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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 05.05.2003 11.2002.4

5 maggio 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,042 parole·~15 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 11.2002.4

Lugano, 25 aprile 2003/fb    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

I. Bernasconi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. ___.____/_._.____ (diritto di visita e protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sul­le tutele, che oppone

__________ __________ __________, __________ __________)

A    

__________ __________, ora in __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)  

                                         riguardo al figlio __________ __________ (1997);

giudicando ora sulla decisione del 27 dicembre 2001 con cui l'autorità di vigilanza ha confermato l'esecuzione, ordinata dalla Delegazione tutoria di __________, di un esame psichiatrico su __________ __________

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 14 gennaio 2002 presentato da __________ __________ contro la decisione emessa il 27 dicembre 2001 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ (1964), madre di un ragazzo quattordicenne (__________), ha dato alla luce il __________ 1997 un secondo figlio, __________. Nel novembre successivo __________ __________ __________ (1963), cittadino __________, ha riconosciuto la paternità del bambino davanti all'ufficiale dello stato civile di __________. In seguito i rapporti fra i genitori, già difficili, si sono deteriorati e il 17 gennaio 2000 __________ __________ __________ si è rivolto alla Delegazione tutoria di __________ per essere convocato insieme con la madre e vedere regolato il suo diritto di visita. Incontrati i genitori, la Delegazione tutoria ha disciplinato il 4 aprile 2000 le relazioni personali con __________, nel senso che il padre avrebbe potuto incontrare il figlio un sabato ogni 15 giorni dalle ore 14 alle ore 17, prendendolo in consegna alla __________ __________ __________ di __________.

                                  B.   Una decina di giorni più tardi, il 17 aprile 2000, la Delegazione tutoria di __________– informata dal personale della __________ __________ __________ che __________ denotava possibili problemi di sviluppo fisico e psichico ­ ha invitato il Servizio medico-psico­logico di __________ a esaminare il bambino e a redigere un rappor­to. Il 1° maggio 2000 __________ __________ si è trasferita da __________ a __________. Accertato che __________ non era ancora stato visita­to, la Delegazione tutoria di __________, divenuta competen­te per territorio, ha affidato il 23 maggio 2000 al Servizio medico-psico­logi­co di __________ l'incarico di esperire un referto sullo stato psicofisico del bam­bino, commissionando inoltre il 26 maggio 2000 al Servizio sociale di __________ un'inda­gine sulla situazione dei genitori e del figlio. Nell'attesa di tali risultanze, il 20 giugno 2000 essa ha deciso di lasciare immutata la disciplina del diritto di visita adottata dalla Delegazione tutoria di __________. Adita da entrambi i genitori, la Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, ha sostanzialmente confer­mato il 2 agosto 2000 tale decisione.

                                  C.   Nel frattempo il Servizio sociale di __________ ha consegnato il proprio rapporto, del 31 luglio 2000, in cui ha auspicato – in sintesi – l'esecuzione di una perizia psichiatrica su __________ __________, in modo da valutare la sua “capacità di interagire con i figli”. Nel suo referto del 31 agosto 2000 il Servizio medico-psico­logi­co di __________ ha ravvisato in __________, da parte sua, “un ritard o globale di sviluppo sul piano relazionale” e una sindrome di disarmonia evolutiva, sicché ha definito opportuna una presa a carico del bambino da parte del Centro psico-educativo di __________, non senza rilevare che la madre si opponeva a tale eventualità. Il 13 set­tembre 2000 la Magistratura dei minorenni ha poi avvertito la De­legazione tutoria di __________ che __________ __________ __________ aveva denun­cia­to __________ __________ per presunti maltrattamenti ai danni del figlio __________.

                                  D.   Due mesi dopo, il 16 novembre 2000, l'autorità di vigilanza ha sollecitato la Delegazione tutoria a valutare se non fosse il caso di collocare il bambino presso il Centro psico-educativo di __________ o, quanto meno, di far frequentare ad __________ tale istituto, insistendo perché fossero vagliate la capacità e l'idoneità di __________ __________ a occuparsi dei figli. Nelle circostanze descritte la Delegazione tutoria ha conferito al Servizio medico-psico­logico di __________, il 28 dicembre 2000, l'incarico di approfondire i problemi menzionati nel suo rapporto del 31 agosto 2000 e il giorno stesso ha ordinato a __________ __________ di sottoporsi a perizia psichiatrica, da eseguire “per il tramite dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale di __________ ”. Contro entrambe le risoluzioni __________ __________ ha ricorso l'11 gennaio 2001 all'autorità di vigilanza.

                                  E.   In pendenza di ricorso, il 3 maggio 2001, la Commissione tutoria regionale 2 (già Delegazione tutoria di __________), accertato che __________ __________ non aveva mai condotto il figlio alla __________ __________ __________ di __________, ha stabilito il diritto di visita del padre in due ore il mercoledì ogni 15 giorni all'Istituto __________ di __________ e ha designato ad __________ una curatela educativa (art. 308 CC). Ta­le decisione è passata in giudicato. L'8 agosto 2003 la Commissione tutoria regionale ha poi sostituito il curatore, conferman­do la disciplina del diritto di visita. Un ricorso introdotto da __________ __________ contro tale decisione è stato respinto il 20 set­tembre 2001, nella misura in cui era ricevibile, dall'autorità di vigilanza.

                                  F.   Nell'ambito del ricorso ancora pendente (sopra, lett. D) l'autorità di vigilanza ha sentito le parti personalmente e le ha abilitate a introdurre un memoriale conclusivo. Statuendo con decisione del 27 dicembre 2001, essa ha respinto il ricorso. Nondimeno, vista “la sfiducia preconcetta” di __________ __________ verso i servizi che dipendono in un modo o nell'altro dallo Stato, essa ha deciso di affidare la valutazione psichiatrica di lei e quella psicologica di __________ a due medici indipendenti, la __________. __________ __________ e la

                                         __________. __________ __________ __________ (entrambe dello “__________ __________ ” a __________), cui ha formulato precisi quesiti. Costoro sono state autorizzate anche a valersi di specialisti e di terze persone, purché ne facessero menzione nel rapporto. A __________ __________ è stata comminata la sanzione dell'art. 292 CP nel caso in cui non avesse collaborato con i medici. Non sono state prelevate tasse o spese di giudizio né sono state assegnate ripetibili.

                                  G.   Insorta a questa Camera con un appello del 14 gennaio 2002, __________ __________ postula – previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame – la riforma della decisione predetta, nel senso di annullarla insieme con le due decisioni della Delegazione tutoria. Con decreto del 21 gennaio 2002 la presidente di questa Camera ha dichiarato la richiesta di effetto sospensivo senza oggetto, l'appello avendo tale prerogativa per legge. Il

                                         24 gennaio 2002 l'atto d'appello e il decreto presidenziale sono stati notificati per rogatoria ad __________ __________ __________, che non ha reagito, salvo sollecitare il 29 gen­naio 2003 l'emanazione del giudizio e chiedere di essere ascoltato dalla Camera. In una seconda lettera, del 27 marzo 2003, egli non ha più insistito per l'audizione, ma ha sollecitato nuovamente l'emanazione della sentenza.

Considerando

in diritto:                  1.   Le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele, comprese quelle che disciplinano il diritto di visita dei genitori (art. 275 cpv. 1 CC) e le misure a protezione del figlio (art. 307 segg. CC), sono appellabili nel termine di venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a CPC. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame sarebbe dunque ricevibile.

                                   2.   Il ricorso all'autorità cantonale di vigilanza è un rimedio giuridico ordinario, munito per principio di effetto sospensivo, diretto a un grado di giurisdizione provvisto di pieno potere cogni­tivo in fatto e in diritto (art. 46 della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele; v. anche Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 19 segg. ad art. 420). Le decisioni dell'autorità di vigilanza sostituiscono quin­di le risoluzioni delle Delegazioni tutorie (ora Commissioni tutorie regionali), sicché annullando o riformando le prime si annullano o si riformano automaticamente le seconde. Ne deriva che la richiesta dell'appellante intesa a far annullare, oltre alla decisione impugnata, le due riso­luzioni della Delegazio­ne tutoria di __________ non ha portata pratica.

                                   3.   I documenti prodotti con l'appello sono, ancorché nuovi, ammissibili (art. 424a cpv. 2 CPC). L'intero diritto di filiazione è governato del resto dal principio inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c con richiamo), alla stessa stregua del diritto tutelare (Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 123 ad art. 373 CC con richiami). Ciò premesso, non può tuttavia essere dato seguito al richiamo dell'appellante circa un non meglio certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria, che sarebbe “penden­te da parecchio tempo e rimasto inevaso” (memoriale, pag. 11). Anzitutto perché spetta all'appellante medesima procurarsi tale documento con i mezzi che la legge le offre, ma soprat­tutto perché l'interessata non postula il beneficio dell'assistenza giudiziaria in appello. Mal si intravede perciò quale sarebbe l'utilità del richiamo.

                                   4.   __________ __________ __________ chiede di essere sentito in appello allo sco­po di “esporre e comprovare tutte le [sue] affermazioni circa i problemi della __________ __________ ed il pericolo che corre il piccolo __________ ”. La domanda può essere interpretata come istanza volta all'indizione di un dibattimen­to orale, che questa Camera può sempre disporre d'ufficio “se lo ritiene utile per la sua decisione” (art. 324 cpv. 1 CPC). Nel caso specifico però gli atti di causa appaiono sufficientemente completi ai fini del giudizio, che dipende da mere questioni di procedura (da risolvere d'ufficio), di modo che un contraddittorio non porterebbe verosimili elementi di rilievo. Dalla convocazione a un dibattimento orale si può dunque prescindere.

                                   5.   A norma dell'art. 273 cpv. 1 CC il padre o la madre può esigere che il suo diritto all'esercizio del­le relazioni personali con il figlio sia regolato. Se la richiesta è avanzata nel quadro di misure a tutela dell'unione coniugale, oppure nell'ambito di una causa di divorzio o di separazione, la decisione compete al giudice (art. 133 cpv. 1 CC). Negli altri casi la decisione spet­ta all'autorità tutoria del domicilio del figlio (art. 275 cpv. 1 CC). Analogo principio vale per le misure di protezione che gli art. 307 segg. CC prevedono “se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi”. Nel quadro di misure a tutela dell'unio­ne coniugale, oppure nell'ambito di una causa di divorzio o di separazione, tali provvedimenti sono presi – di regola – dal giudice (art. 315a cpv. 1 CC). Negli altri casi essi incombono all'autorità tutoria, se non direttamente all'autorità di vigilanza.

                                   6.   Le regolamentazioni del diritto di visita o le misure a protezione del figlio decise dal giudice sono adottate seguendo la procedura civile applicabile alla singola causa (tutela dell'unione coniu­gale, separazione o divorzio). La relativa sentenza è poi impugna­bile con appello davanti a questa Camera, sempre secondo le norme della procedura civile. Le regolamentazioni del diritto di visita o le misure a protezione del figlio decise dall'autorità tutoria sono adottate invece seguendo la legge sull'or­ga­niz­zazione e la procedura in materia di tutele e curatele (RL 4.1.2.2). Tali decisioni sono suscettibili di ricorso all'autorità di vigilanza, a meno che la misura debba essere presa direttamen­te da quest'ultima (si pensi alla privazione dell'autorità parentale: art. 311 CC). L'autorità di vigilanza segue, a sua volta, la legge sull'or­ganizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (art. 21 della legge medesima). La relativa decisione è poi impugnabile con appello davanti a questa Camera, secondo le norme della procedura civile (sopra, consid. 1).

                                   7.   In concreto non pende tra le parti alcuna procedura a tutela dell'unio­ne coniugale, né tanto meno alcuna causa di divorzio o di separazione, già per il fatto che le parti non sono sposate. A disciplinare il diritto di visita giusta l'art. 273 cpv. 1 CC è stata chia­mata dunque la Delegazione tutoria di __________, che ha statuito il 4 aprile 2000 (sopra, lett. A). La modifica di tale regola­mentazione incombeva anch'essa all'autorità tutoria (art. 315b cpv. 2 CC), e in specie alla Delegazione tutoria di __________, nuovo domicilio del figlio (art. 275 cpv. 1 CC). Questa doveva verificare altresì, di sua iniziativa, se occorrevano eventuali misure di protezione in virtù degli art. 307 segg. CC. Tali misure comprendono – giovi ricordare – l'ammonimen­to ai genitori, agli affilianti o al figlio, le istruzioni per la cura, l'educazione o l'istruzione, la designazione di una persona o di un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e di informazione (art. 307 cpv. 3 CC), la nomina di un curatore al figlio perché consigli e aiuti i genitori nel­la cura del minorenne (art. 308 cpv. 1 CC), la privazione della custodia parentale e il conveniente ricovero del ragazzo (art. 310 cpv. 1 CC). La privazione dell'autorità parentale e la nomina di un tutore spettano invece all'autorità di vigilanza (art. 311 CC, riservato l'art. 312).

                                   8.   Nelle due risoluzioni del 28 dicembre 2000, su cui l'autorità di vigilanza ha statuito con la decisione appellata, la Delegazione tutoria di __________ ha conferito – come detto – al Servizio medico-psi­co­­lo­gico di __________ l'incarico di approfondire i problemi evocati nel suo rapporto del 31 agosto 2000 e ha ordinato a __________ __________ di sottoporsi a perizia psichiatrica. Ora, v'è da domandarsi se decisioni siffatte, che non prevedono né una disciplina del diritto di visita né una misura a protezione del figlio, bensì la semplice assunzione di prove, fossero impugnabili. La legge sull'or­ga­niz­za­zio­ne e la procedura in materia di tutele e curatele non definisce il concetto di decisione impugnabile. Secondo la procedura per le cause amministrative nondimeno, cui si deve far capo sussidiariamente in ossequio all'art. 21 della citata legge (e che è richiamata anche dall'art. 424 cpv. 2 CPC), decisioni del genere sono considerate meramente “incidentali” (Borghi/ Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, pag. 234, n. 2 lett. b). Sono impugnabili, dunque, solo ove provochino al ricorrente un danno “non altrimenti riparabile” (art. 44 LPAmm).

                                   9.   Nella decisione impugnata l'autorità di vigilanza nemmeno accenna a eventuali danni irreparabili. Ciò induce a interrogarsi se essa abbia avuto corretta nozione circa il requisito di atto impugnabile. Comunque sia, e come si è visto poc'anzi, le decisioni dell'autorità di vigilanza sono impugnabili solo con appello. E l'appello è proponibile unicamente ove soccorrano i presup­posti del Codice di procedura civile. Dinanzi a questa Camera, in altri termini, la procedura amministrativa lascia spazio alla proce­dura civile (in materia di diritto di visita e di protezione del figlio, del resto, il Tribunale federale può essere adito – se mai – con ricorso per riforma, non con ricorso di diritto amministrativo). Ora, nella procedura civile ticinese la decisione con cui un giudice dispone l'assunzione di pro­ve è una semplice ordinanza (“or­di­nanza sulle prove”: art. 182 CPC), come tale inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC). L'analoga decisione con cui un Pretore dispone, nell'ambito di misure a tutela dell'unione coniugale oppure di una causa di separazione o di divorzio, l'assunzione di rapporti scritti di terzi o di servizi specialistici (sia per disciplinare il diritto di visi­ta di un genitore, sia in vista di adottare misure a protezione del figlio), è – appunto – un'ordinanza. Non si vede perché un simile atto dovrebbe essere trat­tato diversamente qualora emani da un'autorità tutoria. Tanto meno se si pensa che contro la decisione dell'autorità tutoria è dato ricorso all'autorità di vigilanza, quanto meno in caso di danno “non altrimenti riparabile”, mentre nessun rimedio è dato contro un'ordinanza sulle prove emessa dal giudice.

                                10.   Ne segue che, contrariamente a quanto figura nel dispositivo

                                         n. 5 della decisione impugnata, nella fattispecie non era dato appello contro il sindacato dell'autorità di vigilanza. È vero che, come questa Camera ha già avuto modo di rilevare, la risoluzione con cui un'autorità tutoria dispone l'esame medico o psichiatrico di un minorenne può anche configurare una misura autonoma a protezione del figlio nel senso dell'art. 307 cpv. 3 CC (RDAT II-1998 pag. 156 consid. 4a). In proposito bisogna nondimeno distinguere: se è diretta ai genitori, l'ingiunzione dell'autorità tutoria affinché il figlio sia sottoposto a esame medico o psichiatrico può considerarsi in effetti un'“istruzione per la cura” del ragazzo a men­te dell'art. 307 cpv. 3 CC. Può quindi essere impugnata davanti all'autorità di vigilanza e, in seguito, davanti a questa Camera con appello. Se invece l'esa­me medico o psicologico è destinato solo – come in concreto – a chiarire la necessità di un intervento, l'autorità tutoria non sapendo ancora se il bene del figlio sia minacciato, la risoluzione è una semplice misura istruttoria (sentenza del Tribunale federale __________.__________/__________del 19 novembre 2002, consid. 1.2, menzionata in: FamPra.ch 2003 pag. 200), salvo – ma l'ipotesi è estranea al caso in esa­me – che tale misura sia combinata con una privazione della liber­tà a scopo d'assistenza Breitschimid in: Basler Kommentar, op. cit., n. 16 ad art. 307 CC; cfr. FamPra.ch 2003 pag. 197). In questo secondo caso la risoluzione dell'autorità tutoria è impugnabile all'autorità di vigilanza solo ove sia suscettibile di arrecare un danno irreparabile e non è più appellabile davanti a questa Camera. L'eventuale pregiudizio irreparabile può essere fatto va­lere, tutt'al più, nel quadro di un eventuale ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (si veda, in caso di perizia psichia­trica, la sentenza del Tribunale federale 2P.170/2000 del 27 ottobre 2000, consid. 1a).

                                11.   Se ne conclude che nella fattispecie l'appello dev'essere dichiarato irricevibile, le due decisioni prese dall'autorità tutoria (e precisate dall'autorità di di vigilanza) configurando l'equivalente di semplici “ordinanze sulle prove”. Gli oneri processuali del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Dato nondimeno che l'interessata può essere stata indotta ad appellare dall'erronea indicazione dei rimedi giuridici contenuta nella decisione impugnata, sono date giuste ragioni (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) per rinunciare eccezionalemente al prelievo di tasse e spese. Non è il caso in ogni modo di assegnare ripetibili ad __________ __________ __________, che non ha formulato osservazioni all'appello.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – __________ __________ __________ __________, __________ (per __________).

                                         Comunicazione:

                                         –  Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         –  Delegazione tutoria di __________ (ora Commissione tutoria regionale 2, Mendrisio).

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

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