Incarto n. 11.2002.147
Lugano, 20 dicembre 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (azione possessoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 21 ottobre 1998 da
__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 12 dicembre 2002 presentato da __________ __________ contro il decreto di stralcio emesso il 18 novembre 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che mediante decreto del 18 novembre 2002 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha stralciato dai ruoli un'azione possessoria promossa con istanza del 21 ottobre 1998 da __________ __________ contro __________ __________
che il Pretore ha posto la tassa di giustizia (fr. 500.–) e le spese del decreto a carico dell'istante, tenuto a rifondere a __________ __________ un'indennità di fr. 1000.– per ripetibili;
che contro tale decreto __________ __________ è insorto con un appello del 12 dicembre 2002 nel quale chiede di rinunciare alla riscossione di tasse o spese e di prescindere dall'assegnazione di ripetibili;
che l'appello non è stato intimato a __________ __________;
e considerando
in diritto: che l'impugnabilità di un decreto di stralcio in materia di tasse, spese e ripetibili è data per principio (Rep. 1985 pag. 145 in basso);
che le azioni possessorie sono trattate con la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 374 con rinvio agli art. 361 segg. CPC), sicché i giudizi del Pretore – siano essi decreti o sentenze – sono appellabili nel termine di 10 giorni senza riguardo al valore litigioso (art. 370 CPC; I CCA, sentenza del 26 settembre 1991 in re S., consid. 6; da ultimo: sentenza del 18 dicembre 2002 in re C., consid. 1);
che nella fattispecie il decreto di stralcio è stato notificato all'istante il 25 novembre 2002, come il medesimo __________ __________ riconosce nell'appello (pag. 1 in fondo) e come risulta dalla busta di intimazione prodotta;
che il termine di 10 giorni è cominciato pertanto a decorrere, in concreto, il 26 novembre 2002 ed è giunto a scadenza il 5 dicembre successivo a mezzanotte;
che, introdotto il 12 dicembre 2002, l'appello si rivela dunque intempestivo e sfugge come tale a qualsiasi esame;
che, del resto, l'istante non giustifica il ritardo né chiede, per avventura, una restituzione del termine di ricorso (art. 137 CPC);
che, di conseguenza, l'appello va dichiarato d'acchito improponibile;
che le spese del giudizio odierno, ridotte in quanto la causa termina “senza sentenza” (art. 21 LTG), vanno a carico dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC);
che non è il caso di attribuire ripetibili a __________ __________, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato quindi spese presumibili;
in applicazione dell'art. 313bis
e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________; – avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria