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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 30.12.2002 11.2002.2

30 dicembre 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·6,789 parole·~34 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 11.2002.2

Lugano, 30 dicembre 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Cocchi

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.____.__ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 22 settembre 1999 da

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________. __________, __________)  

contro

__________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 4 gennaio 2002 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 27 novembre 2001 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;

                                         2.   Se dev'essere accolto l'appello del 13 marzo 2002 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 28 febbraio 2002 dal medesimo Pretore;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con sentenza del 4 luglio 1997 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il __________ __________ 1985 da __________ __________ (____________________ 1962) e __________ nata __________ (____________________1965). Dall'unione era nata __________, il ____________________ 1986. La moglie aveva già un altro figlio, __________, nato nel 1983 da una precedente relazione. La sentenza di divorzio prevedeva – fra l'altro – l'affidamento di __________ alla madre, disciplinava il diritto di visita del padre e obbligava quest'ultimo a versare alla figlia un contributo alimentare di fr. 1100.– mensili indicizzati (compresi gli assegni familiari) fino al 20° anno d'età. __________ __________ si è risposato il 10 ottobre 1998 con __________ __________ (____________________1963), dalla quale non ha figli. Attualmente egli è impiegato come “collaboratore amministrativo qualificato” nella succursale di __________ della __________ del __________. L'ex moglie lavora dal febbraio del 2001 come assistente in uno studio di fisioterapia a __________. Nel frattempo, il 2 settembre 1999, __________ __________ ha instato davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per un tentativo di conciliazione con l'ex moglie, nell'intento di “esa­minare la situazione relativa alla figlia __________ ”. Il tentativo è decaduto infruttuoso il 22 settembre 1999 (inc. __________.__________.__________).

                                  B.   Lo stesso 22 settembre 1999 __________ __________ ha convenuto l'ex moglie davanti al medesimo Pretore per ottenere – già in via cautelare – che __________ gli fosse affidata e che fosse regolato il diritto di visita della madre, con obbligo per quest'ultima di versare alla figlia un contributo da determinare. Il 6 ottobre 1999 il Pretore ha sentito __________ e il 12 ottobre successivo ha incaricato il dott. __________ __________, capo del Servizio medico-psicologico di __________, di accertare le condizioni psicologiche della figlia e di vagliare possibili soluzioni in merito all'affidamento. Il 15 ottobre 1999 __________ si è trasferita dal padre (e dalla seconda moglie di lui). Lo stesso giorno il dott. __________ ha sentito la ragazza e il 19 ottobre 1999 ha presentato un rapporto al Pretore. Il 6 aprile 2000 __________ __________ si è risposata con __________ __________ (____________________1959), padre di __________ (____________________1990), __________ (____________________1991) e __________ (____________________1994).

                                  C.   All'udienza del 4 ottobre 2000, indetta per discutere la richiesta cautelare, __________ __________ ha quantificato il contributo per la figlia in fr. 1000.– mensili (oltre alla metà delle spese straordinarie, in particolare per le cure dentarie), riservato un eventuale adeguamento dell'importo in pendenza di causa. __________ __________ si è opposta alla domanda e sull'affidamento della figlia ha dichiarato di rimettersi alle risultanze istruttorie. Con decreto emanato inau­dita parte lo stesso 4 ottobre 2000, il Pretore ha affidato __________ al padre (riservato il diritto di visita della madre) e ha imposto alla convenuta un contributo per la figlia di fr. 200.– mensili dal 1° ot­tobre 2000 (oltre al premio della cassa malati, senza gli assegni familiari). Nella sua risposta di merito del­l'11 gennaio 2001 __________ __________ ha poi postulato il rigetto della petizione, pur ammet­tendo di non pretendere “che la figlia torni a vivere presso di lei”. All'udienza preliminare del 22 febbraio 2001 essa ha sollecitato, fra l'altro, una perizia medico-psicologica intesa ad accertare i motivi delle difficili relazioni fra __________ e i genitori, oltre che a individuare possibili soluzioni, prova che il Pretore ha respinto all'udienza del 9 ottobre 2001.

                                  D.   Ultimata l'istruttoria di merito, in un memoriale conclusivo del 24 ottobre 2001 __________ __________ ha postulato un contributo indicizza­to per __________ di fr. 1100.– mensili (senza gli assegni familiari) dal 1° ottobre 1999 fino al compimento del 20° anno d'età, così come un'indennità di fr. 2880.20 destinata a coprire parte delle spese straordinarie occasionate dalla ragazza. La convenuta è rimasta silente. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale. Con sen­tenza del 27 novembre 2001 il Pretore ha accolto la petizione, ha affidato __________ al padre, “riservato alla madre il più ampio dirit­to di visita”, e ha imposto alla convenuta un contributo per la figlia di fr. 1100.– mensili dal 1° ottobre 1999 (compresi gli assegni familiari). La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attore fr. 1200.– per ripetibili.

                                  E.   __________ __________ è insorta contro la sentenza appena citata con un appello del 4 gennaio 2002 nel quale chiede che – previa assunzione della perizia rifiutata dal Pretore – il giudizio impugnato sia riformato nel senso di respingere la petizione o quanto meno, in via subordinata, di ridurre il contributo di mantenimento per la figlia __________ a fr. 200.– mensili, oltre al pagamento del premio per la cassa malati. Nelle sue osservazioni del 10 febbraio 2002 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata.

                                  F.   La sentenza di merito non essendo passata in giudicato, il Pretore ha ritenuto di definire il regime cautelare in pendenza di appel­lo. __________ __________ ha dichiarato il 24 gennaio 2002 di rinunciare tanto a conclusioni scritte quanto al dibattimento finale, limitandosi a richiamare “i conteggi presentati con allegato di appello”. __________ __________ è rimasto silente. Statuendo con decreto del 28 febbraio 2002 sull'assetto cautelare, il Pretore ha affidato __________ al padre, “riser­vato alla madre il più ampio diritto di visita”, e ha imposto alla convenuta un contributo per la figlia, senza gli assegni familiari, di fr. 700.– mensili. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 400.– sono state poste per un quarto a carico dell'istante e per il resto a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'ex marito fr. 300.– per ripetibili ridotte.

                                  G.   Il 7 marzo 2002 __________ __________ ha instato davanti al Pretore per l'in­terpretazione del decreto riguardo alla decorrenza del contributo provvisionale. __________ __________ è insorta contro il medesimo decreto con un appello del 13 marzo 2002 per ottenere che il giudizio in questione sia riformato nel senso di respingere l'istanza o, in subordine, di ridurre il contributo provvisionale per la figlia a

                                         fr. 200.– mensili più il premio della cassa malati. Con osservazioni del 7 maggio 2002 __________ __________ propone di rigettare l'appello e di confermare il decreto impugnato. Nel frattempo, il 15 aprile 2002, il Pretore ha accolto la domanda di interpretazione, specificando che il contributo provvisionale per __________ decorre dal 15 ot­tobre 1999.

Considerando

in diritto:                  1.   La modifica di una sentenza di divorzio è retta dalla legge anteriore, fatte salve le disposizioni relative ai figli e alla procedura (art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC). Nella fattispecie la lite verte sulla modifica delle relazioni personali e del contributo alimentare che riguardano una figlia minorenne. Trattandosi di giudicare “dispo­si­zioni relative ai figli”, la causa soggiace pertanto al nuovo diritto (Marcel Leuen­berger in: Schwenzer, Praxiskom­mentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 8 seg. ad art. 7a/b tit. fin. CC).

                                    I.   Sull'appello contro la sentenza di merito

                                   2.   I figli minorenni, prima che siano prese disposizioni al loro riguar­do, sono sentiti personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo incaricato, a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano (art. 144 cpv. 2 CC). Il principio vale anche nelle procedure intese alla modifica di sentenze di divorzio (Christoph Leuenberger in: Basler Kommentar, 2ª edizione, n. 9 ad art. 134 CC). Nel caso specifico la figlia, che ha compiuto 16 anni il 25 agosto 2002, è stata sentita dal dott. __________ __________ il 15 ottobre 1999 (rapporto del 19 ottobre 1999, nel fascicolo “allegati”), oltre che dal Pretore il 6 ottobre 1999 e l'8 agosto 2001 (verbali nel fascicolo verde). Il precetto dell'art. 144 cpv. 2 CC è dunque stato ossequiato.

                                   3.   L'appellante chiede che questa Camera disponga preliminarmen­te una perizia medico-psicologica, rifiutata dal Pretore, intesa ad accertare i motivi delle difficili relazioni fra __________ e i genitori, oltre che per individuare possibili soluzioni. La richiesta è di per sé ammissibile, sia in virtù dell'art. 322 lett. b CPC, sia in forza del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 122 III 404, 120 II 231 consid. 1c con rinvii). Ciò non toglie che, dandone ragione, il giudice possa rinunciare ad assumere mezzi di pro­va il cui presumibile risultato non porterebbe elemen­­­ti di rilievo (“ap­prezzamento anticipato delle prove”: DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a). In concreto l'appellante fa valere che in pendenza di causa __________ è stata sottoposta a psicoterapia, onde la necessità di approfondirne lo sta­to di salute.

                                         Dagli atti risulta che, in effetti, all'udienza del 23 mar­zo 2000, le parti e il Pretore avevano ravvisato l'opportunità di “incari­care una persona esperta in problematiche dell'età evolutiva” perché fosse agevolato il ripristino delle relazioni personali tra madre e figlia (verbale d'udienza, pag. 3 nel mezzo). La dott. __________ __________ aveva accettato di presentare un resoconto al Pretore (let­tera 28 marzo 2000 di quest'ultimo alle parti, nel fascicolo “atti diversi”). Se non che, dopo avere sottoposto __________ a due sedute, essa ha riferito al primo giudice di “non ritenere necessaria la prosecuzione di una psicoterapia per __________ ” (verbale del

                                         4 ottobre 2000, pag. 2 in fondo). Il Pretore ha rinunciato pertanto a continuare. L'appellante non adduce alcun indizio che induca a dubitare circa la facoltà dell'adolescente di esprimere liberamen­te un suo parere sull'affidamento, né indica quali altri elementi dovrebbe portare la perizia. Anzi, pur criticando l'af­fidamento di __________ al padre, in prima sede la convenuta aveva dichiarato di “non pretende[re] evidentemente che la figlia torni a vivere presso di lei” (risposta, pag. 3 a metà). Anche in appello essa si limita a chiedere, in sostanza, che “il giudice decida nuo­vamente e nel rispetto delle indicazioni peritali” (memoriali del 4 gennaio e del 13 marzo 2002, pag. 7 in alto), senza spiegare tuttavia perché la soluzione adottata dal Pretore non sarebbe conforme all'interesse della figlia. Sottoporre quest'ultima a perizia denoterebbe, quindi, ingiustificato accanimento.

                                   4.   L'appellante censura una violazione del suo diritto di essere sentita per avere, il Pretore, assunto prove senza interpellarla né in­formarla sull'esito delle indagini esperite d'ufficio, come pure per avere fondato la decisione su elementi che non figurano nell'incar­to. Essa rimprovera al primo giudice, in specie, di avere “di­spo­sto di corrispondenza da parte dell'attore, nonché dell'attore e della figlia __________, senza che la stessa sia stata portata a co­noscenza” di lei (appelli del 4 gennaio e del 13 mar­zo 2002, pag. 4 verso l'alto) e senza che di ciò sia rimasta traccia agli atti. L'ap­pellante si duole inoltre di non essere stata resa edotta, con­tra­riamente al padre, dei colloqui avu­ti dal Pretore con la figlia. Il fatto è che, a dispetto delle critiche, neppure l'appellante indica quali elementi raccolti a sua insaputa dal Pretore sarebbero poi stati posti alla base della sentenza. Quanto all'ascolto di __________h, la ragazza è sta­ta sentita dal Pretore il 6 ottobre 1999 e l'8 agosto 2001, così come dal dott. __________ __________ il 15 ot­tobre 1999 (sopra, consid. 2). L'ap­pellante non pretende che il primo giudice le abbia rifiutato l'accesso ai verbali (rubricati agli atti) o alla relazione del dott. __________ (nel fascicolo “alle­gati”). Anzi, rispondendo a una sua lettera del 4 ottobre 2000 in cui si lamen­tava di non essere stata informata circa l'audizione della figlia, il Pretore l'aveva esplicitamente invitata a “consultare tutti gli atti accessibili nel caso che la riguarda in Pretura” (dichiarazione dattiloscritta in calce alla lettera citata, nel fascicolo “atti diversi”).

                                         A torto l'appel­lante invoca perciò il rispetto del suo diritto di essere sentita. A prescindere dal fatto che, fossero anche stati violati i suoi diritti di parte, l'appellante ha ancora avuto modo di far valere tutte le sue argomentazioni davanti a questa Camera, muni­ta di piena cognizione in fatto e in diritto. L'eventuale disattenzio­ne del suo diritto d'essere sentita sarebbe quindi, in ogni caso, sanata (cfr. DTF 124 V 183 consid. 4a, 392 consid. 5a con richia­mi di giurisprudenza). Quanto al “sentimento di profondo sconforto, di delusione, di offesa ai suoi sentimenti di madre” per il trattamento riservatole dal Pretore e per essere stata “esclusa da un processo molto importante, che ha vista coinvolta innanzitutto sua figlia __________ e perlopiù nella delicata fase adolescenziale” (appelli del 4 gennaio 2002, pag. 3 in basso e pag. 4 in alto, e del 13 marzo 2002, pag. 3 in basso), la querimonia si esaurisce in una generica recriminazione sull'operato del Pretore. Da ciò l'interessata non trae conseguenze concrete, né desume le ragioni per cui il giudizio impugnato dovrebbe essere riformato. Inconcludente, per finire la doglianza si rivela una volta ancora fine a sé stessa.

                                   5.   Il Pretore ha affidato __________ al padre, ritenuto idoneo, fondandosi essenzialmente sul desiderio della figlia minorenne. La ragazza, che al momento in cui ha statuito il primo giudice viveva con lui già da più di due anni, aveva infatti riferito al primo giudice e al dott. __________ __________ di trovarsi a suo agio con l'attore e di non voler tornare a vivere con la madre, pur esprimendo l'auspicio di mantenere rapporti con lei. Sempre secondo il Pre­tore la scelta di __________, che ha compiuto 15 anni il 25 agosto 2001, è un convincimento solido che riflette l'intensa relazione affettiva con il padre. Ciò posto, il primo giudice non ha ravvisato motivi validi per scostarsi dalla situazione di fatto che si era venuta a creare e per costringere la figlia a tornare dalla madre. Quanto ai rapporti fra madre e figlia, il Pretore si è limitato a conferire alla convenuta “il più ampio diritto di visita”, stimando opportuno lasciare alle interessate la facoltà di “stabilire le modalità e le frequenze di incontro” anziché “porre rigide e controproducenti regolamentazioni” (sentenza impugna­ta, pag. 3 verso il basso).

                                   6.   L'appellante non nega che __________ abbia manifestato il desiderio di vivere con il padre, né contesta l'idoneità dell'attore a occu­parsi della figlia. Rimprovera al primo giudice però di non avere esaminato in modo adeguato le ragioni che hanno condotto __________ a dichiarare tale preferenza. Essa adombra in particolare un malessere psicologico di non meglio precisata natura, il quale potrebbe avere pesato sulla scelta della ragazza. L'appellante sospetta altresì che il parere della figlia non sia “autentico” o che possa essere stato influenzato da terzi. Invano si cercherebbe poi negli atti di causa – essa soggiunge – un elemento qualsiasi che permetta di accertare se l'affidamento al padre, anziché a lei medesima, risponda agli interessi della figlia. Ciò imporrebbe di mantenere invariata la regolamentazione disposta dal giudice del divorzio e di riformare in tal senso la sentenza impugnata.

                                   7.   A istanza di un genitore, del figlio o dell'autorità tutoria, il giudice modifica l'attribuzione dell'autorità parentale qualora fatti nuovi importanti lo esigano per il bene del figlio (art. 134 cpv. 1 CC). Le condizioni cui soggiace la modifica delle relazioni personali con i genitori sono rette dalle norme sugli effetti della filiazione (art. 134 cpv. 2 CC). In concreto __________ ha ribadito di voler essere affidata al padre (verbale del 6 ottobre 1999, pag. 1; rapporto 19 ottobre 1999 del dott. __________) e di fatto vive con lui da più di tre anni (verbale del 4 ottobre 2000, pag. 4 a me­tà). Ciò configura senz'altro un “fatto nuovo importante” nell'accezione dell'art. 134 cpv. 1 CC. Resta da esaminare se la soluzione proposta dalla ragazza risponda al bene di lei (DTF 117 II 354 consid. 3).

                                         a)   Per determinare quale sia il bene del figlio nel caso in cui entrambi i genitori siano idonei all'affidamento la giurisprudenza ha elaborato più criteri. Anzitutto la prole va affidata al genitore che ha più tempo a disposizione per occuparsene personalmente (DTF 117 II 355, 114 II 202 consid. 3b), ma – dandosi il caso – anche al genitore che garantisce maggiore stabilità (DTF 117 II 355, 114 II 203 consid. 5), quindi non sempre la madre, nemmeno trattandosi di bambini piccoli (DTF 117 II 356 consid. 4a, 114 II 202 consid. 3b). Inoltre occorre considerare il punto di vista del figlio, evitando per esempio di separare i fratelli (DTF 115 II 319 consid. 2), occorre accertare quali mancanze educative possano imputarsi all'uno o all'altro genitore durante il matrimonio (DTF 117 II 358 consid. 4d), indagare per quali motivi il figlio assuma eventuali atteggiamenti di difesa verso il genitore non affidatario (DTF 111 II 406 consid. 1 e 4) e verificare che quest'ultimo non alteri i rapporti del ragazzo con l'altro genitore o intralci il compito dell'educatore (DTF 119 II 203 consid. 2 e 4, 117 II 357 consid. 4c). Il desiderio di attribuzione del figlio è viepiù importante nella misura in cui, vista l'età e lo sviluppo del minorenne, tale desiderio appaia come una decisione consolidata e sia l'espressione di una stretta relazione affettiva con il genitore (DTF 124 III 93 consid. 3b con richiami di giurisprudenza; Rep. 1999 pag. 151 consid. 5).

                                         b)   In concreto nulla induce a dubitare che ambedue i genitori siano di per sé idonei a occuparsi di __________. Il tempo ch'essi possono dedicare alla figlia è sostanzialmente identico (lavorano entrambi a tempo pieno) e tutt'e due garantiscono un ambiente stabile. Né l'uno né l'altro ha denotato per il resto carenze educative o consta alterare i rapporti della figlia con l'ex coniuge oppure intralciarne i compiti educativi. Nemmeno la nuova moglie del padre, il nuovo marito della madre o i figli di lui (di 8, 11 e 12 anni d'età), con i qua­li __________ non risulta avere problemi, consente di propendere per l'affidamento a una delle parti. Giustamente il primo giudice ha fatto capo perciò, nelle condizioni descritte, alla volontà della figlia. E la ragazza ha riferito al Pretore di trovarsi benissimo con il padre e la di lui moglie, dichiarando di non voler tornare dalla madre (verbale del 6 ottobre 1999, pag. 1). Essa ha confermato il suo proposito anche al dott. __________ __________ (nel noto rapporto del 19 ottobre 1999) e ha ribadito il proprio punto di vista in un secondo incontro con il Pretore (verbale dell'8 agosto 2001, pag. 10), rivelandosi perfettamente in grado di valutare la portata della scelta (sentenza impugnata, pag. 3 nel mezzo). Che questa sia ormai consolidata risulta anche dal fatto ch'essa – sedicenne – abita con il padre da più di tre anni (verbale del 4 ottobre 2000, pag. 4 a metà). Ciò posto, non v'è alcun serio motivo per scostarsi dalla sentenza impugnata. Al riguardo l'appello è destinato all'insuccesso.

                                   8.   Il genitore che non ha l'autorità parentale o la custodia del figlio, come pure il figlio minorenne, hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze (art. 273 cpv. 1 CC). In concreto il Pretore non ha voluto “porre rigide e controproducenti regolamentazioni”, ritenendo opportuno lasciare a madre e figlia la facoltà di “stabilire le modalità e le frequenze di incontro” (sentenza impugnata, pag. 3 verso il basso). Così argomentando, egli dimostra però di essere caduto in un equivoco. Non si tratta per vero, nella fattispecie, di “porre rigide e controproducenti regolamentazioni”. Si tratta di fissare una disciplina minima cui tutti debbano attenersi, anche in caso di disaccordo (cfr. Hegnauer in: RDT 53/1998 pag. 170 in basso). Consensual­mente, nulla impedisce alle parti di fare altrimenti. Ora, per quanto riguarda tale regolamentazione minima, il criterio determinante non è tanto quello di equilibrare gli interessi dei genitori, quanto di trovare la soluzione più consona agli interessi del figlio, che sono prioritari (DTF 123 III 451 consid. 3b). Fra le circostanze da tenere in considerazione per stabilire la durata e la frequenza degli incontri si annoverano – ad esempio – l'età del figlio, lo stato di salute di quest'ultimo e del genitore che ha diritto alle relazio­ni personali, la distanza dai rispettivi domicili, le esigenze del figlio (corsi scolastici, impegni culturali o sportivi ecc.), i desideri espres­si dal figlio capace di discernimento e così via (Hegnauer, op. cit., pag. 174; Berner Kommentar, 4ª edizione, n. 65 segg. ad art. 273 CC).

                                         In concreto non si riscontrano elementi che giustifichino specifiche restrizioni al diritto di visita. Al contrario: nella sentenza impugnata il Pre­tore ha sottolineato proprio l'esigenza di garantire alla madre “il più ampio diritto di visita” (dispositivo 3a; si veda anche il consid. 2 in fine). Tanto meno sussistono particolarità che impongano un diritto di visita meno esteso di quel­lo abituale, che per ragazzi in età scolastica comprende – nel Ticino – un fine settimana su due e alcune settimane durante le vacanze, cioè almeno due in esta­te e una alternativamente a Natale e Pasqua (FamPra.ch 2000 pag. 324 consid. 11 e 12). Ricordato anzi come il diritto di visita tenda viepiù a estendersi per il bene del figlio, al punto che nella Svizzera romanda il genitore non affidatario ottiene – di regola – un periodo di visita pari alla metà di tutte le vacanze scolastiche (DTF 123 III 450 consid. 3a), appare oppor­tuno in concreto fissare all'appellante un diritto che comprenda – oltre ai normali contatti telefonici ed epistolari (Schwenzer in: Basler Kommentar, op. cit., n. 2 ad art. 273 CC) – un fine settimana su due (dalle ore 17 del venerdì alle ore 20 della domenica, come prevedeva la sentenza di divorzio per il diritto di visita del padre), una settimana durante le vacanze scolastiche di Natale, una settimana alternativamente a Pasqua o a carnevale e tre settimane durante le ferie estive.

                                   9.   Per quel che riguarda il mantenimento di __________, il Pretore ha accertato un fabbisogno in denaro della ragazza di fr. 1920.– mensili. Ciò posto, egli ha ritenuto il contributo alimentare chiesto dal padre (fr. 1100.– mensili) “adeguato, tenuto conto del salario che la convenuta percepisce dal suo attuale marito (fr. 2136.– al mese…)” (sentenza impugnata, pag. 4 a metà). Il primo giudice ha rilevato altresì che entrambi i genitori si sono risposati, “con la conseguenza che gli attuali rispettivi coniugi possono essere chiamati – quand'anche solo sussidiariamente – ad assistere e a contribuire al fabbisogno della figlia” (sentenza impugnata, loc. cit.). Donde l'obbligo per la madre di corrispondere in favore di __________ fr. 1100.– mensili dall'ottobre del 1999 (trasferimento della ragazza dal padre). Dato il versamento di contributi arretrati, il Pretore ha ritenuto per finire ingiustificata la richiesta dell'attore volta a porre a carico della convenuta anche la metà delle spese straordinarie per la figlia (fr. 2880.20).

                                10.   L'appellante sottolinea che il dovere di assistenza del coniuge è solo sussidiario rispetto all'obbligo alimentare del genitore e rimprovera al primo giudice di non avere debitamente vagliato la situazione finanziaria delle parti. Per quanto concerne sé medesima, essa afferma che con un reddito netto di fr. 2100.– mensili non le è possibile coprire nemmeno il proprio fabbisogno minimo, stimato in fr. 3077.80 mensili. L'attore può contare invece su un guadagno netto di fr. 6270.– mensili, che gli consentirebbe agevol­mente, una volta dedotto il proprio fabbisogno minimo (non quan­tificato), di far fronte a quello in denaro della figlia minorenne, valutato in fr. 1620.– mensili. L'appellante si dichiara nondimeno disposta a contribuire al mantenimento della figlia in ragione di fr. 200.– mensili più il premio della della cassa malati.

                                11.   La modifica del contributo per un figlio minorenne soggiace – dal 1° gennaio 2000 (sopra, consid. 1) – all'art. 134 cpv. 2 CC, che rinvia agli art. 285 e 286 cpv. 2 CC. Il nuovo diritto non esplica conseguenze di rilievo, giacché in tale ambito esso non differisce sostanzialmente da quello abrogato (cfr. Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungs­recht, Zurigo 1999, n. 10 ad art. 7a tit. fin. CC). La procedura rimane così, come dianzi, quel­la per l'azione di mantenimento dell'art. 279 CC (Wullschleger in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, op. cit., n. 11 ad art. 286 CC), retta dal principio inquisitorio illimitato e dalla massima ufficiale (Wullschleger, op. cit., n. 18 e 20 delle osservazioni generali agli art. 276–293 CC). Ne segue che il giudice di ogni grado non è vincolato né alle allegazioni, né alle prove offerte, né alle richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 120 II 231 consid. 1c con richiami di giurisprudenza; Rep. 1995 pag. 146). Quanto ai requisiti che giustificano una modifica del contributo alimentare, l'art. 286 cpv. 2 CC richiede “fatti nuovi e rilevanti” che impongano una regolamentazione diversa rispetto a quella anteriore e un cambiamento di situazione duraturo (cfr. Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 82 segg. ad art. 286 CC; Wull­schleger, op. cit., n. 5 ad art. 286 CC).

                                         Nella sua entità, per finire, il contributo dev'essere commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, come pure alla sostanza e ai redditi del minorenne, sen­za trascurare le eventuali prestazioni fornite in natura dal genitore non affidatario (art. 285 cpv. 1 CC nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000). Il limite superiore non può eccedere in ogni modo la disponibilità del debitore, nel senso che questi non può essere ridotto a vivere con una somma inferiore al proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con rinvii). Resta il fatto che determinante non è il reddito effettivo da lui conseguito, ma quello ch'egli potrebbe conseguire dando prova di buona vo­lon­tà, tenuto conto della sua formazione professionale, dell'età, del tempo a disposizione, dello stato di salute e della situazione sul mercato dell'impiego (cfr. DTF 128 III 5 consid. 4a con richiami di dottrina e di giurisprudenza). Se il debitore si risposa, il nuovo coniuge ha l'obbligo di assisterlo a titolo sussidiario nell'adem­pi­mento dei suoi doveri contributivi verso l'ex coniuge o i figli (art. 159 cpv. 3 CC; SJ 114/1992 pag. 133 consid. 3 e/aa con riferimenti), al punto da poter essere tenuto – dandosene gli estremi – a estendere o a riprendere la propria attività lucrativa (DTF 127 III 72 consid. 3 con richiami).

                                12.   In concreto il trasferimento dell'autorità parentale dalla madre al padre configura indubbiamente una modifica rilevante della situazione, poiché comporta – in linea di massima – l'obbligo per la madre di contribuire in denaro al mantenimento della figlia (art. 276 cpv. 2 CC). Occorre nondimeno esaminare se e in che misura ciò si giustifichi alla luce della situazione finanziaria in cui versano gli interessati.

                                         a)   Per quel che attiene anzitutto al fabbisogno in denaro di __________, la versione più recen­te delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton __________, pubblicata nel gen­naio del 2000, indica per un figlio unico in età compresa fra i 12 e i 18 anni un fabbisogno medio in denaro di fr. 1920.– mensili. A ragione il primo giudice si è fondato pertanto su tale importo, il quale si rapporta sostanzialmente alla fascia di reddito conseguito dai genitori. Contrariamente all'opinione dell'appellante, non è il caso di dedurre dalla citata somma l'equivalente per la cura e l'educazione (fr. 300.– mensili dal compimento dei 12 anni d'età), ove appena si consideri che il padre lavora a tempo pieno (cfr. Rep. 1996 pag. 119 consid. 5). È vero che un'ado­le­scente non richiede la presenza continua del genitore affidatario, ma di ciò le note raccomandazioni già tengono conto riducendo gradualmente le relative necessità in funzione dell'età del figlio. Il fabbisogno della figlia dev'essere fissato pertanto in fr. 1920.– mensili.

                                         b)   Quanto alla situazione finanziaria dell'appellante, l'attore eccepisce che costei ha esposto i propri dati in modo tardivo, producendo la relativa documentazione solo dopo la fine dell'istruttoria di primo grado (osservazioni, pag. 7 e 8 in alto). Egli dimentica tuttavia che nel diritto di filiazione vige il principio inquisitorio illimitato (sopra, consid. 3 e 11) e che egli ha avuto modo di esprimersi sui nuovi documenti con le osservazioni all'appello. Gli atti in questione non possono dunque essere ignorati ai fini del giudizio. Ciò premesso, dal fascicolo processuale risulta che dal febbraio del 2001 la madre lavora come assistente nello studio di fisioterapia dell'attuale marito a __________ (interrogatorio formale, verbale del 9 ottobre 2001, pag. 2 risposta n. 5) e che la sua retribuzione ammonta a fr. 2136.75 netti mensili (estratto conto del 12 ot­tobre 2001 allegato al doc. 6). L'attore reputa che, dando prova di buona volontà, essa potrebbe trovare un lavoro atto a consentirle almeno di sovvenire al mantenimento di __________ nella misura fissata dal Pretore. Non a torto. Se è vero infatti che l'appellante non risulta avere una formazione professionale specifica, è anche vero ch'essa ha solo 37 anni, non risulta affetta da problemi di salute che ne limitino la capacità lucrativa ed è libera da impegni nella cura della prole. Mal si comprende quindi perché essa non potrebbe guadagnare almeno quanto ricava dal proprio lavoro una collaboratrice domestica, che – appunto – non gode di alcuna specializzazione. E una collaboratrice domestica a tempo pieno guadagna circa fr. 2600.– netti mensili (si veda l'art. 22 cpv. 2 del contratto normale di lavoro per il personale domestico: FU 102/2001 del 21 dicembre 2001, pag. 7894).

                                         c)   Il fabbisogno minimo dell'appellante, non accertato dal Pretore, ascende a fr. 2340.– mensili arrotondati, ove si considerino fr. 1100.– per il minimo esistenziale del diritto esecutivo, fr. 700.– stimati per la quota di alloggio (appello, pag. 9 in basso), fr. 265.– per il premio della cassa malati (polizza di versamento allegata al doc. 5), fr. 93.– (pari al costo dell'abbonamento “arco­baleno” per 3 zone, che copre la regione del __________) per le trasferte destinate a raggiungere il posto di lavoro e a esercitare il diritto di visita, fr. 182.60 di onere fiscale (tassazione allegata al doc. 5: imposta federale diretta fr. 180.–, imposta cantonale fr. 1045.–, imposta comunale [con un moltiplicatore nel Comune di __________ del 70%] fr. 946.40, imposta personale fr. 20.–, il tutto suddiviso su dodici mesi). Non può essere inserita nel fabbisogno invece la rata di fr. 637.80 mensili per l'ammortamento di un debito nei confronti della __________ __________ (appello, pag. 9 in basso, con riferimento all'estratto conto allegato al doc. 5), sulla cui natura tutto si ignora, né l'asserito onere di fr. 500.– mensili a titolo di contributo per il figlio __________– divenuto maggiorenne nel 2001 – sulla cui situazione logistica e finanziaria nulla è dato di sapere. Per di più, il mantenimento di un figlio minorenne è prioritario rispetto a quello di un figlio mag­giorenne (Rep. 1997 pag. 115 n. 21).

                                         d)   Il primo giudice non ha esaminato neppure la situazione finan­ziaria dell'attore. Dall'incarto risulta ad ogni modo ch'egli percepisce uno stipendio netto, compresa la tredicesima, di fr. 6270.– mensili (doc. C1; conteggio 11 ottobre 2000 dell'attore, pag. 1 in bas­so, nel fascicolo “atti diversi”), e che il suo fabbiso­gno minimo è di fr. 3700.– mensili (arrotondati), così composto: minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, spese d'alloggio fr. 757.65 (doc. C3 e C7, il conguaglio delle spese accessorie dovendo essere suddiviso su dodici mesi), premio della cassa malati fr. 315.70 (doc. C4), assicurazioni domestiche fr. 14.90 (in luogo dei fr. 178.50 esposti dall'attore nel conteggio citato, i premi risultanti dal doc. C8 essendo annuali), indennità per pasti fuori casa fr. 183.– (conteggio citato, pag. 2 verso l'alto), spese per l'automobile fr. 645.85 (conteggio citato, loc. cit.), canone radiotelevisivo fr. 18.– (anziché fr. 216.–, la spesa risultante dal doc. C11 essendo trimestrale, per tacere del fatto che a rigore il canone andrebbe stralciato poiché già compreso nel minimo vitale del diritto esecutivo), onere fisca­le fr. 519.25 (doc. C12: imposta federale diretta fr. 1640.–, imposta cantonale fr. 5747.30, imposta comunale [con un moltiplicatore nel Comune di __________ dell'85%] fr. 5054.35, imposta personale fr. 20.–, il tutto ripartito per metà fra i coniugi e suddiviso su dodici mesi). Per nulla documentato, l'esborso mensile di fr. 100.– a titolo di “altri oneri vari” (conteggio citato, loc. cit.) non può invece essere riconosciuto. Quanto al premio di fr. 15.– per l'assicurazione infortuni e malattia (doc. C9 e C10), esso riguarda la figlia __________ ed è estraneo al fabbisogno dell'interessato.

                                         e)   Il quadro della situazione si compendia, in ultima analisi, come segue: la figlia, senza redditi propri, ha un fabbisogno in denaro di fr. 1920.– mensili; l'appellante ha un reddito (ipotetico) di fr. 2600.– netti mensili e un fabbisogno minimo di fr. 2340.– mensili, onde una disponibilità di fr. 260.– mensili; l'attore ha un reddito di fr. 6270.– mensili netti e un fabbisogno minimo di fr. 3700.– mensili, con un agio di fr. 2570.– mensili. Le disponibilità dei genitori (fr. 2830.– mensili complessivi) essendo sufficienti per coprire il fabbisogno della figlia, è superfluo accertare la situazione finanziaria del secondo marito della madre e della seconda moglie del padre, il cui dovere di assistenza è – si ripete – sussidiario rispetto all'obbligo alimentare dei genitori (cfr. DTF 127 III 71 consid. 3). La questione è ancora di sapere, nelle condizioni illustrate, in che misura il fabbisogno in denaro della figlia vada sopportato dall'attore e in che misura dalla convenuta.

                                         f)    In linea di principio ogni genitore è chiamato a contribuire economicamente secondo le proprie forze, cioè in proporzione alla rispettiva dispo­nibilità finanziaria. La madre dovrebbe versare perciò un contributo di fr. 175.– mensili arrotondati (fr. 1920.– x 260 ./. 2830). Nell'appel­lo essa offre nondimeno fr. 200.– mensili più il premio della cassa malati (che nel 2002 ammontava a fr. 77.10 mensili: memoriale, pag. 10 in fondo). Non v'è ragione di scostarsene. Un intervento di questa Camera a tutela del debitore – anziché del minorenne – si giustificherebbe solo, del resto, nell'ipotesi in cui il contributo proposto fosse manifestamente eccessivo o sproporzionato (Rep. 1995 pag. 145 consid. 4 in fine con richiamo), ciò che non è il caso in concreto. Quanto all'obbligo, esso decorre dal 15 ottobre 1999 (sentenza impugnata, pag. 4 in basso) e si estinguerà al 20° compleanno della beneficiaria (convenzione di divorzio, clausola n. 4.1, rimasta su questo punto incontestata). Gli assegni familiari sono riscossi direttamente dal pa­dre affidatario (appello, pag. 11 in alto e pag. 12 a metà; conclusioni dell'attore, pag. 7 nel mezzo). L'even­tuale indicizzazione del contributo – non richiesta nemmeno dall'attore – non si giustifica, il contributo essendo già propor­zionalmente generoso e la ragazza essendo ormai a due anni dalla maggiore età.

                                   II.   Sull'appello contro il decreto cautelare

                                13.   L'ammissibilità dell'appello contro il decreto del 28 febbraio 2002 è contesta­ta dall'istante, il quale fa notare nelle osservazioni del 7 maggio 2002 come l'atto sia stato inoltrato dall'ex moglie prima che il Pretore statuisse – il 15 aprile 2002 – sulla domanda d'interpretazione inerente al dispositivo n. 1.2 (act. XVIII). La censura è infondata. Certo, proposta la domanda d'interpretazione i termini per appellare decorrono dalla notifica della sentenza d'in­terpretazione (art. 335 CPC). Ciò non significa tuttavia che un ricorso introdot­to prima che il termine cominci a decorrere sia improponibile. Il giudizio d'interpretazione non fa che dilazionare il termine d'impugnazione. Un appello inoltrato prima che il Pretore abbia deciso la domanda d'interpretazione diventa, tutt'al più, senza oggetto ove il Pretore interpreti poi il dispositivo nel senso auspicato dall'appellante, ma non è per ciò solo inammissibile. Nel caso specifico, del resto, la domanda d'interpretazione riguardava solo la decorrenza del contributo provvisionale per la figlia (dispositivo n. 1.2 del decreto). Dichiarare irricevibile l'appello, che verte sugli altri punti del decreto (affidamento provvisionale, ammontare del contributo provvisionale) solo perché esperito prima del giudizio d'interpretazione trascenderebbe nel formalismo eccessivo e configurerebbe un diniego di giustizia.

                                14.   Il Pretore ha affidato __________ in via provvisionale al padre, ha ri­ser­vato alla madre “il più ampio diritto di visita” e ha imposto alla convenuta un contributo per la figlia (senza gli assegni familiari) di fr. 700.– mensili. L'appellante rivendica l'affidamento della figlia a sé medesima o, se non altro, la riduzione del contributo di mantenimento a fr. 200.– mensili più il premio della cassa ma­lati. Ora, le misure provvisionali in pendenza di un'azione volta alla modifica di una sentenza di divorzio sono regolate per analogia dall'art. 137 cpv. 2 CC (Spühler, Neues Scheidungsverfahren, Zurigo 1999, pag. 86 in basso), che ricalca l'art. 145 cpv. 2 vCC (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 1 ad art. 137 CC). Il giudizio è sommario, di mera verosimiglianza (art. 419c cpv. 1 e 376 cpv. 2 lett. d CPC). Nella fattispecie tuttavia il decreto cautelare è sta­to emanato dopo la sentenza di merito, al termine di un'istruttoria completa in cui il giudice ha acquisito piena cognizione dei fatti in virtù del principio inquisitorio. Anche a un esame di semplice apparenza, quindi, il giudizio non sarebbe potuto essere diverso, né in pendenza di appello si ponevano problemi particolari che esulavano dal sindacato di merito. Il decreto cautelare deve pertanto essere conformato all'esito dell'odierna sentenza.

                                  III.   Sulle spese e le ripetibili

                                15.   Gli oneri di entrambi gli appelli seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante esce vittoriosa sulla riduzione del contributo alimentare, provvisionale e di merito, ma soccombe sull'affidamento della figlia a sé medesima. Tutto ben ponderato, equitativamente si giustifica dunque di porre le spese e le ripetibili a carico delle parti nella proporzione di metà ciascu­no e di compensare le ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio impone di riformare anche i dispositivi (del decreto cautelare e della sentenza) sugli oneri processuali di prima sede, che seguono il medesimo grado di soccombenza.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   L'appello del 4 gennaio 2002 è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

                                         1.  La petizione è parzialmente accolta, nel senso che:

a)   In modifica del dispositivo n. 2 della sentenza di divorzio ____________________ 1997, __________ __________ (1986) è affidata al padre __________ __________, riservato alla madre __________ __________ il più ampio diritto di visita. In caso di disaccordo l'esercizio del diritto di visita è disciplinato come segue:

–  un fine settimana su due, dalle ore 17 del venerdì alle ore 20 della domenica;

–  tre settimane annue durante le vacanze scolastiche estive;

–  una settimana annua durante le vacanze scolastiche di Natale;

–  una settimana annua alternativamente durante le vacanze scolastiche di Pasqua e di carnevale.

b)   In modifica del dispositivo n. 3 della sentenza di divorzio ____________________ 1997 che omologa la convenzione sugli effetti accessori del giugno 1997, __________ __________ è tenuta a versare dal 15 ottobre 1999 a __________ __________, entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare per la figlia __________ di fr. 200.– mensili (senza gli assegni familiari), oltre a corrispondere direttamente il premio della cassa malati per la figlia, fino al compimento del 20° anno d'età da parte della medesima.

                                         2.  La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.–, da anticipare dall'attore, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Le ripetibili sono compensate.

                                         Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   II.   Gli oneri di tale appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 350.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 400.–

                                         da anticipare dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Le ripetibili sono compensate.

                                   III.   L'appello del 13 marzo 2002 è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:

                                         1.1   __________ __________ (1986) è affidata al padre __________ __________, riservato alla madre __________ __________ il più ampio diritto di visita. In caso di disaccordo l'esercizio del diritto di visita è disciplinato come segue:

–  un fine settimana su due, dalle ore 17 del venerdì alle ore 20 della domenica;

–  tre settimane annue durante le vacanze scolastiche estive;

–  una settimana annua durante le vacanze scolastiche di Natale;

–  una settimana annua alternativamente durante le vacanze scolastiche di Pasqua e di carnevale.

                                         1.2   Dal 15 ottobre 1999 __________ __________ è tenuta a versare a __________ __________, entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare per la figlia __________ di fr. 200.– mensili (senza gli assegni familiari), oltre a corrispondere direttamente il premio della cassa malati per la figlia.

                                         2.     La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 400.–, da anticipare dall'istante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Le ripetibili sono compensate.

                                         Per il resto l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

                                 IV.   Gli oneri di tale appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         da anticipare dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Le ripetibili sono compensate.

                                  V.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________. __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

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