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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.01.2003 11.2002.74

13 gennaio 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,085 parole·~15 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n.: 11.2002.74

Lugano 13 gennaio 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. __/__ (cambiamento del nome) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sullo stato civile, promossa con istanza del 22 marzo 2000 da

__________ ____________________ (1992) e __________ (1994) __________, __________ (rappresentati dalla madre __________ __________, __________,

e patrocinati dalla __________. __________. __________ __________ studio legale __________, __________ e __________, __________)

                                         cui si è opposto

__________ __________, __________ (patrocinato dalla __________. __________. __________ __________, studio legale __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 14 giugno 2002 presentato da __________ -__________ __________ e __________ __________ contro la decisione emessa il 17 maggio 2002 dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sullo stato civile;

                                         2.   Se dev'essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ nata __________ ha dato alla luce il 9 ottobre 1992 un figlio, __________ -__________, che è stato riconosciuto il 27 aprile 1993 dal suo convivente __________ __________ davanti all'ufficiale dello stato civile di __________. Su richiesta presentata in nome del figlio da entrambi i genitori, con decisione del 4 agosto 1993 il Consiglio di Stato ha autorizzato __________ -__________ a cambiare il cognome da __________ in __________. Il 28 gennaio 1994 __________ __________, che aveva ripreso nel frattempo il cognome di nubile, ha dato alla luce una figlia, __________, la quale è stata anch'essa riconosciuta da __________ __________ il 3 maggio 1994. In esito a una nuova istanza presentata in nome della figlia dai genitori, il Consiglio di Stato ha autorizzato il 12 agosto 1994 __________ a cambiare il cognome da __________ in __________. __________ __________ e __________ __________ si sono separati nell'estate del 1999. I figli sono rimasti con la madre.

                                  B.   Il 22 marzo 2000 __________ __________ si è rivolta in rappresentanza dei figli alla Divisione degli interni quale autorità di vigilanza sullo stato civile per ottenere che, previo conferimento dell'assistenza giudiziaria, i minorenni potessero cambiare il cognome da __________ in __________. Con lettera del 7 dicembre 2000 __________ __________ ha dichiarato di opporsi all'istanza. Il 14 marzo 2001 l'Ufficio di vigilanza sullo stato civile ha incaricato il Servizio medico-psicologico di __________ di appurare l'interesse dei figli alla postulata modifica del cognome. Il 24 gennaio 2002 il Servizio medico-psicologico ha presentato il proprio referto, sul quale i genitori hanno avuto occasione di esprimersi nei loro memoriali dell'8 e del 25 febbraio 2002, in cui hanno ribadito il loro punto di vista. Statuendo il 17 maggio 2002, la Divisione degli interni ha respinto l'istanza, senza prelevare tasse o spese né assegnare ripetibili. Gli istanti sono stati ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

                                  C.   Contro la predetta decisione __________ -__________ e __________ __________n, rappresentati dalla madre __________ __________, sono insorti con un appello del 14 giugno 2002 nel quale chiedono, previa concessione dell'assistenza giudiziaria e assunzione di nuove prove, che la loro domanda sia accolta e che la risoluzione impugnata sia riformata di conseguenza. Con lettera del 12 luglio 2002 il Dipartimento delle istituzioni propone di respingere l'appello e di confermare la decisione impugnata. Nelle sue osservazioni del 18 luglio 2002 __________ __________ si allinea alla posizione dell'autorità di vigilanza.

Considerando

in diritto:                   I.   In ordine

                                   1.   Il governo del Cantone di domicilio può, per motivi gravi, concedere a una persona il cambiamento del proprio nome (art. 30 cpv. 1 CC). Nel Cantone Ticino tale competenza è stata delegata dal governo al Dipartimento delle istituzioni (art. 15a cpv. 1 lett. a LAC), e più in particolare alla Sezione degli enti locali (art. 9

                                         cpv. 1 del regolamento sullo stato civile: RL 4.1.2.1). La decisione emanata da quest'ultima è impugnabile entro 20 giorni alla Camera civile di appello (art. 15a cpv. 2 LAC e 424 cpv. 3 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   Nelle procedure in cui il cambiamento di nome è chiesto, in luogo e vece dei minorenni, dal titolare dell'autorità parentale che porta già tale nome, può sussistere conflitto d'interessi fra la posizione dei figli e quella del genitore. In circostanze del genere v'è da domandarsi se ai figli non debba essere designato un curatore in virtù dell'art. 392 n. 2 CC (Hegnauer in: Berner Kommentar, Berna 1991, n. 61 ad art. 270 CC; RSC 64/1996 pag. 42 n. 3). Sia come sia, la questione assume portata pratica – con ogni evidenza – solo ove il cambiamento di nome possa essere autorizzato. In concreto, come si vedrà oltre, l'appello dev'essere respinto. La questione può dunque rimanere aperta.

                                   3.   __________ __________ si duole di non essere stata sentita personalmente dall'autorità di vigilanza e postula un colloquio in appello. Essa chiede inoltre che questa Camera disponga l'audizione dei figli, in applicazione analogica dell'art. 144 cpv. 2 CC, per stabilire se essi “si identificano effettivamente con il cognome della madre” (appello, pag. 7 in fondo). L'interessata prospetta dipoi l'assunzione di non meglio precisati testimoni.

                                         a)  Per quanto riguarda l'audizione personale della madre degli appellanti, secondo l'art. 424a cpv. 3 CPC la Camera civile può citare le parti per interrogarle sui fatti di causa e assumere prove o informazioni supplementari. A prescindere dal fatto che in concreto parti sono i figli e non la loro rappresentante legale, quest'ultima ha avuto nondimeno occasione di far valere tutte le sue argomentazioni sia davanti all'autorità di vigi­lanza sia davanti alla Camera civile di appello, autorità munite entrambe di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (Rep. 1985 pag. 141 in fondo, 1988 pag. 348 consid. 2; DTF 116 V 186 in alto con rinvii, 116 Ia 95 in fondo). Né il diritto di essere sentiti sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. dà diritto di comparire personalmente o di esprimersi oralmente davanti all'autorità (DTF 125 I 219 consid. 9b con rinvii, 117 II 136 consid. 3b). Ciò posto, non è dato a divedere – né gli appellanti spiegano – in che modo un colloquio personale con la loro madre sia suscettibile di recare chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio.

                                         b)  Quanto all'audizione dei figli, l'art. 12 della Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo, del 20 novembre 1989 (RS 0.107), direttamente applicabile nell'ordinamento giuridico svizzero (DTF 124 III 90), conferisce ai minorenni il diritto di esprimersi nelle procedure che li riguardano. Dagli atti non risulta che __________ -__________ o __________, di 10 e 8 anni d'età, siano stati interpellati dall'autorità di vigilanza sul prospettato cambiamento di cognome. Di per sé essi dovrebbero quindi essere sentiti in appello. A parte il fatto però che per bambini di quell'età appare difficile comprendere appieno la portata di un simile cambiamento, la madre stessa riconosce che nella fattispecie __________ -__________ e __________ vengono identificati in prevalenza con il nome di battesimo anziché con il cognome, sicché “il problema dell'individualizzazione non si pone ancora per il momento” (appello, pag. 9 in alto). Inoltre il Servizio medico-psicologico di __________ ha rilevato, nel suo referto del 24 gennaio 2002, che __________ -__________ e __________ sono confrontati a “una situazione estremamen­te difficile perché presi intensamente nel conflitto di lealtà nei confronti dei due genitori”, ciò che li pone “nell'im­possibili­tà di stabilire, tra padre e madre, a chi credere e dare ragione” (doc. 16, pag. 2 in alto). Sempre secondo il referto, “una risposta in un senso o nell'altro implicherebbe prendere posizione per l'uno o l'altro genitore, pregiudicando ulteriormente la relazione con i genitori e tra i genitori” (pag. 2 nel mezzo). In simili circostanze si giustifica, in via eccezionale, di soprassedere all'audizione proprio nell'interesse dei figli. Un tale provvedimento, oltre a non portare verosimili elementi di rilievo, rischierebbe solo di infondere nei ragazzi ulteriori tensioni.

                                         c)  Per quel che riguarda infine l'audizione di nuovi testimoni, l'of­ferta di prove in appello – come si è accennato (consid. 3a) – è di per sé proponibile (art. 424a cpv. 3 CPC). Gli appellanti non indicano tuttavia quali fatti dovrebbero essere accertati con tale mezzo di prova, né spiegano in che modo l'audizione di nuovi testimoni, sulle cui generalità nulla è dato di sapere, sarebbe suscettibile di influire sull'esito del giudizio. Insufficientemente motivata, nelle condizioni illustrate la domanda si rivela finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

                                   II.   Nel merito

                                   4.   L'autorità di vigilanza ha ricordato anzitutto l'evoluzione della giurisprudenza sui “motivi gravi” che giustificano un cambiamento di nome (art. 30 cpv. 1 CC), la quale richiede ora il manifestarsi di problemi tali da “imporre (…) l'accoglimento del­la relativa istanza, in difetto del quale l'agire dell'autorità potrebbe risultare arbitrario nei confronti dell'istante” (decisione impugnata, pag. 4 in alto). Ciò posto, la Sezione degli enti locali ha considerato che i disagi addotti dalla madre a sostegno della domanda presentata in nome dei figli (in specie problemi di recapito postale e difficoltà a varcare la frontiera), pur essendo suscettibili di “causare disgui­di e malintesi in un contesto burocratico-amministrativo”, non bastano a giustificare la postulata modifica del cognome. Tant'è, ha soggiunto l'autorità di vigilanza, che il Servizio medico-psico­lo­gico di __________– chiamato a esprimersi sull'interesse dei ragazzi alla prospettata modifica – non si è pronunciato in favore di questa, lasciando altresì intendere che i disagi patiti da __________ -__________ e __________ non siano riconducibili al loro cognome, bensì al conflitto esistente fra i genitori. Donde, per l'autorità di vigilanza, il rigetto dell'istanza.

                                   5.   Gli appellanti rimproverano alla Sezione degli enti locali di avere fondato a torto la propria decisione sulla relazione presentata dal Servizio medico-psicologico. Tale referto, a loro dire, non consente di escludere un loro interesse ad assumere il cognome della madre e non è dunque di rilievo ai fini del giudizio. Essi insistono nell'affermare che le circostanze del caso concreto – in particolare la separazione duratura dei genitori, l'improbabile modifica dello stato civile della madre e la stabilità della nuova comunione domestica – costituiscono motivi gravi a norma dell'art. 30 cpv. 1 CC. Il fatto di portare il cognome del padre configurerebbe in definitiva un “ostacolo alla loro piena integrazione nella famiglia e quindi nella società”, causando loro inoltre “problemi di natura pratica”, come le difficoltà a recarsi all'estero o l'errato invio di corrispondenza, avvisi medici, premi della cassa malati e rimborsi spese (appello, pag. 10 in basso e pag. 11 in alto). La situazione odierna contraddirebbe per altro la regolamentazione sancita dall'art. 270 cpv. 2 CC e addirittura la giurisprudenza del Tribunale federale, intesa – secondo loro – a evitare che i figli portino un cognome diverso dalla madre in caso di separazione dei genitori.

                                   6.   L'art. 30 cpv. 1 CC ha lo scopo di eliminare seri inconvenienti legati al nome di cui è chiesto il cambiamento, con particolare riferimento a interessi di ordine psichico, morale e spirituale (DTF 108 II 4 consid. 5a, 249 consid. 4b). Nel caso di minorenni la giurisprudenza si dipartiva dall'idea, fino a poco tempo addietro, che il figlio di genitori non coniugati potesse essere vittima di pregiudizi sociali portando un nome che permettesse di risalire alla sua origine naturale o adulterina, sicché la prassi autorizzava a determinate condizioni – durata e stabilità del concubinato dei genitori, interesse del minorenne, impossibilità dei genitori di sposarsi – che il figlio sostituisse il cognome della madre con quello del padre (da ultimo: DTF 119 II 309 consid. 3c). Il cambiamento di nome era autorizzato anche nel caso in cui, dopo il divorzio dei genitori, il figlio fosse affidato alla madre e questa avesse ripreso il suo cognome di nubile (DTF 110 II 433, 109 II 177) oppure nel caso in cui la madre si risposasse e portasse il figlio nella sua nuova famiglia (DTF 99 Ia 561).

                                         La giurisprudenza più recente interpreta i “motivi gravi” dell'art. 30 cpv. 1 CC con maggior rigore. Così, nel 1995, il Tribunale federale ha rifiutato il cambiamento del nome a un figlio di genitori concubini, rilevando che l'evoluzione intervenuta negli ultimi anni riguardo alle concezioni sociali sui figli nati fuori del matrimonio non consente più di intravedere un “motivo grave” nel solo fatto che il figlio porti il nome della madre e non quello del padre. Per autorizzare un cambiamento di nome non basta più, in altri termini, un concubinato durevole tra la madre, detentrice dell'autorità parentale, e il suo compagno, nemmeno se questi è il padre biologico di altri figli che vivono nella medesima comunione domestica. Il minorenne che postula il cambiamento deve indicare concretamente, per converso, in che misura l'obbligo di portare il nome della madre (art. 270 cpv. 2 CC) gli arrechi svantaggi sociali suscettibili di configurare motivi gravi (DTF 121 III 145). Identico orientamento ha adottato il Tribunale federale nel 1998, giudicando il caso di due figlie minorenni che chiedevano di sostituire il loro cognome con quello del nuovo marito della madre, alla quale esse erano state affidate dopo il divorzio. Non ravvisando motivi gravi a sostegno di tale cambiamento, il Tribunale federale ha confermato la decisione con cui l'autorità cantonale aveva respinto l'istanza (DTF 124 III 401). In una sentenza del 2002 il Tribunale federale, applicando i medesimi criteri, ha negato il cambiamento di cognome a un figlio che, dopo il divorzio dei genitori, era stato affidato alla madre, la quale aveva ripreso il suo cognome di nubile (sentenza __________.__________/__________del 1° ottobre 2002 in re I.).

                                   7.   In concreto gli appellanti fanno valere in sintesi, come detto, che la differenza di cognome nel nucleo familiare pone loro “problemi di natura pratica” come le difficoltà di recarsi all'estero con la ma­dre o l'errato invio di corrispondenza, avvisi medici, premi della cassa malati e rimborsi spese (appello, pag. 10 in basso e pag. 11 in alto). Tali inconvenienti sono tuttavia comuni a tutti i figli di genitori separati o divorziati e non bastano, da sé soli, a giustificare una modifica del cognome. I problemi di recapito postale potrebbero del resto essere facilmente superati mediante l'adozione di semplici accorgimenti quali, per esempio, l'indicazione aggiuntiva del cognome dei figli sulla cassetta delle lettere o la comunicazione diretta del recapito agli interessati. Quanto alle non meglio precisate difficoltà nel varcare la frontiera, non si vede come gli asseriti disagi patiti dai figli possano essere dovuti al loro cognome, ove appena si consideri che da quest'ultimo non è desumibile alcuna indicazione riguardo all'affidamento della prole a uno o all'altro genitore. Di tali inconvenienti manca per altro qualsiasi riscontro nell'incarto, come qualunque verosimiglianza manca dei generici “ostacoli burocratici” lamentati nell'appello.

                                         Quanto alla separazione dei genitori e alla “stabilità del nuovo nucleo familiare”, ciò non basta a giustificare un cambiamento di nome (cfr. DTF 124 III 403 consid. 2b/bb con rinvii). Gli istanti avrebbero dovuto sostanziare, piuttosto, di essere vittima di pregiudizi seri e concreti, di natura sociale, psichica, morale o spirituale, che cagionino loro svantaggi tali da poter essere presi in considerazione come “motivi gravi” nel senso della giurisprudenza odierna. Di siffatti problemi non v'è traccia nel fascicolo processuale. Essi risultano tanto meno attendibili ve si pensi che, come risulta dall'appello, gli istanti – di 8 e 10 anni – vengono in prevalenza identificati con il nome di battesimo anziché con il cognome, ragion per cui “il problema dell'individualizzazione non si pone ancora per il momento” (memoriale, pag. 9 in alto). È vero che dal referto del Servizio medico-psicologico di __________ emergono difficoltà relazionali dei ragazzi con i genitori (doc. 16, pag. 2 in alto). Nulla consente tuttavia di affermare che tali disagi siano in qualche modo legati al cognome. I problemi appaiono se mai riconducibili – come rileva l'autorità di vigilanza – al conflitto esistente fra i genitori (loc. cit.; cfr. anche doc. 22 a metà).

                                   8.   Non v'è d'altro canto motivo, contrariamente a quel che sostengono gli appellanti, per applicare criteri meno rigorosi nell'evenienza in cui i figli autorizzati a portare il cognome del padre chiedano di riassumere quello della madre. Anche in tal caso, per vero, il diverso apprezzamento sociale affermatosi negli ultimi anni riguardo ai figli di genitori divorziati o separati non conduce più – in linea di principio – a discriminare famiglie monoparentali in cui i ragazzi rechino il cognome del genitore non affidatario (DTF 5C.163/ 2002 del 1° ottobre 2002, consid. 2.3). E ciò, diversamente dal parere della madre, a prescindere dal fatto che i figli di genitori non sposati assumano, per legge, il cognome della madre (art. 270 cpv. 2 CC). Decisivo ai fini del giudizio, in effetti, è il criterio che portando il cognome del padre i ragazzi non patiscano gravi pregiudizi d'ordine sociale, psichico, morale o spirituale (sopra, consid. 6b), dei quali – come detto – nulla si evince dagli atti. Se ne conclude che nella fattispecie non soccorrono le premesse per un cambiamento di cognome a norma dell'art. 30 cpv. 1 CC.

                                  III.   Sulle spese e le ripetibili

                                   9.   Gli oneri processuali seguono la soccombenza degli appellanti (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderanno a __________ __________, il quale ha formulato osservazioni all'appello per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili. Non si giustifica invece di assegnare ripetibili alla Sezione degli enti locali, la quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali (art. 159 cpv. 2 OG per analogia). La domanda di assistenza giudiziaria presentata dagli appellanti non può essere accolta. Quand'an­che fosse dato il requisito dell'indigenza (art. 155 vCPC, in vigore fino al 29 luglio 2002: BU n. 30/2002 pag. 213), nel caso in rassegna difettava in effetti sin dall'inizio il requisito cumulativo della parvenza di esito favorevole (art. 157 vCPC). La giurisprudenza del Tribunale federale sul cambiamento del nome era infatti nota, pubblicata e ampiamente commentata dalla dottrina. Della situazione finanziaria degli appellanti si tiene conto, ad ogni modo, riducendo adeguatamente la tassa di giustizia.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 100.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 150.–

                                         sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno a __________ __________, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1000.– complessivi per ripetibili.

                                   3.   La domanda di assistenza giudiziaria presentata dagli appellanti è respinta.

                                   4.   Intimazione a:

                                         – lic. iur. __________ __________, __________;

                                         – lic. iur. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione al Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sullo stato civile.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

11.2002.74 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.01.2003 11.2002.74 — Swissrulings