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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.06.2003 11.2002.49

7 giugno 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,488 parole·~7 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 11.2002.49

Lugano 7 giugno 2003/dp  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

I. Bernasconi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. ___-__._____ – __/____ __ (rettifica del registro fondiario) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione del registro fondiario e di commercio quale autorità di vigilanza che oppone

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________  

Alla  

Sezione del registro __________ e di __________ quale autorità di vigilanza sul registro __________   e all'

                                         Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto il ricorso del 26 aprile 2002 presentato da __________ __________ contro la decisione emanata il 12 aprile 2002 dalla Sezione del registro __________ e di __________ qua­le autorità di vigilanza;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Sulla base di un certificato ereditario rilasciato il 30 novembre 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, dal quale risultava che unica erede di __________ __________ nata __________ (1962-1999) era la sorella __________ __________ nata __________, quest'ultima ha venduto

                                         l'11 dicembre 2000 la particella n. __________ RFD di __________ a __________ __________. In seguito a un'istanza presentata da __________ __________, assistito accessoriamente da __________, __________ e __________ __________, con decreto cautelare del 5 dicembre 2001 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha sospeso gli effetti del certificato ereditario e ha ordinato all'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Lugano di iscrivere provvisoriamente come proprietari del fondo “gli eredi fu __________ __________ ”.

                                  B.   Il 6 dicembre 2001 l'ufficiale ha ottemperato all'ordine, cancellan­do il nome di __________ __________. Il 18 dicembre 2001 quest'ultimo ha introdotto all'Ufficio del registro fondiario un'istanza di rettifica, chiedendo di figurare nuovamente quale proprietario. Egli ha rim­proverato all'ufficiale, in sostanza, di avere frain­teso l'ordine del Pretore e di avere iscritto la comunione ereditaria fu __________ __________ come proprietaria del fondo in via definitiva anziché provvisoria. Con decisione del 19 dicembre 2001 l'ufficiale ha respin­to l'istan­za, affermando di essersi limitato a eseguire l'ordine del giudice.

                                  C.   __________ __________ ha impugnato il 7 gennaio 2001 (recte: 2002) la decisione predetta davanti alla Sezione del registro __________ e di __________ quale autorità di vigilanza, chiedendo l'accoglimento dell'istanza. Nelle sue osservazioni del 25 gennaio 2002 l'ufficia­le del registro fondiario ha confermato la propria posizione. Statuendo il 12 aprile 2002, l'autorità di vigilanza ha respinto il ricorso e ha posto la tassa di giustizia di fr. 200.– a carico del ricorrente.

                                  D.   Contro la decisione appena citata __________ __________ è insorto a questa Camera con un ricorso del 26 aprile 2002 nel quale chiede che la decisione impugnata sia annullata e che sia ordinato all'ufficiale del registro __________ di procedere alla modifica richiesta. Nelle sue osservazioni del 14 maggio 2002 la Sezione del registro __________ e di __________ propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata. L'ufficiale del registro non ha presentato osservazioni.

                                  E.   In pendenza di ricorso, il 12 dicembre 2002, questa Camera ha respinto un appello presentato il 17 dicembre 2001 da __________ __________ con­tro il decreto pretorile del 5 dicembre 2001. In accoglimento di un appello adesivo inoltrato da __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ essa ha invitato nondimeno l'ufficiale del registro fondiario ad annotare provvisoriamente __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________, __________ __________ e __________ __________ quali proprietari comuni della particella n. __________RFD di __________ (inc. __________.__________.__________/__________). L'ufficiale ha proceduto in tal senso.

                                  F.   Invitato dal giudice delegato a esprimersi sull'attribuzione di spese e ripetibili, il ricorso del 26 aprile 2002 essendo divenuto senza oggetto, __________ __________ ha chiesto di porre gli oneri processuali a carico dello Stato, rivendicando congrue ripetibili.

Considerando

in diritto:                  1.   La sentenza del 12 dicembre 2001 con cui questa Camera ha invitato l'ufficiale dei registri ad annotare provvisoriamente __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________, __________ __________ e __________ __________ quali proprietari comu­ni della particella n. __________ha reso senza oggetto la causa amministrativa. L'iscrizione meramente provvisoria dei citati eredi ha comportato in effetti la reinscrizione del ricorrente come proprietario del fondo, finalità cui mirava il ricorso del 26 aprile 2002. Ora, se una lite diventa priva d'oggetto o di interesse giuridico, il giudice, udite le parti, stralcia la causa dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC). La giurisprudenza ha già avuto mo­do di precisare che in tali casi si applica analogicamente – in materia di spese e ripetibili – l'art. 72 della procedura civile federale (PC), secondo cui il tribunale, udite le parti, ma senza ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e sta­tuisce con motivazione sommaria sulle spese, “tenendo conto dello stato delle cose prima del motivo che termina la lite” (Rep. 1994 pag. 381, 1992 pag. 293).

                                   2.   Il problema è di valutare sommariamente, ciò premesso, quale possibilità di buon esito avrebbe avuto il ricorso del 26 aprile 2002 se questa Camera non avesse modificato in esito all'altra causa (civile) il decreto cautelare del 5 dicembre 2001. In concre­to, stando all'autorità di vigilanza, l'ufficiale aveva eseguito correttamente l'ordine del Pretore, intimatogli solo in estratto. Così com'era formulato, in effetti, tale ordine doveva tradursi nell'iscrizione a libro mastro e non in una semplice annotazione della restrizione della facoltà di disporre. L'ufficiale del registro fondiario non poteva rettificare alcunché giusta l'art. 977 CC. Spettava se mai al giudice di merito disporre la modifica in applicazione dell'art. 975 CC. Il ricorrente ribadiva invece, nell'impugnazione in esame, che iscrivendo gli eredi fu __________ __________ come proprietari del bene, l'ufficiale del registro fondiario aveva eseguito un'operazione diversa da quella ordinatagli. Un'iscrizione provvisoria potendo solo essere annotata, l'ufficiale doveva trascrivere l'ordine del giudice come annotazione.

                                   3.   Sulla fondatezza – nel merito – delle argomentazioni esposte dal ricorrente non giova dilungarsi. La rettifica nel registro fondiario di iscrizioni, annotazioni e cancellazioni inesatte o indebite sin dall'inizio è disciplinata dagli art. 975 e 977 CC. La prima norma riguarda l'ipotesi di operazioni eseguite senza causa legittima, ovvero senza che ne fossero adempiute le condizioni sostanziali (vizio nel titolo di acquisto o nella richiesta di iscrizione). La seconda si riferisce all'ipotesi di operazioni eseguite “per isvista” (art. 98 cpv. 1 RRF), ovvero per inavvertenza dell'ufficiale, sicché l'iscrizione, l'annotazione o la cancellazione non corrisponda ai documenti giustificativi, di per sé validi e legittimi. Una via preclu­de l'altra (DTF 117 II 44 consid. 4b, confermata in DTF 123 III 349 consid. 1b).

                                   4.   Nella fattispecie l'ufficiale dei registri ha eseguito l'iscrizione litigiosa coscientemente e non per mera inavvertenza (vedi doc. F). Il ricorrente medesimo riconosce, del resto, che l'ufficiale “ha mo­dificato i termini e il senso della decisione pretorile e ha esegui­to un'operazione diversa da quella richiesta dal giudice” (ricorso, pag. 6, punto 9). Una rettifica del registro fondiario a norma dell'art. 977 CC era quindi esclusa. Certo, l'interessato fondava la sua istanza del 18 dicembre 2001 anche sugli “art. 975 CC e 98 e seg. ORF” (si veda l'intestazione). Nemmeno tali norme gli era­no però di sussidio, poiché – come detto (consid. 3) – la procedu­ra civile dell'art. 975 CC preclude quella amministrativa degli art. 977 CC e 98 RRF (e viceversa). Il ricorrente ha inoltrato la sua richiesta all'“Ufficio del Registro __________ Definitivo di __________ ”, esigendo una rettifica da parte dall'ufficiale. Egli non ha inteso pertanto avviare un'azione di rettifica del registro fondiario secondo l'art. 975 CC davanti al giudice civile, bensì una procedura ammi­nistrativa in applicazione degli art. 977 CC e 98 RRF. In tali circo­stanza l'appello sarebbe stato verosimilmente respinto.

                                   5.   Gli oneri processuali vanno di conseguenza a carico del ricorren­te (art. 28 cpv. 1 LPAmm), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alla Sezione del registro fondiario e di commercio, autorità di vigilanza, né all'ufficiale del registro fondiario, i quali si sono limitati a intervenire nell'ambito delle rispettive attribuzioni ufficiali (art. 159 cpv. 2 OG per analogia). Quanto alla comunicazione dell'odierno giudizio, infine, essa deve avvenire anche all'Ufficio federale di giustizia, come stabilisce l'art. 102 cpv. 2 RRF, seppure tale prassi appaia oggi desueta in molti Cantoni (Deschenaux, op. cit., vol. V/3,1, pag. 201 in alto).

Per questi motivi,

decreta:                   1.   Il ricorso è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

– avv. __________ __________, __________; – Sezione del registro __________ e di __________ quale autorità di     __________ sul registro __________; – Ufficio del registro fondiario del Distretto di __________.

Comunicazione all'Ufficio federale di giustizia.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione (art. 97 segg. OG). L'ammissibilità del ricorso è data unicamente per violazione del diritto federale.

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