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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 30.10.2002 11.2002.22

30 ottobre 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,014 parole·~15 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 11.2002.00022

Lugano, 30 ottobre 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __._____.______ (rivendicazione di proprietà) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 6 novembre 2001 da

__________ __________, __________ __________ (__________) (patrocinata dall'avv. dott. __________ __________, __________)  

contro

__________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________), e __________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________i, __________),  

giudicando ora sul decreto del 15 febbraio 2002 con cui il Pretore ha accolto un'istanza di misure cautelari contestuale alla petizione;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 27 febbraio 2002 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il

                                              15 febbraio 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________, cittadina __________ residente a __________, ha acquista­to nel 2000 il pacchetto azionario (100 azioni al portatore di nominali fr. 1000.– ciascuna) della __________ __________ __________, società di diritto svizzero avente sede a __________. Insieme con la figlia __________ __________, cittadina __________ residente a __________ __________ (__________), essa ha poi stipulato il 29 dicembre 2000 con la __________ __________ __________– rappresentata dall'amministratore unico __________ __________– tre contratti secondo i quali la società si impegnava ad acquistare in via fiduciaria, per conto delle due cittadine estere, alcuni beni im­mobili della stessa __________ __________ situati nei Comuni di __________ __________, __________ -__________ (__________) e __________. La compravendita è avvenuta quel medesimo giorno, 29 dicembre 2000, al prezzo di Lit. 810 000 000 corrisposto mediante costituzione a favore di __________ __________ di una rendita vitalizia di Lit. 33 000 000 annue. Il 20 aprile 2001 __________ __________ ha revocato con effetto immediato a __________ __________ il mandato di amministrare la società.

                                  B.   Il 3 maggio 2001 __________ __________ ha convenuto __________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere la consegna di “tutte le azioni al portatore rappresentanti l'intero capitale sociale della __________ __________ __________ ____________________, la documentazione ad essa relativa, nonché quella inerente alle tre convenzioni fiduciarie sottoscritte dalle parti”. Essa ha chiesto inoltre che fosse accertata l'intervenuta revoca dell'incarico conferito al convenuto di amministrare la __________ __________ __________. __________ __________ ha denunciato la lite il 14 maggio 2001 a __________ __________ e nella sua risposta del 12 luglio 2001 si è rimesso al giudizio del Pretore, postulando nondimeno – in via riconvenzionale – il versa­mento di fr. 18 758.20 con interessi al 5% dal 1° agosto 2001 a titolo di risarcimento danni (inc. __________. __________.__________).

                                  C.   __________ __________ è intervenuta nella lite in via principale il 6 novembre 2001, promuovendo causa contro la madre __________ __________ e __________ __________ allo scopo di veder accertare – previa congiunzione della causa con quella appena citata – la sua proprietà sulle azioni formanti il capitale sociale della __________ __________ __________. Essa ha concluso altresì perché __________ __________ fos­se tenuto a consegnarle il pacchetto azionario e “tutta la documentazione relativa”, come pure che fosse accertata la nullità sia del­le “aggiunte apportate dalla __________ __________ __________ su detti do­cumenti” sia dei “documenti da questa confezionati in loro sostituzione”. In via cautelare l'attrice ha instato affinché fosse conferito a __________ __________ o a terzi – per la durata della causa – il compito di curare l'amministrazione “corrente e straordinaria” degli immobili appartenenti alla società, “occupandosi, in particolare, direttamente o tramite terzi sotto sua responsabilità, dell'incasso degli affitti e dell'erogazione a favore di __________ __________ della rendita vitalizia”. Il Pretore non ha congiunto le due cause, ma ha sospeso l'8 novembre 2001 la prima, intentata da __________ __________, decidendo di giudicare prioritariamente la seconda (inc. __________A.__________.__________).

                                  D.   All'udienza del 12 dicembre 2001, indetta per discutere la doman­da di provvedimenti cautelari, __________ __________ ha proposto di sospendere anche il secondo processo fino al termine di una causa da lei promossa il 3 dicembre 2001 davanti alla IV sezione civile del Tribunale di __________ contro la __________ __________ __________, vol­ta a far accertare la nullità del contratto di compravendita conclu­so il 29 dicembre 2000. Quanto alla designazione di un amministratore provvisorio della società in pendenza di causa, essa non vi si è opposta, ma ha invitato il Pretore a evitare la nomina di __________ __________ e a limitare il compito dell'amministratore provvisorio al disbrigo degli affari correnti. __________ __________ e __________ __________, da parte loro, hanno contestato l'opportunità di sospendere il processo. __________ __________ si è dichiarato disposto inoltre a fungere da amministratore provvisorio della società. Le parti non hanno offerto prove, salvo i documenti già prodotti, e hanno rinunciato al dibattimento finale.

                                  E.   Con ordinanza del 15 febbraio 2002 il Pretore ha respinto la prospettata sospensione della causa e con decreto dello stesso giorno ha accolto la richiesta di provvedimenti cautelari, incaricando __________ __________ di provvedere nel corso della procedura “al­l'am­ministrazione corrente e straordinaria degli immobili di proprietà [della __________ __________ __________ __________ a __________, __________ __________ e __________ -__________, occupandosi, in particolare, direttamente o tramite terzi sotto sua responsabilità, dell'incasso degli affitti e dell'erogazione a favore di __________ __________ della rendita vitalizia”. Il primo giudice ha invitato altresì l'amministratore a presentare un rendiconto semestrale della sua gestione. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 300.–, sono state poste a carico di __________ __________, tenuta a rifondere all'istante e a __________ __________ fr. 200.– ciascuno per ripetibili.

                                  F.   Contro il decreto appena citato __________ __________ è insorta con un appello del 27 febbraio 2002 nel quale chiede che – versata agli atti la fotocopia di una decisione di sequestro emanata il 20 febbraio 2002 dal giudice della IV sezione civile del Tribunale di __________– il decreto in questione sia riformato nel senso di affiancare a __________ __________, nell'amministrazione provvisoria della società, l'avv. __________ __________ di __________, designato dal giudice italiano “custode giudiziario dei beni immobili siti in Italia”. __________ __________ chiede inoltre che a __________ __________ sia imposto – in consonanza con la decisione del giudice di __________– un “obbligo di deposito dell'attività di gestione su libretto di deposito giudiziario intestato alla custodia, e di provvedere a tutte le spese per tasse ed altro relative alla gestione degli immobili siti in Italia, nonché, su richiesta dell'amministratore unico della __________ e dietro idonea pezza giustificativa, a fornire quanto necessario per la gestione ordinaria della società”.

                                  G.   Nelle sue osservazioni del 19 aprile 2002 __________ __________ propone di respingere l'appello e di con­fermare il decreto impugnato. __________ __________ è rimasto silente. Il 2 ottobre 2002 __________ __________ ha trasmesso a questa Camera l'estratto di una decisione del 6 luglio 2002 con cui il giudice della IV sezione civile del Tribunale di __________ ha dichiarato inefficace il sequestro giudiziario da egli stesso pronunciato il 20 febbraio 2002. Il documen­to non è stato oggetto d'intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   Il Pretore non ha stabilito il valore della causa (art. 13 CPC). Se si pensa tuttavia che questa è stata introdotta con procedura ordinaria, che i convenuti non hanno mosso obiezioni a tale modo di procedere e che l'oggetto della contesa verte – fra l'altro – sulla consegna dell'intero pacchetto azionario di una società immobiliare cui sono intestati fondi acquistati nel 2000 per complessive Lit. 810 000 000 (doc. C), già di primo acchito il valore litigioso appare verosimilmente superiore a fr. 8000.–. Tempestivo, l'appello in esame è quindi ammissibile (art. 382 cpv. 2 CPC).

                                   2.   Nei procedimenti cautelari il termine per presentare osservazioni, non interrotto dalle ferie giudiziarie (art. 384bis CPC), è di dieci giorni (art. 314 CPC). In concreto il plico contenente l'appello, intimato per raccoman­data il 15 marzo 2002, è stato ritirato dall'istante il 18 marzo successivo (lettera 20 marzo 2002 del patrocinatore dell'attrice a questa Camera). Il termine per formulare osservazioni, comincia­to a decorrere il 19 marzo 2002, è scaduto perciò la mezzanotte del 28 marzo 2001. Consegnato alla posta il 19 aprile 2002, il memoriale dell'attrice si rivela manifestamente tardivo (art. 131 cpv. 4 CPC) e come tale irricevibile.

                                   3.   I documenti nuovi, prodotti per la prima volta in questa sede (dall'appellante, ma anche da __________ __________ il 6 luglio 2002), sono irricevibili. L'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre nuovi fatti, prove o eccezioni in appello e il diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo per quanto riguarda le cause rette dal principio inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c) e quelle di divorzio o di separazione (art. 138 cpv. 1 CC), estranee alla fattispecie. Né i documenti in questione potrebbero essere acquisiti agli atti d'ufficio, l'art. 322 lett. a CPC non conferendo alla Camera la facoltà di assumere nuova documentazione di propria iniziativa. Il pronunciato odierno deve quindi fondarsi sul­lo stesso materiale processuale considerato dal Pretore.

                                   4.   La lite denota risvolti di carattere internazionale: l'istante e l'appellante sono entrambe cittadine italiane residenti in Italia, dove sono situati anche i beni immobili intestati alla società di cui le interessate si contendono il pacchetto azionario. Sulla competenza del giudice svizzero l'art. 24 della Convenzione di __________ del 16 settembre 1988 concernente la competenza giurisdiziona­le e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (RS 0.275.11) dispone che “i provvedimenti provvisori o cautelari, previsti dalla legge di uno Stato contraente, possono essere richiesti all'autorità giudiziaria di detto Stato anche se, in forza della presente convenzione, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato contraente”. Tale norma consente al giudice adito, in altri termini, di esaminare la propria competenza secondo la sua stessa lex fori (Donzallaz, La Con­ven­tion de Lugano, vol. I, Berna 1996, pag. 633 n. 1678). In concre­to la competenza del Pretore del Distretto di Lugano dipende quindi dalla legge federale sul foro in materia civile (RS 272).

                                   5.   L'art. 33 LForo prevede, a livello svizzero, che per i provvedimenti cautelari la competenza del giudice è – tra l'altro – quella “del luogo dove deve essere eseguita la misura” (art. 33). In con­creto l'istante sollecita la nomina di un am­ministratore provvisorio incaricato di gestire gli affari di una socie­tà di diritto svizzero con sede a Melide (doc. A, nell'inc. __________.__________.__________). La competenza del Pretore del Distretto di Lugano è quindi data, né del resto i convenuti hanno mai eccepito alcunché in proposito (cfr. l'art. 10 cpv. 1 LForo). Quanto alla legge applicabile, il giudice esamina i presupposti per l'emanazione di provvedimenti cautelari – così come il tipo di misure da prendere – ancora una volta secondo la sua stessa legge nazionale (Volken in: IPRG Kommentar, Zurigo 1993, n. 20 ad art. 10 LDIP; Knoepfler/Schweizer, Précis de droit international privé suisse, Berna 1990, pag. 154 n. 468). Le misure richieste soggiacciono pertanto, nella fattispecie, alle disposizioni del Codice di procedura civile ticinese.

                                   6.   Nel caso specifico il Pretore ha riepilogato anzitutto i requisiti cumulativi cui l'art. 376 cpv. 1 CPC subordina l'emanazione di prov­vedimenti cautelari. Ciò premesso, egli ha accertato che le parti erano d'accordo quanto meno sulla necessità di assicurare l'am­ministrazione provvisoria dei beni appartenenti alla società. Il contrasto sussisteva sulla scelta dell'amministratore e sull'estensione del relativo incarico. Ora, quanto alla persona dell'amministratore il primo giudice __________ ha scorto motivi che ostassero alla nomina di __________ __________, formalmente iscritto nel registro di commercio come amministratore unico della società, cognito del­la fattispecie e sostanzialmente indifferente all'esito della lite fra __________ __________ e la madre __________ __________. Quanto alle mansioni da affidargli, il primo giudice ha ritenuto che l'incarico dovesse estendersi a tutti gli aspetti dell'amministrazione – ordinaria e straordinaria – dei fondi societari, compreso l'incasso delle pigioni e l'erogazione della nota rendita vitalizia. Donde, in sintesi, l'accoglimento delle richieste cautelari.

                                   7.   L'appellante non contesta la necessità in sé dei provvedimenti decisi dal Pretore, né critica più la scelta di __________ Binag__________i come amministratore provvisorio della società. Chiede però che quest'ultimo sia affiancato dall'avv. __________ __________, sia tenu­to a depositare il provento della sua amministrazione, sia obbligato a pagare tutte le spese “per tasse ed altro” relative alla gestione degli immobili siti in Italia e sia costretto a “fornire quanto ne­ces­sario per la gestione ordinaria della società”. Il tutto con l'argomento che le misure adottate dal Pretore non bastano a evitare il rischio di un notevo­le pregiudizio in caso di carente amministrazione dei beni societari e che “i dispositivi impugnati, così come posti, si presta­no a facili fraintendimenti e non risolvono il problema della ge­stione straordinaria degli immobili” (me­moriale, pag. 6 in alto). Di ciò ha dato atto – soggiunge l'appellante – anche il giudice della IV sezione ci­vile del Tribunale di __________, che il 20 febbraio 2002 (cinque giorni dopo l'emanazione del decreto da parte del Pretore) ha ordinato il sequestro degli immobili intestati alla società in Italia, designando un custode giudiziario. Tale giudice ha rilevato, appunto, che i provvedimenti decisi dal Pretore non scongiurano “il pericolo di alienazione dei beni immobili”, né garantiscono “quella parte di canoni di locazione che non vengono pagati … quale rendita vitalizia” (appello, pag. 6 nel mezzo). L'attrice sottolinea che il giudice italiano ha fatto il possibile per adeguare la sua decisione a quella svizzera. Occorre dunque fare altrettanto con il decreto impugnato, riformandolo in modo tale da conseguire lo stesso scopo perseguito dall'autorità italiana.

                                   8.   Nella misura in cui evoca i provvedimenti adottati dal giudice italiano il 20 febbraio 2002, l'appellante si vale di una circostanza successiva all'emanazione del decreto impugnato. Ciò non è ammis­sibile, ove appena si ricordi che un giudizio di appello deve fondar­si sullo stesso materiale processuale considerato dal Pre­tore (so­pra, consid. 3). Tutt'al più, in presenza di mutate circostanze e di nuovi elementi probatori, l'interessata potrà rivolgersi nuovamente al primo giudice per far modificare le misure provvisionali. Un decreto cautelare in effetti non acquisisce mai – o mai completamente – autorità di forza giudicata (materielle Rechtskraft: Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª edizione, pag. 583 in alto; Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou can­tonal?, Losanna 1987, pag. 5 in alto con riferimenti) e può sempre essere modificato o revocato “in caso di cessazione del pericolo o di cambiamento delle condizioni che lo hanno determinato” (art. 384 CPC). Quanto alla lettera del 2 ottobre 2002 inviata da __________ __________ a questa Camera, oltre che essere irricevibile (sopra, consid. 3), essa riguarda a sua volta fatti susseguenti all'emanazione del decreto impugnato. Che il giudice italiano abbia, con decisione del 6 luglio 2002, dichiarato inefficace il sequestro da egli medesimo disposto il 20 febbraio 2002 non può quindi entrare in linea di conto ai fini dell'attuale giudizio.

                                   9.   Per quel che attiene all'idoneità delle misure litigiose, è vero che – come rileva l'appellante – il Pretore non ha decretato provvedimenti destinati a evitare la distrazione dei fondi o delle pigioni riscosse dall'amministratore. Tale non era però lo scopo delle misure postulate da __________ __________, la quale desiderava unicamente che la società fosse dotata degli organi necessari ad assicurarne la gestione “corrente e straordinaria” (sopra, lett. C). L'appellante non pretende che sotto questo profilo __________ __________ non dia sufficienti garanzie di affidabilità, possa versare in un conflitto d'interessi o sia inadatto per un qualsivoglia motivo ad assolvere tale funzione. Al contrario: essa dichiara esplicitamente in questa sede di rinunciare a contestare la designazione di lui (appello, pag. 7 verso l'alto). Quanto al fatto che “i dispositivi impugnati, così come posti, si presta­no a facili fraintendimenti e non risolvono il problema della ge­stione straordinaria degli immobili”, basti rammentare che le misure cautelari sono sta­te chieste da __________ __________, non dall'appellante, la quale davanti al Pretore si era anzi opposta a ogni provvedimento che eccedesse l'am­ministra­zio­ne corrente (act. III: pag. 7 in alto; v. anche pag. 3 verso il basso e pag. 5 a metà). Nella misura in cui conclu­de in questa sede perché siano emessi provvedimenti a tutela della gestione straordinaria dei beni societari, essa formula in definitiva domande nemmeno sottoposte al primo giudice. Donde la mancanza di ogni interesse legittimo, da parte di lei, a impugnare su questo punto il decreto cautelare (v. DTF 120 II 7 consid. 2a).

                                10.   L'appellante si duole infine che il Pretore non abbia dato seguito alla sua richiesta di sospendere il processo – a norma dell'art. 107 CPC – in attesa di conoscere l'esito della causa da lei promossa in Italia per far invalidare il contratto di compravendita stipulato il 29 dicembre 2000 con la __________ __________ __________. Afferma che entrambe le vertenze mirano in ultima analisi a far accertare la proprietà degli immobili oggi intestati alla società, che il Pretore era perfettamente cognito della causa pendente a __________, che il risultato di quest'ultima appare decisivo ai fini dell'attuale giudizio, che la decisione cautelare italiana lascia intuire il probabile buon fondamento della rivendicazione da lei avanzata e che un giudizio a lei favorevole in Italia chiuderebbe definitivamente il contenzioso. Così argomentando, essa trascura tuttavia che la decisione con cui un Pretore accoglie o respinge una domanda di sospensione configura un'ordinanza ed è come tale insindaca­bile (art. 95 cpv. 1 CPC). Tant'è che impugnato in questa sede è il decreto cautelare, non il provvedimento dello stesso giorno (espressamente designato come ordinanza: sopra, lett. E) con cui il Pretore ha rifiutato di interrompere il corso della procedura. Inconferenti, le tesi predette nulla sussidiano quindi alle conclusioni dell'appello.

                                11.   Dato l'esito del giudizio odierno, la tassa di giustizia – commisurata all'importanza del litigio – e le spese vanno addebitate a __________ __________, soccombente (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si giustifica invece di assegnare ripetibili a __________ __________, che non ha formulato osservazioni ricevibili (consid. 2), né – per ipotesi – a __________ __________, che è rimasto silente.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 250.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 300.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. dott. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

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