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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.07.2002 11.2002.6

10 luglio 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·4,912 parole·~25 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 11.2002.00006

Lugano 10 luglio 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, vicepresidente, Giani e Chiesa

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __._____._______ (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 27 luglio 2001 da

__________ __________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)  

Contro

__________ __________, __________ __________ (patrocinato dall'avv. dott. __________ __________ __________ -__________ __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 18 gennaio 2002 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 21 dicembre 2001 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;

                                         2.   Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 21 febbraio 2002 presentato da __________ __________ __________ contro la medesima sentenza;

                                         3.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello adesivo;

                                         4.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ (1962), e __________ __________ (1961), cittadina __________, si sono sposati a __________ il __________ 1995. Al momento del matrimonio essi avevano già un figlio, __________ (detto __________), nato __________ 1995. Il marito è __________ di __________ a __________, la moglie lavora saltuariamente come __________ in un __________ di __________ __________. Il 3 novembre 1998 __________ __________ ha instato davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 7 dicembre successivo. I coniugi hanno sottoscritto il 28 maggio 2001 una convenzione nella quale __________ __________ si impegnava a versare alla moglie fr. 1400.– mensili (fr. 800.– per sé e fr. 600.– per il figlio) e a pagare direttamente la pigione dell'appartamento coniugale (fr. 597.– mensili). Essi vivono separati dal 1° giugno 2001, quando il marito ha lasciato l'abitazione comune per stabilirsi dapprima in un appartamento situato nel medesimo palazzo a __________ e in seguito, dal 1° ottobre 2001, a __________ __________.

                                  B.   __________ __________ __________ si è rivolta il 27 luglio 2001 al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud con un'istanza a pro­tezione dell'unione coniugale per ottenere, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, un contributo alimentare di fr. 2977.– mensili per sé e uno di fr. 1200.– mensili per il figlio. In via provvisionale essa ha formulato le medesime richieste, postulando un contributo in suo favore di fr. 2577.– per il mese di agosto 2001. Con decreto emesso senza contraddittorio lo stesso 27 luglio 2001 il Pretore ha confermato l'assetto stabilito dai coniugi nella convenzione del 28 maggio 2001. All'udienza del 17 settembre 2001, indetta per la discussione, la moglie ha ribadito le sue domande, mentre il marito ha postulato il rigetto dell'istanza e la conferma del predetto accordo. Esperita l'istruttoria, le parti non hanno presentato conclusioni e hanno rinunciato al dibattimento finale.

                                  C.   Statuendo il 21 dicembre 2001, il Pretore ha affidato __________ alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre e ha obbligato quest'ultimo a versare dal 1° agosto 2001 un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili per la moglie, oltre a fr. 727.– mensili (più gli assegni familiari) per il figlio. La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese sono state poste per un quarto a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla moglie fr. 1000.– per ripetibili. La domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ __________ è stata respinta.

                                  D.   Contro la sentenza citata __________ __________ è insorto con un appello del 18 gennaio 2002 nel quale chiede che, previa concessione dell'effetto sospensivo, il giudizio impugnato sia riformato nel senso di ridurre il contributo in favore della moglie a fr. 1397.– mensili. Con decreto del 15 febbraio 2002 la presidente di questa Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 21 febbraio 2002 __________ __________ __________ propone di respingere il ricorso e con appello adesivo postula, in riforma del giudizio impugnato, un contributo alimentare per sé di fr. 2577.– mensili dal 1° agosto 2001, aumentato a fr. 2755.– dal 1° settembre 2001. Essa chiede inoltre la concessione dell'assistenza giudiziaria in entrambi i gradi di giudizio e conclude perché l'appello del marito sia dichiarato temerario. Con osservazioni dell'8 marzo 2002 __________ __________ postula il rigetto dell'appello adesivo.

Considerando

in diritto:                  1.   Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 5 e art. 5 LAC), nella quale il Pretore statuisce mediante sentenza (art. 368 cpv. 2 CPC) appellabile entro 10 giorni (art. 370 cpv. 1 e 2 CPC). Nella fattispecie il giudizio impugnato pone fine al contenzioso sulle domande a protezione dell'unione coniugale. Si tratta dunque di una sentenza, che all'atto pratico si sostituisce al decreto cautelare emanato inaudita parte il 27 luglio 2001. L'art. 419c cpv. 4 CPC, che esclude l'appello adesivo nell'ambito delle misure provvisionali, non riguarda dunque il caso in esame. Ne discende che entrambi gli appelli, tempestivi, sono ricevibili.

                                   2.   Il convenuto produce in questa sede nuovi documenti: un certificato del 10 gennaio 2002 rilasciato dal Centro __________ -educativo di __________ dal quale risulta che __________ dal 7 gennaio 2002 è collocato in internato dal lunedì mattina al venerdì sera, una decisione emanata il 21 dicembre 2001 dalla Commissione tutoria regionale 1 e le richieste di acconto per le imposte cantonali e comunali del 2001. L'art. 138 cpv. 1 CC (ripreso dall'art. 423b cpv. 2 CPC) prevede che “fatti e mezzi di prova nuovi possono essere invocati davanti all'istanza cantonale superiore”. Tale facoltà, tuttavia, si riferisce solo alle cause di divorzio o di separazione, non alle misure provvisionali (I CCA, sentenza del 28 giugno 2000 nella causa K.P. pubblicata in: FamPra.ch 2001 pag. 127 n. 12) o alla protezione dell'unione coniugale (I CCA, sentenza del 8 febbraio 2001 in re M., consid. 1). Per queste ultime procedure continua a valere il divieto dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC. Tutt'al più, in presenza di mutate circostanze e di nuovi elementi probatori, le misure adottate potranno essere modificate in futuro (art. 179 cpv. 1 CC; Hasenböhler in: Kommentar zum Schwei­zerischen Privatrecht, Basilea 1996, n. 3 e 4 ad art. 179 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 323, n. 783). Ci si può chiedere invero se, trattandosi della situazione di un figlio minorenne, circostanze posteriori all'emanazione della sentenza (in particolare il collocamen­to in internato) non possano essere considerate in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione. La que­stione può rimanere indecisa, come si vedrà in appresso (consid. 11), la situazione di __________– e in specie il contributo in suo favore – non mutando in maniera apprezzabile nemmeno tenendo calcolo di ciò.

                                   3.   L'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC prevede che – ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica – a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro. Il criterio per la definizione dei “contributi pecuniari” fra coniugi è disciplinato dal diritto federale e riprende quello provvisionale dell'art. 137 cpv. 2 CC nell'ambito delle cause di stato. L'ammontare dei contributi si calcola quindi in base al riparto dell'eccedenza – di regola a me­tà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (DTF 121 II 302 consid. 5b, 123 III 1; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 26 ad art. 176 CC; Schwander in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 4 ad art. 176 CC). Il fabbisogno dei coniugi è determinato in base al minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunte le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche, come pure gli one­ri fiscali. Il fabbisogno dei figli è stabilito, per pras­si costante di questa Camera, in base alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Can­ton Zurigo (tabella dell'edizione 2000 in: Rep. 1999 pag. 372), adattate al singolo caso in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvii).

                                   4.   Il Pretore ha accertato il reddito del marito, compresi gli assegni familiari, in fr. 6150.– netti mensili e quello della moglie in fr. 200.– netti mensili. Per quanto riguarda i fabbisogni minimi, egli ha calcolato quello del marito in fr. 2515.70 mensili, quello della moglie in fr. 2475.70 mensili e quello in denaro del figlio (senza assegni familiari) in fr. 727.– mensili. Risultando un'eccedenza di fr. 448.60 mensili, egli l'ha ripartita in ragione di metà ciascuno, onde un contributo per la moglie di fr. 2500.– mensili e uno per il figlio (senza assegni familiari) di fr. 727.– mensili, a decorrere dal 1° agosto 2001.

                                    I.   Sull'appello principale

                                   5.   L'appellante conclude perché, in riforma della sentenza impugnata, l'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale sia “integralmente respinta”. Dalle motivazioni si evince tuttavia che egli non contesta l'affidamento di __________ alla madre (sebbene adombri carenze di lei nella cura e nell'educazione di lui), né la disciplina del diritto di visita adottata dal primo giudice, né il contributo alimentare per il figlio. Dal fascicolo processuale non risultano nemmeno elementi che giustifichino deroghe alle misure disposte dal Pretore circa le relazioni personali del figlio con i genitori. Sul contributo alimentare in favore di __________ si tornerà in appresso.

                                   6.   Litigioso in appello è, come detto, il contributo alimentare per la moglie. L'appellante reputa anzitutto che a quest'ultima, inserviente a tempo parziale in un esercizio pubblico di __________ __________, vada imputato un reddito ipotetico di fr. 1800.– mensili fino al 31 dicembre 2001, aumentato a fr. 3000.– mensili dal 1° gennaio successivo. Fa valere, in sintesi, che anche dopo la nascita di __________ essa ha continuato a lavorare come __________ al centro “__________ -__________ ” di __________, conseguendo un reddito lordo di fr. 3000.– mensili, salvo interrompere poi l'attività per occuparsi del figlio, affetto da gravi disturbi caratteriali. Nel febbraio del 2001 __________ ha iniziato nondimeno a frequentare come esterno (dalle ore 9.00 alle 16.15) il Centro __________ -educativo di __________, di modo che l'istante avrebbe potuto riprendere il lavoro almeno nella misura del 60%. Egli soggiunge che ai primi di gennaio 2002 il ragazzo è stato internato nel medesimo istituto (dal lunedì mattina al venerdì sera), ciò che giustifica di imporre all'interessata – libera impegni nella cura del figlio – un'attività lucrativa a tempo pieno.

                                         a)   La giurisprudenza relativa al vecchio diritto del divorzio aveva posto il principio per cui una separazione (anche solo di fatto) non precludeva ai coniugi il diritto di mantenere – per quanto possibile – il tenore di vita precedente (DTF 114 II 26). Il coniuge che durante la vita in comune non aveva eser­citato un'attività lucrativa poteva essere obbligato, di conseguenza, a intraprendere un lavoro rimunerato durante la separazione solo ove ciò apparisse giustificato per coprire le spese supplementari derivanti da due economie domestiche separate (DTF 114 II 17 consid. 5, 302 consid. 3a). Anzi, dandosi un matrimonio di lunga durata, il coniuge che durante la vita in comune aveva smesso di lavorare per dedicarsi all'economia domestica non poteva più essere tenuto a riprendere un'attività lucrativa se al momento del divorzio aveva compiuto 45 anni (DTF 115 II 11 consid. 5a con rinvii). Oltre a ciò, un coniuge con figli poteva essere tenuto a cominciare – o a ricuperare – un'attività lucrativa a tempo parziale solo al momento in cui il figlio affidatogli avesse raggiunto i 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pieno poteva essergli imposta solo al momento in cui il figlio avesse compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 1994 pag. 91).

                                         b)   In una sentenza recente, emanata già in applicazione del nuovo art. 125 CC (contributo di mantenimento dopo il divorzio), il Tribunale federale ha relativizzato il citato limite dei 45 anni (DTF 127 III 139 consid. 2c), che del resto non ha portata propria nel caso in esame, l'istante essendo nata nel 1961. In una sentenza inedita di appena un mese prima (del 22 dicembre 2000 in re Z., inc. __________.__________/__________), proprio in materia di misure a protezione dell'unione coniugale, esso non ha più accennato nemmeno al criterio per cui il coniuge che durante la vita in comune si è dedicato all'economia domestica può essere obbligato a intraprendere un lavoro rimunerato, durante la separazione, solo ove ciò appaia giustificato per coprire le spese supplementari derivanti da due economie domestiche separate. Pur richiamando esplicitamente DTF 114 II 17 consid. 5, esso si è limitato a rilevare che, in caso di separazione, un coniuge può essere tenuto – secondo le circostanze – a intraprendere un lavoro retribuito se ciò può essergli ragionevolmente imposto e appare possibile dal profilo economico (consid. 3).

                                         c)   Si aggiunga che, già sotto l'egida del cessato diritto, questa Camera aveva sostanzialmente assunto un indirizzo analogo. In un caso di separazione per tempo indeterminato (art. 147 cpv. 1 vCC) essa aveva avuto modo di precisare in effetti, ispirandosi a Hausheer/Spycher (Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 234, n. 04.113 in fine con richiami), che occorreva distinguere secondo lo scopo della separazione: dandosi qualche probabilità che i coniugi si riconciliassero, appariva giustificato tutelare il riparto dei ruoli da loro assunto durante il matrimonio; in caso contrario, ove la separazione appariva durevole e sembrava preludere allo scioglimento del matrimonio o perseguire uno scopo analogo a quello del divorzio, la moglie poteva anche essere tenuta ad assumere un altro ruolo (I CCA, sentenza del 24 novembre 1999 in re B., consid. 19).

                                         d)  Sia come sia, e comunque si opini sulla base del nuovo diritto del divorzio riguardo alla posizione del coniuge che durante la vita in comune non ha esercitato – o ha abbandonato – un'attività lucrativa, mal si comprende perché si dovrebbe imporre a un genitore cui è affidato un figlio di sei anni la ricerca di un lavoro. Quanto meno nel caso in cui, durante la separazione, la famiglia disponga di sufficienti risorse economiche. E nella fattispecie il reddito complessivo dei coniugi copre senza problemi le necessità della famiglia, lasciando un margine di eccedenza di fr. 214.60 (sotto, consid. 13). Non vi sono ragioni dunque per imporre all'interessata un'estensione dell'attività lucrativa. Per quanto riguarda la situazione dal 7 gennaio 2002, quando il figlio è collocato in internato, si ritornerà in appresso.

                                   7.   Il primo giudice ha fissato il fabbisogno minimo del marito in fr. 2515.70 mensili, così composti: minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, canone di locazione fr. 858.–, premio della cassa malati fr. 257.70, onere fiscale fr. 300.–. L'appellante censura il mancato inserimento nel fabbisogno di fr. 250.– mensili per “assicurazio­ni obbligatorie e private necessarie all'economia domestica” e di fr. 293.55 mensili per l'ammortamento di un mutuo contratto, a suo dire, “durante il matrimonio (…) con l'accordo della moglie, per far fronte a bisogni correnti della famiglia”. Egli chiede inoltre che l'onere fiscale a suo carico sia aumentato dai fr. 300.– stabiliti dal Pretore a fr. 1011.– mensili.

                                         a)  Per quel che riguarda le assicurazioni, l'interessato ha prodotto solo una fattura relativa al pagamento di un premio di

                                              fr. 1405.40 per una polizza recante il numero “__________.__________” (doc. 9). Invano si cercherebbe nel fascicolo processuale un elemento qualsiasi che consenta di desumere la natura, lo scopo dell'assicurazione e il periodo cui si estende il premio pagato. Non è dunque possibile stabilire – foss'anche solo a un esame sommario – se la polizza sia destinata a tutelare interessi dell'economia domestica o se sia altrimenti necessaria per l'attività professionale del marito. A ragione il Pretore non ha tenuto conto perciò di tale spesa.

                                         b)  Quanto all'ammortamento del debito verso terzi, agli atti figura soltanto un estratto conto emesso dalla __________ __________ __________ per un non meglio precisato “prestito __________ ” (doc. 8). Da tale documento risulta un debito dell'appellante che il 27 aprile 2000 ammontava a fr. 17 613.– e il 31 dicembre successivo si era ridotto a fr. 15 566.15 in seguito al pagamento di rate mensili di fr. 293.55. Tutto si ignora però, una volta ancora, sulla natura e lo scopo del debito. L'appellante non avendo reso verosimile che tale impegno sia stato assunto nell'interesse della famiglia o con l'accordo della moglie, anche su questo punto l'appello si rivela sprovvisto di buon diritto.

                                         c)  In merito all'onere fiscale l'appellante ritiene che il Pretore dovesse fondarsi sulla tassazione del periodo precedente la separazione, giacché i coniugi non sono ancora stati oggetto di intermedia. Se non che, l'ordinamento fiscale can­tonale e quello federale prevedono la disgiunzione del­le partite fiscali dei coniugi sin dal giorno della separazione, legale o di fatto (art. 55 lett. a e 56 cpv. 1 LT, art. 45 lett. a e 46 cpv. 1 LIFD). In concreto, essendo la separazione intervenuta il 1° giugno 2001 (doc. C), giustamente il Pretore ha stimato il carico fiscale del marito in base alla prevedibile tassazione intermedia. La valutazione come tale, del resto, non è contestata.

                                   8.   Il Pretore ha calcolato il fabbisogno minimo della moglie in fr. 2475.70 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, canone di locazione fr. 418.–, premio della cassa malati fr. 257.70, spese per l'automobile e il leasing fr. 450.–, onere fiscale fr. 100.–). L'appellante chiede la riduzione del minimo esistenziale da fr. 1250.– a fr. 1100.– mensili, così come delle spese di trasferta da fr. 450.– a fr. 225.– mensili. Egli lamenta poi che il primo giudice abbia inserito nel fabbisogno della moglie un onere fiscale di fr. 100.– mensili, disconoscendo ch'essa non ha mai contribuito al pagamento delle imposte.

                                         a)  In relazione al minimo esistenziale questa Camera ha già avuto modo di stabilire che un genitore cui sono affidati figli minorenni ha diritto a vedersi riconoscere l'importo, previsto dalla tabella LEF, di fr. 1250.– mensili (da ultimo: I CCA, sentenza del 27 marzo 2002 in re D.C., consid. 8). Su questo punto la decisione del Pretore risulta dunque corretta.

                                         b)  Per quel che riguarda le spese per l'autovettura e il leasing, già si è detto che all'istante non può essere imposta un'esten­sione dell'attività lucrativa. Tuttavia non si giustifica di riconoscerle un onere per l'automobile di fr. 450.– mensili per un'attività lucrativa saltuaria dalla quale essa ritrae un guadagno medio fr. 200.– mensili. Né essa ha reso verosimile la necessità di far capo a un veicolo privato per recarsi da __________ a __________ __________. Tutt'al più, essa potrebbe avere diritto a un'indennità di fr. 90.– mensili, pari al costo di un abbonamento “arcobaleno” per 3 zone, che copre – grosso modo – la regione del __________. L'appellante, invero, ammette un onere di trasporto di fr. 225.– mensili (appello pag. 9 in alto), ma per i motivi già indicati ciò non si giustifica. Nondimeno, ritenuto che l'interessata deve compiere almeno quattro volte il tragitto da __________ a __________ per accompagnare il figlio all'Istituto, un onere di trasferta deve essere inserito nel fabbisogno del figlio. La questione sarà ripresa oltre.

                                         c)  Quanto all'onere fiscale della moglie, il Pretore – in assenza di una tassazione intermedia – ha prudentemente stimato l'aggravio in fr. 100.– mensili. L'appellante non contesta tale apprezzamento, ma sostiene che la consorte non ha ancora fatto fronte al pagamento delle imposte arretrate per l'anno 2001. Tale circostanza non influisce tuttavia sull'obbligo di pagare i tributi: non appena scisse le partite dei coniugi ai fini della tassazione intermedia, infatti, essa dovrà onorare il dovuto. Né le parti versano in ristrettezze tali da far presumere nullo o trascurabile il carico tributario (DTF 126 III 356 consid. aa, confermato in DTF 127 III 70 in alto). La censura si rivela dunque inconsistente.

                                   9.   L'appellante non contesta il fabbisogno del figlio, fissato dal Pre­tore in fr. 910.– mensili. Già a prima vista però tale importo riesce inadeguato. La versione più recente delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, edita nel gennaio 2000, indica per un figlio unico in età compresa fra i6ei 12 anni un fabbisogno medio in denaro di fr. 1760.– mensili. Qualora il coniuge affidatario non lavori a orario com­pleto (come in concreto), la posta per “cura e edu­ca­zio­ne” (fr. 420.– dal compimento dei 6 anni) può essere ridot­ta nella misura in cui tali prestazioni siano fornite in natura dal genitore affidatario. Nella fattispecie, tenuto conto che il figlio frequenta in esternato il Centro psico-educativo di __________ e considerato altresì che la madre lavora solo saltuariamente, il contributo ch'essa fornisce in natura può essere stimato – a un esame sommario – in un quinto dell'importo previsto dalle tabelle, ovvero fr. 80.– mensili. A ragione il primo giudice ha ridotto inoltre i costi per l'alloggio del figlio dai fr. 335.– previsti dalle raccomandazioni e ha tenuto conto dell'onere effettivo derivante dalla locazione dell'appartamento coniugale (fr. 597.– mensili), pari a fr. 179.– mensili (arrotondati).

                                         La posta per “vitto” (fr. 300.– mensili) andrebbe invero ridotta per tener conto che il ragazzo fa capo in settimana alla mensa scolastica, ma a carico dei genitori vi è una partecipazione di fr. 7.– per pasto (doc. 6 e act. Va), motivo per cui conviene rimanere all'importo previsto dalle tabelle. Inoltre, come si è detto, il bambino deve essere condotto giornalmente a __________, onde la necessità di inserire nel fabbisogno di lui una spesa di trasferta di fr. 240.– mensili. Dalla comunicazione 14 dicembre 2001 dell'Ufficio dell'assicurazione AI (act. Va) risulta inoltre che, salvo il sussidio per la frequenza della scuola speciale e una partecipazione alle spese per il pranzo, l'assicurazione non riconosce altre prestazioni, in particolare di trasporto. Il fabbisogno medio in denaro di __________ si attesta nelle circostanze descritte a fr. 1504.– mensili. Ciò posto, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, occorre intervenire d'ufficio a tutela del minorenne (DTF 122 III 408 consid. 3d), il cui contributo dev'essere aumentato a fr. 1504.– mensili, compresi gli assegni familiari.

                                10.   Da quanto precede discende che il fabbisogno minimo del marito dev'essere confermato in fr. 2515.70 mensili (minimo esistenzia­le del diritto esecutivo fr. 1100.–, canone di locazione fr. 858.–, premio della cassa malati fr. 257.70, onere fiscale fr. 300.–), quello della moglie si contrae a fr. fr. 2115.70 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, canone di locazione fr. 418.–, premio della cassa malati fr. 257.70, spese di trasporto fr. 90.–, onere fiscale fr. 100.–) e quello in denaro del figlio aumenta a fr. 1504.– mensili. Riguardo alle entrate e alle disponibilità della famiglia, esse dipendono dall'esito dell'appello adesivo e saranno dunque esposte in seguito.

                                11.   Come si è visto, dal 7 gennaio 2002 il figlio __________ è stato collocato a tempo indeterminato in internato, dal lunedì mattina al venerdì sera, al Centro __________o-educativo di __________, ove il ragazzo trascorre in esternato anche le vacanze scolastiche (doc. 10 prodotto in appello). La questione è di sapere, ciò premesso, se da quel momento la madre, che non deve più occuparsi di lui durante la settimana, vada obbligata a estendere l'attività lucrativa (sopra, consid. 2). La risposta è negativa. Intanto il fabbisogno del ragazzo non varia gran che nemmeno dopo il 7 gennaio 2002. Il ridotto onere per il vitto si compensa sostanzialmente con l'accresciuta retta dell'istituto, che da fr. 7.– in esternato passa a fr. 11.– in internato (doc. 10). La posta per l'alloggio rimane invariata, giacché il figlio rientra a domicilio durante il fine settimana e le vacanze scolastiche. Si imponesse inoltre alla madre l'estensione dell'attività lucrativa al 50%, la posta per cura e educazione diminuirebbe del 50% (a fr. 210.–) e si ridurrebbero le spese di trasferta a fr. 100.–, il ragazzo dovendo essere prelevato dall'istituto solo il venerdì sera e ricondotto il lunedì mattina. Se non che, il fabbisogno in denaro di fr. 1494.– mensili così determinato non si scosterebbe in maniera apprezzabile da quello di fr. 1504.– mensili relativo al periodo precedente. La madre da parte sua potrebbe guadagnare fr. 1250.– mensili, ad esempio come collaboratrice al 50% di un esercizio pubblico (si veda l'art. 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione), ma ciò non le consentirebbe di contribuire alle necessità del figlio, poiché tale reddito non coprirebbe nemmeno il fabbisogno minimo di lei (fr. 2115.– mensili). Tutt'al più siffatto guadagno potrebbe comportare un ridimensionamento del contributo alimentare per lei stessa, ma di tale fatto nuovo non può essere tenuto conto in appello, non essendo esso disciplinato dal principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione.

                                   II.   Sull'appello adesivo

                                12.   L'appellante sostiene che il Pretore ha omesso per errore di computare la tredicesima mensilità nel reddito del marito, che ammonta a fr. 6660.– mensili anziché a fr. 6150.–. Essa chiede dunque la riforma del giudizio impugnato nel senso di obbligare il convenuto a versarle fr. 2755.– mensili, ridotti a fr. 2577.– per il mese di agosto 2001 nei limiti di quanto chiesto con l'istanza del 27 luglio 2001. In realtà il primo giudice non ha affatto omesso di calcolare la tredicesima del marito, ma ha correttamente suddiviso su dodici mensilità l'ultimo reddito netto annuo di fr. 73 797.– risultante dal certificato di salario del 18 gennaio 2001 (doc. 1), per un guadagno netto mensile di fr. 6149.75 arrotondati a fr. 6150.–. Le entrate del convenuto per altro sono rimaste sostanzialmente invariate anche nei primi mesi del 2001, se si pensa che dal 1° gennaio al 31 luglio di quell'anno egli ha percepito fr. 48 904.– lordi, compresa la quota di tredicesima (doc. II), pari a fr. 83 835.– annui. Tale cifra corrisponde grosso modo al reddito lordo conseguito nel 2000 (fr. 83 755: doc. 1 e II). Su questo punto l'appello adesivo risulta quindi destinato manifestamente all'insuccesso.

                                13.   Visto quanto precede, in ultima analisi il quadro delle entrate e delle uscite familiari si presenta come segue:

                                         reddito del marito                                      fr. 6150.—        

                                         reddito della moglie                                   fr.   200.—

                                                                                                       fr. 6350.— mensili

                                         fabbisogno minimo del marito                    fr. 2515.70

                                         fabbisogno minimo della moglie                 fr. 2115.70

                                         fabbisogno in denaro del figlio                    fr. 1504.—

                                                                                                       fr. 6135.40 mensili

                                         eccedenza                                               fr.   214.60 mensili

                                         metà eccedenza                                       fr.   107.30 mensili

                                         Il marito può conservare per sé

                                         fr. 2515.70 + fr. 107.30 =                           fr. 2623.— mensili,

                                         deve versare alla moglie:

                                         fr. 2115.70 + fr. 107.30 ./. fr. 200.– =          fr. 2023.— mensili

                                         e al figlio (compresi gli assegni familiari)     fr. 1504.— mensili.

                                         Il contributo mensile per il figlio risulta così aumentato d'ufficio a fr. 1504.– mensili, mentre quello della moglie ne esce ridotto a

                                         fr. 2023.– mensili. La sentenza deve così essere riformata di conseguenza.

                                  III.   Sulle spese, le ripetibili e l'assistenza giudiziaria

                                14.   Gli oneri dell'appello principale seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Il marito esce in parte vittorioso sulla riduzione del contributo alimentare per la moglie, ma si vede aumentare d'ufficio, in misura analoga, quello per il figlio. Tutto ponderato, si giustifica pertanto di porre gli oneri processuali per tre quarti a carico di lui e per il resto a carico della controparte, alla quale andrà rifusa un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. Contrariamente al parere della moglie, l'appello del marito non può essere dichiarato temerario, ove appena si consideri il parziale accoglimento del medesimo. Gli oneri dell'appello adesivo seguono invece la soccombenza della moglie (art. 148 cpv. 1 CPC), la quale rifonderà al marito un'equa indennità per ripetibili commisurate alla stringatezza delle osservazioni. L'esito dell'attuale giudizio non influisce in maniera apprezzabile sull'ammontare né sul riparto degli oneri processuali di primo grado. Per quel che concerne le ripetibili, la moglie ritiene inadeguata l'indennità di fr. 1000.– riconosciutale dal Pretore, ma omette di indicare la somma pretesa. Tale formulazione, del tutto indeterminata, non risponde alle esigenze minime dell'art. 309 cpv. 2 lett. e CPC, le richieste pecuniarie dovendo essere cifrate (Rep. 1993 pag. 228 consid. b). Al riguardo l'appello adesivo si rivela pertanto irricevibile.

                                15.   Le domande di assistenza giudiziaria presentate dalla moglie in primo e in secondo grado non possono essere accolte. Se è vero che una prov­vigione ad litem va attribuita solo ove l'altro coniuge sia in grado di fornirla, ciò che in concreto appare dubbio, l'interessata ottiene congrue ripetibili in entrambe le sedi. Tale attribuzione rende senza oggetto la domanda di assistenza giudiziaria. Si aggiunga che in ogni modo, l'appello adesivo difettando sin dall'inizio della parvenza di buon esito (art. 157 CPC), a tale riguardo la domanda di assistenza giudiziaria sarebbe stata respinta.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   L'appello principale è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così riformato:

                                         __________ __________ è tenuto a versare a __________ __________ __________ in via anticipata entro il 5 di ogni mese, dal 1° agosto 2001, i seguenti importi a titolo di contributo alimentare:

                                         fr. 2023.– mensili per la moglie e

                                         fr. 1504.– mensili per il figlio, compresi gli assegni familiari.

                                         Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   II.   Gli oneri dell'appello principale, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia          fr. 300.–

                                         b) spese                            fr.   50.–

                                                                                    fr. 350.–

                                         da anticipare dall'appellante, sono posti per tre quarti a carico di quest'ultimo e per il resto a carico di __________ __________ __________, alla quale __________ __________ rifonderà fr. 800.– per ripetibili ridotte.

                                   III.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello adesivo è respinto.

                                 IV.   Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia          fr. 150.–

                                         b) spese                            fr.   50.–

                                                                                    fr. 200.–

                                         sono posti a carico di __________ __________ __________, che rifonderà a __________ __________ fr. 500.– per ripetibili.

                                  V.   La domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ __________ è respinta.

                                 VI.   Intimazione a:

                                         – avv. dott. __________ __________ __________ -__________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                    Il segretario

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