Incarto n. 11.2003.104
Lugano, 11 agosto 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __.____.___ (azione possessoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 25 aprile 2003 da
__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 4 agosto 2003 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 23 luglio 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che __________ e __________ __________ sono conduttori di vani adibiti alla gestione di un esercizio pubblico (“____________________”) in uno stabile situato sulla particella n. __________RFD di __________, proprietà di __________ __________;
che il 15 e 22 aprile 2003 essi hanno diffidato __________ __________, il quale possiede anche un autosalone nei pressi, a spostare talune vetture da lui messe in mostra sul piazzale antistante l'esercizio pubblico;
che, __________ __________ avendo rifiutato di ottemperare all'ingiunzione, il 25 aprile 2003 __________ __________ ha promosso contro di lui un'azione di manutenzione per ottenere – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – la rimozione delle automobili esposte;
che all'udienza del 4 giugno 2003, indetta per la discussione, __________ __________ ha chiesto di respingere l'istanza e al dibattimento finale, tenuto seduta stante, le parti hanno confermato le rispettive domande;
che con sentenza del 23 luglio 2003 il Pretore ha respinto l'azione e ha addebitato gli oneri processuali di complessivi fr. 400.– all'istante, tenuto a rifondere al convenuto un'indennità di fr. 600.– per ripetibili;
che contro la sentenza appena citata __________ __________ ha introdotto un appello del 4 agosto 2003 nel quale postula l'accoglimento dell'azione possessoria e la conseguente riforma del giudizio impugnato;
che l'appello non è stato intimato a __________ __________;
e considerando
in diritto: che tanto l'azione di reintegra (art. 927 cpv. 1 CC) quanto l'azione di manutenzione (art. 928 cpv. 1 CC) possono essere intentate dal possessore diretto anche contro il possessore indiretto (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3ª edizione, pag. 92 n. 331; Stark in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 62 all'introduzione degli art. 926–929 CC);
che il Pretore ha respinto l'azione, in concreto, rilevando come l'istante fosse bensì conduttore dei vani adibiti alla gestione del “__________ __________ ”, ma non dello spiazzo antistante, onde l'inesistenza di qualsiasi turbativa del possesso;
che nell'appello l'istante si pretende conduttore anche del piazzale davanti all'esercizio pubblico in virtù di un “contratto di affitto agli atti”;
che l'unico “contratto di affitto” agli atti si riferisce nondimeno a un fondo estraneo alla lite, ovvero a una porzione della particella n. __________RFD di __________, non lontana dall'esercizio pubblico, ma situata oltre la strada cantonale (doc. 2);
che il solo contratto nel fascicolo processuale menzionante la particella n. __________RFD di __________ è il contratto di locazione relativo all'esercizio pubblico, il quale comprende “il locale dirimpetto alla strada cantonale, il terrazzo esterno, una cantina, il locale deposito, attrezzatura come a distinta, toilette”, senza accennare minimamente allo spiazzo antistante (doc. 1, corrispondente al doc. B, clausola n. 1);
che, come sottolinea il Pretore, un punto di tale contratto allude invero al piazzale davanti al bar (clausola n. 14), ma solo per autorizzare il parcheggio di biciclette, motorini e motociclette, “escluso il posteggio automobile”;
che ciò non basta lontanamente, tanto meno a un giudizio di verosimiglianza come quello preposto all'esame di un'azione possessoria (art. 929 segg. CPC), per legittimare l'istante ad agire come conduttore dell'area litigiosa;
che nelle condizioni descritte, tutt'al più, l'istante risulta titolare di un permesso scritto rilasciatogli dal proprietario del terreno per il parcheggio di cicli e motocicli;
che, si volesse ritenere data l'azione possessoria anche al titolare di un simile precario, in concreto la causa non sarebbe destinata a miglior sorte;
che l'istante, in effetti, non spiega come né per quali ragioni le automobili esposte dal convenuto davanti all'esercizio pubblico impedirebbero o renderebbero difficile il posteggio di cicli o motocicli;
che nelle condizioni illustrate l'appello, non privo di temerarietà, si rivela infondato già di primo acchito;
che i costi del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di attribuire ripetibili al convenuto, cui l'appello non è stato intimato e non ha cagionato quindi spese presumibili;
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________; – avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria