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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.01.2003 11.2002.133

7 gennaio 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,220 parole·~11 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n.: 11.2002.133

Lugano 7 gennaio 2003/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __.____.______ (modifica di misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 25 settembre 2002 da

__________ __________, __________. __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________  

contro  

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 22 novembre 2002 presentato da __________ __________ contro la sentenza del 7 novembre 2002 emessa dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l'appello;

                                         3.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ il 2 dicembre 2002;

                                         4.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ (1963) e __________ __________ (1963) si sono sposati a __________ il __________ 1983. Dal matrimonio sono nati i figli __________ (__________1984), __________ (__________1988) e __________

                                         (__________1992). Il marito, meccanico di precisione, lavora alle dipendenze della ditta __________ __________ __________ a __________ con uno stipendio mensile netto di fr. 5'396.–; la moglie si occupa dell'economia domestica e svolge saltuari lavori di pulizia, con un introito di fr. 600.– mensili. Il 24 ottobre 2001 essa ha inoltrato al Pretore del Distretto di Bellinzona un'istanza a protezione dell'unione coniugale. All'udienza del 10 gennaio 2002 i coniugi hanno concordato un contributo complessivo per i figli di fr. 2'900.– mensili (fr. 1'060.– ciascuno per __________ e __________, fr. 780.– per __________), compresi gli assegni familiari. Il Pretore ha omologato l'accordo e ha stralciato la procedura dai ruoli senza riscuotere spese (inc. __________.__________.__________).

                                  B.   Il 25 settembre 2002 __________ __________ ha chiesto al medesimo Pretore di modificare i contributi alimentari, riducendoli a complessivi fr. 2'345.– mensili in seguito all'aumento del suo fabbisogno. All'udienza del 15 ottobre 2002, indetta per la discussione, egli ha confermato la domanda, alla quale si è opposta la convenuta. Esperita l'istruttoria, le parti sono comparse al dibattimento finale del 6 novembre 2002, ribadendo le rispettive prese di posizione. Con sentenza del 7 novembre 2002 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza e ha ridotto a fr. 2'675.– mensili complessivi i contributi dovuti ai figli dal 1° novembre 2002, senza prelevare tasse né spese, ma con l'obbligo per l'istante di rifondere alla convenuta un'indennità di fr. 450.– per ripetibili ridotte.

                                  C.   Contro la sentenza appena citata __________ __________ è insorto con un appello del 22 novembre 2002 volto a ottenere, previo conferimento dell'assistenza giudiziaria, la riduzione a complessivi fr. 2'325.– dal 1° settembre 2002 dei contributi alimentari per i figli. Nelle sue osservazioni del 2 dicembre 2002 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata, postulando a sua volta il beneficio dell'assistenza giudiziaria.

Considerando

in diritto:                  1.   L'art. 176 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro (cpv. 1 n. 1), prende le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche (cpv. 1 n. 2) e adotta i provvedimenti necessari per i figli minorenni secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione (cpv. 3). Il criterio per la definizione dei “contributi pecuniari” fra coniugi è disciplinato dal diritto federale e riprende quello provvisionale dell'art. 137 cpv. 2 CC nell'ambito delle cause di stato. L'ammontare di tali contributi si calcola quindi in base al riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (DTF 121 II 302 consid. 5b, 123 III 1; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 26 ad art. 176 CC; Schwander in: Basler Kommentar, 2ª edizione, n. 4 ad art. 176 CC). Il fabbisogno dei coniugi è determinato in base al minimo esisten­ziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunte le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche, come pure gli oneri fiscali. Il fabbisogno dei figli minorenni è stabilito, per prassi costante di questa Camera, in base alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioven­tù e dell'orientamento professionale del Canton __________ (tabella dell'edizione 2000 in: Rep. 1999 pag. 372), adattate al singolo caso in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvii).

                                   2.   L'art. 179 cpv. 1 CC consente di modificare o revocare in ogni tempo le misure di protezione dell'unione coniugale, adattandole alle nuove circostanze (Hasenböhler in: Basler Kommentar, op. cit., n. 3 e 4 ad art. 179 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 323, n. 783). La modifica decorre – per principio – dal giorno del passaggio in giudicato della nuova decisione, a meno che particolari circostanze giustifichino una decorrenza anteriore, la quale non può precedere tuttavia la data della domanda di modifica (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 324, n. 786). Nel Cantone Ticino le misure a protezione dell'unione coniugale – e, di riflesso, le istanze volte alla modifica di siffatte misure – sono adottate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC), nel cui ambito l'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 431).

                                   3.   In concreto il Pretore ha accertato che, dopo la stipulazione dell'accordo da lui omologato il 10 gennaio 2002, l'istante si è trasferito a casa di un'amica, alla quale versa fr. 1'000.– mensili per l'alloggio, e ha dovuto sostituire l'automobile, necessaria per le trasferte professionali. Egli ha quindi ammesso nel fabbisogno di lui una spesa di fr. 600.– mensili per le trasferte e un'indennità di fr. 231.– mensili per pasti fuori casa. Ha negato invece un maggior costo dell'alloggio rispetto a quello ammesso in precedenza (fr. 650.– mensili per un monolocale), poiché nelle disagiate con­dizioni finanziarie della famiglia l'istante non può pretendere una spesa superiore. La casa dell'amica, poi, è abitata anche da que­st'ultima e da suo figlio, oltre che dall'istante, sicché l'assunzione da parte dell'istante medesimo della metà degli oneri di alloggio non si giustifica. Dipartendosi da queste premesse, il Pretore ha fissato il fabbisogno minimo dell'istante in di fr. 2'721.– mensili per rapporto a un reddito netto (incontestato) di fr. 5'396.– mensili, onde la riduzione a fr. 2'675.– dei contributi alimentari dal

                                         1° novembre 2002 (fr. 975.– ciascuna per le figlie __________ e __________ e fr. 725.– per __________, compreso l'assegno familiare).

                                   4.   L'appellante si duole che il Pretore non gli abbia riconosciuto il nuovo onere di alloggio (fr. 1'000.– mensili), sottolineando di essersi accontentato, dopo la separazione, di un monolocale a costo modesto, al disotto della media. Egli ribadisce di abitare dal settembre del 2002 nella casa dell'amica, la quale ha un onere di alloggio complessivo di fr. 2'000.– mensili, e rileva di avere concordato con lei una partecipazione mensile di fr. 1'000.–, tenuto conto delle proprie disponibilità finanziarie, della situazione economica della convivente e del fatto che il figlio di lei trascorre il diritto di visita con il proprio padre fuori di casa. A suo parere, un costo di fr. 1'000.– mensili complessivi per l'alloggio rientra nella norma per una persona sola e non può essere definito eccessivo, anche perché gli consente di ricevere dignitosamente i figli per l'esercizio del diritto di visita.

                                   5.   L'istruttoria conferma che nel settembre del 2002 l'istante si è trasferito a casa di un'amica, la quale dichiara che l'alloggio le costa mensilmente circa fr. 2'000.– mensili (deposizione __________ __________, verbali del 6 novembre 2002, pag. 6) e che l'appellante le versa un contributo mensile di fr. 1'000.–, pari alla metà dei costi complessivi. È appena il caso di ricordare, tuttavia, che – secondo giurisprudenza ormai affermata – dopo la separazione di fatto ogni coniuge deve poter beneficiare di condizioni abitative sostanzialmente paritarie. Questa Camera riconosce pertanto a un coniuge convivente con una terza persona maggiorenne l'onere di alloggio presumibile che egli avrebbe come persona sola (FamPra.ch 2000 pag. 135; da ultimo: I CCA, sentenza inc. __________.__________.__________del 12 agosto 2002). Nella fattispecie poco importa, di conseguenza, il costo che l'amica è tenuta ad affrontare per l'alloggio. Determinan­te è la spesa che l'istante può permettersi per sé solo, viste le condizioni finanziarie della famiglia. Trattandosi di una procedura di modifica, occorre verificare inoltre se, dopo l'accordo omologato dal Pretore il 10 gennaio 2002, siano intervenuti mutamenti tali da giustificare, per quanto riguarda l'istante, un maggior onere di alloggio.

                                   6.   L'appellante sostiene che il monolocale di cui si era accontentato dopo la separazione di fatto era inidoneo a ricevere i figli durante il diritto di visita, ciò che rendeva indispensabile un alloggio più grande, atto a ricevere adeguatamente i figli nel fine settimana. Ora, è pacifico che dal 10 gennaio 2002 (omologazione del noto accordo da parte del Pretore) la situazione abitativa di moglie e figli, rimasti nell'appartamento coniugale di 5½ locali, è invariata. Il canone di locazione per tale appartamento è di fr. 1'400.– mensili (contratto di locazione prodotto nella causa __________.__________.__________). Tenuto conto della quota di alloggio relativa ai tre figli, determinata in fr. 820.– secondo le citate raccomandazioni dell'Ufficio per la gioventù e l'orientamento professionale del Canton __________, la quota a carico della moglie ammonta a fr. 580.–. In siffatte circostanze, l'importo di fr. 650.– destinato dal marito alle proprie spese di alloggio era sostanzialmente equivalente a quello della moglie. Da allora i redditi familiari non sono aumentati. Mal si comprende quindi come l'istante possa pretendere di migliorare unilateralmente la propria situazione.

                                   7.   In situazione economica disagiata, quando le entrate coniugali non sono sufficienti a coprire gli oneri di due economie domestiche separate, eventuali sacrifici vanno sopportati da entrambi i coniugi (cfr. DTF 114 II 26). Certo, l'appellante adduce che un appartamento di due locali nel __________ costa notoriamente almeno fr. 1'000.–. La circostanza, anche ammettendo che sia notoria, non giova all'appellante. La differenza di costo tra un monolocale e un bilocale, infatti, si ricollega in concreto alle necessità concrete dei figli (diritto di visita) e il maggior onere rientrerebbe, in ogni caso, nel fabbisogno di loro. Il genitore non affidatario può rivendicare per sé solo l'onere di alloggio per una persona sola. Nella fattispecie l'appellante non sostiene che il monolocale in cui abitava fosse inadeguato per le necessità di una persona sola. Ne discende che per l'alloggio l'istante non può pretendere di inserire nel proprio fabbisogno minimo più di fr. 650.– mensili. La difficile situazione in cui versa la famiglia non permette di più. L'importo ammesso dal Pretore per tale voce del fabbisogno resiste dunque alla critica, seppure per altri motivi.

                                   8.   Quanto alla decorrenza della modifica, l'appellante ribadisce che i contributi alimentari per i figli devono essere ridotti dal 1° settembre 2002, data alla quale si è verificato il cambiamento della sua situazione economica, e non dal 1° novembre 2002. Il Pretore non ha invero spiegato per quale motivo egli abbia modificato i contributi solo dal 1° novembre 2002, nonostante la domanda di giudizio chiedesse la riduzione dal 1° settembre 2002. Dal fascicolo processuale risulta nondimeno che l'unica variazione suscet­tibile di modificare in modo rilevante la situazione dell'istante è – ancora una volta – quella relativa all'onere di alloggio. La sostituzione dell'automobile, avvenuta nel giugno del 2002, ha comportato un minor onere mensile assicurativo di fr. 29.30 (doc. G), mentre la mancanza di qualsiasi indicazione sul fabbisogno dell'istante il 10 gennaio 2002 (inc. __________.__________.__________) i documenti relativi all'acquisto del veicolo e al leasing (doc. B, C) non consente un raffronto con la situazione precedente. In tali circostanze l'istante non ha reso verosimile l'avvenuto peggioramento del­le sue condizioni economiche dopo il 10 gennaio 2002, se non per quel che concerne il costo dell'alloggio, che come si è visto non può essergli riconosciuto. La riduzione del contributo alimen­tare decisa dal Pretore il 7 novembre 2002 era, di conseguenza, addirittura favorevole all'istante e nulla giustifica un'entrata in vigore della modifica anteriore al 1° novembre 2002.

                                   9.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello non può essere accolta poiché al ricorso, infatti, difettava sin dall'inizio il requisito cumulativo della parvenza di esito favorevole (art. 157 vCPC e art. 14 della legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, entrata in vigore il 30 luglio 2002). Della situazione dell'appellante si tiene conto, in ogni modo, riducendo al minimo la tassa di giustizia. Per quel che riguarda l'analoga domanda presentata dalla convenuta, l'attribuzione di ripetibili renderebbe di per sé la richiesta senza oggetto. La relativa indennità appare tuttavia di difficile incasso, onde l'opportunità di concedere sin d'ora all'interessata il beneficio del gratuito patrocinio (DTF 122 I 322).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1'000.– per ripetibili.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.

                                   4.   __________ __________ è posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________.           

                                   5.   Intimazione:

– avv. __________ __________, __________;  – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria