Incarto n. 11.2002.43
Lugano, 28 aprile 2003/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .__.___.______(azione possessoria) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 6 agosto 2001 da
__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________ (ora patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 12 aprile 2002 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 28 marzo 2002, in luogo e vece del Pretore, dal Segretario assessore del Distretto di Bellinzona;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ è proprietario della particella n. __________RFD di __________ (100 m²), che confina a sud con la particella n. __________ (517 m²) di __________ __________. La prima beneficia di una servitù di passo pedonale sulla seconda, seguendo una striscia di terreno a confine (lunga poco più di 11 m), che permette a __________ __________ di accedere alla particella n. __________, proprietà della figlia __________. Il 6 agosto 2001 __________ __________ ha intentato un'azione possessoria davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona perché a __________ __________ fosse proibito “qualsiasi intervento sulla striscia di terreno (…) volto a ostacolare l'esercizio del diritto di passo”, fosse vietato di “smantellare quest'ultimo” e fosse ordinata la rimozione del cancello da lui posato, compresa la catena di chiusura con lucchetto. In via cautelare egli ha formulato le medesime richieste.
B. Con decreto cautelare emesso senza contraddittorio il 7 agosto 2001 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha ingiunto a __________ __________– sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di non ostacolare in alcun modo il diritto passo. L'udienza del
3 ottobre 2001 indetta per discutere l'azione possessoria è poi stata sospesa in vista di trattative, rivelatesi infruttuose. Ripresa l'udienza il 10 dicembre 2001, __________ __________ ha offerto a __________ __________ la chiave del lucchetto applicato alla catena che chiudeva il cancello, postulando per il resto il rigetto dell'azione. Al dibattimento finale del 25 febbraio 2002 __________ __________ ha abbandonato la richiesta intesa alla rimozione del cancello (tolto nel frattempo dal convenuto), ma ha instato perché __________ __________ fosse tenuto a rimettere il passo nello stato originario, eliminando il dislivello creato, ripristinando la pavimentazione del tracciato e mantenendo la nuova siepe di tuia posta a delimitazione del percorso (11 piante) in modo tale che la larghezza del passo non risulti inferiore a 1 m. Il convenuto ha proposto una volta ancora di respingere l'azione.
C. Con sentenza emanata il 28 marzo 2002 in luogo e vece del Pretore il Segretario assessore ha parzialmente accolto l'azione, nel senso che ha ordinato a __________ __________– sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di non ostacolare in alcun modo l'esercizio della servitù e di risistemare il passo, eliminando lo scalino da lui formato e posando nuovamente le coperture di cemento. __________ __________ si è visto ordinare inoltre di “mondare regolarmente la siepe di tuia piantata a delimitazione del passo (…) in modo tale che la larghezza del passaggio non sia inferiore a 1 m”. La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese di fr. 100.– sono state poste a carico del convenuto, con obbligo di rifondere all'istante fr. 1200.– per ripetibili.
D. Contro la sentenza appena citata __________ __________ è insorto con un appello del 12 aprile 2002 nel quale chiede che, previa esecuzione di un sopralluogo, l'azione possessoria sia respinta e il giudizio del Segretario assessore riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 6 maggio 2002 __________ __________ propone di rigettare l'appello e di confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Le azioni possessorie sono trattate con procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC, cui rinvia l'art. 374). La sentenza del Pretore – o del Segretario assessore – è quindi appellabile nel termine di 10 giorni senza riguardo al valore litigioso (I CCA, sentenze del 26 settembre 1991 in re S., consid. 6, e del 19 dicembre 2002 in re M., consid. 1). In concreto il giudizio è stato intimato alle parti il 3 aprile 2002 e non il 28 marzo 2002, come asserisce il convenuto (ricorso, pag. 1 in fondo). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello è pertanto ricevibile.
2. L'appellante chiede che questa Camera esegua un nuovo sopralluogo per accertare “l'effettiva situazione sul posto” e la percorribilità del passo (memoriale, pag. 2 in alto). In realtà non v'è motivo di riassumere un mezzo di prova già esperito. Come si vedrà oltre, nella misura in cui è fondato, l'appello merita accoglimento già sulla base degli atti. Per il resto gli accertamenti del Segretario assessore sono chiari e non necessitano di integrazioni. Un nuovo sopralluogo non porterebbe dunque elementi di presumibile utilità ai fini del giudizio.
3. Un'azione possessoria, sia essa di reintegra (art. 927 CC) o di manutenzione (art. 928 CC), compete anche al beneficiario di servitù (Steinauer, Le droits réels, vol. II, 3ª edizione, pag. 399 n. 2302 e n. 2302a; Stark in: Berner Kommentar, 3ª edizione,
n. 74 dell'introduzione agli art. 926–929 CC). L'art. 919 cpv. 2 CC dispone esplicitamente, del resto, che in caso di servitù prediale l'effettivo esercizio del diritto è parificato al possesso della cosa. Certo, occorre rendere verosimile “l'esercizio del diritto” e l'iscrizione della servitù a registro fondiario (DTF 83 II 146; Rep. 1979 pag. 292; Stark, op. cit., nota 12 dell'introduzione agli art. 926–929 e nota 5 ad art. 928 CC). Nella fattispecie è pacifico in ogni modo che la servitù figura a registro fondiario (doc. A e B), così com'è verosimile che l'istante la eserciti (ancorché “in maniera sporadica”: riassunto scritto del convenuto annesso al verbale del dibattimento finale, pag. 2 in fondo). Entrambi i presupposti sono dunque dati.
4. Tanto l'azione di manutenzione quanto l'azione di reintegra soggiace a un doppio limite di tempo: da un lato il possessore deve avere reclamato immediatamente, dall'altro deve avere intentato causa entro un anno dalla turbativa, quand'anche abbia avuto conoscenza solo più tardi del fatto e del suo autore (art. 929
cpv. 1 e 2 CC). Tali requisiti devono essere verificati d'ufficio, giacché da essi dipende la ricevibilità dell'azione (Rep. 1996 pag. 190 consid. 4 con rinvii; Stark, op. cit., n. 10 ad art. 929 CC). Nel caso in esame l'istante ha sostenuto che __________ __________ ha tolto la rete metallica a delimitazione del passaggio e ha rimosso le lastre in cemento del selciato il 6 agosto 2001 (istanza, punti 3 e 4). Il convenuto si è limitato a obiettare di avere proceduto a un intervento “di normale manutenzione”, ma non ha contestato la data in cui sono cominciati i lavori (verbale del 10 dicembre 2001, pag. 2, ad 3). Nell'appello egli assevera di avere avvertito previamente l'istante (pag. 3 in alto). A prescindere dal fatto però che nulla rende verosimile tale assunto, quand'anche ciò fosse __________ __________ ha reagito il giorno stesso in cui sono iniziate le opere. L'azione possessoria è quindi tempestiva.
5. Il Segretario assessore ha accertato anzitutto, nella sentenza impugnata, che in pendenza di causa il convenuto aveva tolto di propria iniziativa il cancello e la catena posti a chiusura del passaggio, sicché la relativa domanda di rimozione era divenuta senza oggetto. Ciò premesso, egli ha ritenuto che lo scalino alto circa 20 cm creato dal convenuto “in prossimità del subalterno A della particella n. __________” e l'avvenuta rimozione del selciato rendono più difficile il transito, foss'anche solo con una carriola. Inoltre la siepe di tuia che sostituisce la rete metallica può, con il trascorrere del tempo, restringere il percorso. In parziale accoglimento dell'azione egli ha ingiunto pertanto al convenuto di astenersi dall'ostacolare in qualsiasi modo l'esercizio della servitù (dispositivo n. 1.1), di eliminare lo scalino e di rimettere al loro posto le lastre di cemento (dispositivo n. 1.2), mondando le siepe in modo tale che la larghezza del passaggio non sia inferiore a
1 m (dispositivo n. 1.3), il tutto con la comminatoria dell'art. 292 CP (dispositivo n. 1.4).
6. L'appellante ripete, nel ricorso, di essersi limitato a intraprendere semplici lavori di manutenzione, di non avere impedito l'esercizio della servitù, di avere anzi offerto all'istante la chiave del cancello, di non avere creato alcun dislivello fastidioso e di non avere per nulla ristretto il passaggio (largo tuttora 105 cm, come si è accertato in sede di sopralluogo). Egli si duole altresì che gli sia ordinato di mondare la siepe, la quale è appena stata piantata e non supera i 30-40 cm di altezza. Infine egli rimprovera al Segretario assessore di avere fissato l'ammontare delle ripetibili con severità, l'istruttoria essendo stata breve e senza escussione di testi. Donde la richiesta di respingere l'azione possessoria nel suo intero.
7. Nella misura in cui pretende di non avere turbato l'esercizio della servitù, l'appellante allega tesi al limite della temerarietà. Che a suo tempo egli abbia sbarrato il passaggio con cancello e catena risulta in modo palmare dagli atti (fotografie doc. E). Che egli abbia creato un inutile gradino di circa 20 cm si desume esplicitamente dal sopralluogo (verbale del 23 gennaio 2002, pag. 5 in basso). Che egli abbia rimosso il selciato si evince senza equivoco dalle fotografie scattate proprio durante il sopralluogo (allegate al verbale). Ora, giusta l'art. 737 cpv. 3 CC il proprietario del fondo serviente non può intraprendere nulla che possa impedire o rendere più difficile l'esercizio della servitù. Assumere che gli interventi predetti costituirebbero semplici lavori di manutenzione, salvo poi opporsi a ripristinare la situazione precedente non è serio. Già a prima vista le opere del convenuto si rivelano intralci manifesti e deliberati al passaggio dell'avente diritto. Su questo punto l'appello è palesemente destituito di consistenza e non merita altra disamina.
8. Diversa è la questione per quanto riguarda la siepe di tuia, che né dai documenti agli atti né dalla sentenza impugnata risulta ostacolare l'esercizio della servitù. È vero che un'azione di manutenzione può essere promossa non solo contro una turbativa in atto, ma anche contro una turbativa che minacci di prodursi (Stark, op. cit., n. 43 ad art. 928 CC con richiami; Steinauer, op. cit., vol. I, pag. 103 n. 374 in fine). A tale proposito occorre nondimeno un sufficiente grado di verosimiglianza. La mera ipotesi che “con il tempo le piante di tuia ostacolerebbero ulteriormente il passo” (sentenza impugnata, pag. 3 verso il basso) non basta a rendere verosimile sin d'ora l'eventualità che il convenuto non provveda a mondare debitamente la siepe. L'ingiunzione del Segretario assessore si dimostra dunque prematura e non può essere confermata. Evidentemente, ove il convenuto dovesse trascurare la potatura, l'istante potrà ancora agire a tutela del suo passo pedonale (Stark, op. cit., n. 44 ad art. 928 CC con rinvii).
9. Il convenuto lamenta infine la severità del primo giudice nella fissazione delle ripetibili poste a suo carico. Nondimeno, come questa Camera ha già avuto modo di ricordare almeno quattro volte al patrocinatore dell'appellante (I CCA, sentenze del 23 giugno 1997 in re L., consid. 1; del 31 luglio 1997 in re T., consid. 1; del 29 ottobre 1997 in re B., consid. 1; del 21 giugno 2002 in re B.), la contestazione di spese e ripetibili ha natura eminentemente pecuniaria. E in caso di contestazioni pecuniarie l'appellante non può limitarsi a richieste indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Rep. 1993 pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1; analogamente, sul piano federale: Poudret, op. cit., vol. II, Berna 1990, n. 1.4.1.2 ad art. 55 OG). Per di più, entro i minimi e i massimi delle tariffe applicabili in materia di spese e ripetibili il primo giudice fruisce di ampio potere di apprezzamento, censurabile solo per eccesso o per abuso (I CCA, sentenza del 18 aprile 1985 nella causa GMS, consid. 8; più recentemente: I CCA, sentenza del 6 maggio 1998 in re S., consid. 10). A un eventuale eccesso di apprezzamento o a un ipotetico abuso il convenuto nemmeno accenna. Del tutto carente, su questo punto l'appello si rivela quindi, già di primo acchito, irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC con richiamo al cpv. 5).
10. Gli oneri processuali e le ripetibili del pronunciato odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta per quel che è della siepe, ma esce sconfitto su tutto il resto (eliminazione dello scalino e ripristino del selciato, entità delle ripetibili, per tacere del cancello e della catena ch'egli ha tolto di propria iniziativa, facendo atto di acquiescenza). Equitativamente si giustifica perciò che sopporti tre quarti della tassa di giustizia e delle spese, con obbligo di rifondere alla controparte, la quale ha presentato osservazioni all'appello, un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. L'esito dell'attuale giudizio impone di rifomare anche il dispositivo sugli oneri processuali e le ripetibili di primo grado, che segue identica sorte.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1.3 della sentenza impugnata è annullato e il dispositivo n. 2 è così riformato:
La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese di fr. 100.–, da anticipare dall'istante, sono poste per un quarto a carico dell'istante medesimo e per il resto a carico del convenuto, il quale rifonderà all'istante fr. 900.– per ripetibili ridotte.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
da anticipare dall'appellante, sono posti per un quarto a carico di __________ __________ e per tre quarti a carico dell'appellante stesso, che rifonderà a __________ __________ fr. 750.– per ripetibili ridotte.
III. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________; – avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario