Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.03.2004 11.2002.27

17 marzo 2004·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,495 parole·~7 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n° 11.2002.27

Lugano 17 marzo 2004/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser

segretario:

I. Bernasconi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2001.56 (azione possessoria) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 16 maggio 2001 da

 __________  (già patrocinati dal lic. iur. __________,  studio legale __________)  

contro

__________ (ora patrocinati dall'avv. __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 18 marzo 2002 presentato da __________ contro la sentenza emessa il 15 febbraio 2002 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della giurisdizione di __________;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ e __________ sono proprietari della particella n. __________ RFD di __________, sulla quale sorge una casa d'abitazione. Il fondo confina a nord con la particella n. __________, proprietà di __________ e __________, anch'essa edificata. L'accesso comune alle due proprietà è garantito da un passaggio lastricato che fiancheggia il confine tra le particelle, delimitato da una rete metallica. Nel giugno del 2000 __________ e __________ hanno acquistato un cucciolo di pastore tedesco, che di solito tengono libero all'interno del loro giardino. __________ e __________ si sono rivolti il 16 maggio 2001 al Pretore della giurisdi­zione di __________ con un'azione possessoria, chiedendo che fosse ordinato ad __________ e __________– già in via cautelare – di confinare il cane in una porzione determinata del loro giardino, lamentandosi del fatto che l'animale era solito abbaiare, ergersi sulle zampe posteriori e sporgersi dalla cinta verso chi percorre l'accesso alla loro abitazione. Alla discussione del 17 luglio 2001 __________ e __________ hanno postulato il rigetto dell'azione.

                                  B.   Accertato che nel frattempo i convenuti avevano ottenuto la licenza edilizia per posare una cinta metallica alta 2 m a confine con la particella degli istanti, con decreto emesso il 24 agosto 2001 in luogo e vece del Pretore il Segretario assessore ha respinto la domanda cautelare. Nel medesimo atto egli ha ammesso talune delle prove notificate dagli istanti e ha rinviato la decisione sugli oneri del decreto cautelare al giudizio di merito. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, producendo memoriali scritti con i quali hanno sostanzialmente ribadito le loro richieste, i convenuti chiedendo addirittura che l'azione fosse dichiarata irricevibile. Statuendo con sentenza del 15 febbraio 2002, il Segretario assessore ha respinto l'istanza. La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese sono state suddivise a metà, compensate le ripetibili.

                                  C.   Con appello del 18 marzo 2002 __________ e __________ chiedono che la tassa di giustizia e le spese fissate dal Segretario assessore siano poste a carico degli istanti, con obbligo per questi ultimi di rifondere loro fr. 1500.– a titolo ripetibili. Nelle loro osservazioni del 19 aprile 2002 __________ e __________ propongono di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata.

Considerando

in diritto:                  1.   Le azioni possessorie sono trattate con la procedura con­tenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC, cui rinvia l'art. 374). La sentenza del Pretore – o del Segretario assessore – è quindi appellabile nel termine di 10 giorni, senza riguardo al valore litigioso (I CCA, sentenze del 26 settembre 1991 in re S., consid. 6, e del 28 aprile 2003 in re A., con­sid. 1). In concreto il giudizio impugnato è stata notificato ai convenuti il 7 marzo 2002 (appello, pag. 3 in alto). Tempestivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   In questa sede rimane litigiosa la questione degli oneri processuali e delle ripetibili (dispositivo n. 3 della sentenza impugna­ta). Il Segretario assessore li ha posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, ravvisando in concreto “giusti motivi” per prescindere dalla soccombenza degli istanti. Egli ha rilevato, in specie, che “l'esito della vertenza è stato sostanzialmente determinato dal modificarsi della situazione in corso di causa, segnatamente dall'innalzamento della rete divisoria tra i fondi”, e che al momento in cui era stata introdotta l'azione possessoria non poteva dirsi priva di fondamento (sentenza impugnata, consid. 7.1). Prima che fosse posata la recinzione più alta, in effetti, il comportamento del cane – il quale era solito abbaiare, ergersi sulle zampe posteriori e sporgersi dalla cinta verso chi percorre l'accesso all'abitazione degli istanti – costituiva un'immissione di carattere psichico sul fondo dei vicini che integrava una turbativa del possesso a norma dell'art. 928 CC. E tale disturbo era riconducibile, in ultima analisi, ai convenuti.

                                   3.   Gli appellanti sostengono che l'innalzamento della rete metallica, al quale gli istanti si sono sempre opposti, non figurava fra le richieste di giudizio contenute nell'istanza, motivo per cui essi con­testano qualunque soccombenza. Essi negano inoltre che la posa di una cinta divisoria più alta si sia rivelata decisiva per l'esito della causa, mal comprendendosi altrimenti perché l'istruttoria sarebbe continuata anche dopo l'esecuzione dell'opera. A loro avviso non sono date quindi le premesse, nel caso specifico, per derogare al principio della soccombenza. Donde la richiesta di porre gli oneri processuali a carico degli istanti, con obbligo per questi ultimi di rifondere loro fr. 1500.– a titolo di ripetibili.

                                   4.   Il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC), ma può scostarsi da tale principio ove soccorrano “giusti motivi” (art. 148 cpv. 2 CPC). Nella determinazione degli oneri processuali e del loro riparto egli fruisce altresì di ampio potere di apprezzamen­to, appellabile solo per eccesso o per abuso (Rep. 1996 pag. 171). Nella fattispecie gli interessati non contestano che, al momento in cui era stata inoltrata, l'azione possessoria fosse provvista di buon diritto. Già per questo motivo ci si potrebbe domandare se l'appello non sia irricevibile per insufficienza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC in combinazione con il cpv. 5). Sia come sia, l'interrogativo può rimanere aperto, dato che – come si vedrà in appresso – le censure degli appellanti si dimostrano inconsistenti.

                                   5.   In una causa civile disciplinata dal principio dispositivo il giudice emana la propria sentenza, di massima (per tacere cioè di fatti notori e ammissioni), sulla base dello stato di fatto che l'attore

                                         riesce a dimostrare (Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, Zurigo 2000, pag. 179). Se il giudice accerta, al momento di statuire, che lo stato di fatto si è modificato in pendenza di procedura, che tale cambiamento toglie legittimità all'azione e che inizialmente la causa non era sprovvista di buon diritto, può tenere conto di ciò ai fini delle spese e delle ripetibili (“giusti motivi”: art. 148 cpv. 2 CPC), soprattutto ove il nuovo stato di fatto si riconduca al comportamento della parte convenuta.

                                   6.   Nel caso in esame il Segretario assessore ha constatato, al momento di statuire, che la situazione di fatto si era nettamente mo-dificata rispetto quella descritta nell'istanza. La rete metallica divisoria che originariamente era alta circa un metro (istanza, pag. 3, punto 1, non controverso) era stata sostituita infatti da una rete alta il doppio, ciò che toglieva – a suo parere – legittimità alla possessoria. Ai fini delle spese e delle ripetibili egli si è domandato pertanto se il cambiamento si riconducesse al comportamento dei convenuti. E siccome la nuova recinzione era opera loro, egli ha ritenuto che costoro avessero concorso a ren­dere priva di fondamento un'azione inizialmente non destituita di legittimità (circostanza, quest'ultima, che – come detto – gli appellanti non contestano). Donde il riparto a metà delle spese e la compensazione delle ripetibili. Perché tale valutazione dovreb­be configurare un abuso o un eccesso di apprezzamento non è dato a divedere.

                                   7.   L'apprezzamento del primo giudice riesce ancor meno censurabile ove si pensi che, qualora l'azione non fosse stata sprovvista di buon diritto (fatto – si ripete – non controverso), soccorrevano finanche le premesse per porre a carico dei convenuti le spese e le ripetibili nel loro insieme. Optando per una suddivisione a me­tà, il Segretario assessore dimostra di avere considerato proprio quanto gli appellanti criticano nel ricorso, ovvero che gli istanti hanno persistito nelle loro richieste di giudizio (insistendo per la continuazione dell'istrut­toria) nonostante l'intervenuto cambiamento di situazione. Prospettare un abuso o un eccesso di apprezzamento in simili condizioni non è serio.

                                   8.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza degli appellanti (art. 148 cpv. 1 CPC). Gli istanti, che hanno formulato osservazioni all'appello per il tramite di un legale, hanno diritto a un'equa indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 800.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

– avv. __________; – lic. iur. __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

11.2002.27 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.03.2004 11.2002.27 — Swissrulings