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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.08.2002 11.2002.59

7 agosto 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,404 parole·~12 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 11.2002.00059

Lugano 7 agosto 2002/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.____.______ (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza dell'11 febbraio 2002 da

__________ __________, nata __________ __________, __________ (ora patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)  

Contro

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 23 maggio 2002 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 7 maggio 2002 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

                                         2.   Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 21 giugno 2002 presentato da __________ __________ contro la medesima sentenza;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ (1965) e __________ __________ __________ (1968) si sono spo­sati il __________ 1989. Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito lavora come __________ per la ditta __________ __________ __________ di __________, la moglie è aiuto __________ per la __________ __________ -__________ __________ di __________. I coniugi si sono separati di fatto nel 2001, quando la moglie ha lasciato l'abitazione familiare.

                                  B.   L'11 febbraio 2002 __________ __________ si è rivolta al Pretore del Distret­to di Bellinzona con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separata, un contributo alimentare di fr. 500.– mensili, fr. 50 000.– quale rimborso per il suo contributo alla costruzione dell'abitazione coniugale di __________, fr. 100 000.– pari alla metà del valore dell'immobile e una provvigione ad litem di fr. 5000.–. In via provvisionale essa ha chiesto un contributo alimentare di fr. 500.– mensili, una prov­vigione ad litem di fr. 2500.– con attribuzione dell'alloggio coniugale al marito. Alla discussione del 26 marzo 2002 __________ __________ si è opposto a tutte le domande, salvo all'autorizzazione a vivere separati, e ha instato per l'assistenza giudiziaria. Esperita l'istruttoria, al dibattimento finale del 30 aprile 2002 le parti hanno riaffermato i loro punti di vista.

                                  C.   Statuendo il 7 maggio 2002, il Pretore ha autorizzato la sospensione della comunione domestica, ha obbligato il marito a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 313.– mensili dal febbraio 2002 e ha ordinato la separazione dei beni. Non sono state riscosse spese né sono state assegnate ripetibili. Le domande di assistenza giudiziaria sono state respinte con decreti separati.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata __________ __________ ha introdotto un ap­pello del 23 maggio 2002 nel quale chiede di negare qualsiasi contributo alimentare alla moglie e di obbligare quest'ultima a versargli fr. 2000.– per ripetibili. Nelle sue osservazioni del 21 giugno 2002 __________ __________ propone di respingere il ricorso e con appello adesivo postula l'aumento del contributo alimentare a fr. 805.– mensili dal febbraio 2002 e a fr. 1071.50 mensili dal 1° aprile 2002 o, in via subordinata, un contributo di 635.– mensili dal febbraio 2002 e di fr. 900.– mensili dal 1° aprile 2002. Con osservazioni del 18 luglio 2002 __________ __________ postula il rigetto dell'appello adesivo.

Considerando

in diritto:                  1.   L'art. 176 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro (cpv. 1 n. 1), prende le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche (cpv. 1 n. 2) e adotta i provvedimenti necessari per i figli minorenni secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione (cpv. 3). Il criterio per la definizione dei “contributi pecuniari” fra coniugi è disciplinato dal diritto federale e riprende quello provvisionale dell'art. 137 cpv. 2 CC nell'ambito delle cause di stato. L'ammontare di tali contributi si calcola quindi in base al riparto dell'eccedenza – di regola a me­tà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (DTF 121 II 302 consid. 5b, 123 III 1; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, 2a edizione, n. 26 ad art. 176 CC; Schwander in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 4 ad art. 176 CC). Il fabbisogno dei coniugi è determinato in base al minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunte le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche, come pure gli one­ri fiscali. Nel Cantone Ticino le misure sono adottate con procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC), nel cui ambito l'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 431).

                                   2.   Il Pretore ha calcolato il reddito netto del marito in fr. 3756.– men­sili e il fab­bisogno minimo in fr. 3031.15 (minimo esistenzia­le del diritto esecutivo fr. 1100.–, pigione fr. 800.–, premio della cassa malati fr. 285.60, leasing dell'automobile fr. 209.–, assicurazione del veicolo fr. 254.95, imposta di circolazione fr. 31.60, spese di trasferta fr. 200.–, imposte stimate fr. 150.–). Per quan­to riguarda la moglie, il primo giudice ha accertato un reddito netto di fr. 2800.– mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2701.25 (minimo esistenzia­le del diritto esecutivo fr. 1100.–, pigione fr. 800.–, premio della cassa malati fr. 296.–, assicurazione dell'automobile fr. 119.–, imposta di circolazione fr. 36.25, spese di trasferta fr. 200.–, imposte stimate fr. 150.–). Ciò posto, egli ha destinato al mantenimento della moglie la metà dell'eccedenza mensile, ossia fr. 313.–.

                                    I.   Sull'appello principale

                                   3.   L'appellan­te si duole che il Pretore abbia riconosciuto alla moglie un onere di alloggio sebbene essa viva a __________ con i genitori. Ora, che la moglie non abbia un appartamento proprio è possibile, ma ciò non la pregiudica, nel senso che il marito non deve trarre vantaggio da simile risparmio personale (cfr. Rep. 1995 pag. 142 in alto; da ultimo: I CCA, sentenza del 18 dicembre 2001 in re V., consid. 8a). Sotto questo profilo il costo dell'alloggio di fr. 800.– men­sili ammesso dal Pretore, pari alla pigione calcolata nel fabbisogno minimo del­ marito, merita conferma.

                                   4.   Il convenuto lamenta poi il mancato inserimento di fr. 456.65, corrispondenti al premio per un'assicurazione sulla vita stipulata qua­le ammortamento indiretto del debito ipotecario gravante l'im­mobile di __________ appartenente ai coniugi. Al riguardo la critica è fondata. La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare in effetti che, ove un'assicurazione sulla vita denoti anche indole previden­zia­le, il relativo premio può essere incluso nel fabbisogno (DTF 114 II 395 consid. 4c; RDAT 1999-I pag. 204 n. 59; v. anche Hausheer/Spycher in: Handbuch des Unterhaltsrechts, Ber­na 1997, pag. 81 n. 02. 41), come in concreto (doc. 8). L'assicurazione è stata invero stipulata per ammortare indirettamente un onere ipotecario. A parte il fatto però che nei costi dell'alloggio di un proprietario non è illegittimo inserire – contrariamente all'opinione di taluni autori – gli ammortamenti ipotecari (I CCA, sentenza del 20 marzo 1998 in re W., consid. 11), nella fattispecie l'immobile appartiene a entrambi i coniugi e l'ammortamento torna quindi a vantaggio di ambedue. Per di più, la situazione finan­ziaria delle parti consente l'assunzione dell'onere. Ne segue che nel fabbisogno minimo del marito si giustifica di includere il premio di fr. 456.55, per un totale dunque di fr. 3487.70 mensili.

                                   5.   Nelle osservazioni all'appello adesivo il marito chiede che la moglie sia interrogata formalmente e sia obbligata a produrre le dichiarazioni attestanti lo stipendio percepito dalla __________ __________. Invocata la prima volta in questa sede, la nuova situazione lucrativa della moglie non può tuttavia entrare in linea di conto (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Né il nuovo diritto del divorzio ha modificato la procedura applicabile alle misure di pro­tezione dell'unione coniugale. L'art. 423b cpv. 2 CPC, che preve­de l'ammissibilità in appello di fatti nuovi, nuovi mezzi di prova e nuove conclusioni “alle condizioni previste dall'art. 138 CC” si ap­plica solo alle cause di divorzio, di separazione, di nullità del ma­trimonio e di modifica della sentenza di divorzio o di separazione (art. 423a cpv. 1 CPC; I CCA, sentenza dell'8 febbraio 2001 in re M.). Tutt'al più, dandosi mutate circostanze e nuovi elementi di prova, le misure a protezione dell'unione coniugale possono essere modificate (art. 179 cpv. 1 CC; Hasenböhler in: Kommentar zum Schwei­zerischen Privatrecht, Basilea 1996, n. 3 e 4 ad art. 179 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 323, n. 783). La questione non può tuttavia essere affrontata nell'ambito del presente giudizio.

                                   II.   Sull'appello adesivo

                                   6.   Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 5 e art. 5 LAC), nella quale il Pretore statuisce mediante “sentenza” (art. 368 cpv. 2 CPC) impugnabile davanti alla Camera civile di appello entro 10 giorni (art. 370 cpv. 1 e 2 CPC). Tempestivo, l'appello adesivo è quindi ricevibile.

                                   7.   L'interessata chiede di aumentare il proprio fabbisogno minimo a fr. 3530.05 mensili per tenere conto di un premio della cassa ma­lati per cure ospedaliere di fr. 70.–, della rata per il leasing dell'automobile di fr. 223.80 e di una spesa per formazione professionale di fr. 535.–.

                                         a)  Il premio per la copertura delle spese di ospedalizzazione in camera privata non rientra invero nel novero delle assicurazioni strettamente necessarie (RDAT 1999-I pag. 204; Hausheer/Spycher, op. cit., n. 02.36 pag. 80), ma i coniugi hanno il diritto di mantenere – in linea di principio – il tenore di vita avuto durante la vita in comune. Si giustifica pertanto di ammettere tale costo nel fabbisogno dell'interessata tanto più che, come si vedrà in appresso, la situazione finan­ziaria delle parti lo consente.

                                         b)  Quanto alla rata del leasing, agli atti figura soltanto un estrat­to conto della __________ __________ __________ per un non meglio precisato debito a carico del marito (doc. P). A un esame sommario come quello che presiede all'emanazione di misure a protezione dell'unione coniugale non si può dire che tale onere vada a carico della moglie, non bastando al riguardo la mera circostanza che essa usi un veicolo intestato al marito. La spesa non può quindi essere inserita nel fabbisogno.

