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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 01.07.2002 11.2002.72

1 luglio 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·968 parole·~5 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n.: 11.2002.00072

Lugano 1° luglio 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. ___/______ (interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 30 ottobre 2001 dalla

Commissione tutoria regionale __________, __________  

nei confronti di  

__________ __________ __________, __________;  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 14 giugno 2002 presentato da __________ Scrib__________nte contro la decisione emanata il 6 giugno 2002 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il 3 agosto 2001 la Commissione tutoria regionale __________, sollecitata dal Tribunale cantonale delle assicurazioni, ha istituito in favore di __________ __________ (1952) una curatela di rappresentanza, nominando quale curatrice l'avv. __________ __________ __________ con l'incarico di patrocinare l'interessata in una causa con la __________ __________. Il 30 ottobre 2001 la Commissione tutoria regionale ha presentato alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, una domanda di interdizione fondata sull'art. 369 CC, adducendo che l'interessata inviava da un anno lettere con­fuse a diverse autorità e non si occupava della lite, nonostan­te la curatrice avesse cercato di avvicinarla. La Sezione degli enti locali ha incaricato il 16 novembre 2001 il Servizio psico-sociale di __________ di allestire una perizia sulle condizioni di lei.

                                  B.   __________ __________ non ha dato seguito alle convocazioni del Servizio psico-sociale di __________ e ha ritornato al mittente le comunicazioni inviatele dalla Sezione degli enti locali. L'autorità di vigilanza le ha ordinato il 15 febbraio 2002 di presentarsi al Servizio psico-sociale il 28 febbraio 2002 alle 10.00 per l'esecuzione della perizia, con la comminatoria dell'esecuzione forzata. Anche tale convocazione non ha avuto esito. L'autorità di vigilanza ha poi ordinato il 12 marzo 2002 la traduzione forzata di __________ __________ alla Clinica psichiatrica cantonale di __________. Con risoluzione del 26 marzo 2002 la Commissione tutoria regionale __________, constatato il rifiuto dell'interessata di avere contatti con le autorità, ha provvisoriamente privato __________ __________ dell'esercizio dei diritti civili, designandole come curatore l'avv. __________ __________, suo segretario. La decisione, inviata per raccomandata il 28 marzo 2002, è stata respinta dalla destinataria il 4 aprile 2002 “causa indirizzo non secondo la legge”. __________ __________ ha poi ricevuto copia della decisione in occasione di un colloquio, il 4 giugno 2002, con la capufficio dell'autorità di vigilanza.

                                  C.   Contro la decisione del 28 marzo 2002 __________ __________ ha introdotto ricorso il 4 giugno 2002 alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza, chiedendone l'annullamento. Il 6 giugno 2002 l'autorità di vigilanza ha dichiarato il ricorso irricevibile, senza prelevare tasse né spese. Insorta il 14 giugno 2002 con un ricorso (recte: appello) contro la decisione predetta, __________ __________ ne postula l'annullamento. L'appello non è stato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   Le decisioni prese dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili entro venti giorni alla Camera civile del Tribunale di appello (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999: RL 4.1.2.2). Tempestivo, da questo profilo il gravame è dunque ammissibile.

                                   2.   La ricevibilità dell'appello appare invece dubbia per quanto attiene alla motivazione, difficilmente comprensibile. L'interessata intreccia doglianze sull'operato del rappresentante designato il 28 marzo 2002 con reclami sulle decisioni assicurative che sarebbero state prese senza interpellarla e spiegazioni farraginose sui motivi che l'hanno indotta a respingere la corrispondenza della Commissione tutoria e dell'autorità di vigilanza. Per finire essa rivendica “il ritiro immediato della situazione visto gli articoli e difesa dei diritti umani”, senza spiegare tuttavia per quali motivi la decisione dell'autorità di vigilanza sarebbe errata. L'appello potrebbe dunque essere dichiarato irricevibile (art. 309 CPC). Da tale sanzione si può nondimeno prescindere, poiché, come si vedrà in appresso, esso è destinato in ogni modo all'insuccesso.

                                   3.   L'autorità di vigilanza ha dichiarato il ricorso tardivo dopo avere accertato che la decisione 28 marzo 2002 della Commissione tutoria, inviata lo stesso giorno all'interessata per raccomandata, era stata respinta dalla destinataria il 4 aprile 2002. La fotocopia della busta d'intimazione porta la menzione manoscritta “respinto causa indirizzo non secondo la legge” (doc. 40, busta allegata). L'interessata ha quindi ricevuto la decisione il 4 aprile 2002, ma l'ha ritornata alla Commissione tutoria regionale, come già aveva fatto con altri invii. Se non che, il termine per impugnare la decisione è cominciato a decorrere proprio il 4 aprile 2002, quando l'interessata avrebbe potuto prendere conoscenza della decisione litigiosa (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrative ticinese, pag. 70 lett. b con riferimenti). Ne segue che il ricorso all'autorità di vigilanza, del 4 giugno 2002, era tardivo. E siccome il mancato rispetto dei termini di ricorso comporta l'inammissibilità del rimedio giuridico, senza possibilità di esame nel merito, a giusta ragione l'autorità di vigilanza ha dichiarato irricevibile il ricorso. L'appello, infondato, deve pertanto essere respinto con la procedura dell'art. 313bis CPC.

                                   4.   Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148

                                         cpv. 1 CPC) e dovrebbero quindi essere posti a carico dell'appellante. Tenuto conto tuttavia delle particolarità del caso, si giustifica di rinunciare eccezionalmente al prelievo di tasse e spese, come pure all'attribuzione di ripetibili, l'appello non essendo nemmeno stato oggetto di intimazione.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   2.   Non si prelevano tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – Commissione tutoria regionale __________, __________.

                                         Comunicazione alla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

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