributi arretrati per fr. 12 400.– con interessi del 5% dal 10 agosto 2000, il pagamento di fr. 1144.25 per spese straordinarie e la partecipazione del padre a metà delle sue spese straordinarie future. Infine egli ha chiesto di fissare il diritto di visita in un fine settimana ogni mese e in una settimana durante l'estate. Nel suo allegato del 7 agosto 2003 AP 1 ha ribadito le proprie domande, proponendo di regolare il suo diritto di visita in un fine settimana ogni quattro nel Ticino e, “all'estero”, in tre settimane durante il mese di agosto, una settimana alternativamente a Natale o Capodanno e una settimana alternativamente a Pasqua o Carnevale.

                                  D.   Statuendo con sentenza del 19 agosto 2003, il Pretore ha obbligato il convenuto a versare un contributo alimentare indicizzato per il figlio di fr. 855.– mensili dall'agosto del 1999 fino al luglio del 2002, di fr. 1040.– fino al luglio del 2008 e di fr. 1350.– mensili fino alla maggiore età, oltre a fr. 8660.– per contributi arretrati, e ha fissato il diritto di visita in un fine settimana ogni quattro dalle ore 17.00 del venerdì alle ore 18.00 della domenica, in una settimana alter­nativamente a Natale o Capodanno (inclusa la festività) e in tre settimane durante le vacanze scolastiche estive (senza alcuna indicazione di luogo), con obbligo di annunciare il periodo prescelto con due mesi di anticipo. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 300.–, sono state poste per un terzo a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 1500.– per ripetibili ridotte. L'istante è stato ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 1° settembre 2003 volto a ottenere che il contributo di mantenimento sia annullato per il lasso di tempo precedente l'introduzione della causa, che l'ammontare del contributo sia fissato in fr. 400.– mensili fino alla maggiore età del figlio, che il suo diritto di visita nel Ticino sia ampliato con possibilità di esercitarlo anche “all'estero” e che il giudizio impugnato sia riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 7 ottobre 2003 AO 1 ha proposto di respingere l'appello e il 13 agosto 2004 ha instato per il beneficio dell'assistenza giudiziaria.

Considerando

in diritto:                  1.   Le azioni di mantenimento sono trattate con la procedura specia­le degli art. 425 segg. CPC, in esito alla quale il Pretore statuisce con sentenza impugnabile entro dieci giorni (art. 428 cpv. 2 CPC), non sospesi dalle ferie (art. 428bis CPC). Tempestivo, sotto que­sto profilo l'appello è dunque ricevibile.

                                   2.   Al memoriale di appello il convenuto allega una dichiarazione in cui __________ conferma che egli versa tuttora un contributo alimentare di € 180.– mensili per il figlio J__________, come pure un tableau d'amortissement en euros inteso a dimostrare l'entità dell'ammortamento relativo a un debito acceso su un suo immobile a __________. Tali documenti sono di per sé ammissibili in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 414 verso l'alto), anche se – come si vedrà in seguito – poco sussidiano ai fini del giudizio.

                                   3.   Per quel che riguarda il contributo di mantenimento, il Pretore ha appurato che il convenuto è socio gerente di un'azienda di metal­costruzioni (__________, con sede a __________, di cui detiene metà del capitale sociale, l'altra metà essendo detenuta dalla sorella __________) e che dalla tassazione 2002 risulta un suo reddito annuo da attività dipendente di € 27 103.–, oltre a € 18 000.– di reddito dalla sostanza (dividendi di azioni). Il primo giudice ha accertato così che tra reddito del lavoro e reddito mobiliare il convenuto percepisce fr. 5825.– mensili netti (€ 3758.– al cambio di fr. 1.55) con cui deve coprire il suo fabbisogno minimo di fr. 3307.20 men­sili (minimo esistenziale fr. 900.–, la Francia essendo meno cara della Sviz­zera, spese per l'abitazione fr. 1836.80, tassa d'abitazione fr. 86.10, imposte fr. 484.30), escluso il contributo di mantenimento per il figlio maggiorenne.