                                         c)  Invocato per la prima volta in questa sede, il costo per la formazione professionale non può essere considerato per i motivi già indicati (sopra, consid. 5).

                                   8.   L'appellante chiede di rivedere il fabbisogno minimo del marito, rilevando che il premio per l'assicurazione del veicolo ammonta a fr. 115.– e che va stralciato quello dell'assicurazione casco totale, come pure la rata del leasing contratto per una nuova autovettura. In prima sede però l'interessata non aveva eccepito nulla al proposito. Sollevata per la prima volta in appello, la contestazione è dunque nuovamente inammissibile (consid. 5).

                                   9.   Il quadro delle entrate e delle uscite familiari si presenta, dopo quanto si è visto, come segue:

                                         reddito del marito                                          fr. 3756.—

                                         reddito della moglie                                       fr. 2800.—

                                                                                                            fr. 6556.—  mensili

                                         fabbisogno minimo del marito                         fr. 3487.70

                                         fabbisogno minimo della moglie                      fr. 2771.25

                                                                                                            fr. 6258.95  mensili

                                         eccedenza                                                    fr.   297.05  mensili

                                         metà eccedenza                                           fr.   148.50  mensili

                                         Il marito può conservare per sé:

                                         fr. 3487.70 + fr. 148.50 =                                fr. 3636.20  mensili

                                         e deve versare alla moglie:

                                         fr. 3756.– ./. fr. 3636.20                                  fr.   120.—   mensili.

                                         L'appello principale deve pertanto essere accolto entro questi limiti, mentre l'appello adesivo va respinto.

                                  III.   Sulle spese e le ripetibili                                  

                                10.   L'appellante principale contesta infine la compensazione delle ripetibili e chiede che la controparte sia tenuta a rifondergli un'indennità di fr. 2000.–, poiché soccombente in misura superiore alla sua. Ora, nella determinazione e nel riparto delle spese e delle ripetibili il primo giudice fruisce di ampia latitudine. Entro i minimi e i massimi delle tariffe applicabili la sua valutazione è censurabile, quindi, solo per eccesso o abuso di apprezzamento (Rep. 1996 pag. 171; I CCA, sentenza del 5 agosto 1998 in re F. consid. 2). Nelle cause di diritto di famiglia, poi, si può prescindere da un riparto strettamente aritmetico degli oneri processuali (art. 148 cpv. 2 CPC; Rep. 1996 pag. 137 consid. 7).

                                         In concreto la moglie aveva chiesto un contributo alimentare di fr. 500.– mensili, il pagamento di fr. 50 000.– quale rimborso per il suo contributo alla costruzione dell'alloggio coniugale, il versamento di fr. 100 000.– (pari alla metà del valore dell'immobile) e una provvigione ad litem di fr. 5000.–. Ritenendo la soccombenza delle parti pressoché uguale, tant'è che ha compensato le ripetibili, il Pretore è caduto in un manifesto eccesso di apprezzamento. Se è vero infatti che l'istante ottiene un contributo alimen­tare, seppure modesto, è anche vero che essa ha palesemente ecceduto nelle domande. Si giustifica pertanto di obbligarla a versare un'equa indennità per ripetibili al convenuto. L'appellante postula a tal proposito il versamento di fr. 2000.–, ma non indica come egli giunga a tale importo. Tenuto conto del verosimile impegno profuso dal patrocinatore nella conduzione del processo, l'indennità può essere fissata ragionevolmente in fr. 1250.–.

                                11.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante consegue una riduzione del contributo alimentare, ma non nella misura richiesta, e vince sul principio delle ripetibili. Si giustifica pertanto di porre la tassa di giustizia e le spese per un quinto a suo carico e per il resto a carico dell'appellata, la quale rifonderà all'appellante un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. Gli oneri dell'appello adesivo seguono invece la soccombenza della moglie (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà al marito un'equa indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   L'appello principale è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

                                         2.   __________ __________ è tenuto a versare a __________ __________, anticipatamente ogni mese, l'importo di fr. 120.– dal mese di febbraio 2002 a titolo di contributo di mantenimento.

                                         5.   Non si prelevano tasse né spese. __________ __________ rifonderà alla controparte fr. 1250.– a titolo di ripetibili ridotte.

                                         Per il resto il giudizio impugnato è confermato.

                                   II.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 250.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 300.–

                                         sono posti per un quinto a carico dell'appellante e per il resto a carico dell'appellata, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili ridotte di appello.

                                   III.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello adesivo è respinto.

                                 IV.   Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia          fr. 250.–

                                         b) spese                            fr.   50.–

                                                                                    fr. 300.–

                                         sono posti a carico dell'appellante adesiva, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.

                                  V.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

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