Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.08.2004 11.2002.64

2 agosto 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·7,105 parole·~36 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 11.2002.64

Lugano, 2 agosto 2004/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2000.1 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con petizione del 4 gennaio 2000 da

__________ (patrocinata dall'avv. dott. __________)  

contro  

__________ (ora patrocinato dall'avv. __________),

sostituita dalla causa DI.2000.25 (divorzio su richiesta comune con accordo parziale) promossa dalle parti con istanza del 3 ottobre 2000,

giudicando ora sul decreto cautelare del 16 maggio 2002 con cui il Pretore ha disciplinato l'assetto provvisionale fra i coniugi;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 27 maggio 2002 presentato da __________ contro il decreto cautelare (“sentenza”) emesso dal Pretore il 16 maggio 2002;

                                         2.   Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 4 luglio 2002 presentato da __________ contro il medesimo decreto;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ (1954) e __________ (1960) si sono sposati a __________ il 18 maggio 1985. Dal matrimonio sono nati __________, il

                                         25 ottobre 1986, e __________, il 20 agosto 1988. Il marito è incorporato come guardia delle fortificazioni, per la piazza d'armi __________, __________. Durante il matrimonio la moglie non ha svolto attività lucrativa. I coniugi vivono separati dal gennaio del 1996, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi dai propri genitori a __________. Dal 1° ottobre 1998 egli vive in un appartamento a __________. Il 1° marzo 1999 la moglie ha cominciato a lavorare co­me ausiliaria al 70% per la Clinica __________.

                                  B.   Un primo tentativo di conciliazione tra i coniugi tenutosi davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona è decaduto senza esito il

                                         24 marzo 1998 (inc. __________). Scaduto infruttuoso il termine di sei mesi, il marito ha instato il 26 maggio 1999 per un secondo tentativo di conciliazione davan­ti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città (inc. __________), che ha fissato l'udienza per il 13 luglio 1999. Nel frattempo, il 18 giugno 1999 __________ ha postula­to l'emanazione di misure cautelari (inc. DI.1999.179). Con decreto emesso il 15 luglio 1999 senza contraddittorio in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie, ha affidato i figli alla madre (riservato il diritto di visita del padre) e ha fissato un contributo per moglie e figli di fr. 1900.– mensili (oltre agli assegni familiari) dal 1° agosto 1999. Divenuto incompatibile con il nuovo diritto del divorzio, tale procedimento è stato stralciato dai ruoli il 3 gennaio 2000.

                                  C.   Il 4 gennaio 2000 __________ ha intentato un'azione unilatera­le di divorzio davanti al Pretore del Distretto di __________ (inc. OA.2000.1). In via provvisionale essa ha chiesto l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione dell'alloggio coniugale, l'affida­men­to dei figli (riservato il diritto di visita del marito), un contribu­to ali­mentare mensile indicizzato di fr. 1997.– per sé, di fr. 665.– per __________ e di fr. 580.– per __________, l'attribuzione ai coniugi dell'au­tovettura da loro detenuta e il versamento di una provvigione ad litem di fr. 20 000.–. Con decreto cautelare del 10 gennaio 2000, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha obbligato il convenuto a versare dal 1° gennaio 2000 un contributo alimentare di fr. 1900.– mensili complessivi (oltre agli assegni familiari) per moglie e figli.

                                  D.   Alla discussione cautelare del 3 febbraio 2000 __________ ha confermato l'istanza, chiedendo inoltre che il marito restituisse ai figli fr. 80'658.70 oltre interessi al 5% dal 31 dicembre 1991 depositati su conti bancari e pagasse le imposte arretrate (federali, cantonali e comunali) del biennio 1997/98. __________ ha consentito all'assegnazione dell'alloggio coniugale alla moglie e all'affidamento dei figli alla medesima (riservandosi il più ampio diritto di visita), come pure all'attribuzione delle automobili e al contributo di complessivi fr. 1245.– mensili per i figli, ma ha proposto di respingere ogni altra domanda, inclusa quella sul contributo alimentare per la moglie.

                                  E.   Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, presentando conclusioni scritte. Nel suo memoriale del

                                         30 agosto 2000 __________ ha riaffermato le proprie richieste, salvo aumentare a fr. 2688.90 mensili il contributo alimentare preteso per sé e a fr. 1175.– quello per ciascun figlio (compresi gli assegni familiari). Con il proprio memoriale del 28 settembre 2000 __________ ha ribadito la sua posizione, portando nondimeno a complessivi fr. 1450.– mensili (compresi gli assegni familiari) il contributo mensile offerto ai figli e lasciando subordinatamente al Pre­tore la decisione sull'entità dell'importo. Il 3 ottobre 2000, su invito del Pretore, le parti hanno introdotto un'istanza di divorzio su richiesta comune con accordo parziale (inc. DI.2000.25) in sostituzione della petizione presentata della moglie il 4 gennaio 2000. La causa è tuttora pendente davanti a questa Camera (inc. 11.2002.94).

                                  F.   Statuendo il 16 maggio 2002 sull'assetto provvisionale, il Pretore ha autorizzato i coniugi a sospendere la comunione domestica, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie (compresi i mobili e le suppellettili), ha affidato i figli alla madre, ha regolato il diritto di visita del padre, ha attribuito alle parti l'uso delle rispettive vetture, ha fissato dal 1° gennaio 2000 un contributo alimentare per l'istante di fr. 509.65 mensili indicizzati al reddito del convenuto e uno per ciascun figlio di fr. 1314.– mensili indicizzati nella stessa proporzione (in aggiunta agli assegni familiari), respingendo la richiesta di provvigione ad litem. Pur senza farne accenno dei dispositivi, egli ha spiegato altresì – nella motivazione – di non ritenere giustificato né il pagamento di imposte arretrate preteso dalla moglie né la pretesa restituzione ai figli, già in sede cautelare, di fr. 80 658.70 con interessi a titolo di indebito arricchimento. La tassa di giustizia di fr. 1500.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                  G.   Contro il decreto cautelare (“sentenza”) è insorta __________ con un appel­lo del 27 maggio 2002 nel quale ha chiesto che il contributo alimentare per sé sia aumentato a fr. 2035.– mensili indicizzati al reddito del convenuto e quello per ogni figlio ridotto a fr. 1175.– (compreso l'assegno familiare) indicizzato nella medesima proporzione. Nelle sue osservazioni del 4 luglio 2002 __________ ha proposto di rigettare l'appello in ordine, subor­dinatamente nel merito. Con appello adesivo egli postula inoltre la soppressione del contributo alimentare per la moglie, oltre alla riduzione di quello per __________ a fr. 997.– mensili dal 1° gennaio al 31 agosto 2000 e a fr. 1277.– dopo di allora, come pure di quello per __________ a fr. 1277.– mensili dal 1° gennaio al 31 agosto 2000 e a fr. 1077.– dopo di allora, il tutto indicizzato alla stessa stregua del proprio reddito. Egli insta altresì perché tre quarti degli oneri processuali siano addebitati alla moglie, con obbligo per quest'ultima di rifondergli fr. 5000.– a titolo di ripetibili ridotte. Nelle sue osservazioni del 29 luglio 2002 __________ postula il rigetto dell'appello adesivo.

                                  H.   Il presidente della Camera ha reso attenta l'appellante principale con lettera del 12 luglio 2004 che, per quanto riguardava il contributo alimentare in suo favore, nelle circostanze concrete la sen­tenza si sarebbe anche potuta risolvere in una reformatio in peius, nel senso che la somma a lei destinata sarebbe potuta risultare inferiore a quella stabilita dal primo giudice. Viceversa, i contributi in favore dei figli – di cui l'appellante chiedeva la riduzione – si sarebbero potuti rivelare, in virtù del principio inquisitorio illimitato, più alti di quelli fissati in prima sede. L'interessata ha dichiarato il 19 luglio 2004 di ritirare l'appello.

Considerando

in diritto:                   I.   Sull'appello principale

                                   1.   Il ritiro dell'appello rende la procedura caduca e comporta lo stralcio della causa dai ruoli (art. 352 cpv. 1 e 2 CPC). Ai fini del giudizio sugli oneri processuali e le ripetibili chi recede dalla lite è reputato soccombente (Rep. 1978 pag. 375). Deve sopportare perciò la tassa di giustizia e le spese, oltre che rifondere alla controparte un'adeguata indennità per le spese di patrocinio (analogo principio vige sul piano federale: Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, n. 2 ad art. 153). L'art. 148 cpv. 2 CPC prevede nondimeno che, dandosi “giusti motivi”, il tribunale può procedere a un diverso addebito degli oneri processuali. L'art. 77 cpv. 3 CPC stabilisce a sua volta che in caso di ritiro le ripetibili possono essere ridotte “per equità”. Giova esaminare pertanto se ragioni pertinenti giustifichino di derogare in concreto al principio della soccombenza. Ciò impone di verificare se la sentenza impugnata possa avere ragionevolmente indotto l'interessata a piatire.

                                   2.   Nelle sue osservazioni del 4 luglio 2002 il convenuto proponeva anzitutto di respingere l'appello in ordine per carenza di requisiti formali (pag. 2, n. 2), rimproverando all'istante di non avere indicato con precisione i punti del decreto cautelare dedotti in appello, contrariamente a quanto prescrive l'art. 309 cpv. 2 lett. d CPC. La tesi era ai limiti del pretesto. L'istante aveva specificato con chiarezza, nella prima pagina del memoriale, che l'appello era diretto “contro il dispositivo 5 (cinque) della decisione cautelare 16/17 maggio 2002 del Pretore di __________”. E nella richiesta di giudizio essa chiedeva coerentemente di riformare quel dispositivo, modificando l'ammontare dei contributi di mantenimento nel senso descrit­to (appello, pag. 2 in alto). Su questo punto l'assun­to del convenuto era inconsistente.

                                   3.   L'art. 137 cpv. 2 prima frase CC stabilisce che, pendente una causa di divorzio o di separazione, un coniuge può chiedere l'emanazione delle “necessarie misure provvisionali”, che il giudice decreta applicando per analogia le disposizioni sulla tutela dell'unione coniugale (art. 137 cpv. 2 terza frase CC). I contributi di mantenimento possono essere sollecitati “per il futuro e per l'anno che precede la presentazione dell'istanza” (art. 137 cpv. 2 quarta frase CC). Il loro ammontare si calcola, per principio, in base al riparto dell'eccedenza – di regola a me­tà – una volta dedotto dal reddito complessivo della famiglia il fabbisogno dei coniugi e dei figli minorenni (DTF 121 III 302 consid. 5b, 123 III 1; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 30 segg. ad art. 137 CC, in particolare n. 37; Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 29 segg. ad art. 137 CC, in particolare n. 36). Quanto al fabbisogno di ogni coniuge, esso si determina aggiungendo al minimo esistenziale del diritto esecutivo le spese correnti della famiglia, in particolare il premio della cassa malati e delle assicurazioni domestiche, come pure – di norma – l'onere fiscale. Il fabbisogno dei figli minorenni si valuta invece, per pras­si costante di questa Camera, secondo le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professiona­le del Canton Zurigo, adattate al singolo caso in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 413 in alto).

                                   4.   I figli minorenni, prima che siano prese disposizioni al loro riguar­do, sono sentiti personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo incaricato, a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano (art. 144 cpv. 2 CC). Il precetto vale, pendente una causa di separazione o di divorzio, anche in sede provvisionale (DTF 126 III 498 consid. 4b). Il Pretore aveva disatteso tale esi­genza nella forma, ma aveva nondimeno ascoltato i ragazzi nella causa di merito, prima di statuire il 16 maggio 2002 sull'assetto cautelare: __________ era stata sentita il 28 novembre 2001 (act. XXIII dell'inc. DI.2000.25) e __________ il 5 dicembre successivo (act. XXIV del medesimo carteggio). Gli atti di tale causa trovandosi, come detto (sopra, lett. E in fine), dinanzi a questa Camera, non sarebbe stato il caso di procedere a nuove audizioni.

                                   5.   Litigiosi rimanevano, in appello, i contributi provvisionali per moglie e figli. A tal fine il Pretore aveva accertato il reddito del marito in fr. 7140.70 netti mensili (senza assegni familiari), per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 3064.60 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1000.–, premio della cassa malati fr. 72.60, spese d'automobile fr. 350.–, indennità per pasti fuori casa fr. 242.–, imposte fr. 300.– stimati), e il reddito della moglie in fr. 3381.40 netti mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2952.60 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, onere ipotecario fr. 718.70, spese di riscaldamento fr. 80.– stimati, spese manutenzione del bruciatore fr. 32.50, spese di acqua potabile fr. 42.90, tassa dei rifiuti fr. 12.50, tassa d'uso della fognatura fr. 20.40, premio della cassa malati fr. 280.–, assicurazione RC privata, stabili ed economia domestica fr. 123.40, assicurazione stabili per “casa vecchia” fr. 42.20, spese d'automobile fr. 300.–, imposte fr. 200.– stimati). Il fabbisogno in denaro di __________ e __________ era stato fissato dal Pretore in fr. 1314.– men­sili ciascuno. Constatata un'eccedenza di fr. 1876.90, il primo giudice aveva stabilito il contributo per la moglie in fr. 509.65 mensili.

                                   6.   Il reddito del marito calcolato dal Pretore in fr. 7140.70 netti men­sili constava del guadagno da attività lavorativa (fr. 6230.– senza gli assegni familiari) e del provento di sostanza mobiliare (fr. 910.70) accertata dal primo giudice in complessivi fr. 485 726.50 (decreto impugnato, consid. 4), così articolati:

                                         conto risparmio presso la Cassa di risparmio

                                         del personale federale (15 maggio 2000)                             fr.   24 152.25     

                                         conto risparmio UBS, Lugano,

                                         n. 247-474167M1V (19 giugno 2000)                                  fr. 107 906.—

                                         conto privato __________,

                                         n. 255 773-20 (23 maggio 2000)                                         fr.   17 162.—

                                         conto risparmio __________,

                                         n. 252 773-20-1 (23 maggio 2000)                                      fr. 156 838.25

                                         deposito titoli al __________,

                                         n. 252 773-25 (23 maggio 2000)                                         fr. 179 668.—.

                                         a)   Il reddito da attività lucrativa era stato determinato dal Pretore in fr. 6230.– netti mensili deducendo dallo stipendio lordo del marito, oltre agli oneri sociali, gli assegni familiari (fr. 183.– per ogni figlio: decreto impugnato, consid. 4). Così facendo, tuttavia, il Pretore avrebbe dovuto dedurre l'ammontare di tali assegni anche dalla spettanza dei figli, dato che i contributi alimentari fissati secondo le raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo comprendono già le eventuali prestazioni di terzi in favore dei minorenni (assegni familiari, rendite complementari AVS o AI, rendite da casse pensioni, da assicurazioni contro gli infortuni o con­tro la responsabilità civile: Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, op. cit., pag. 9 in alto e 15 in alto). Per finire, siffatta operazione si sarebbe risolta in una partita di giro, sicché ai fini del presente giudizio la Camera si sarebbe dipartita, per semplicità, dal reddito del marito con gli assegni familiari (in concreto fr. 6596.– mensili: doc. I) e avrebbe fissato i contributi per i figli già comprensivi di tali assegni.

                                         b)   Per quanto si riferiva al reddito da capitale, l'appellante sosteneva che il saldo del deposito titoli n. __________ presso il __________ andava accertato fondandosi non su quello del 23 maggio 2000 (come aveva fatto il Pretore), bensì su un saldo precedente, del 1° febbraio 2000 (fr. 381 215.–: doc. 2), il marito non essendosi curato di spiegare come mai l'avere di tale conto fosse diminuito di ben fr. 201 547.– in meno di quattro mesi (memoriale, n. 4.13 in principio). Il marito obiettava che la distinta del 1° febbraio 2000 menzionata dall'appellante riportava in realtà il saldo di tutte le sue relazioni bancarie presso il __________, compreso quindi il conto privato n. 252 773-20 e il conto di risparmio n. 252 773-20-1 (osservazioni, pag. 6 in fondo). A un esame di mera verosimiglianza come quello che disciplina l'emanazione di misure provvisionali (Rep. 1991 pag. 431) la giustificazione sarebbe apparsa pertinente. Il doc. 2 di cui si prevaleva l'appellante era un “som­ma­rio per categorie d'investimento” suddiviso in liquidità, obbligazioni e azioni. E il saldo delle liquidità (fr.

                                               197 920.–) corrispondeva sostanzialmente alla somma degli averi, il 1° febbraio 2000, sul conto privato n. 252 773-20

                                               (fr. 22 930.85: estratto in act. VI) e sul conto di risparmio n. 252 773-20-1 (fr. 174 838.25: loc. cit.).

                                               Una distinta analoga al doc. 2, aggiornata al 29 marzo 2000, figurava del resto nella rubrica “Documenti richiamati al sig. __________” (3° foglio). Anche in tal caso la categoria “liquidità”, che presentava un saldo di fr. 175 657.–, corrispondeva per l'essenziale al totale degli averi, il 27 marzo 2000, sul conto privato n. 252 773-20 (fr. 15 818.90: estratto in doc. VI) e sul conto di risparmio n. 252 773-20-1 (fr. 159 838.25: loc. cit.). Il saldo del conto deposito titoli su cui si era fondato il Pretore ai fini del giudizio (fr. 179 668.– il 23 maggio 2000) figurava in una distinta analoga alle due precedenti, ma senza la categoria “liquidità” (in doc. VI, distinta del 30 maggio 2000). Contraria­mente a quanto asseriva l'appellante, il saldo del conto deposito titoli non risultava quindi essere diminuito di fr. 201 547.– in meno di quattro mesi. Semplicemen­te, la distinta del saldo il 23 maggio 2000 non includeva più gli attivi degli altri due conti bancari, che per altro il Pretore non aveva mancato di considerare (e sui cui ammontari non v'era discussione). Al proposito l'appello non aveva perciò inconsistenza.

                                         c)   Affermava l'appellante che il tasso d'interesse medio (2¼%) applicato dal Pretore per calcolare il provento della sostanza mobiliare (fr. 910.70 mensili complessivi: decreto impugnato, consid. 4 in fine) andava aumentato almeno al 3%, per un reddito medio comples­sivo di fr. 1718.20 (memoriale, n. 4.13 in fine), tanto più che il marito investe regolarmente in titoli. Ora, fino al 2001 questa Camera si dipartiva, per determinare i redditi da capitale, da un tasso medio presunto del 3½% (sentenze del 16 aprile 1997 in re C., consid. 2; del 20 maggio 1997 in re P., consid. 7c; del 5 gennaio 1998 in re B., consid. 5b; del 12 gennaio 1998 in re M., consid. 4). Nel 2001, viste le altalenanti proiezioni congiunturali, tale valutazione è stata prudentemente ricondotta al 3% (sentenze del 18 luglio 2001 in re L., consid. 3d; del 28 dicembre 2001 in re D., consid. 6; del 10 aprile 2002 in re P., consid. 15; del 5 luglio 2002 in re A., consid. 10; del 6 novembre 2003 in re B., consid. 4g). Il Tribunale federale ha poi avuto mo­do di confermare che il tasso medio del 3% è conforme al diritto federale, anche l'interesse minimo sugli averi di vecchiaia giusta l'art. 12 OPP 2 essendo stato ridotto, il 1° gennaio 2003, dal 4 al 3¼% (DTF 129 III 481, consid. 4.3 non pubblicato). A ragione l'appellante faceva valere perciò che il Pretore avrebbe dovuto dipartirsi da un saggio d'interesse medio del 3 e non solo del 2¼%. Il provento da capitale nei redditi del marito andava portato quindi da fr. 910.70 a fr. 1214.30 mensili. Sta di fatto che, dal 1° gennaio 2004, il Consiglio federale ha ulteriormente ridotto l'interesse minimo sugli averi di vecchiaia giusta l'art. 12 OPP dal 3¼ al 2¼% (RU 2003 pag. 3523). Dopo il 1° gennaio 2004 non vi sarebbe quindi stata ragione per scostarsi dall'interesse medio del 2¼% calcolato dal Pretore. Su questo punto l'appello sarebbe apparso in parte provvisto di buon diritto.

                                   7.   Per quanto atteneva al fabbisogno minimo del marito, accertato dal Pretore in fr. 3064.60 mensili (sopra, consid. 5), l'appellante contestava l'indennità di fr. 242.– ammessa dal Pretore per pasti fuori casa (memoriale, n. 4.4). Essa non negava però che il marito si trovi nell'impossibilità di rientrare a domicilio durante la pausa di mezzogiorno. Sosteneva invero che il Pretore era incorso in un errore di calcolo, l'indennità di fr. 9.– moltiplicata per 22 giorni non giustificando un rimborso più elevato di fr. 198.– mensili. L'argomentazione sarebbe potuta essere condivisa solo fino al 31 dicembre 2000. Dal 1° gennaio 2001, in effetti, la tabella dei minimi esistenziali del diritto esecutivo riconosce per pasti fuori domicilio un'indennità sino a fr. 11.– giornalieri (FU 2/2001 pag. 76 cifra II n. 4b). Che poi il Pretore non avesse tenuto conto delle settimane di vacanza e dei giorni festivi infrasettimanali poteva senz'altro ritenersi compensato dai costi d'automobile, riconosciuti al marito nella sola misura di fr. 350.– mensili quantunque il tragitto che separa il domicilio di lui dal posto di lavoro sia di almeno il 40% più lungo rispetto a quello che deve affrontare l'appellante (sotto, consid. 8d). A torto, perciò, quest'ultima chiedeva di ridurre a fr. 300.– mensili i costi d'automobile riconosciuti nel fabbisogno minimo del coniuge (memoriale, n. 4 e 5).

                                         Per quel che era delle imposte figuranti nel fabbisogno minimo del marito (fr. 300.– mensili, riconosciuti dal Pretore), l'appellante sembrava postularne la diminuzione a fr. 150.– mensili (memoriale, n. 5), ma non dava alcuna spiegazione al proposito. Ne sarebbe seguita su questo punto l'irricevibilità dell'appello (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5). Andava rettificato d'ufficio, invece, il minimo esistenziale del diritto esecutivo per persona sola, che fino al 31 dicembre 2000 non era di fr. 1100.–, bensì di soli fr. 1025.– mensili (Rep. 1993 pag. 267 cifra 3.3). Di ciò sarebbe occorso tener calcolo applicando debitamente le norme contenute nella tabella dei minimi di esistenza emanata dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello. Nelle sue osservazioni del 4 luglio 2002 il marito lamentava, a sua volta, che il Pretore gli avesse stralciato dal fabbisogno minimo il premio di fr. 90.– mensili da lui pagato per un'assicurazione sulla vita in favore dei figli (memoriale, ad 4.3). Se non che, in mancanza di appello da parte sua, questa Camera non avrebbe potuto sindacare la doglianza senza esulare dai limiti del giudizio.

                                   8.   L'appellante contestava il fabbisogno minimo riconosciutole dal Pretore (fr. 2952.60 mensili), sostenendo ch'esso ammontava in realtà a fr. 4335.80 mensili (memoriale, n. 5). Le censure relative alle varie voci sarebbero state da esaminare singolarmente.

                                         a)   Affermava l'appellante che per determinare l'onere ipotecario a suo carico il Pretore aveva applicato a torto un tasso d'interesse del 4%, il quale vige solo dal 1° febbraio 2002, mentre in precedenza valevano i saggi del 4¼% (dal 1° luglio 2001 al 1° febbraio 2002), rispettivamente del 4½% (fino al 1° luglio 2001), onde una media del 4¼%, per un onere mensile di fr. 763.60 (memoriale, n. 4.5). L'assunto si esauriva in mere asserzioni. L'unico documento agli atti che riguardasse il carico ipotecario gravante l'abitazione coniugale attestava un'ipo­teca fissa del 4% su un mutuo di fr. 220 000.– (conteggio 15 giugno 1999 della Banca Raiffeisen Maggia e Valli, nella rubrica doc. III richiamati). La stessa appellante ammet­teva che il mutuo si era ridotto nel frattempo a fr. 215 600.– (memoriale, nota 3 in fondo a pag. 4). Gli interessi ipotecari di fr. 718.70 mensili calcolati dal Pretore al 4% su un capitale, appunto, di fr. 215 600.– (decreto impugnato, consid. 3) erano quindi assolutamente corretti.

                                         b)   L'appellante chiedeva che le fosse riconosciuta una spesa di fr. 125.– mensili per il riscaldamento dell'alloggio coniugale, esborso che il Pretore aveva stimato in fr. 80.– mensili (memoriale, n. 4.6). Invano si sarebbe cercato tuttavia nel fascicolo processuale un elemento qualsiasi che rendesse attendibile l'ammontare della pretesa. L'appellante si limitava a evocare “le considerevoli dimensioni” della casa, ma ciò non bastava lontanamente a rendere attendibile un costo medio di fr. 125.– mensili. Nulla giustificava di scostarsi, perciò, dal cauto apprezzamento del primo giudice.

                                         c)   Neppure il costo di fr. 150.– mensili asseritamente destinato alla manutenzione della casa trovava un benché minimo riscon­tro agli atti (motivo per cui non era stato riconosciuto dal Pretore). L'appellante fondava la necessità della spesa sulla “comu­ne esperienza della vita” (appello, n. 4.7), affermando che per rapporto alle dimensioni della casa e del giardino la cifra richiesta era addirittura scarsa. Ora, pur supponendo che i costi di manutenzione di uno stabile possano reputarsi fatti notori (art. 184 cpv. 3 CPC) e che in concreto essi ammontassero a fr. 1800.– annui, non era sicuramente notoria la circostanza che tali costi fossero effettivamente assunti dall'interessata. Ancora una vol­ta il giudizio del Pretore sarebbe resistito quindi alla critica.

                                         d)   L'appellante chiedeva che le spese d'automobile riconosciutele dal Pretore (fr. 300.– mensili) fossero portate a fr. 352.– mensili, facendo valere che la sola trasferta da Maggia a Orselina e ritorno (32 km) ripetuta 22 volte ogni mese alla modica tariffa di fr. –.50/km giustificava l'esborso (memoriale, n. 4.8 in principio). In realtà l'appellante dimenticava che le 22 trasferte mensili non tenevano conto né delle settimane di vacanza né dei giorni festivi infrasettimanali. La spesa equitativamente stimata dal Pretore sfuggiva dunque a censura, tanto più nel segno della parità di trattamento, ove si considerasse che il marito, pur dovendo affrontare una trasferta più lunga di almeno il 40% rispetto a quella dell'appellante (46 km, da Minusio a Mezzovico e ritorno), si era visto riconoscere nel fabbisogno minimo una spesa di fr. 350.– mensili. Anche al proposito l'appello era destinato perciò all'insuccesso.

                                         e)   Nel suo fabbisogno minimo l'appellante includeva la rata mensile di fr. 355.85 da lei pagata per il leasing dell'automobile (memoriale, n. 4.8), scartata dal Pretore perché documentata tar­divamente (so­lo con l'allegato conclusivo) e perché le spe­se professionali da inserire nel fabbisogno minimo non comprendono eventuali ammortamenti di debito (decreto impugnato, consid. 3.5 in fine). Ora, che una rata di leasing sia destinata anche a finanziare l'acquisto del bene cui si riferisce (e ad aumen­tare così la sostanza dell'interessato) è indubbio. A parte il fatto però che in caso di divorzio lo scioglimento del regime matrimoniale “si ha per avvenuto il giorno della presentazione dell'istanza” (art. 204 cpv. 2 CC), sicché poco importa quanto accade in seguito (cfr. DTF 123 III 289), mal si capiva come in concreto l'appellante avesse potuto conse­guire il reddito che il Pretore le imputava senza disporre di un mezzo privato. Per tacere del fatto che una quota di leasing può figurare – se giustificata – anche nel minimo esistenziale di un debitore escusso (FU 2/2001 pag. 75 cifra II n. 7), nem­meno il marito pretendeva che l'appellan­te potrebbe abitare a Maggia e lavorare a Orselina facendo capo ai soli mezzi pub­blici. Quanto all'eventuale nolo di un veicolo, esso sarebbe riuscito già a prima vista ben più oneroso di un leasing da fr. 355.85 mensili.

                                               Del resto, l'appellante non risultava avere contanti per procurar­si un veico­lo in altro modo, né l'automobile in questione (una Renault “Clio 1.4 RT”: doc. F1) era inutilmente dispendio­sa, né il parallelo uso del veicolo per diporto appariva di rilievo (il Pretore non aveva riconosciuto all'appellante più di fr. 300.– mensili per i costi d'automobile). Certo, l'appellante aveva docu­mentato la spesa di fr. 355.85 mensili solo con l'allegato conclusivo. Sin dalla discussione cautelare tuttavia essa ave­va dichiarato di essere stata costretta a cambiare automobile, la vecchia abbisognando di troppa manutenzione (act. III: verbale del 3 febbraio 2000, 8° foglio, n. 19), e all'interrogatorio formale aveva affermato di pagare sin dall'aprile del 1999 un leasing di fr. 350.– mensili (act. VII: verbale del 24 marzo 2000, pag. 4, n. 6). Che poi il contratto fosse stato annesso so­lo al memoriale conclusivo nulla toglie al fatto che il Pretore, imputando all'interessata un reddito da attività lucrativa al 70%, avrebbe anche dovuto domandarsi in che modo essa avrebbe potuto conseguirlo. Ciò non toglie, ad ogni buon conto, che il leasing non potesse riconoscersi senza limiti di tempo. Il contratto in questione era articolato su 49 rate mensili, dall'aprile del 1999 al maggio del 2003 (doc. F1). Dopo di allora non risultava che l'appellante avesse dovuto riscattare il veicolo con ulteriori versamenti di denaro. La posta di leasing non sarebbe potuta quindi essere riconosciuta in seguito.

                                         f)    A parere dell'appellante il Pretore avrebbe dovuto riconoscer­le una spesa di almeno fr. 650.– mensili per rimunerare un aiuto domestico (fr. 200.– più il costo del vitto: memoriale, n. 4.9). Il Pretore aveva rigettato la pretesa, rilevando che il costo di un aiuto domestico per la cura dei figli andava inserito se mai nel fabbisogno in denaro di questi ultimi, non nel fabbisogno minimo della madre (decreto impugnato, consid. 3.3). A tale argomento l'interessata non dedicava una parola, limitandosi a rivendicare le spese cui avrebbe avuto diritto per un aiuto domestico. Sprovvisto di motivazione, su questo punto l'appello andava pertanto dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Si aggiunga, ad ogni modo, che la motivazione del Pretore era pertinente, le spese destinate alla cura e all'educazione dei figli rientrando nel fabbisogno in denaro dei figli medesimi, non in quello dei genitori (v. anche Empfehlungen zur Bemessung von Unter­halts­bei­trägen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 nel mezzo).

                                         g)   Infine l'appellante chiedeva di riconoscerle una spesa di fr. 85.65 mensili, dovendo essa versare contributi di costruzione sull'arco di almeno un decennio (memoriale, n. 4.11). Il Pretore aveva ritenuto la pretesa tardiva, poiché fondata su documenti prodotti a istruttoria conclusa (decreto impugnato, consid. 3.4). Sta di fatto che non solo i documenti erano stati allegati a istruttoria chiusa, ma anche la pretesa era stata addot­ta per la prima volta nel memoriale conclusivo (pag. 5 in fondo), dopo che le parti avevano rinunciato entrambe al dibattimen­to finale. Ciò non era ammissibile. L'appellante evocava per vero il principio inquisitorio illimitato, ma tale precetto è inteso anzitutto alla tutela del pubblico interesse, ovvero a proteggere il figlio da una manchevole condotta processuale da parte del rappresentante (Hegnauer, Grundriss des Kindes­rechts, 5ª edizione, pag. 104 n. 14.10), rispettivamente a evi­tare che un genitore assuma oneri esagerati. Non è destinato invece a tutelare le pretese pecuniarie di un genitore, né eso­nera que­st'ultimo dal sostanziare per quanto possibile i fatti a sua conoscenza, né impone al giudice di rimediare alla più totale insufficienza istruttoria (Rep. 1994 pag. 311 con riferimenti; v. anche DTF 123 III 329 in fondo). Su questo punto l'interes­sata avrebbe dovuto farsi carico delle sue responsabilità processuali.

                                         h)   Due voci andavano per contro rettificate d'ufficio nel fabbisogno minimo dell'appellante. Dapprima il minimo esistenziale del diritto esecutivo, che il Pretore aveva calcolato in fr. 1100.– men­sili. Fino al 31 dicembre 2000, in realtà, a una persona sola si riconoscevano unicamente fr. 1025.– mensili (Rep. 1993 pag. 267 cifra 3.3). Per converso, dal 1° gennaio 2001 il minimo esistenziale per una persona sola che vive con figli minorenni è passato a fr. 1250.– mensili (FU 2/2001 pag. 74, cifra I n. 1 e 2). In secondo luogo dovevano essere rettificati nel fabbisogno minimo dell'appellante i costi direttamente correlati all'alloggio, un terzo dei quali andavano ritenuti inclusi nel fabbisogno in denaro del primo figlio e un quarto nel fabbisogno del secondo figlio (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, op. cit., pag. 13 in alto). L'onere ipotecario (fr. 718.70), le spese di riscaldamen­to (fr. 80.– stimati), le spese manutenzione del bruciatore (fr. 32.50), le spese di acqua potabile (fr. 42.90), la tassa dei rifiuti (fr. 12.50) e quella d'uso della fognatura (fr. 20.40), per complessivi fr. 907.–, andavano quindi suddivisi nella proporzione di 5/12 a carico dell'appellante (fr. 377.90) e di 7/12 a carico dei figli (fr. 529.10).

                                   9.   L'appellante criticava anche il fabbisogno in denaro dei figli, calcolato dal Pretore calcolato in fr. 1314.– mensili ciascuno, sostenendo che nella fattispecie esso non eccede fr. 1175.– (memoriale, n. 4.1). Di per sé la doglianza andava dichiarata irricevibile, l'appellante rinviando semplicemente a motivazioni esposte nel suo memoriale conclusivo di prima sede (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 21 ad art. 309). Nondimeno, ove il fabbisogno in denaro di figli minorenni appaia insufficiente, il principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione impone di intervenire, senza riguardo alle richieste delle parti e indipendentemente dalla volontà di queste ultime (cfr. DTF 128 III 413 in alto).

                                         a)   Come si è accennato (sopra, consid. 3 in fine), il fabbisogno in denaro di figli minorenni si valuta, per prassi costante di questa Camera (Rep. 1994 pag. 298 consid. 5), secondo le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, adattate al singolo caso (tabella dell'edizione 2000, applicabile al momento in cui ha statuito il Pretore, in: Rep. 1999 pag. 372). In concreto il Pretore aveva ridotto del 10% gli importi figuranti nel­la tabella delle raccomandazioni per tenere conto del minor costo della vita nel Ticino rispetto all'area urbana di Zurigo (decreto impugnato, consid. 6.1). Se non che, le cifre indica­te nella tabella dell'edizione 2000 – diversamente da quelle che figuravano ancora nell'edizione 1996 – sono già commisurate al costo delle economie domestiche su scala naziona­le, in base per di più a valori statisticamente medio-bassi, nel senso che tre quarti delle economie domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito familiare superiore a quello su cui si fondano le raccomandazioni (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, op. cit., pag. 10 in basso). I fabbisogni riportati corrispondono, in altri termini, a quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di ceto relativamen­te modesto (op. cit., pag. 11 in alto). Diminuzioni per rap­porto alle cifre indica­te nel­­la tabella sono possibili, ma devono giustificarsi alla luce di circostanze specifiche (per esempio nel caso in cui il ragazzo fruisca di vitto o allog­gio a condizio­ni particolarmente favorevoli: op. cit., pag. 12 lett. C).

                                         b)   Nel gennaio del 2000, allorché l'istante aveva postulato l'emanazione di misure provvisionali, __________ aveva 13 anni e rientrava già nella terza e ultima fascia (dal 13° anno, ovvero dal 12° compleanno, fino al 18° anno) prevista dalle note rac­comandazioni. Il suo fabbisogno medio in denaro era pertan­to di fr. 1700.– mensili, compresi fr. 240.– per cura e educazione. Lavorando al 70% (act. I, pag. 6 n. 10; act. III, pag. 7 n. 13; act. X, pag. 4 n. 5.2), l'appellante può prestare il 30% di tale posta in natura (criterio definito “corret­to” dal Tribunale federale: sentenza 5C.32/2002 del 13 marzo 2002, consid. 5b in fine). Inoltre andava adattato al caso specifico il costo dell'alloggio, che non ammontava a fr. 285.– mensili (come prevede la menzionata tabella), bensì a un terzo di fr. 907.–, ovvero a fr. 302.– mensili (sopra, consid. 8h in fine). Ne segue che, in definitiva, il fabbisogno minimo della ragazza ascendeva a fr. 1645.– mensili (arrotondati).

                                               Nel gennaio del 2000 __________ aveva 12 anni. Fino al 13° compleanno, il 20 agosto successivo, il suo fabbisogno medio in denaro era dunque di fr. 1540.– mensili, compresi fr. 360.– per cura e educazione. Dedotto il 30% prestato in natura dalla madre e adattato il costo dell'alloggio al caso specifico (fr. 226.75 invece dei fr. 305.– mensili previsti dalla tabella), risultava un fabbisogno in denaro di fr. 1355.– mensili (arrotondati). Dopo il 20 agosto 2000 è entrato anche __________, come __________, nella terza fascia d'età prevista dalle raccomandazioni. Il suo fabbisogno in denaro era aumentato perciò a fr. 1700.– mensili, compresi fr. 240.– per cura e educazione prestate in natura dall'appellante nella proporzione del 30%. Adattato il costo dell'alloggio (fr. 226.75 in luogo dei fr. 285.– contemplati dalla tabella), il suo fabbisogno è passato così a fr. 1570.– mensili (arrotondati).

                                         c)   Il Pretore aveva precisato di avere inserito a titolo di cura e educazione, nel fabbisogno in denaro dei figli, il compenso di fr. 200.– mensili che l'istante asseriva di corrispondere alla sorella per la custodia dei ragazzi durante gli orari di lavoro (decre­to impugnato, consid. 6.1). Se non che, egli aveva calcolato il predetto fabbisogno in fr. 1314.– mensili deducendo da quanto prevedono le raccoman­dazioni l'intera posta per cura e educazione (decreto impugnato, consid. 6 in principio). All'atto pratico, di conseguenza, egli non aveva riconosciuto alcunché. In esito al presente giudizio la moglie avreb­be visto ammettere nel fabbisogno in denaro dei figli, come detto, il 70% in denaro della posta per cura e educazione (fr. 252.–, rispettivamente fr. 168.– mensili per ogni figlio). L'indennità di fr. 200.– mensili complessivi che essa pretendeva di versare alla sorella risultava quindi, comunque sia, ampiamente coperta.

                                10.   Da tutto quanto precede sarebbe risultato, in sintesi, il seguente compendio delle entrate e delle uscite familiari:

                                         Dal 1° gennaio al 20 agosto 2000 (13 anni di __________)

                                         Reddito del marito (consid. 6)                              fr.   7 810.30

                                         Reddito della moglie                                           fr.   3 381.40

                                                                                                                 fr. 11 191.70  mensili

                                         Fabbisogno minimo del marito (consid. 7)            fr.  2 945.60

                                         Fabbisogno minimo della moglie (consid. 8)         fr.  2 704.35

                                         Fabbisogno in denaro di __________ (consid. 9b) fr.  1 645.––

                                         Fabbisogno in denaro di __________ (consid. 9b) fr.  1 355.––

                                                                                                                 fr.  8 649.95  mensili

                                         Eccedenza                                                        fr.  2 541.75  mensili

                                         Metà eccedenza                                                fr.  1 270.90  mensili

                                         Il marito può conservare per sé:

                                         fr. 2945.60 + fr. 1270.90 =                                   fr.  4 216.50  mensili,

                                         deve versare alla moglie:

                                         fr. 2704.35 + fr. 1270.90 ./. fr. 3381.40 =              fr.      593.85  mensili,

                                         alla figlia __________ (assegni familiari compresi) fr.   1 645.––  mensili

                                         e al figlio __________ (assegni familiari compresi)    fr.   1 355.––  mensili.

                                         Dal 21 agosto al 31 dicembre 2000 (nuovi minimi del diritto esecutivo)

                                         Reddito del marito                                              fr.   7 810.30

                                         Reddito della moglie                                           fr.   3 381.40

                                                                                                                 fr. 11 191.70  mensili

                                         Fabbisogno minimo del marito                             fr.   2 945.60

                                         Fabbisogno minimo della moglie                          fr.   2 704.35

                                         Fabbisogno in denaro di __________                   fr.   1 645.––

                                         Fabbisogno in denaro di __________ (consid. 9b) fr.   1 570.––

                                                                                                                 fr.   8 864.95  mensili

                                         Eccedenza                                                        fr.   2 326.75  mensili

                                         Metà eccedenza                                                fr.   1 163.40  mensili

                                         Il marito può conservare per sé:

                                         fr. 2945.60 + fr. 1163.40 =                                   fr.   4 109.––  mensili,

                                         deve versare alla moglie:

                                         fr. 2704.35 + fr. 1163.40 ./. fr. 3381.40 =              fr.      486.35  mensili,

                                         arrotondati a                                                      fr.      485.—  mensili

                                         alla figlia __________ (assegni familiari compresi) fr.   1 645.––  mensili

                                         e al figlio __________ (assegni familiari compresi)    fr.   1 570.––  mensili.

                                         Dal 1° gennaio 2001 al 31 maggio 2003 (fine del contratto di leasing)

                                         Reddito del marito                                              fr.   7 810.30

                                         Reddito della moglie                                           fr.   3 381.40

                                                                                                                 fr. 11 191.70  mensili

                                         Fabbisogno minimo del marito (consid. 7)            fr.   3 064.60

                                         Fabbisogno minimo della moglie (consid. 8h)        fr.   2 929.35

                                         Fabbisogno in denaro di __________                   fr.   1 645.––

                                         Fabbisogno in denaro di __________                   fr.   1 570.––

                                                                                                                 fr.   9 208.95  mensili

                                         Eccedenza                                                        fr.   1 982.75  mensili

                                         Metà eccedenza                                                fr.      991.40  mensili

                                         Il marito può conservare per sé:

                                         fr. 3064.60 + fr. 991.40 =                                    fr.   4 056.––  mensili,

                                         deve versare alla moglie:

                                         fr. 2929.35 + fr. 991.40 ./. fr. 3381.40 =                fr.      539.35  mensili,

                                         arrotondati a                                                      fr.      540.—  mensili,

                                         alla figlia __________ (assegni familiari compresi) fr.   1 645.––  mensili

                                         e al figlio __________ (assegni familiari compresi)    fr.   1 570.––  mensili.

                                         Dal 1° giugno al 31 dicembre 2003 (nuovo saggio d'interesse rimuneratorio)

                                         Reddito del marito                                              fr.   7 810.30

                                         Reddito della moglie                                           fr.   3 381.40

                                                                                                                 fr. 11 191.70  mensili

                                         Fabbisogno minimo del marito                             fr.   3 064.60

                                         Fabbisogno minimo della moglie (consid. 8e)        fr.   2 573.50

                                         Fabbisogno in denaro di __________                   fr.   1 645.—

                                         Fabbisogno in denaro di __________                   fr.   1 570.—

                                                                                                                 fr.   8 853.10  mensili

                                         Eccedenza                                                        fr.   2 338.60  mensili

                                         Metà eccedenza                                                fr.   1 169.30  mensili

                                         Il marito può conservare per sé:

                                         fr. 3064.60 + fr. 1169.30 =                                   fr.   4 233.90  mensili,

                                         deve versare alla moglie:

                                         fr. 2573.50 + fr. 1169.30 ./. fr. 3381.40 =              fr.      361.40  mensili,

                                         alla figlia __________ (assegni familiari compresi) fr.   1 645.––  mensili

                                         e al figlio __________ (assegni familiari compresi)    fr.   1 570.––  mensili.

                                         Dal 1° gennaio 2004 in poi

                                         Reddito del marito (consid. 6c)                            fr.   7 506.70

                                         Reddito della moglie                                           fr.   3 381.40

                                                                                                                 fr. 10 888.10  mensili

                                         Fabbisogno minimo del marito                             fr.   3 064.60

                                         Fabbisogno minimo della moglie                          fr.   2 573.50

                                         Fabbisogno in denaro di __________                   fr.   1 645.—

                                         Fabbisogno in denaro di __________                   fr.   1 570.—

                                                                                                                 fr.   8 853.10  mensili

                                         Eccedenza                                                        fr.   2 035.––  mensili

                                         Metà eccedenza                                                fr.   1 017.50  mensili

                                         Il marito può conservare per sé:

                                         fr. 3064.60 + fr. 1017.50 =                                   fr.   4 082.10  mensili,

                                         deve versare alla moglie:

                                         fr. 2573.50 + fr. 1017.50 ./. fr. 3381.40 =              fr.      209.60  mensili,

                                         alla figlia __________ (assegni familiari compresi) fr.   1 645.––  mensili

                                         e al figlio __________ (assegni familiari compresi)    fr.   1 570.––  mensili.

                                11.   Se ne conclude che l'appellante principale sarebbe uscita sconfitta. Certo, essa si sarebbe vista aumentare il contributo alimen­tare in suo favore dal 1° gennaio al 20 agosto 2000 (di fr. 84.20 mensili, ossia fr. 645.55) e quello tra il 1° gennaio 2001 e il 31 maggio 2003 (di fr. 30.35 mensili, ossia fr. 880.15) rispetto a quanto stabilito dal Pretore. Tuttavia il contributo sarebbe diminuito dal 21 agosto al 31 dicembre 2000 (di fr. 24.65 mensili, ossia fr. 106.80), dal 1° giugno al 31 dicembre 2003 (di fr. 148.65 mensili, ossia fr. 1037.75) e dal 1° gennaio 2004 in poi (di fr. 300.05 mensili, ossia fr. 2950.50 fino al 25 ottobre 2004, 18° compleanno di __________). Nel complesso essa avrebbe dunque percepito fr. 2569.35 in meno. Inoltre l'appellante principale avrebbe visto aumentare – contrariamente a quanto chiedeva – i contributi per i figli su tutto l'arco di tempo considerato. Ne deriva che nella fattispecie non si scorgono “giusti motivi” (a norma dell'art. 148 cpv. 2 CPC) né ragioni di equità (a norma dell'art. 77 cpv. 3 CPC) che giustifichino una deroga al principio della soccombenza o una riduzione delle ripetibili alla controparte. Non si legittima nemmeno una moderazione della tassa di giustizia (art. 21 LTG), l'attuale decreto di stralcio avendo previamente comportato la necessità di esaminare l'intero carteggio, dandone motivazione particolareggiata in questa sede.

                                   II.   Sull'appello adesivo

                                12.   Chi ritira un appello rende caduco l'eventuale appello adesivo, il quale ha mero carattere accessorio (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 6 ad art. 314 CPC). In linea di massima egli deve quindi soppor­tare, oltre agli oneri processuali e alle ripetibili dell'appello principale, anche quelli dell'appello adesivo (per analogia: DTF 122 III 495). Giusti motivi o ragioni di equità possono nondimeno legitti­mare – come si è spiegato (consid. 1 e 10) – una soluzione diversa. Ora, l'art. 419c cpv. 4 CPC (entrato in vigore il 4 febbraio 2000) esclude in modo esplicito la possibilità di appellare adesivamente misure provvisionali in pendenza di una causa di divorzio o di separazione (art. 419c cpv. 1 CPC). Non sarebbe equo pertanto, nella fattispecie, chiamare l'appellante principale ad assumere le spese di un ricorso che mai avrebbe dovuto essere introdotto. La tassa di giustizia, adeguatamente ridotta (art. 21 LTG), va quindi posta a carico dell'appellante adesivo. L'appellante principale non può invece contare su ripetibili, intanto perché un desistente non ne ha diritto e inoltre perché, in concreto, sarebbe bastato da parte sua segnalare l'improponibilità dell'atto (irricevibilità di cui, per altro, non si è avveduta).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello principale. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Gli oneri dell'appello principale, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                 fr. 550.–               

                                         b) spese                                    fr.   50.–                      

                                                                                           fr. 600.–

                                         sono posti a carico dell'appellante principale, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.

                                   3.   L'appello adesivo è dichiarato caduco.

                                   4.   Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia ridotta     fr. 100.–

                                         b) spese                                    fr.   50.–

                                                                                           fr. 150.–

                                         sono posti a carico dell'appellante adesivo. Non si assegnano ripetibili.

                                   5.   Intimazione:

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

11.2002.64 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.08.2004 11.2002.64 — Swissrulings