                                         Quanto a D__________, il primo giudice ha ritenuto che essa già adempie i propri obblighi di mantenimento fornendo cure e alloggio al figlio. Rammentato che il fabbisogno in denaro di un minorenne va stabilito in base alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, il Pretore ha stimato quello di AO 1 in fr. 855.– men­sili fino al 6° compleanno, in fr. 1040.– mensili fino al 13° compleanno e in fr. 1350.– fino alla maggiore età. Ciò premesso, egli ha posto a carico del convenuto un contributo di mantenimento mensile corrispondente all'intero fabbisogno del figlio, oltre al pagamento di fr. 8600.– per contributi arretrati.

                                   4.   I criteri per la fissazione di contributi alimentari in favore di figli minorenni sono già stati ricordati dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 4). Al riguardo basti rammentare che il loro ammontare dipende dalla capacità finanziaria dei genitori: per sostanza, reddito del lavoro effettivo e, secondo le circostanze, per le entrate conseguibili dando prova di buona volontà (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4ª edizione, pag. 140 n. 21.15c; Berner Kommentar, edizione 1997, nota 58 ad art. 285 CC). Al debitore del contributo deve rimanere, in ogni modo, almeno l'equivalente del fabbisogno minimo; un eventuale amman­co va a carico del figlio (DTF 128 III 414 a metà, 127 III 70 consid. 2c con rinvii di giurisprudenza; Wullschleger in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 40 ad art. 285 CC). Trattandosi di un genitore residente all'estero, il reddito determinante è quello che egli potrebbe conseguire dando prova di buona volontà nel paese di residenza (Rep. 1991 pag. 433; I CCA, sentenza inc. 11.1998.162 del 14 dicembre 1998).

                                   5.   L'appellante sostiene di non guadagnare più di fr. 3785.95 mensili (fr. 3552.– da attività lucrativa e fr. 233.95 mensili da una rendita per parziale incapacità di guadagno), mentre il reddito dalla sostanza mobiliare (azioni) e immobiliare, di € 16 780.– annui, è destinato interamente al rimborso rateale di un debito ipotecario acceso su un suo immobile di __________ in cui ha sede la ditta di metalcostruzioni. Anzi – egli sottolinea – gli oneri della proprietà fondiaria sono tanti e tali che l'autorità fiscale francese gli ha riconosciuto una deduzione di altri € 10 700.– annui sul reddito complessivo.

                                         a)   Il reddito da attività dipendente di € 27 103.– annui risultante dalla tassazione 2002, accertato dal Pretore, non è litigioso. Anzi, nell'appello il convenuto riconosce di avere guadagnato nel 2003 fr. 3785.95 mensili (fr. 3552.– da attività dipendente e fr. 233.95 provenienti da una rendita per incapacità lucrativa al 12%), importo dal quale non v'è ragione di scostarsi. Contestato è prima di tutto il reddito dalla sostanza mobiliare (dividendi), che il Pretore ha calcolato in € 18 000.– annui

                                               (€ 1500.– mensili). L'appellante fa valere che su tale entrata l'autorità fiscale francese gli ha accordato una deduzione

                                               (abattement) di € 1220.– annui (doc. 51), ma l'argomento poco giova, tutto ignorandosi sulla causale di tale detrazione. E il giudice civile chiamato a statuire su contributi di mantenimen­to in favore di figli minorenni non è vincolato a deduzioni fiscali che non risultino corrispondere a spese verosimili.

                                               Il convenuto pretende inoltre di usare il reddito delle citate azioni per ammortare un debito ipotecario gravante un immobile di sua proprietà a __________ (lo stabile in cui ha sede la __________). L'argomentazione però, oltre che nuova, è senza conforto agli atti. Il doc. 37 prodotto per la prima volta in appello riproduce una mera tabella d'ammortamento in euro, ma non dà alcuna indicazione né sul nome del creditore ipotecario, né sull'ammontare del mutuo, né tanto meno sull'uso effettivo del gettito delle azioni. In simili circostanze la somma di fr. 2325.– mensili (€ 1500.–) va aggiunta al reddito dichiarato dall'appellante, di fr. 3785.95 mensili, onde un totale di fr. 6110.95 mensili.

