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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.06.2002 11.2002.69

21 giugno 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·765 parole·~4 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n.: 11.2002.00069

Lugano 21 giugno 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. __________/__________ (revoca dell'interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 6 aprile 2001 da

__________ __________ __________, ora in __________

riguardo al figlio __________ de __________ (__________), __________;

giudicando ora sulla domanda di riesame presentata dall'istante il 10 giugno 2002 con riferimento alla sentenza emessa il 13 maggio 2002 da questa Camera nei suoi confronti (inc. __________.__________.__________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta la domanda di riesame;

                                         2.   Se dev'essere accolta la domanda di restituzione in intero contro il lasso del termine per l'appello;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che il 6 aprile 2001 __________ __________ __________ ha chiesto alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, la revoca dell'interdizione riguardante il figlio __________ __________ __________i, pronunciata il 21 dicembre 1998;

                                         che la Sezione degli enti locali ha assegnato all'istante, il 9 aprile 2001, un termine di 15 giorni – sotto comminatoria dello stralcio dell'istanza – per presentare “una concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti”, “una sufficiente motivazione” e “i documenti probatori a sua disposizione”;

                                         che __________ __________ __________ ha presentato il 26 aprile 2001 un reclamo contro l'assegnazione del termine al Consiglio di Stato, che lo ha trasmesso il 30 aprile successivo all'autorità di vigilanza;

                                         che l'autorità di vigilanza, statuendo l'11 maggio 2001, ha dichiarato irricevibile l'istanza del 6 aprile 2001, senza prelevare spese;

                                         che contro tale decisione dell'autorità di vigilanza __________ __________ __________ è insorta al Consiglio di Stato con un “ricor­so” dell'11 giugno 2001;

                                         che con risoluzione del 22 agosto 2001 il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso irricevibile per incompetenza, senza riscuotere oneri processuali;

                                         che con ricorso dell'11 settembre 2001 __________ __________ __________ ha chiesto a questa Camera, previa nomina di un difensore d'ufficio e concessione del gratuito patrocinio, l'accoglimento della sua istanza e la revoca dell'interdizione;

                                         che, in parziale accoglimento dell'appello (”ricorso”), il 13 maggio 2002 questa Camera ha annullato la decisione emessa l'11 mag­gio 2001 dall'autorità di vigilanza, cui ha rinviato gli atti per un complemento di istruttoria e perché statuisse sulla domanda di assistenza giudiziaria e sulla designazione di un patrocinatore d'ufficio postulata dall'interessata (inc. __________.__________.__________);

                                         che il 10 giugno 2002 __________ __________ __________ ha introdotto a questa Camera un'istanza “di petizione – di riesame (legge e diritto)”, con la quale chiede il “riesame della sentenza e causa contestata (legge e diritto)”, la “restituzione in intero del termine di ricorso al __________ (legge e diritto)”, “il ripristino della legalità di legge e di diritto” e “la nomina di un difensore d'ufficio (legge e diritto)”;

                                         che in sostanza la richiedente afferma di rifiutare la sentenza del 13 maggio 2002 e lamenta un vilipendio della Costituzione cantonale;

                                         che la domanda in questione non è stata notificata all'autorità di vigilanza;

e considerando

in diritto:                        che le sentenze emesse in materia di interdizione dalla Camera civile di appello, ultimo grado di giurisdizione cantonale, sono suscettibili in sede cantonale solo di revisione o di interpretazione (art. 333 e 340 CPC);

                                         che una domanda di revisione o di interpretazione è proponibile, in ogni modo, solo per i motivi esplicitamente enunciati dagli stessi art. 333 e 340 CPC;

                                         che il Codice di procedura civile ticinese non prevede, invece, la possibilità di riesaminare sentenze definitive;

                                         che in concreto la richiedente chiede il “riesame” della sentenza 13 maggio 2002, adducendo che questa sarebbe “di comodo e illegale”;

                                         che tale motivazione esula manifestamente dai titoli di revisione previsti dall'art. 340 CPC, di modo che la domanda di riesame è d'acchito irricevibile;

                                         che le richieste di “restituzione del termine di ricorso al __________ (legge e diritto)”, “nomina di un difensore d'ufficio” e “ripristino della legalità di legge e di diritto” sono divenute prive di oggetto con l'emanazione della sentenza del 13 maggio 2002;

                                         che l'istanza del 10 giugno 2002, priva di consistenza, può essere decisa pertanto con la procedura dell'art. 313bis CPC;

                                         che, vista la particolarità della fattispecie, si soprassiede al prelievo di tasse e spese;

pronuncia:              1.   L'“istanza di petizione e di riesame” è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono tasse né spese.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – __________ __________ __________, __________;

                                         – Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

                                         Comunicazione al Consiglio di __________, __________.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

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