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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.10.2002 11.2002.8

22 ottobre 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,446 parole·~12 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n.: 11.2002.00008

Lugano 22 ottobre 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __._____._______ (protezione della personalità: misure provvisionali) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 5 dicembre 2001 da

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)  

contro  

__________ __________ __________ __________, __________ __________ __________, __________, e __________ __________ __________, __________ (tutti patrocinati dall'avv. __________ __________, __________),  

giudicando ora sul decreto cautelare del 23 gennaio 2002 con cui il Pretore ha respinto un'istanza di misure provvisionali proposta dall'attore il 5 dicembre 2001;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev’essere accolto l'appello del 25 gennaio 2002 presen­tato da __________ __________ contro il decreto cautelare emes­so il 23 gennaio 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il 17 luglio 2001 __________ __________ è stato tratto in consegna dagli agenti della polizia cantonale al suo domicilio di __________ in esecuzione di un ordine di arresto emesso il 25 maggio 2000 __________ di __________ di __________ con domanda di estradizione presentata dal Ministero di giustizia di quella città (____________________der __________). L'inchiesta penale, denominata “__________ __________ ”, riguardava una presunta frode fiscale ai danni dello Stato tedesco commessa mediante un indebito rimborso dell'imposta anticipata sulla cifra d'affari. Nelle edizioni del 20 ottobre 2001 e del 14 novembre 2001 il quotidiano __________ __________ __________ ha pubblicato due articoli sull'“__________ __________ ” nei quali sono stati citati a più riprese nome, cognome e indirizzo di __________ __________n.

                                  B.   Con petizione del 5 dicembre 2001 __________ __________ si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, perché fosse accertato che il __________ __________ __________o, il giornalista __________ __________ e la __________ “__________ __________ __________ ” avevano leso illecitamente la sua personalità con le pubblicazioni del 20 ottobre e del 14 novembre 2001 e perché fosse ingiunto ai convenuti – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di astenersi dal pubblicare in futuro il suo nome, cognome e indirizzo nel contesto dell’“__________ __________ ”. L'attore ha chiesto inoltre che il divieto di pubblicare il suo nome, cognome e indirizzo nel quadro della nota operazione e della procedura di estradizione fosse emanato sotto comminatoria penale già in via cautelare e senza contraddittorio.

                                  C.   All'udienza del 19 dicembre 2001, indetta per la discussione, l'istante ha confermato la sua domanda cautelare, alla quale si sono opposti i convenuti. Le parti hanno offerto vari mezzi di prova, che il Pretore ha respinto con ordinanza del 15 gennaio 2002. Istante e convenuti hanno rinunciato al dibattimento finale provvisionale, rimettendosi al contenuto delle rispettive comparse scritte. Statuendo il 23 gennaio 2002, il Pretore ha respinto l'istanza, ponendo la tassa di giustizia e le spese di fr. 200.– a carico dell'istante, tenuto a rifondere ai convenuti fr. 300.– complessivi per ripetibili.

                                  D.   __________ __________ è insorto contro il citato decreto con un appello del 25 gennaio 2002 nel quale postula, in riforma del decreto impugnato, l'accoglimento della sua istanza cautelare. Nelle loro osservazioni del 21 febbraio 2002, il __________ __________ __________, __________ __________ e “__________ __________ __________ ” propongono di respingere l'appello e di confermare il giudizio del Pretore.

Considerando

in diritto:                  1.   I convenuti hanno prodotto a questa Camera, il 27 marzo 2002, copia di una comunicazione del Procuratore pubblico alla Camera dei ricorsi penali. Ora, in sede di appello l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre nuovi mezzi di prova e nuovi fatti, né il diritto federale impone una disciplina diversa, salvo per quanto riguarda le procedure rette dal principio inquisitorio illimitato (DTF 120 III 231 consid. 1c) e le cause di divorzio o di separazione (art. 138 cpv. 1 CC), ciò che non è manifestamente il caso in concreto. Irricevibile, il documento prodotto non può essere considerato ai fini del giudizio.

                                   2.   Il giudice esamina d'ufficio, in ogni stadio della causa, la capacità delle parti (art. 97 n. 4 CPC). Nella fattispecie l'attore ha convenuto in giudizio il direttore responsabile del giornale, la __________ “__________ __________ __________a” e l'editore, “__________ __________ __________ __________ “. La capacità processuale del direttore responsabile, persona fisica, è indubbia. “__________ __________ __________ ” è un'associazione, iscritta a registro di commercio, il cui scopo è di promuovere e favorire la stampa __________ nella __________ di __________. Anch'essa ha quindi capacità processuale (art. 52 cpv. 1 CC). Quanto all'“__________ __________ __________ __________ ”, dalle indagini esperite da questa Camera risul­ta che con decreto del 1° aprile 1927 il __________ di __________ __________ __________ __________ ha costituito una fondazione ecclesiastica denominata “__________ __________ __________ __________ __________ __________ ” avente lo scopo di:

                                         curare la edizione di un giornale quotidiano __________ dal titolo __________ __________ __________, di un giornale cioè che si attenga con la più schietta e completa ubbidienza alle direttive della autorità ecclesiastica sia diocesana che pontificia: che si mantenga superiore alle contese dei partiti politici che dividono il paese per essere il giornale di tutto il popolo __________, la voce ascoltata in ogni casa: che sia sicuro nei principi e negli insegnamenti, corredato da notiziario ben nutrito e dalla trattazione di tutti quegli argomenti che interessano il nostro popolo, sotto la luce del pensiero __________ (clausola n. 3).

                                         Con successivo decreto del 13 giugno 1996 il __________ di __________ __________ __________ __________ ha regolato la direzione e l'amministrazione del giornale, ribadendo che la linea editoriale rimaneva quella tracciata nello statuto. Ne discende che l'“__________ __________ __________ __________ ” è una fondazione ecclesiastica, alla quale il Cantone __________ riconosce capacità giuridica (art. 9 della legge sulla liber­tà della Chiesa __________ e sull'amministrazione dei beni ecclesiastici: RL 2.3.1.1; art. 82 del relativo regolamento: RL 2.3.1.1.1). Essa ha quindi la personalità giuridica, anche se non è iscritta a registro di commercio (art. 52 cpv. 2 CC; DTF 106 II 112, 81 II 579; Rep. 1985 pag. 22).

                                   3.   L'art. 28c cpv. 1 CC prevede che chiunque rende verosimile l'esi­stenza di una lesione illecita alla sua personalità, imminente o attuale e tale da potergli causare un pregiudizio difficilmente riparabile, può chiedere al giudice di ordinare provvedimenti cautelari. Lo scopo è quello di proibire all'autore un determinato comportamento allo scopo di evitare lesioni future. All'istante incombe di rendere verosimile – senza cioè che il giudice ponga esigenze troppo severe – che il convenuto lede o sta per ledere in quel momento la sua personalità con un comportamento illecito. Il convenuto, da parte sua, è tenuto ad addurre – ove non neghi le proprie intenzioni – una giustificazione che renda verosimile la legittimità del suo comportamento (Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, Basilea 1995, nota 623 pag. 165; Riklin, Schweizerisches Presserecht, Berna 1996, note 75 segg. pag. 219; Tercier, Les misures provvisionnelles en droit des médias in: Medialex 1/95 pag. 29 seg.).

                                   4.   L'adozione di misure provvisionali nei confronti di un mezzo di comunicazione a carattere periodico presuppone tre requisiti, enunciati dall'art. 28c cpv. 3 CC. Il giudice può proibire o far cessare a titolo cautelare una pubblicazione lesiva della personalità solo se essa è tale da provocare un pregiudizio particolarmente grave, non è manifestamente giustificata e se il provvedimento richiesto non sembra sproporzionato. Le tre condizioni sono cumulative (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4a edizione, Berna 2001, n. 679 pag. 235). Il pregiudizio di cui all'art. 28c cpv. 3 va inteso in senso ampio e può essere di natura economica, ideale o morale (Tercier, op. cit., pag. 151 n. 1122; Bugnon, op. cit., pag. 39), ma ha una natura particolare, perché dev'essere “difficilmente riparabile” (Tercier, Les mesures provisionnelles en droit des médias, in: Medialex 1995, pag. 30). Le misure provvisionali sottostanno a una procedura rapida, sommaria e provvisoria che non precorre il sindacato di merito, nell'ambito del quale il giudice effettuerà un esame approfondito della fattispecie (Tercier, Medialex 1/95 30; Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurigo 1984, nota 1103 a pag. 148 e nota 1107 a pag. 149; Bugnon, Les misures provvisionnelles et protection de la personnalité, in: Contributions en l'honneur de P. Tercier, Friburgo 1993, pag. 36 segg.).

                                   5.   Il Pretore ha respinto la domanda cautelare, non ravvisando due delle tre condizioni cumulative previste dall'art. 28c cpv. 3 CC. Egli ha accertato che nella fattispecie è litigiosa solo la menzione, negli articoli contestati, delle generalità dell'istante (nome, cognome e indirizzo). Se non che – ha continuato il Pretore – il tema della pubblicazione dei nomi di persone coinvolte in inchieste giudiziarie è “delicato e molto discusso”. Non può quindi ritenersi adempiuta, per ciò soltanto, l'esigenza di una manifesta assenza di giustificazione della lesione. Non si può d'acchito escludere infatti che sussista un interesse preponderante del pubblico a prendere conoscenza della notizia. Neppure il requisito del pregiudizio particolarmente grave è dato, secondo il Pretore, poiché l'istante non ha reso verosimili elementi convincenti, limitandosi a sostenere di aver patito e di continuare a patire un pregiudizio di immagine e di natura economica che si ripercuoterà anche sul prossimo futuro.

                                   6.   L'appellante rimprovera al Pretore di avere negato a torto le pre­messe dell'art. 28c cpv. 3 CC. Afferma anzitutto, con riferimento al requisito del “grave pregiudizio”, di subire oggettivamente e soggettivamente un “danno di immagine enorme nei confronti dei suoi partners commerciali, con pesanti ricadute economiche anche per il futuro” (appello, pag. 3). Soggiunge che pure i suoi familiari sono stati “messi indirettamente alla berlina senza alcun ritegno” e che la sua detenzione è stata celata ai figli in tenera età, ad amici, parenti e alle relazioni commerciali, adducendo viaggi d'affari. La pubblicazione del suo nome negli articoli ha quindi reso nota la circostanza dell'arresto e il coinvolgimento nell'“__________ __________ ” alla cerchia di familiari e conoscenti che la ignoravano, provocando un “dramma umano e famigliare”, vista anche la grave malattia della madre dell'istante. Non vi è quindi dubbio, secondo l'istante, che la pubblicazione delle sue generalità nei due articoli è stata decisiva per la divulgazione del suo arresto e dei sospetti infamanti mossi contro di lui, anche a distanza di quattro mesi dai fatti.

                                   7.   Il pregiudizio qualificato deve apparire particolarmente grave per una ragione diversa dalla sola larga diffusione avvenuta a mezzo stampa (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 679b, pag. 235; Werro, Les atteintes à la personnalité par les médias, in: Media­lex 1998, pag. 176; Barrelet, op. cit., n. 1426 pag. 411; Mesures provvisionnelles et présomption d'innocence, in: Plä­doyer 1/1994, pag. 54; Tercier in: Medialex 1/95 pag. 32). Incombe a chi postula l'emanazione di misure provvisionali rendere verosimile sia il pregiudizio qualificato sia il nesso causale adeguato tra il presunto danno e gli articoli pubblicati sul mezzo di comunicazione periodico. Non si richiede dall'istante la prova di un fatto, ma la semplice verosimiglianza, che è tuttavia più di una mera affermazione (Meili in: Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZBG I, 2a edizione, n. 2 ad art. 28c CC).

                                   8.   In questa sede l'istante ribadisce che le persone sino a quel mo­mento all'oscuro del suo arresto e dei sospetti infamanti a suo carico ne sono venute a conoscenza con la pubblicazione dei noti articoli. Ritiene pertanto di avere reso più che verosimile tale fatto, fonte di grave pregiudizio per sé e la sua famiglia. L'appellante rimprovera al primo giudice, in sostanza, di avere constata­to a torto l'assenza di “elementi convincenti” (decreto impugnato, pag. 5) atti a rendere verosimile il grave pregiudizio da lui subìto e si domanda se per ottenere la postulata misura provvisionale dovesse sollecitare l'audizione di tutte le persone venute a conoscenza del suo arresto con la lettura dei noti articoli, dilazionando a tempo indeterminato la procedura. L'argomentazione, in realtà, è fuori tema. Quanto l'istante doveva rendere verosimile era il grave pregiudizio patito in seguito ai due articoli. La cerchia di persone venute a conoscenza dell'arresto non è decisiva. L'appellante avrebbe dovuto rendere verosimile, in altri ter­mini, non la divulgazione della notizia, bensì le conseguenze che questa ha avuto su di lui e sulla sua famiglia. Invano si cercherebbe nel fascicolo processuale – come rileva il Pretore – un accenno qualsiasi al grave pregiudizio concretamente subìto. Per rendere verosimili le asserite gravi sofferenze morali e psichiche patite da alcuni membri della sua famiglia e da lui stesso dopo la pubblicazione dei due articoli litigiosi l'istante avrebbe potuto esi­bire certificati medici sullo stato di salute suo e dei suoi familiari o chiedere l'audizione di persone vicine alla famiglia, che avrebbero potuto descrivere quali effetti aveva suscitato la pubblicazione degli articoli e la divulgazione delle sue generalità nell'ambito nella cerchia familiare. L'istante si è limitato invece ad affermazioni apodittiche, sprovviste di qualsiasi riscontro oggettivo e che sono pertanto rimaste allo stadio delle mere dichiarazioni di parte.

                                   9.   A detta dell'appellante la richiesta di misure provvisionali doveva accolta, quanto meno nel dubbio, trattandosi della pubblicazione di dati riservati come le generalità di una persona. Egli disconosce tuttavia che per esplicita volontà del legislatore l'emanazione di misure provvisionali nei confronti di un “mezzo di comunicazio­ne sociale di carattere periodico” esige la verosimiglianza di un grave pregiudizio e va ammessa con riserbo (Geiser, Persönlich­keitsschutz: Pressezensur oder Schutz vor Medienmacht, in: SJZ 92 [1996] pag. 81-82). Ora, come detto, l'esistenza del “gra­ve pregiudizio” non è stata resa verosimile. Ne segue che nella fattispecie manca uno dei requisiti – cumulativi – richiesti per l'adozione di misure provvisionali a norma dell'art. 28c cpv. 3 CC e che a ragione il Pretore ha respinto l'istanza cautelare. Ciò rende superfluo esaminare le altre censure sulla manifesta assenza di giustificazione della pubblicazione e sulla proporzionalità della misura richiesta. Si aggiunga, ad ogni buon conto, che le condizioni poste dall'art. 28c cpv. 3 CC per l'adozione di misure provvisionali non si confondono con quelle di un'azione a tutela della personalità fondata sull'art. 28a CC. Il quesito di sapere se la pubblicazione del nome di una persona coinvolta in un procedimento giudiziario sia lesiva della sua personalità, di conseguenza, dovrà ancora essere esaminato con pieno potere cognitivo nell'ambito della causa di merito.

                                10.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alle controparti un'equa indennità a titolo di ripetibili, commisurata alla stringatezza delle osservazioni.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 300.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 350.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà ai convenuti

                                         fr. 900.– complessivi per ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

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