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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.12.2002 11.2002.147

20 dicembre 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·568 parole·~3 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 11.2002.147

Lugano, 20 dicembre 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (azione possessoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 21 ottobre 1998 da

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)  

contro  

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 12 dicembre 2002 presen­tato da __________ __________ contro il decreto di stralcio emesso il 18 novembre 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che mediante decreto del 18 novembre 2002 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha stralciato dai ruoli un'azione possessoria promossa con istanza del 21 ottobre 1998 da __________ __________ contro __________ __________

                                         che il Pretore ha posto la tassa di giustizia (fr. 500.–) e le spese del decreto a carico dell'istante, tenuto a rifondere a __________ __________ un'indennità di fr. 1000.– per ripetibili;

                                         che contro tale decreto __________ __________ è insorto con un appello del 12 dicembre 2002 nel quale chiede di rinunciare alla riscossione di tasse o spese e di prescindere dall'assegnazione di ripetibili;

                                         che l'appello non è stato intimato a __________ __________;

e considerando

in diritto:                        che l'impugnabilità di un decreto di stralcio in materia di tasse, spese e ripetibili è data per principio (Rep. 1985 pag. 145 in basso);

                                         che le azioni possessorie sono trattate con la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 374 con rinvio agli art. 361 segg. CPC), sicché i giudizi del Pretore – siano essi decreti o sen­tenze – sono appellabili nel termine di 10 giorni senza riguardo al valore litigio­so (art. 370 CPC; I CCA, sentenza del 26 settembre 1991 in re S., consid. 6; da ultimo: sentenza del 18 dicembre 2002 in re C., consid. 1);

                                         che nella fattispecie il decreto di stralcio è stato notificato all'istante il 25 novembre 2002, come il medesimo __________ __________ riconosce nell'appello (pag. 1 in fondo) e come risulta dalla busta di intimazione prodotta;

                                         che il termine di 10 giorni è cominciato pertanto a decorrere, in concreto, il 26 novembre 2002 ed è giunto a scadenza il 5 dicembre successivo a mezzanotte;

                                         che, introdotto il 12 dicembre 2002, l'appello si rivela dunque intempestivo e sfugge come tale a qualsiasi esame;

                                         che, del resto, l'istante non giustifica il ritardo né chiede, per avventura, una restituzione del termine di ricorso (art. 137 CPC);

                                         che, di conseguenza, l'appello va dichiarato d'acchito improponibile;

                                         che le spese del giudizio odierno, ridotte in quanto la causa termina “senza sentenza” (art. 21 LTG), vanno a carico dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC);

                                         che non è il caso di attribuire ripetibili a __________ __________, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato quindi spese presumibili;

in applicazione dell'art. 313bis

e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 100.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 150.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

– avv. __________ __________, __________; – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        La segretaria

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