                                         b)   Per quel che è del reddito da sostanza immobiliare, tutto si ignora, salvo che la citata tassazione 2002 (doc. 51) attesta un déficit imputable sur les revenus fonciers di € 8234.– annui, il quale sembrerebbe pareggiare – appunto – un equivalente reddito da sostanza immobiliare. Il Pretore non avendo computato alcunché a titolo di reddito immobiliare fra le entrate del convenuto, non giova tuttavia approfondire la questione. L'appellante rivendica invece un'ulteriore deduzione di € 10 700.– annui che l'autorità fiscale francese gli ha riconosciuto, sempre per il disavanzo dei redditi immobiliari, sugli altri redditi. A parte il fatto però che tale deduzione sembra essere concessa dal fisco francese solo una tantum, in caso di amortissement accéléré à 100% sur une année (‹www.lo­gement.gouv.fr/article.php3? id_article=5589&var_recherche =deficit›), a condizione che l'immobile sia locato per almeno tre anni (‹www.loge­ment.gouv.fr/rubrique. php3?id_ rubrique=631&var_recherche=deficit›), sicché non può presumersi essere un onere ricorrente, tale detrazione non può essere riconosciuta per le ragioni in appresso.

                                               Nel calcolo dei contributi di mantenimento il giudice deduce dai redditi immobiliari – di regola – gli oneri ipotecari, le spese di manutenzione e quelle di amministrazione, come pure gli ammortamenti (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2001.91 del 16 agosto 2002, consid. 7b con richiami di giurisprudenza). Se eccedono il reddito immobiliare, però, simili uscite possono essere prese in considerazione solo nella misura in cui non intacchino la copertura del fabbisogno familiare. Il sostentamento della famiglia è invero prioritario rispetto al rimborso di debiti verso terzi, quand'anche tali debiti siano stati contratti per l'economia domestica (DTF 127 III 292 consid. 2a/bb). A maggior ragione – e il principio era già stato posto anni addietro (Rep. 1985 pag. 93 in alto) – il mantenimento della famiglia è prioritario per rapporto al mantenimento di sostanza immobiliare. Che poi in concreto non si tratti di un'intera famiglia, ma solo di un figlio minorenne, poco importa. Nella misura in cui eccedono il reddito prodotto dall'immobile a __________, gli oneri ipotecari, le spese di manutenzione, quelle di amministrazione e gli ammortamenti dovranno quindi essere finanziati dall'appellante con il margine utile che gli rimane una volta coperto il proprio fabbisogno minimo e il contributo di mantenimento per il figlio. Anche su questo punto la sentenza impugnata sfugge pertanto alla critica.

                                   6.   Per quanto attiene al fabbisogno minimo, l'appellante sostiene che esso ammonta in realtà a fr. 3978.70 mensili, poiché il Pretore non avrebbe dovuto ridurre a fr. 900.– il minimo esistenziale svizzero del diritto esecutivo, né escludere dal calcolo il contributo da lui versato al figlio maggiorenne, né ignorare il costo legato al consumo di acqua potabile. Le tre censure vanno esaminate singolarmente.

                                         a)   A torto il convenuto rivendica il minimo esistenziale svizzero del diritto esecutivo di fr. 1250.– mensili, il quale è applicabile solo a genitori “monopa­rentali con obblighi di mantenimento”, a genitori cioè cui siano affidati figli minorenni (BOA n. 24 pag. 11 in basso; I CCA, sentenza inc. 11.2005.3 del 28 febbraio 2006, consid. 7), ciò che non è il suo caso. A ragione invece egli lamenta invece la riduzione del minimo esistenziale per persona sola da fr. 1100.– a fr. 900.– mensili. Se appena si pensa che il minimo esistenziale svizzero di fr. 1100.– men­sili deve garantire la soglia di sostentamento in una città come Zurigo (la più cara a livello nazionale) e che il costo della vita a Parigi (la città francese più cara) è praticamente uguale ormai a quello di Zurigo (UBS, Prezzi e salari 2003, aggiornamento del febbraio 2005, pag. 4; aggiornamenti successivi in: ‹www.ubs.com/1/i/ubs_ch/wealth_mgmt_ ch/research.html›), la decurtazione empirica applicata dal Pretore risulta sprovvista di giustificazioni oggettive. In mancanza di dati affidabili sul minor costo della vita nella regione di __________ per rapporto a quello svizzero non è il caso dunque di scostarsi dal minimo esistenziale di fr. 1100.– mensili.

                                         b)   Per quanto concerne il mantenimento di J__________, maggioren­ne, risulta che con ordinanza del 24 dicembre 1992 il Tribunal de Grande Instance __________ ha condannato AP 1 a versare in favore del figlio un contributo alimentare di FF 1200.– mensili indicizzati (doc. 13). Il figlio è diventato maggiorenne il 30 dicembre 2002, ma l'appellante continua a versare la somma di € 180.– mensili, come attesta la madre del ragazzo (doc. 36). Sta di fatto però che l'obbligo di mantenimento nei confronti di figli minorenni prevale su quello verso figli maggiorenni, tant'è che le spese relative al mantenimento di questi ultimi non vanno incluse nel fabbisogno minimo del debitore (Meier/Stettler, Droit civil suisse, Droit de la filiation, vol. II: Effets de la filiation, 3ª edizione, pag. 285 n. 522). L'appellante non può quindi pretendere di vedere inserito nel proprio fabbisogno minimo il contributo di € 180.– mensili erogato al figlio J__________. Al riguardo la decisione del Pretore è ineccepibile.

                                         c)   La spesa per il consumo di acqua potabile (fr. 45.20 mensili), che l'appellante vorrebbe vedere inserita nel proprio fabbisogno minimo è già compresa nel minimo di base del diritto    esecutivo (DTF 126 III 353 consid. 1a/bbb; Rep. 1994 pag. 297). Non può dunque essere conteggiata in doppio. Se ne conclude che il fabbisogno minimo del convenuto risulta di fr. 3507.20 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, spese per l'abitazione fr. 1836.80, tassa d'abitazione fr. 86.10, imposte fr. 484.30). 

                                   7.   L'appellante non contesta il fabbisogno in denaro del figlio, stabilito dal Pretore sulla base delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (edizione 2000 per il contributo fino al 6° anno di età, edizione 2003 dopo di allora), ma sostiene che non si giustifica la scalarità del contributo secondo le fasce d'età né l'indicizzazione del medesimo, non essendo egli in grado di far fronte né all'una né all'altra. Inoltre egli sottolinea che la madre del ragazzo percepisce nel Cantone Ticino assegni integrativi per fr. 540.– mensili, sicché con il contributo di fr. 400. – mensili da lui offerto il fabbisogno in denaro del figlio è garantito.

                                         a)   È vero che un contributo di mantenimento va stabilito anche in relazione alle capacità finanziarie dei genitori, ma ciò non significa che un giusto fabbisogno, calcolato sulla base delle note raccomandazioni, vada decurtato solo perché i genitori non siano in grado di assicurarlo. L'ammontare dovuto al figlio va riconosciuto per intero. Ove i redditi dei genitori non bastino a finanziarlo, ci si limita ad accertare in che misura esso rimane scoperto (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 16 a metà; analogo criterio prevede, del resto, l'art. 129 cpv. 3 CC per quel che è della rendita al coniuge divorziato). I principi testé riassunti sono ormai invalsi (sentenze inc. 11.2000.12 del 18 dicembre 2001, consid. 10b e 10c; inc. 11.2002.60 del 9 settembre 2002, parzialmente riprodotta in: Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 24, pag. 11 in alto; inc. 11.2000.5 del 23 gennaio 2003, consid. 11b pubblicato in: RtiD II-2004 pag. 567). Nelle circostanze descritte nulla induce a scostarsi pertanto dal fabbisogno in denaro del figlio fissato dal Pretore in fr. 855.– mensili fino al 6° anno di età, fr. 1040.– fino al 12° anno e fr. 1350.– dopo di allora.

                                         b)   Per quel che riguarda l'adeguamento al rincaro, la legge non prevede un'indicizzazione automatica del contributo (art. 286 cpv. 1 CC). L'adattamento al costo della vita si impone nondimeno a tutela del figlio (DTF 126 III 358 consid. 1b). Per prassi costante questa Camera mantiene dunque, di massima, la clausola dell'adattamento all'indice nazionale dei prezzi al consumo. Concede però all'obbligato la facoltà di documentare in sede di riscossione che il suo reddito non ha beneficiato – o ha beneficiato solo in parte – di simili indennità (Rep. 1996 pag. 126, cfr. anche DTF 127 III 294 consid. 4a). La sentenza del Pretore va emendata di conseguenza.

                                         c)   Quanto al beneficio di assegni integrativi, il loro stanziamento non è destinato a sgravare il convenuto da obblighi di mantenimento verso il figlio (RtiD I-2005 pag. 781 consid. 4). L'appellante non può quindi valersene. Spetterà se mai all'autorità amministrativa aggiornare l'entità degli assegni erogati alla madre del ragazzo tenendo conto del contributo alimentare versato dall'appellante.

                                   8.   Se ne conclude che con un reddito di fr. 6110.95 mensili e un fabbisogno minimo di fr. 3507.20 mensili l'appellante è senz'altro in grado di far fronte al contributo di mantenimento stabilito dal Pretore. Che la madre del ragazzo abbia modo di contribuire a sua volta al sostentamento di AO 1, attingendo a redditi o a sostanza propria, egli non pretende. Sull'ammontare del contributo l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

                                   9.   L'appellante si duole di essere stato tenuto a corrispondere fr. 8660.– (fr. 10 260.– ./. fr. 1600.– già pagati) a titolo di contributo alimentare per l'anno precedente l'introduzione dell'istanza, sostenendo di avere interamente provveduto con fr. 13 175.– al mantenimento del figlio sin dal 1998 e di avere versato regolarmente dopo di allora fr. 400.– mensili, pur senza esigere ricevute. Se non che, così argomentando, egli si limita a ripetere quanto figura nel memoriale conclusivo, senza confrontarsi con la motivazione del Pretore, secondo cui i versa­menti in questione (tranne i citati fr. 1600.–) si riferivano ad altri rapporti di dare e avere tra lui e D__________, non al mantenimento del figlio. Privo di adeguata motivazione, su questo punto l'appello si rivela finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Dagli atti risulta ad ogni buon conto che il figlio ha ricevuto, oltre ai fr. 1600.– per il contributo alimentare da maggio ad agosto del 1999, fr. 400.– nell'aprile di quell'anno (doc. 5; replica orale del 4 luglio 2001: verbali, pag. 3). Ciò posto, il convenuto dev'essere condannato a versare la differenza di fr. 8260.– (fr. 10 260 ./. fr. 2000.–).

                                10.   Il Pretore ha regolato il diritto di visita del convenuto – come detto – in un fine settimana ogni quattro dalle ore 17.00 del venerdì alle ore 18.00 della domenica, in una settimana alter­nativamente a Natale o Capodanno (inclusa la festività) e in tre settimane durante le vacanze scolastiche estive (senza alcuna indicazione di luogo), con obbligo di annunciare il periodo scelto con due mesi di anticipo. L'appellante chiede, in sintesi, che il suo diritto di visita nel Ticino sia ampliato con possibilità di esercitarlo anche “all'estero”. Ora, la facoltà di regolare “le misure in merito alle relazioni personali” spetta all'autorità tutoria del domicilio del figlio (art. 275 cpv. 1 CC). La competenza del giudice è data solo allorché questi attribuisce l'autorità parentale o la custodia secondo le disposizioni sul divorzio o a tutela dell'unione coniugale, rispettivamente ove questi modifichi l'attribuzione del figlio o il contributo di mantenimento in esito a una protezione dell'unione coniugale o a un divorzio (art. 275 cpv. 2 CC). Trattandosi di genitori non sposati, invece, competente per regolare i rapporti personali tra padre e figlio rimane sempre l'autorità tutoria.

                                         Si aggiunga che il giudice del­l'azione di mantenimento, così come il giudice dell'azione di paternità, non è mai competente per disciplinare le relazioni personali tra padre e figlio (non esiste, nel caso di genitori non sposati, una norma che corrisponda all'art. 134 cpv. 3 seconda frase o all'art. 179 CC). Dovendosi fissare o modificare il diritto di visita, il giudice dell'azione di paternità o quello dell'azione di mantenimento invita quindi l'autorità tutoria a intervenire (Wirz in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 4 ad art. 275 CC; Meier/Stettler, op. cit., pag. 165 n. 294; Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edi­zione, n. 3 e 7 ad art. 275; Hegnauer, Grundriss des Kindes­rechts, 5a edizione, pag. 132, n. 19.13). Nella fattispecie l'appellante e D__________ non sono mai stati sposati. Il Pretore non era quindi abilitato a regolare il diritto di visita al figlio. Non sussistendo competenza per materia, non rimane che annullare il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata. Questa Camera trasmetterà nondimeno copia degli atti alla Commissione tutoria regionale 15 perché verifichi, interpellando le parti, se l'esigenza di disciplinare il diritto di visita sia ancora attuale e, in caso affermativo, proceda di conseguenza.

                                11.   Gli oneri processuali seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante ottiene causa parzialmente vinta sull'ammontare del contributo di mantenimento per lasso di tempo anteriore all'introduzione dell'istanza (fr. 8260.– invece di fr. 8660.–) e sull'indicizzazione; per il resto esce sconfitto, vedendo annullare altresì la regolamentazione del diritto di visita da lui sollecitata. Tutto considerato, si giustifica pertanto di porre a suo carico gli oneri del processo lievemente ridotti, soprassedendo alla riscossione dell'esigua quota che andrebbe a carico del­l'istante. Dato l'esito del giudizio, inoltre, l'appellante rifonderà alla controparte, che ha formulato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili ridotte.

                                         Quanto all'assistenza giudiziaria postulata dall'istante, il beneficio non può entrare in linea di conto per il lasso di tempo che precede il 13 agosto 2004 (data della domanda), il conferimento dell'assistenza giudiziaria non avendo effetto retroattivo. Salvo casi d'urgenza che palesemente non si ravvisano nella fattispecie (DTF 122 I 203; SJ 118/1996 pag. 644; Rep. 1994 pag. 385), l'assistenza giudiziaria copre solo gli atti compiuti dal legale dopo l'introduzione della domanda. In concreto dopo il 13 agosto 2004 l'avvocato del minorenne non è più stato chiamato a svolgere alcuna prestazione in appello, essendo rimasto semplicemente in attesa dell'emanazione della sentenza. Oltre a ciò, l'attribuzione di congrue ripetibili rende una richiesta di assistenza giudiziaria senza oggetto, sempre che la controparte sia in grado di versare l'indennità assegnata. Nulla induce a dubitare, nella fattispecie, che l'appellante abbia modo di onorare tale prestazione.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è annullato e i dispositivi n. 1.1 e 1.2 sono così riformati:

                                         1.1   Il contributo di mantenimento sarà adeguato al rincaro il 1° gennaio di ogni anno, la prima volta il 1° gennaio 2004, seguendo l'indice nazionale svizzero dei prezzi al consumo del novembre precedente, ritenuto l'indice di base dell'agosto 2003. Il debitore può dimostrare di non avere beneficiato del rincaro o di averne beneficiato solo in parte, nel qual caso l'adeguamento non sarà dovuto o sarà dovuto solo in quest'ultima misura.

                                         1.2   AP 1 è condannato a versare a AO 1, a titolo di contributi di mantenimento arretrati, fr. 8260.– con interessi al 5% dal 10 agosto 2000.

                                         Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   II.   Copia degli atti è trasmessa alla Commissione tutoria regionale 15 perché verifichi, interpellando le parti, se occorra tuttora disciplinare il diritto di visita di AP 1 e, dandosi il caso, proceda di conseguenza.

                                   III.   Gli oneri di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia ridotta     fr. 350.–

                                         b) spese                                    fr.   50.–

                                                                                           fr. 400.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1200.– per ripetibili ridotte.

                                 IV.   La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AO 1 è dichiarata senza oggetto.

                                  V.   Intimazione a:

–    ; –    .

                                         Comunicazione a:

                                         – Pretura del Distretto di Bellinzona;

                                         – Commissione tutoria regionale 15, Giubiasco.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

11.2003.110 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.12.2006 11.2003.110 — Swissrulings